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15 novembre 202329 minuti di lettura

Innovation Law Insights

16 novembre 2023
Data Protection & Cybersecurity

CyberItalia: il Regolamento DORA e i nuovi obblighi cyber per gli enti finanziari

Nel sesto articolo della rubrica CyberItalia, ripercorriamo quindi in pillole i nuovi obblighi previsti dal Regolamento DORA, diretti a rafforzare la resilienza operativa del settore finanziario per assicurare che gli operatori siano in grado di prevenire e affrontare attacchi informatici. Potete leggere il contributo QUI.

Facebook e Instagram a pagamento: Meta lancia la versione premium e ad-free dei suoi social

Dopo l’annuncio dell’agosto scorso, Meta ha finalmente cambiato la basa giuridica utilizzata per il trattamento dei dati dei suoi utenti per mostrare annunci pubblicitari personalizzati. In particolare, Meta ha introdotto la possibilità di sottoscrivere un abbonamento ad-free alle piattaforme Facebook e Instagram. Molti sono gli utenti che in questi giorni hanno già ricevuto l’invito di Meta ad abbonarsi: quelli che tuttavia decideranno di continuare a beneficiare del servizio gratuito, saranno costretti ad accettare la pubblicità targettizzata.

Tale soluzione, però, sembra non aver ancora sortito gli effetti sperati. Neanche il tempo di presentare il nuovo servizio premium e l’European Data Protection Board (EDPB) ha annunciato, il 1° novembre scorso, di aver adottato un nuovo provvedimento d’urgenza nei confronti di Meta. Il provvedimento dell’EDPB è stato emanato il 27 ottobre, ma non è ancora stato pubblicato, lasciando nell’incertezza gli operatori del settore. Intanto, l’Autorità garante irlandese (che funge da Autorità capofila per Meta) sta ancora valutando la legittimità della nuova soluzione proposta dalla società statunitense, ma siamo sicuri che un suo intervento non tarderà ad arrivare.

La sanzione della Data Protection Commission irlandese: un punto di partenza decisivo nella lotta contro la pubblicità targettizzata senza consenso

Questo è solo l’ultimo atto della battaglia delle Autorità europee nei confronti della pubblicità comportamentale online trasmessa dai grandi operatori del settore. Il 2023 si è infatti rivelato un anno cruciale, in particolare per Meta che è stato oggetto di un susseguirsi di provvedimenti sanzionatori riguardo alle modalità con cui il colosso di Menlo Park raccoglie e tratta i dati personali degli utenti registrati.

Tra queste, l'inizio del 2023 ha visto la Data Protection Commission (DPC) irlandese comminare una sanzione di quasi 400 milioni di euro alla società americana a causa della base giuridica contrattuale scelta da Meta per mostrare i propri annunci personalizzati agli utenti delle sue piattaforme.

La società ha, infatti, sostenuto che l'accettazione dei Termini di Servizio dei suoi social network da parte degli utenti era sufficiente per basare il trattamento dei dati personali connessi alla fornitura dei suoi servizi, compresi quelli di pubblicità comportamentale, sull’esecuzione di un contratto con gli utenti stessi.

Fondamentale per la decisione della DPC è stato il parere vincolante espresso dall’EDPB in cui veniva affermato che la necessità di dare esecuzione a un contratto non può essere considerata una base giuridica legittima per attività di advertising targettizzato e profilazione.

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nel mese di luglio, rilevando nella condotta di Meta non solo una violazione del GDPR, ma anche un abuso di posizione dominante nel settore della pubblicità comportamentale.

È così che la DPC prima e la CGUE dopo, passando anche per l’EDPB, hanno stabilito che neppure il legittimo interesse di Meta ad utilizzare la pubblicità comportamentale per finanziare i propri social network è sufficiente a giustificare il trattamento dei dati degli utenti senza il consenso degli stessi.

La risposta dell’Autorità garante norvegese: il divieto trimestrale di mostrare pubblicità comportamentale per Meta

La vicenda ha avuto poche settimane dopo un ulteriore sviluppo con l'intervento dell'Autorità garante norvegese (Datatilsynet) che, a partire dal 4 agosto scorso, ha assoggettato Meta a un divieto trimestrale di utilizzare la pubblicità comportamentale sulle proprie piattaforme nel paese scandinavo.

