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8 maggio 202520 minuti di lettura

Innovation Law Insights

8 maggio 2025
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Legal Leaders Insights | Santiago Silva di Red Bull sul futuro dell’IA

Unisciti a Giulio Coraggio e Tommaso Ricci in questo avvincente episodio di Legal Leaders Insights, in cui incontrano Santiago Silva, Senior Legal Counsel di Red Bull. Insieme, approfondiscono l’entusiasmante intersezione tra diritto, innovazione e intelligenza artificiale. Puoi vedere l'episodio QUI.

 

Data Protection & Cybersecurity  

Linee Guida EDPB 02/2025: orientarsi nella compliance GDPR con la tecnologia blockchain

L'8 aprile 2025, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le Linee Guida 02/2025 sul trattamento dei dati personali attraverso le tecnologie blockchain (le "Linee Guida"), finalizzate ad approfondire il delicato e complesso rapporto tra la tecnologia blockchain e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR"). Le Linee Guida, attualmente sottoposte a una consultazione pubblica che si chiuderà il promssimo 9 giugno 2025, forniscono un'analisi approfondita per le organizzazioni che trattano dati personali attraverso l'utilizzo di tecnologie blockchain, chiarendo le prospettive e i metodi di messa in conformità per un settore da tempo intricato di profonde incertezze legali.

Le Linee Guida si concentrano sull'impatto dell'applicazione degli stringenti requisiti del GDPR alla blockchain, caratterizzata da decentralizzazione, immutabilità e assenza di frontiere. Nello svolgere la sua analisi, l'EDPB ha evidenziato l'importanza di valutare le caratteristiche delle diverse architetture blockchain, distinguendo tra blockchain pubbliche "permissionless" (come Bitcoin ed Ethereum) e blockchain private "permissioned" (che rappresentano una scelta comune per le applicazioni aziendali). Mentre le blockchain pubbliche permissionless sono decentralizzate, con la conseguenza che tutti i partecipanti hanno pari diritti e capacità e possono leggere, scrivere o candidarsi per creare nuovi blocchi, le blockchain private permissioned presentano generalmente un piccolo gruppo di soggetti con l'autorità di concedere il permesso di partecipare: solo i nodi selezionati possono leggere, scrivere o candidarsi per creare nuovi blocchi, sulla base delle regole che si applicano alla singola blockchain.

Definizione di ruoli e responsabilità

In conformità con il principio di accountability definito dal GDPR, le Linee Guida sottolineano la necessità che le operazioni condotte su blockchain rispecchino una governance chiara, con ruoli e responsabilità definiti. Secondo la posizione dell'EDPB, tutti gli attori coinvolti nel trattamento basato su blockchain devono definire e documentare i propri ruoli, distinguendo in particolare tra titolari e responsabili trattamento. L'applicazione di questo principio si rende particolarmente impegnativo nelle blockchain pubbliche e permissionless, in cui i partecipanti possono agire sulla rete distribuita con diversi livelli di influenza. Per ovviare a questo problema, l'EDPB incoraggia la formazione di consorzi o entità giuridiche composte da più nodi, che possano agire come titolari del trattamento ai fini del rispetto del GDPR.

Protezione dei dati by-design e by-default

Come osservato dall'EDPB, l'approccio alla protezione dei dati by design e by default è molto importante nel contesto della blockchain, dal momento che le caratteristiche di questa tecnologia si pongono in netto contrasto con alcuni principi definiti nell'ambito della protezione dei dati. I titolari del trattamento dovrebbero implementare misure tecniche e organizzative efficaci fin dai primi passaggi di sviluppo e adozione della blockchain, riducendo al minimo l'esposizione dei dati e garantendo, per impostazione predefinita, che i dati personali non vengano resi accessibili a un numero indefinito di persone. Ciò implica anche un'attenta selezione delle architetture blockchain, con la predilizione di blockchain private o autorizzate rispetto a quelle pubbliche, che secondo l'EDPB dovrebbero essere utilizzate solo quando la loro apertura è strettamente necessaria per lo scopo del trattamento.

