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18 gennaio 202429 minuti di lettura

Innovation Law Insights

18 gennaio 2024
Podcast

L'approvazione dell’AI Act e cosa ci si può aspettare in futuro - con Brando Benifei

Esploriamo l’AI Act con l’Onorevole Brando Benifei, relatore dell’AI Act presso il Parlamento Europeo e uno dei principali artefici della prima legislazione sull'intelligenza artificiale in Europa. Potete ascoltare il podcast qui.

 

Data Protection & Cybersecurity

CGUE: Il risarcimento danni per violazioni del GDPR non può avere una funzione punitiva

Con sentenza emessa il 21 dicembre 2023, nella causa C-667/21, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) afferma un importante principio, ossia che il risarcimento danni per violazioni del GDPR non può avere una funzione punitiva, ma al massimo compensativa.

I fatti della causa di fronte alla CGUE

La vicenda nasce a seguito del ricorso di un dipendente tedesco dinanzi al Arbeitsgericht Düsseldorf (Tribunale del lavoro, Düsseldorf, Germania) il quale lamentava un illegittimo trattamento dei suoi dati personali da parte del suo datore di lavoro. Segnatamente, il dipendente contestava una violazione del GDPR in quanto dettagli relativi al suo stato di salute erano conosciuti dal suo datore di lavoro, nonché da altri colleghi, mentre, queste informazioni avrebbero dovuto essere trattate unicamente da un soggetto terzo ed esterno all’ambiente lavorativo. Per tale ragione, il dipendente chiedeva un risarcimento per i danni subiti ai sensi dell’art. 82 del GDPR di EUR20.000,00.

Tuttavia, il giudice tedesco, non certo della corretta interpretazione dell’art. 82 del GDPR ha posto una serie di questioni pregiudiziali alla CGUE, tra cui:

  • Se l’articolo 82, paragrafo 1, del GDPR abbia carattere preventivo speciale o generale e se tale circostanza debba essere presa in considerazione, a carico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, nel determinare l’ammontare del danno immateriale che deve essere risarcito sulla base del succitato articolo, e
  • Se, nel determinare l’ammontare del danno immateriale che deve essere risarcito sulla base dell’articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, rilevi il grado di colpa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. In particolare, se il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento abbiano agito senza colpa o con colpa lieve possa essere preso in considerazione a loro favore.

Interpretazione della CGUE dell’art. 82 del GDPR

Secondo la CGUE, l’art. 82 GDPR non può avere una funzione punitiva, ma invero solamente una funzione di tipo riparatoria. Affermano infatti i giudici UE:

(…) L’articolo 82 del GDPR riveste una funzione non punitiva, bensì compensativa, contrariamente ad altre disposizioni di tale regolamento del pari contenute al capo VIII di quest’ultimo, ossia i suoi articoli 83 e 84, che svolgono, quanto ad essi, una finalità sostanzialmente punitiva, dato che consentono di infliggere, rispettivamente, sanzioni amministrative pecuniarie ed altre sanzioni. L’articolazione tra le norme sancite in detto articolo 82 e quelle sancite nei suddetti articoli 83 e 84 dimostra che esiste una differenza tra queste due categorie di disposizioni, ma anche una complementarità, in termini di incentivo a rispettare il GDPR, fermo restando che il diritto di chiunque a chiedere il risarcimento di un danno rafforza l’operatività delle norme di protezione previste da tale regolamento ed è atto a scoraggiare la reiterazione di comportamenti illeciti.

(…) Poiché il diritto al risarcimento previsto all’articolo 82, paragrafo 1, del GDPR non svolge una funzione dissuasiva, o addirittura punitiva, come prospettato dal giudice del rinvio, la gravità della violazione di tale regolamento che ha causato il danno di cui trattasi non può incidere sull’importo del risarcimento concesso in base a tale disposizione, anche qualora si tratti di un danno non materiale bensì immateriale. Ne consegue che tale importo non può essere stabilito ad un livello che vada oltre la piena compensazione di tale danno.

Per quanto poi attiene al grado di colpa del titolare e se questo sia una condizione essenziale ai fini del sorgere della responsabilità dello stesso, che riguardava un altro quesito posto dalla Corte tedesca, la CGUE si è espressa ritenendo che l’art. 82 del GDPR non richiede la prova dell’esistenza della responsabilità dello stesso, essendo questa presunta, e aggiungendo poi che il grado di colpa non rileva nel calcolo dell’importo del risarcimento riconosciuto a titolo di danno immateriale.