L'autorità norvegese ha motivato la sua decisione affermando che: The invasive commercial surveillance for marketing purposes is one of the biggest privacy risks on the Internet today. Il pericolo sarebbe insito nel fatto che l’uso di pubblicità comportamentale ha il potere di influenzare l’utente e, per questa ragione, non può avvenire in silenzio. Secondo il Datatilsynet l’interessato deve essere quindi adeguatamente informato circa i rischi e le dinamiche di questa attività.

Ancora prima che il termine del divieto trimestrale spirasse ormai lo scorso 4 novembre, e stante la perdurante inerzia di Meta, l'Autorità garante norvegese ha infine richiesto all’EDPB un intervento risolutivo sulla questione.

L’intervento dell’EDPB e la risposta di Meta

È per questa ragione che, il 27 ottobre, l'EDPB ha quindi emanato una decisione vincolante urgente, incaricando la DPC, in qualità di autorità di controllo capofila, di adottare, entro due settimane, misure definitive nei confronti di Meta, imponendo il divieto di trattamento dei dati personali per la pubblicità comportamentale sulle basi giuridiche del contratto e del legittimo interesse in tutto lo Spazio Economico Europeo (SEE). Nel comunicato stampa, l'EDPB ha sottolineato l'urgenza di mettere fine alle pratiche illegali di Meta e ha enfatizzato l'importanza del rispetto della privacy come diritto fondamentale.

In risposta, Meta ha annunciato, il 30 ottobre, la volontà di attuare una nuova strategia di business. Oltre ad adeguare la base giuridica al consenso, l'azienda ha spiegato di voler introdurre la possibilità per gli utenti dell'UE e della Svizzera di pagare un abbonamento mensile per utilizzare Facebook e Instagram senza annunci.

Nel comunicato stampa il colosso americano ha enfatizzato che la possibilità di acquistare un abbonamento per non avere annunci pubblicitari bilancia i requisiti delle autorità europee, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere e consentendo a Meta di continuare a servire tutti i cittadini dell'UE, del SEE e della Svizzera, precisando come anche la CGUE nella sua decisione ha espressamente riconosciuto che un modello di abbonamento, come quello che stiamo annunciando, è una forma di consenso valida per un servizio finanziato dagli annunci.

La nuova campagna abbonamenti di Meta

Ormai da qualche giorno, quindi, gli utenti europei (e svizzeri) dei social network Facebook e Instagram, con un banner all’accesso, stanno ricevendo da Meta una proposta di abbonamento. In particolare, gli utenti sono ora chiamati a scegliere (tramite un triplice passaggio) se sottoscrivere un abbonamento a pagamento per utilizzare i prodotti di Meta senza annunci pubblicitari oppure se continuare a usufruire del servizio gratuitamente, accettando di ricevere annunci pubblicitari targettizzati. Tale offerta, tuttavia, non è priva di condizioni. A seconda del luogo di acquisto, il costo sarà di 9,99 euro/mese sul web o di 12,99 euro/mese su iOS e Android e a partire dal 1° marzo 2024, i costi saranno differenziati in base al numero di account collegati.

Le reazioni delle Autorità garanti europee e la prospettiva futura

Le risposte delle Autorità garanti europee non si sono fatte attendere. In un comunicato stampa recentemente diffuso, Datatilsynet ha annunciato l’intenzione di tenere sotto stretta osservazione la nuova soluzione adottata da Meta, precisando che molti hanno già espresso scetticismo sul fatto che la nuova soluzione soddisfi effettivamente i requisiti normativi, in parte perché si deve pagare se non si acconsente.

D’altro canto, la nuova soluzione di Meta ricorda il fenomeno dei cosiddetti paywall tanto caro all’editoria online, secondo cui l’accesso a determinati contenuti premium può essere concesso lasciando agli utenti l’alternativa tra il pagamento di un prezzo e l’accettazione dell’installazione dei cookie di profilazione. Tale approccio, che è ancora al vaglio dell’Autorità garanti europee, sdoganerebbe, infatti, la possibilità di monetizzare i propri dati per utilizzarli come valuta per pagare alcuni servizi digitali.