Trasferimenti internazionali di dati: la sfida della distribuzione dei nodi

Tra le questioni più complesse affrontate dalle Linee Guida vi è il trasferimento internazionale dei dati personali. Le blockchain, in particolare quelle pubbliche, coinvolgono in genere nodi situati in più giurisdizioni che non sono necessariamente selezionati o controllati, con conseguente rischio per la tutela dei dati. Le Linee Guida chiariscono che la partecipazione di nodi situati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) costituisce un trasferimento internazionale di dati personali, che richiede garanzie adeguate come le clausole contrattuali standard.

Sulla base dell'analisi contenuta nelle Linee Guida, i responsabili del trattamento dovrebbero mappare l'ubicazione di tutti i nodi e valutare le implicazioni legali dei flussi di dati transfrontalieri. Per le blockchain pubbliche, dove l'ubicazione dei nodi può essere sconosciuta o in continuo cambiamento, ciò rappresenta una sfida significativa.

Conservazione dei dati e diritti degli interessati: conciliare l'immutabilità con la limitazione della conservazione

Il principio di limitazione della conservazione del GDPR richiede che i dati personali non siano conservati più a lungo di quanto necessario per le finalità per cui sono stati raccolti. Tuttavia, poiché l'immutabilità è una delle caratteristiche principali della blockchain, i dati, una volta scritti su di essa, difficilmente possono essere cancellati o modificati.

Le Linee Guida affrontano questa problematica riconoscendo l'impossibilità tecnica di rispettare i diritti e gli obblighi di cancellazione, opposizione e rettifica dei dati sulla blockchain, concludendo che quando la cancellazione dei dati non è stata prevista fin dalla progettazione, potrebbe essere necessario cancellare l'intera blockchain. Questa proposta radicale ha suscitato preoccupazione nella comunità blockchain, che teme che la prevalenza di interessi legati alla conformità alla protezione dei dati possa insidiare i vantaggi associati all'adozione della tecnologia blockchain stessa. Tuttavia, l'EDPB suggerisce che, se la combinazione di dati on-chain e off-chain è presa in considerazione dalla progettazione, la cancellazione dei dati off-chain può rendere la transazione on-chain non più riconducibile a un soggetto identificato o identificabile, garantendo così l'integrità della blockchain e consentendo al contempo la conformità ai principi del GDPR

L'EDPB ha inoltre ritenuto che, nei casi in cui il trattamento non richieda un periodo di conservazione pari alla durata della blockchain, i dati personali non dovrebbero essere scritti sulla blockchain a meno che ciò non avvenga in un modo che consenta di prevenire efficacemente l'identificazione degli interessati. Inoltre, l'EDPB ha sottolineato che i responsabili del trattamento hanno l'obbligo di giustificare qualsiasi periodo di conservazione che si estenda per la durata della blockchain, dimostrandone la necessità e la proporzionalità.

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) come passaggio obbligato

Come ricordato dall'EDPB nelle stesse Linee Guida, la DPIA è obbligatoria per qualsiasi trattamento che possa comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone, una soglia quasi sempre raggiunta considerando le criticità del rapporto tra la tecnologia blockchain e i principi del GDPR. La DPIA dovrebbe quindi:

  • Valutare la necessità e la proporzionalità del trattamento: Illustrare chiaramente perché la blockchain è necessaria per il trattamento previsto e se esistono alternative meno invasive.
  • Valutare i rischi legati all'immutabilità della blockchain: Analizzare l'impatto dell'immutabilità della blockchain sui diritti degli interessati, in particolare sui diritti di rettifica e cancellazione.
  • Esaminare l'adozione di Privacy Enhancing Technologies (PET): Esaminare l'efficacia delle PET (ad esempio, metodi zero-knowledge proof, crittografia) nel ridurre i rischi derivanti dall'utilizzo della blockchain.
  • Tenere in considerazione i trasferimenti internazionali: Analizzare le implicazioni dei flussi di dati transfrontalieri, soprattutto nelle catene pubbliche con nodi presenti in tutto il mondo.
  • Documentare le misure di mitigazione: Proporre misure di mitigazione tecniche e organizzative, compresi i controlli di accesso, l'archiviazione di dati personali off-chain e la scelta delle strutture di governance.
  • Descrivere il meccanismo per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Delineare le procedure per rispondere alle richieste degli interessati, comprese le potenziali limitazioni e le alternative nel caso in cui la cancellazione non sia tecnicamente possibile.