Main takeaways della decisione del CGUE sul risarcimento dei danni da violazione del GDPR

Per quanto attiene all’art. 82 GDPR, i giudici UE hanno pertanto enucleato i seguenti principi di diritto che possono essere riassunti come segue:

  • Ai sensi dell’art. 82 del GDPR, il risarcimento danni per violazioni della normativa privacy non può avere una funzione punitiva, ma solo compensativa;
  • La responsabilità è presunta per il titolare o il responsabile; e
  • Il grado di colpa del titolare o del responsabile non è rilevante per il prodursi della responsabilità dell’uno o dell’altro, né per quantificare l’importo dei danni immateriali da risarcire ai sensi dell’art. 82, del GDPR.

Su un simile argomento può essere interessante il seguente articolo La comunicazione dei destinatari dei dati nelle richieste privacy di diritto di accesso è obbligatoria secondo la CGUE

 

Commercial

I limiti all’esercizio del diritto di recesso nel contratto di leasing concluso da un consumatore secondo la CGUE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE o Corte) si è recentemente espressa, nelle cause riunite C-38/21, C-47/21 e C-232/21, sui limiti all’esercizio del diritto di recesso nel contratto di leasing concluso da un consumatore ai sensi delle Direttive 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori e 2008/48/CE del 23 aprile 2008 sui contratti di credito ai consumatori.

Secondo la Corte, al consumatore che stipula un contratto di leasing auto senza obbligo di acquisto non è riconosciuto l’esercizio del diritto di recesso, che è invece garantito al consumatore che abbia stipulato un contratto di credito per l'acquisto di un'autovettura senza essere stato correttamente informato dei propri diritti e obblighi. Infatti, in quest’ultimo scenario, il consumatore può recedere in qualsiasi momento fino a quando non gli siano state fornite informazioni complete ed esatte sul diritto di recesso, purché il relativo diritto venga azionato prima dell’esecuzione integrale del contratto.

La vicenda e le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale

La vicenda in esame trae origine dalle controversie azionate da consumatori tedeschi che hanno sostenuto davanti al Tribunale del Land Ravensburg di aver validamente receduto da contratti di leasing o di credito stipulati con banche legate a note case automobilistiche. Tali contratti riguardavano rispettivamente il leasing di un'auto senza obbligo di acquisto e il finanziamento di un'auto usata.

Nel caso del contratto di leasing, il consumatore si era recato presso un concessionario di auto autorizzato a fornire informazioni sul contratto, che è stato poi concluso direttamente tra il consumatore e la banca mediante un mezzo di comunicazione a distanza.

Nel caso dei contratti di credito, invece, i concessionari avevano agito come intermediari per le banche.

Tutti i consumatori involti nella vicenda avevano poi receduto diversi mesi o anche diversi anni dopo la stipula del contratto, mentre uno di loro si era avvalso del suo diritto di recesso dopo che il credito era stato già rimborsato integralmente. La tesi sostenuta dai consumatori era che il periodo di recesso di 14 giorni previsto dal diritto dell'Unione non fosse iniziato a decorrere perché non erano stati sufficientemente informati dei loro diritti e obblighi al momento della conclusione del contratto.

Invece, le banche resistenti sostenevano che, in ogni caso, l’azionamento del diritto di recesso dopo così tanto tempo costituisce, invece, un abuso dello stesso diritto riconosciuto dalla normativa consumeristica di derivazione europea.

Pertanto, il Tribunale del Land Ravensburg, ha interpellato la CGUE al fine di ottenere chiarimenti circa i diritti dei consumatori in materia di leasing e di finanziamento auto e, in particolare, in merito alla possibilità e agli eventuali limiti nell’esercizio del diritto di recesso.

I principi di diritto dalla CGUE sul recesso del consumatore dal contratto di leasing

Di seguito possono essere riassunti i principi di diritto elaborati dalla CGUE con riferimento alle questioni pregiudiziali sollevate dal tribunale tedesco:

  • un consumatore che stipula un contratto di leasing per un'autovettura ordinata secondo le specifiche fornite dallo stesso consumatore non può beneficiare, ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto di recesso quando il contratto preveda che egli non ha l’obbligo di acquistare l'autovettura alla fine del periodo di leasing;
  • nel caso di un contratto di credito stipulato in vista dell'acquisto di un'auto, invece, il consumatore può, senza commettere un abuso di diritto, esercitare il suo diritto di recesso in qualsiasi momento, fino a quando non abbia ricevuto informazioni complete ed esatte sui suoi diritti e obblighi e il contratto sia in fase di esecuzione, ossia, tipicamente, prima dell'ultima scadenza di rimborso. Questo vale anche se il contratto è stato concluso a distanza o fuori dei locali commerciali;
  • per quanto riguarda i contratti di credito, la Corte ha chiarito che il periodo di recesso di 14 giorni previsto per tali contratti non inizia a decorrere se le informazioni che il professionista è tenuto a fornire al momento della stipula del contratto sono incomplete o errate al punto da influire sulla valutazione da parte del consumatore della portata dei suoi diritti e obblighi e sulla sua decisione di stipulare il contratto. In tal caso, l'esercizio del diritto di recesso dopo oltre 14 giorni non può in alcun caso essere considerato abusivo, anche se avviene molto tempo dopo la conclusione del contratto. La Corte precisa tuttavia che, una volta che il contratto di credito sia stato integralmente eseguito, il consumatore non può più avvalersi del suo diritto di recesso.

Alcune considerazioni per le aziende

Poiché il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione, la CGUE non risolve la controversia nazionale ma spetterà al giudice nazionale – in questo caso, il giudice tedesco – risolvere la causa conformemente ai principi di diritto dettati dalla CGUE.

Tuttavia, questo provvedimento è particolarmente importante per le aziende che vendono beni e servizi ai consumatori, le quali sono soggette alle previsioni del Codice del Consumo in Italia.

Sarà quindi necessario per le aziende che intendano regolare contrattualmente i rapporti con i consumatori prevedere clausole in linea con le disposizioni concernenti le modalità, tempistiche ed eccezioni all’esercizio del diritto di accesso.

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Gaming

La sponsorizzazione degli operatori del gambling e betting sarà nuovamente consentita in Italia?

La Serie A sta esercitando pressioni sul Governo affinché modifichi i termini del divieto di pubblicità di gioco con vincita in denaro, consentendo la sponsorizzazione delle squadre di calcio da parte degli operatori di gambling e betting in Italia.

Il divieto è diventato un problema importante per le squadre di calcio, che ora si trovano private di una fonte di reddito significativa, che in precedenza era generata dagli accordi di sponsorizzazione. Dopo che il Governo ha eliminato i benefici fiscali previsti dal Decreto Crescita di cui le squadre di calcio italiane beneficiavano per l'acquisizione di giocatori stranieri, la Serie A è ora alla ricerca:

  • l'ammorbidimento del divieto di pubblicità di gambling, consentendo la sponsorizzazione delle squadre di calcio; e
  • l'assegnazione di una parte dei proventi generati dal settore delle scommesse sportive all'associazione calcistica.

Infatti, prima dell'applicazione del cosiddetto Decreto Dignità, che ha stabilito il divieto di pubblicità di gambling in Italia, le squadre di calcio generavano entrate dell'ordine di EUR100 milioni all'anno dal settore del gambling, che sono state improvvisamente perse.

La Serie A sta ora chiedendo almeno una sospensione del divieto per due o tre stagioni. Ciò consentirebbe agli operatori di gambling e delle scommesse di diventare sponsor di maglia e di esporre i loro loghi sui pannelli pubblicitari situati ai margini dei campi di calcio. Tuttavia, altri tipi di pubblicità e iniziative di marketing che coinvolgono giocatori e allenatori di calcio rimarrebbero proibiti.

Questo problema era già emerso in precedenza durante la pandemia, portando il Governo ad approvare un'ulteriore tassa temporanea sulle scommesse, che attualmente è oggetto di notevoli controversie. Di conseguenza, è possibile che le società calcistiche si accontentino di una semplice deroga temporanea al divieto.

Una riduzione della portata del divieto di pubblicità di gambling italiano potrebbe essere nell'interesse generale, in quanto consentirebbe comunicazioni di marketing soft come gli accordi di sponsorizzazione. Allo stesso tempo, giustificherebbe meglio le tariffe notevolmente più alte richieste agli operatori di betting e gambling online, secondo i termini della nuova gara d'appalto per le concessioni italiane.

Sull'argomento, può leggere il seguente articolo Bozza di regolamento per l'assegnazione di nuove concessioni italiane sul gioco online.

 

Intellectual Property

AGCOM: Nuove Linee Guida sugli influencer

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), a seguito di una consultazione pubblica ampiamente partecipata (Delibera n. 178/23/CONS), ha approvato all’unanimità le Linee Guida (Comunicato stampa del 10 gennaio 2024) volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (TUSMA).