Non ci resta ora che attendere la pubblicazione della sentenza dell’EDPB e della successiva decisione dell’Autorità capofila irlandese, nella speranza che quest’ultima possa segnare un definitivo epilogo alla vicenda.

Sul tema possono essere di interesse i seguenti articoli: Pubblicità targetizzata: Meta su consenso come base giuridica e L’Autorità privacy norvegese chiede il blocco permanente della pubblicità comportale su Facebook e Instagram.

 

Technology Media and Telecommunication

Digital Services Act (DSA): firmato l’accordo di collaborazione tra AGCOM e Commissione europea

In data 30 ottobre 2023, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha comunicato di aver sottoscritto con la Commissione europea un accordo di collaborazione per l’applicazione delle norme di cui al Regolamento n. 2022/2065/UE, o Digital Services Act (DSA), relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Tale accordo, da un lato, fa seguito ad una recente raccomandazione della Commissione europea del mese di ottobre 2023, con cui si è inteso comunicare agli Stati facenti parte dell’Unione Europea l’esigenza di definire i meccanismi di preparazione, cooperazione e coordinamento tra la Commissione europea e gli Stati membri, in modo da consentire una rapida transizione verso il completamento del nuovo disegno istituzionale del DSA, previsto per il 17 febbraio 2024. Nello specifico, l’intento della Commissione è quello di ottenere, prima di tale data, il supporto degli Stati membri nel garantire il rispetto da parte delle grandi piattaforme online (VLOPs) e dei grandi motori di ricerca (VLOSEs) dei nuovi obblighi introdotti a loro carico ai sensi del DSA, soprattutto per ciò che concerne la diffusione e l’amplificazione di contenuti illegali su piattaforme online, incluso contenuto di stampo terroristico. A fine agosto 2023, infatti, il DSA ha già trovato applicazione per le VLOPs e per i VLOSEs, con l’obiettivo di responsabilizzare e proteggere gli utenti online, imponendo ai servizi designati di valutare e attenuare i propri rischi sistemici e di fornire solidi strumenti di moderazione dei contenuti.

Dall’altro lato, l’accordo rappresenta un primo passo fondamentale per la costruzione del nuovo sistema di vigilanza delle condotte dei fornitori di servizi intermediari di cui al DSA; ed infatti, come evidenziato nel suddetto comunicato stampa di AGCOM, l’accordo promuove e definisce la cornice procedurale per lo scambio di informazioni, dati, metodologie, sistemi tecnici e strumenti, al fine di coadiuvare la Commissione europea a identificare e valutare i rischi sistemici in cui possono incorrere le piattaforme online di grandi dimensioni, tra cui i rischi legati alla diffusione di contenuti illegali e disinformazione, nonché gli effetti negativi sui minori (…).

Ai sensi del DSA, più precisamente, si è inteso costruire un sistema di vigilanza coordinato fra tutti gli Stati membri. Fatto salvo il potere esclusivo di vigilanza spettante alla Commissione europea per il rispetto degli obblighi supplementari di cui al DSA posti a carico delle grandi piattaforme online e dei grandi motori di ricerca (che rappresentano solo una parte della categoria più ampia dei fornitori di servizi intermediari), lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di servizi intermediari dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l’applicazione del DSA, per cui è tenuto a designare uno specifico Coordinatore dei Servizi Digitali. Considerata la rilevanza transfrontaliera ed intersettoriale dei servizi intermediari, l’obiettivo di cooperazione e coordinazione fra Stati membri che si vuole raggiungere attraverso detto sistema di vigilanza prevede come elemento cardine un sistema di condivisione delle informazioni tra i Coordinatori dei Servizi Digitali, tenuti ad informarsi a vicenda in merito alle questioni, indagini ed azioni che vengono intraprese nei confronti di un determinato fornitore, ed invitati a poter fare affidamento sul potersi assistere reciprocamente.