Se il risultato dell'analisi condotta con la DPIA rende evidente che la conformità alla normativa sulla protezione dei dati non può essere realisticamente garantita con l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative, il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere a una diversa tipologia di blockchain o a un'altra tecnologia che riduca, o non introduca, simili rischi.

L'adozione delle Linee Guida e le prospettive future

La decisione dell'EDPB di adottare queste Linee Guida riflette la rapida espansione delle applicazioni blockchain al di là delle criptovalute – dalla finanza, alle supply chain, all'assistenza sanitaria e ai progetti di identità digitale, tutte attività che spesso comportano il trattamento di dati personali. Finora, la mancanza di chiare indicazioni normative ha rappresentato un ostacolo all'adozione della tecnologia blockchain da parte di molte organizzazioni attente alla privacy. Le Linee Guida mirano a colmare questa lacuna, garantendo che l'innovazione non vada a scapito dei diritti fondamentali.

Tuttavia, l'enfasi posta dalle Linee Guida sulla governance e sull'accountability posiziona in alto la soglia di conformità al GDPR, alzando la posta in gioco per i progetti blockchain. La definitiva approvazione delle Linee Guida potrebbe accelerare lo spostamento verso blockchain private e autorizzate per qualsiasi caso d'uso che coinvolga dati personali, a scapito di architetture più decentralizzate e aperte. Infatti, l'ipotesi che le blockchain pubbliche e prive di autorizzazioni possano esser interamente cancellate, se i dati personali non possono essere eliminati singolarmente, rappresenta una minaccia esistenziale per i sistemi decentralizzati.

Un bivio normativo

Le Linee Guida dell'EDPB segnano un momento cruciale per la blockchain in Europa. La comunità blockchain le ha infatti accolte con grande preoccupazione, con professionisti ed esperti che dichiarano di aver riscontrato in esse più ostacoli che soluzioni. Il forte disincentivo dell'EDPB all'archiviazione dei dati personali sulla blockchain, la preferenza per le blockchain autorizzate rispetto a quelle pubbliche e la posizione secondo cui i nodi sulle blockchain pubbliche possono qualificarsi come contitolari ai sensi del GDPR sollevano forti criticità e dubbi per tutti i partecipanti che in precedenza potevano considerarsi soggetti neutrali rispetto alla catena.

Il periodo di consultazione pubblica offre alle parti interessate l'opportunità di influenzare il testo finale, ma a meno che non vengano apportate modifiche significative, le Linee Guida sono destinate a rimodellare il panorama europeo delle blockchain, favorendo potenzialmente i modelli più centralizzati e creando ostacoli all'adozione delle blockchain pubbliche e decentralizzate.

Su un argomento simile può essere d'interesse l'articolo "Gian Luca Comandini sul ruolo degli NFT, della blockchain e dell’innovazione"

Autori: Andrea Pantaleo, Marianna Riedo,

 

Intellectual Property

Può il titolare di un marchio agire contro la conservazione transfrontaliera di merci in violazione del proprio marchio?

Un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), ha sollevato un importante interrogativo in materia di tutela dei marchi: il titolare di marchio può vietare la conservazione in magazzini di prodotti contraffatti in un Paese in cui il marchio non è protetto, se tali prodotti sono destinati alla vendita in un paese in cui il marchio è invece tutelato?

Questa è la questione al centro della causa Tradeinn Retail Services (C‑76/24), sottoposta alla CGUE dalla Corte federale tedesca, e che è stata, di recente, oggetto delle conclusioni dell’Avvocato Generale ("AG") Spielmann.

Il ricorrente è titolare di due marchi registrati in Germania che proteggono, tra le altre cose, attrezzature per le immersioni, quali mute, guanti, maschere e apparecchi per la respirazione. Nonostante i marchi non fossero apposti né sui prodotti né sul loro imballaggio, il convenuto — un’impresa con sede in Spagna — ha offerto in vendita sul mercato tedesco beni analoghi, utilizzando i segni distintivi del ricorrente.