Negli ultimi anni, l’attività degli influencer si è significativamente intensificata, divenendo una delle forme più popolari di diffusione di contenuti, di pubblicità e di promozione del commercio online. Di conseguenza, è aumentata anche la capacità di tali figure di influenzare il comportamento dei consumatori.

Tra le principali ragioni sottostanti il successo degli influencer vi è indubbiamente l’utilizzo dei social media, che fungendo da intermediari facilitano il rapporto tra brand e influencer e consentono a questi ultimi di raggiungere un numero considerevole di consumatori. Infatti, come noto, gli influencer sono spesso utilizzati come strumento per aumentare il livello di esposizione dei brand e, di conseguenza, rappresentano un utile mezzo per incrementare le vendite e la possibilità di stringere accordi commerciali.

La rilevanza di tali nuovi attori digitali nel mercato europeo è testimoniata anche dalla percentuale di influencer rispetto alla popolazione degli Stati membri: un recente studio ha messo in luce che il paese con la maggiore percentuale di influencer (definiti nel medesimo studio come soggetti che hanno raggiunto la maggiore età ed hanno più di 1.000 follower) è l’Italia (2,22%), seguita dalla Spagna (1,94%), dall’Irlanda (1,35%) e dal Portogallo (1,18%).

Dato l’impatto che gli influencer esercitano quotidianamente nel panorama digitale, influenzando le scelte di milioni di utenti del web, è necessario che tale mercato risulti adeguatamente regolamentato.

La normativa italiana in materia di influencer marketing

Attualmente, nel panorama normativo italiano non esistono leggi che si occupino specificamente di influencer marketing. Pertanto, l’attività degli influencer risulta principalmente regolata dalle seguenti fonti normative:

  • Regolamento Digital Chart dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso internet. Si tratta di norme di soft law considerate le migliori pratiche da seguire in tale ambito e fanno parte del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, emanato dallo stesso IAP;
  • D. Lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole; e
  • D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) sulle partiche commerciali scorrette.

In particolare, la normativa IAP pone una serie di obblighi che gli influencer devono rispettare quando realizzano una comunicazione commerciale sul web, ovvero attraverso i canali social. Ad esempio, si prevede che il fine promozionale del commento o dell’opinione espressa da celebrity/influencer/blogger, qualora non sia già chiaramente riconoscibile dal contesto, deve essere reso noto all’utente con mezzi idonei (art. 7 Codice IAP). Ancora, nel caso in cui l’accreditamento di un prodotto o di un brand, posto in essere da utilizzatori della rete che con il proprio intervento possano potenzialmente influenzare le scelte commerciali del pubblico, abbia natura di comunicazione commerciale, deve essere inserita in modo ben visibile nella parte iniziale del post o di altra comunicazione diffusa in rete una delle seguenti diciture: Pubblicità/Advertising, o Promosso da … brand/Promoted by … brand” o Sponsorizzato da … brand/Sponsored by … brand, o in collaborazione con … brand/In partnership with … brand. Nel caso di un post avente natura promozionale, invece, l’influencer è tenuto ad includere, entro i primi tre hashtag, purché di immediata percezione, una delle seguenti diciture: #Pubblicità/#Advertising, o #Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by … brand, o #ad unitamente a #brand, #adv unitamente a #brand.

Le Linee Guida

Ferma restando la disciplina nazionale e la regolamentazione di AGCOM in materia di contenuti generati dagli utenti distribuiti su piattaforme di condivisione video, le Linee Guida definiscono un insieme di norme indirizzate agli influencer operanti in Italia.

In particolare, secondo le Linee Guida per influencer si intendono quei soggetti che svolgono un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale, laddove sussistano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • il servizio offerto costituisce attività economica ai sensi degli artt. 56 e 57 TFUE;
  • lo scopo principale del servizio offerto è la fornitura di contenuti, che vengono creati o selezionati dall’influencer, volti ad informare, intrattenere o istruire e che sono suscettibili di generare reddito direttamente, in esecuzione di accordi commerciali con produttori di beni/servizi, o indirettamente, in applicazione degli accordi di monetizzazione applicati dalla piattaforma o dal social media utilizzato;
  • l’influencer ha la responsabilità editoriale sui contenuti, la quale include il controllo effettivo sulla creazione, sulla selezione o sulla organizzazione dei contenuti medesimi;
  • il servizio risulta accessibile al grande pubblico, raggiunge un numero significativo di utenti sul territorio italiano, ha un impatto rilevante su una porzione significativa di pubblico e i contenuti sono diffusi tramite un servizio di piattaforma di condivisione di video o di social media;
  • il servizio offerto consente la fruizione dei contenuti su richiesta dell’utente;
  • il servizio è caratterizzato da un legame stabile ed effettivo con l’economia italiana;
  • i contenuti sono offerti tramite l'utilizzo della lingua italiana o sono esplicitamente rivolti agli utenti sul territorio italiano.