Nel contesto italiano, ai sensi dell’art. 49 co. 2 del DSA, AGCOM è stata designata Coordinatore dei Servizi Digitali dall’art. 15 del d. l. n. 123/2023, dettante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. In virtù di tale designazione, perciò, a far data dal 17 febbraio 2024, AGCOM sarà anche parte del Comitato europeo per i servizi digitali, di cui all’art. 61 del DSA, con ciò intendendosi un gruppo consultivo indipendente di coordinatori di servizi digitali per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari, introdotto per garantire un’applicazione coerente del DSA ed avente principalmente i compiti di (i) contribuire all’applicazione del DSA ed alla cooperazione dei Coordinatori dei Servizi Digitali e di (ii) assistere i Coordinatori dei servizi digitali e la Commissione europea nella vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. In qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ad AGCOM vengono dunque attribuiti nuovi poteri di indagine e di esecuzione nei confronti dei fornitori di servizi intermediari di propria competenza, tra i quali: poteri di richiedere informazioni e di effettuare ispezioni in loco; poteri di accettare gli impegni offerti dai fornitori in relazione alla loro conformità al DSA e di ordinare la cessazione delle violazioni; e, infine, poteri di imporre sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza del DSA e di imporre penalità di mora in caso di mancato rispetto di un ordine di indagine.

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo: DSA: In vigore gli obblighi per le grandi piattaforme online.

 

Intellectual Property

Opposizione al riconoscimento IGP del Giandujotto torinese: uno stop amaro per il dolce più famoso al mondo

Il Giandujotto, icona del palato torinese, si trova al centro di un acceso dibattito che si estende oltre i confini nazionali. Un’azienda multinazionale del settore dolciario si è infatti opposta alla richiesta di riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) per il Giandujotto torinese, contestando l’esclusione del latte dalla ricetta, nonostante sia storicamente composta solo da nocciola, zucchero e massa di cacao.

Il dibattito dimostra il complicato equilibrio tra tradizione e interessi commerciali e vede coinvolti gli artigiani torinesi, da un lato, intenzionati a preservare l’autenticità e la storia del Giandujotto, e il gruppo multinazionale, dall’altro, che rivendica la paternità del delizioso cioccolatino, essendo la sua creazione tradizionalmente attribuita un’azienda piemontese acquisita nel 1997 proprio dal gruppo e che certamente non vuole restare escluso dal maggior indotto economico che il famoso cioccolatino potrebbe generare una volta ottenuto il riconoscimento.

Le origini del Giandujotto: la rivoluzione dolciaria nell’era Napoleonica

Il Giandujotto Torinese ha radici profonde nella storia del Piemonte. La sua origine è legata ad un ingegnoso espediente ideato dal maestro cioccolatiere Michele Prochet durante il blocco continentale imposto da Napoleone Bonaparte, che limitava l'importazione di cacao dall'Inghilterra e dalle sue colonie. Per ovviare alla carenza e al costo elevato del cacao, i cioccolatai torinesi cominciarono a mescolare quest’ultimo con le nocciole delle Langhe, più economiche e reperibili localmente, creando così la pasta gianduia nel 1806.

Presentato al pubblico durante i festeggiamenti del carnevale del 1865, il primo cioccolatino confezionato singolarmente veniva distribuito per le strade da Gianduja, una maschera carnevalesca a cui deve il nome.

Il percorso verso il riconoscimento IGP e i vantaggi connessi al suo utilizzo

Negli ultimi anni, i produttori di Giandujotto a Torino hanno intrapreso un percorso ambizioso per ottenere il riconoscimento IGP, iniziato ufficialmente con la formazione del Comitato Giandujotto Torino IGP. Questo comitato, composto da celebri produttori come Guido Castagna, Guido Gobino e aziende di prestigio come Ferrero, Venchi, e Domori, ha collaborato con l'Università di Torino e il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino per redigere un rigoroso disciplinare di produzione che stabilisce, tra le altre cose, il peso specifico per formato, la percentuale di cacao e la percentuale di nocciola, che deve essere tra il 30% e il 45%, con la rigorosa esclusione del latte.

Il disciplinare è il documento chiave nel processo di ottenimento del riconoscimento IGP. Infatti, per poter utilizzare una dicitura tutelata come indicazione geografica protetta, i produttori devono dimostrare la stretta connessione tra il prodotto e il territorio di riferimento e, soprattutto, il rispetto alla lettera delle regole stabilite dal disciplinare.