Ritenendo che tale condotta costituisse una violazione dei propri diritti, il ricorrente ha promosso un’azione legale in Germania, chiedendo un’ingiunzione che vietasse l’uso dei suoi marchi in relazione alla commercializzazione e vendita di accessori per immersioni nel territorio tedesco, inclusa la conservazione in magazzino di tali prodotti a fini commerciali.

Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

La Corte Suprema Federale tedesca ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea due quesiti concernenti l’interpretazione dell’art. 10, par. 3, lett. b), della Direttiva (UE) 2015/2436, al fine di chiarire la portata del divieto di stoccaggio di merci in violazione di un marchio nazionale.

In particolare, ha rivolto alla CGUE le seguenti domande:

  1. se il titolare di un marchio nazionale possa vietare a un soggetto stabilito in un altro Stato membro di conservare in magazzino merci che violano tale marchio, qualora tali merci siano destinate ad essere offerte o immesse in commercio nel territorio in cui il marchio è protetto;
  2. se, ai fini dell’integrazione della nozione di “stoccaggio” ai sensi dell’art. 10, par. 3, lett. b), sia necessario che il soggetto in questione abbia un accesso diretto alle merci, ovvero se sia sufficiente che possa esercitare un’influenza determinante su chi ne ha il controllo effettivo.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale

Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale Spielmann ha ribadito che, sebbene la tutela conferita dai marchi nazionali sia territorialmente circoscritta, essa può estendersi anche ad atti posti in essere al di fuori del territorio di registrazione, qualora tali atti siano chiaramente rivolti ai consumatori situati al suo interno.

Con riferimento al primo quesito, l’Avvocato Generale ha richiamato la giurisprudenza della Corte (tra cui si segnalano le sentenze L’Oréal e a., C-324/09, e Class International, C-405/03), sottolineando come l’elemento centrale da considerare sia la destinazione commerciale delle merci: ciò che rileva non è il luogo in cui esse vengono conservate, bensì se tale condotta sia funzionale alla loro offerta o commercializzazione nel territorio in cui il marchio gode di protezione.

In tal senso, l’Avvocato Generale ha affermato che l’art. 10, par. 3, lett. b), della Direttiva deve essere interpretato nel senso che consente al titolare di un marchio nazionale di vietare la conservazione, anche al di fuori del territorio di registrazione, di prodotti che violano i suoi diritti, laddove tali prodotti siano destinati ad essere offerti o immessi in commercio nel territorio in cui il marchio è protetto.

Quanto al secondo quesito, l’Avvocato Generale ha chiarito che la nozione di “stoccaggio” deve essere intesa come concetto autonomo del diritto dell’Unione e interpretata alla luce della giurisprudenza che ha affrontato il concetto di “uso” del marchio (si vedano, tra le altre, le cause Daimler, C-179/15, e TOP Logistics, C-379/14). In particolare, ha precisato che è sufficiente che il soggetto eserciti un controllo diretto o indiretto sull’attività di conservazione, ad esempio attraverso istruzioni impartite a terzi, purché sia in grado di influenzare in modo determinante la distribuzione o la destinazione delle merci.

Osservazioni conclusive

Qualora la Corte dovesse aderire alla posizione espressa dall’Avvocato Generale, ne deriverebbe un rafforzamento del potere di enforcement dei titolari di marchi nazionali nel contesto del commercio digitale e transfrontaliero. L’elemento decisivo non risiederebbe nel luogo fisico in cui i beni sono detenuti, né nella sede del soggetto che li conserva, bensì nella finalità commerciale perseguita e nella destinazione territoriale dei prodotti in violazione.

Su un argomento simile può essere d'interesse l'articolo "Nuova domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE: Quando un marchio è ingannevole?"

Autrice: Maria Vittoria Pessina

 

Il futuro del design industriale in Europa: completata la Fase I del Design Package, al via la Fase II

Il 1° maggio 2025 si è conclusa la prima fase del Design Package (Regolamento (UE) n. 2024/2822 e Direttiva (UE) N. 2024/2823), che aggiorna il Regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari e la Direttiva n. 98/71, la quale sarà abrogata il 9 dicembre 2027. L'entrata in vigore degli emendamenti di cui alla prima fase del Design Package rappresenta una significativa anteprima di cambiamento, il quale è finalizzato ad un adeguamento del panorama normativo ai nuovi scenari digitali.