Considerati i numerosi vantaggi connessi allo sfruttamento di una indicazione geografica, non sorprende che la stesura del disciplinare sia uno dei momenti più delicati, che vede coinvolti gli interessi dei player del settore, desiderosi di dire la loro per evitare il rischio di non poter trarre vantaggio dal futuro riconoscimento.

Basti pensare, infatti, che i prodotti DOP o IGP tendono a vendere a prezzi significativamente più alti rispetto a quelli senza certificazione. In Europa, il valore delle vendite di prodotti con IG è doppio rispetto a quelli non certificati, con l'Italia che contribuisce per il 21% del valore complessivo. Inoltre, le esportazioni di prodotti con IG rappresentano una fetta considerevole delle esportazioni agroalimentari dell'UE, mostrando il loro valore sul mercato internazionale.

L’obiezione del gruppo multinazionale: lo stallo al riconoscimento IGP del Giandujotto torinese

Il gruppo multinazionale svizzero, patria del cioccolato al latte, ha espresso la sua opposizione al disciplinare proposto, sostenendo che il latte vada necessariamente incluso tra gli ingredienti.

La richiesta ha incontrato la ferma opposizione dei produttori torinesi – a cui hanno espresso solidarietà altri famosi cioccolatieri nazionali, tra cui i membri del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP – poiché la ritengono in stridente conflitto con la tradizione. Tuttavia, questa disputa ha comunque impedito il proseguimento del processo verso il riconoscimento IGP, momentaneamente all’impasse.

In questa intricata battaglia di sapori e tradizioni, nel cuore del Piemonte l'arte cioccolatiera si scontra con le regole di mercato, in una lotta che va oltre il palato, toccando l'orgoglio di una regione intera. Ma quando si parla di sapori autentici, gli italiani sanno essere inflessibili: la carbonara deve avere il suo guanciale, il ragù necessita delle sue tre ore di cottura e il Gianduiotto, simbolo di Torino, deve rimanere fedele alla sua essenza... senza latte!

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo Seadas di Sardegna: un altro prodotto italiano che conquista il riconoscimento IGP.

 

Commercial

Il TAR si pronuncia sulle trattative tra Siae e Meta confermando ordine di AGCM

Il 20 aprile 2023, Meta Platforms Inc. e sue affiliate hanno impugnato il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a favore della Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae), per il provvedimento cautelare emanato da AGCM che imponeva la ripresa delle trattative di Meta con Siae. Il TAR ha tuttavia confermato il provvedimento di AGCM per la ripresa delle trattative con Siae da parte di Meta.

Le due società, Meta Platforms Inc. e Siae, si trovano coinvolte in una disputa relativa all'accordo di licenza per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore. Meta, noto per le sue piattaforme social come Facebook ed Instagram, utilizza opere tutelate dalla Siae nei contenuti pubblicati dai suoi utenti. Il precedente accordo, noto come Music Rights Agreement (Mra) versione 2, è scaduto a settembre 2022. Le trattative per il rinnovo hanno evidenziato disaccordi sulla remunerazione, in particolare per i cosiddetti short videocon durata inferiore ai sessanta secondi. Nonostante una serie di trattative e accordi temporanei, le parti non sono riuscite a raggiungere un nuovo accordo. Di conseguenza, l'AGCM ha avviato un procedimento per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della legge 192/1998, che ha portato al provvedimento cautelare impugnato.

Il 21 aprile 2023 l’Antitrust ha disposto in via cautelare che Meta riprendesse immediatamente le trattative con Siae, mantenendo un comportamento ispirato a canoni di buona fede e correttezza, e provvedesse a fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire a Siae di ripristinare l’equilibrio nel rapporto commerciale con Meta. Inoltre, previa autorizzazione di Siae, Meta era tenuta a ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Instagram e Facebook.

Il cuore della disputa risiede nella presunta posizione di dipendenza economica di Siae da parte di Meta. La recente modifica legislativa all'articolo 9 della legge 192/1998, introduce la presunzione di dipendenza economica quando un'impresa utilizza i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale determinante nel raggiungere utenti finali. Il caso Meta-Siae pone in evidenza la necessità di bilanciare la forza economica tra le parti in trattativa (in argomento v. Cass., sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1184). Risulta quindi palese la volontà del legislatore di approntare una più robusta tutela ai soggetti che si interfacciano commercialmente con le piattaforme digitali, atteso il notorio potere di mercato di queste ultime, nonché la palese inadeguatezza dei preesistenti mezzi di tutela: lo strumento normativo impiegato è quello della presunzione (relativa) di dipendenza economica dell’impresa nei confronti della piattaforma.