Tra le principali novità della prima fase, emerge anzitutto l'introduzione di una nuova terminologia: i disegni o modelli comunitari d'ora in poi si chiameranno European Union Designs (EUD).

Oltre alle modifiche formali, se ne sono introdotte anche di sostanziali, ecco dunque che la definizione di "design" e la relativa protezione, d'ora in poi includeranno le animazioni, le transizioni e i contenuti dinamici, oltre a prodotti non fisici come interfacce grafiche, loghi e opere digitali.

Il Regolamento abbandona definitivamente il ricorso agli uffici nazionali. Le domande devono ora essere presentate esclusivamente presso l’EUIPO. Inoltre, è possibile includere in un’unica domanda disegni relativi a classi merceologiche differenti, con vantaggi economici significativi per i richiedenti, che saranno tenuti a un'unica tassa per deposito e pubblicazione e un costo fisso di 125 euro per ciascun design aggiuntivo qualora si tratti di domande multiple.

Accanto all'estensione dei diritti esclusivi concessi dalla registrazione di un disegno o modello alla stampa 3D, il Regolamento ha altresì previsto due eccezioni legate alla limitazione dei diritti esclusivi del titolare per motivi di interesse pubblico. Anzitutto, è ora espressamente ammesso l'uso di un design protetto a fini di commento, critica o parodia, ampliando così la libertà di espressione e di stampa.  In secondo luogo, grazie al nuovo Regolamento è consentito identificare o fare riferimento a un prodotto protetto da design laddove questo sia necessario per garantire l'interoperabilità tra prodotti; si pensi per esempio ai pezzi di ricambio. Relativamente a questi ultimi, è poi prevista una repair clause, mediante la quale i pezzi di ricambio di prodotti complessi possono essere esclusi dalla protezione se usati esclusivamente per ripristinarne l’aspetto originario.

Si guarda a questo punto alla seconda fase, che si concluderà entro il 1° luglio 2026 e mediante la quale si tende all'armonizzazione della normativa nazionale, all'ottimizzazione delle procedure di registrazione, nonché alle azioni di nullità.

Gli Stati Membri potranno recepire la Direttiva entro il 9 dicembre 2027, fino ad allora sarà interessante osservare come le legislazioni nazionali si adatteranno progressivamente a questo importante cambiamento, che segna una nuova era per il design industriale in Europa.

Su di un simile argomento, può essere interessante leggere: Design package dell'UE su protezione disegni e modelli industriali

Autrice: Noemi Canova

 

Technology Media and Telecommunication

Infratel pubblica la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale Banda Ultralarga al 31 marzo 2025

Con comunicato stampa del 15 aprile scorso, Infratel ha informato della pubblicazione della Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga, aggiornata al 31 marzo 2025.

La Strategia nazionale per la Banda Ultralarga – “Verso la Gigabit Society”, prevista nell’ambito del PNRR e approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD), ha come obiettivo quello di portare la connettività a 1 Gpb/s su tutto il territorio italiano entro il 2026 e favorire lo sviluppo di infrastrutture di telecomunicazioni fisse e mobili.

La Strategia include diversi Piani di intervento pubblico per promuovere e incentivare la copertura di aree geografiche in cui l’offerta di infrastrutture e servizi digitali ad altissima velocità da parte degli operatori di mercato è assente o insufficiente.

Le attività operative del Piano Nazionale Banda Ultralarga sono state avviate nel 2016 da Infratel Italia S.p.A., società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In particolare, l’obiettivo di Infratel è di intervenire nelle aree a fallimento di mercato, attraverso la realizzazione e l’integrazione di infrastrutture a banda larga e ultralarga al fine di estendere le opportunità di accesso a Internet veloce per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni. È attraverso Infratel che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy implementa le misure definite nella Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga con l’obiettivo di ridurre le disparità infrastrutturali e di mercati esistenti nel territorio italiano, attraverso la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche.

La Relazione in commento descrive lo stato di avanzamento del Piano focalizzandosi sulle cinque fasi operative principali: la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, il collaudo e l’avvio dei servizi.