A detta del TAR, è incontestato che Meta gestisca almeno due piattaforme digitali (Facebook ed Instagram) qualificabili come social network. Allo stesso tempo è evidente come senza un accordo con la parte ricorrente, Siae non possa raggiungere gli iscritti ai ridetti social network: in altre parole, il TAR afferma che è determinante il ruolo di Meta nel consentire il raccordo tra i suoi utenti e le opere tutelate dalla Siae. Quanto esposto è quindi sufficiente a sostenere la sussistenza dello stato di dipendenza economica della controinteressata nei confronti della ricorrente ai sensi del novellato art. 9, comma 1, ultimo periodo, l. 192 cit. Inoltre, è da considerarsi irrilevante l’argomento circa la posizione di dominanza di Siae nel mercato delle licenze d’uso. Tale dato non incide in alcun modo nel rapporto tra le parti, poiché non è disponibile per Siae alcuna soddisfacente alternativa alla relazione commerciale con Meta. L’alternativa soddisfacente configurata da Meta non va ricostruita in base all’astratta possibilità di raggiungere i consumatori generalmente intesi, bensí come ipotetica capacità di arrivare agli specifici utilizzatori dei social network: orbene, a fronte del rifiuto di contrattare opposto da Meta, Siae e gli autori non possono vedere le proprie opere riprodotte sui principali social mondiali, risultando loro sostanzialmente precluso un mercato che, solo in Italia, vede, rispettivamente, 39 (Facebook) e 28 (Instagram) milioni di utenti.

Sul Reg. Ue 14 settembre 2022, n. 1925, c.d. Digital Markets Act (DMA), il TAR ha rilevato come esso sia pressoché ininfluente sul caso in esame, se non come argomento che dimostra lo strapotere di mercato di Meta. Conseguentemente, la circostanza che la Commissione europea abbia designato il gruppo Meta quale c.d. gatekeeper (ai sensi dell’art. 3, par. 4 del DMA) risulta, nel presente giudizio, sostanzialmente irrilevante, atteso che il parametro normativo sul quale si basa il provvedimento impugnato è rappresentato unicamente dalle regole sul divieto di abuso di dipendenza economica.

Sulla condotta adottata da Meta, il TAR ha affermato che l’interruzione delle trattative non va intesa solo in senso assoluto come rifiuto di stipulare un contratto, bensí, estendendone il significato, vanno ricomprese nell’ipotesi astratta anche quelle condotte che determinano un evidente stallo o comunque un brusco arresto nelle negoziazioni, con possibilità di successiva riattivazione onde giungere ad un’intesa.

La condotta di Meta ha quindi determinato un insuperabile fermo nelle trattative, reso evidente anche dalla rimozione della fruibilità dei contenuti musicali dalle proprie piattaforme social. In tal senso, sono inequivocabili le mail trasmesse da Meta che pongono una sorta di ultimatum alla controparte, scaduto il quale Meta avrebbe impedito l’utilizzo ai propri utenti della musica tutelata da Siae.

Tale comportamento è stato considerato non totalmente aderente ai canoni normativi, apparendo evidente come la mancata condivisione dei dati economici con la controparte contrattuale sia stato correttamente qualificata dall’AGCM.

Il Tar ha quindi confermato il provvedimento di AGCM poichè senza l’intervento autoritativo dell’Autorità la trattativa sarebbe probabilmente rimasta in una fase di stallo con grave pregiudizio per l’intero indotto che opera sulle piattaforme gestite da Meta.La conseguenza è che è stato perfettamente legittimo l’intervento dell’Autorità, risultando estremamente urgente garantire il ripristino della fruizione dei contenuti audio di Siae sulle piattaforme Meta.

Su un simile argomento può essere di interesse: Mancato accordo tra Meta e SIAE alla luce della Direttiva Copyright.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Silvia Cerrato, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Chiara Fiore, Claudia Galatioto, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Marco Guarna, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Dalila Mentuccia, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

È possibile sapere di più su Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.


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