Nella fase di progettazione definitiva sono identificati i tracciati delle reti da realizzare, le infrastrutture da riutilizzare, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per l’infrastrutturazione in tecnologia FTTH (Fiber To The Home), nonché i siti necessari per l’infrastrutturazione in tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). A seguito dell’approvazione dei progetti definitivi da parte di Infratel, si apre la fase della progettazione esecutiva, finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. In seguito, possono essere avviati i lavori nei cantieri. Completati tali lavori, Infratel svolge le verifiche finali che, in caso di esito positivo, conducono al rilascio di un collaudo positivo.

La Relazione indica che, al 31 marzo 2025, la progettazione definitiva relativa alla realizzazione della rete in tecnologia FTTH è stata approvata in 6.059 comuni, ossia 4 in meno rispetto al settembre 2024. Come evidenziato nella Relazione, il numero dei progetti previsti può subire delle variazioni nel tempo a causa di riprogettazioni dovute a vari impedimenti. In particolare, a seguito dell'avanzamento della progettazione esecutiva, alcuni comuni sono risultati privi di unità immobiliari cd. "bianche" da collegare e, pertanto, sono stati emessi nuovi piani tecnici regionali che hanno recepito l’annullamento dell’intervento in alcuni comuni. Per tale ragione, il numero di comuni per i quali è stata approvata la progettazione definitiva relativa alla realizzazione della rete in tecnologia FTTH risulta lievemente inferiore rispetto al numero registrato lo scorso settembre.

Non si registrano variazioni, invece, in relazione al numero di comuni in cui è stata approvata la progettazione definitiva relativa alla rete in tecnologia FWA. Infatti, al 31 marzo 2025, il numero dei comuni con progetti definitivi approvati per quanto riguarda la realizzazione della rete FWA è pari a 6.956 – equivalente rispetto al settembre 2024.

Come si legge nella Relazione, i comuni in relazione ai quali è stata approvata la progettazione esecutiva delle reti in tecnologia FTTH sono complessivamente 6.032, mentre sono complessivamente 3.504 i progetti esecutivi approvati relativamente alla realizzazione della rete in tecnologia FWA. Si assiste, dunque, ad un aumento di 32 comuni per i quali è stata realizzata la progettazione esecutiva delle reti in tecnologia FTTH. Per la tecnologia FWA, il numero dei progetti esecutivi approvati rispetto a settembre 2024 è invece diminuito di 79 unità. Come visto sopra, il numero dei progetti può infatti subire variazioni anche in ragione dell'annullamento degli interventi in alcune aree.

Inoltre, al 31 marzo 2025, sono state completate le attività di infrastrutturazione in 9.490 dei complessivi 11.615 cantieri aperti per la realizzazione della fibra e in 3.417 dei 3.502 cantieri per la realizzazione di rete in tecnologia FWA.

I lavori relativi all’infrastrutturazione in tecnologia FTTH si sono conclusi con collaudo positivo in 4.746 comuni, per un totale di 8.730 progetti; rispetto al settembre 2024, sono stati collaudati positivamente i progetti relativi alla rete FTTH in ulteriori 375 comuni, con un aumento del numero di progetti per cui è stato emesso collaudo positivo pari a 991 unità.

I lavori di infrastrutturazione in tecnologia FWA si sono conclusi con collaudo positivo in 2.572 siti, con un aumento di 413 unità rispetto allo scorso settembre.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Infratel pubblica la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale Banda Ultralarga al 30 settembre 2024”.

Autori: Massimo D'Andrea, Flaminia Perna, Matilde Losa

 


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo BardelliCarolina BattistellaCarlotta Busani, Noemi CanovaGabriele CattaneoMaria Rita CormaciCamila CrisciCristina CriscuoliTamara D’AngeliChiara D’OnofrioFederico Maria Di VizioNadia FeolaLaura GastaldiVincenzo GiuffréNicola LandolfiGiacomo LusardiValentina MazzaLara MastrangeloMaria Chiara MeneghettiDeborah ParacchiniMaria Vittoria PessinaTommaso RicciRebecca RossiDorina.SimakuRoxana SmeriaMassimiliano TiberioFederico Toscani, Giulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna, Matilde Losa e Arianna Porretti.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena VareseAlessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui, consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, e il nostro magazine mensile Diritto Intelligente interamente dedicato all'AI qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.