Al fine di individuare gli influencer che svolgono attività professionale, a cui si applicano le pertinenti disposizioni del TUSMA, AGCOM distingue tra:

  • influencer che propongono contenuti audiovisivi aventi le caratteristiche definite dalle Linee Guida, comprendenti comunicazioni commerciali sulla base di accordi di qualsiasi tipo, dietro corresponsione di denaro ovvero fornitura di beni/servizi, che cumulativamente:
    • raggiungono un numero di follower pari, in sede di prima applicazione, ad almeno un milione, risultanti dalla somma degli iscritti sulle piattaforme e dei social media su cui operano;
    • hanno pubblicato nell’anno precedente alla rilevazione almeno 24 contenuti aventi le caratteristiche definite dalle Linee Guida;
    • abbiano superato almeno su una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio negli ultimi 6 mesi pari o superiore al 2% (ossia, che hanno suscitato reazioni da parte degli utenti, tramite commenti o like, in almeno il 2% dei contenuti pubblicati);
    • soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, e che si caratterizzano per non raggiungere le soglie indicate sopra. Per i contenuti pubblicati da tali soggetti troveranno applicazione gli artt. 41 e 42 del TUSMA.

In considerazione dell'attività svolta dagli influencer, prevalentemente consistente nella diffusione di contenuti audiovisivi autoprodotti, AGCOM ritiene che le seguenti disposizioni del TUSMA siano applicabili agli influencer così come identificati sopra:

  • i principi generali di cui all'art. 4, co. 1;
  • i principi generali cui all'art. 6, co. 2, lett. a), volti a garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti e a verificare la correttezza e l’obiettività delle informazioni anche attraverso la menzione delle fonti utilizzate, nonché a porre in essere azioni di contrasto alla disinformazione online;
  • le disposizioni a tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale richiamate nell'art. 32;
  • le disposizioni a tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport di cui agli artt. 30, 37, 38 e 39 e delle pertinenti delibere attuative adottate da AGCOM. Nel rispetto di tali disposizioni, ad esempio, i contenuti diffusi dagli influencer (i) non dovranno contenere alcuna istigazione o provocazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi; (ii) dovranno garantire il rispetto della dignità umana (garantendo anche una corretta rappresentazione dell'immagine della donna); (iii) non dovranno determinare la deresponsabilizzazione dell’autore o la corresponsabilizzazione della vittima di violenza, odio, di discriminazione o di lesione della dignità umana; e (iv) dovranno rispettare le norme in tema di tutela dei minori;
  • le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali di cui agli artt. 43, 46, 47 e 48. Le Linee Guida impongono inoltre il rispetto del divieto di pubblicità occulta, nonché delle disposizioni attuative adottate da AGCOM, riconoscendo altresì le norme esplicitate nel Regolamento Digital Chart dello IAP sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso Internet. In caso di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer devono riportare nel testo che accompagna il contenuto, o in sovrimpressione all’interno del medesimo contenuto, una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo immediatamente riconoscibile.

In caso di violazione delle disposizioni sopra richiamate, le Linee Guida estendono l'applicazione del presidio sanzionatorio previsto dall'art. 67 TUSMA, il quale prevede sanzioni da EUR10.000 a EUR250.000 per la trasparenza pubblicitaria e da EUR30.000 a EUR600.000 per le violazioni relative ai diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport.

Le Linee Guida dispongono, inoltre, l’avvio di un Tavolo tecnico per l’adozione di uno o più codici di condotta che definiscano le ulteriori misure e le modalità mediante le quali gli influencer adeguino la propria attività alla disciplina del TUSMA. Il codice di condotta sarà redatto nel rispetto dei principi che informano le Linee Guida e dovrà prevedere sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer che dovranno essere chiaramente individuabili e contattabili.

Al Tavolo tecnico parteciperanno anche soggetti che solitamente non rientrano nel perimetro normativo e regolamentare dell’Autorità, quali quelli che popolano il mondo dell’influencer marketing (tra cui, ad esempio, gli influencer e i soggetti che operano quali intermediari tra questi e le aziende).

Secondo AGCOM, l’istituzione di un Tavolo tecnico permetterà di recepire le istanze di questi soggetti e di indirizzarne l’azione, avvalendosi delle buone prassi in materia, verso il rispetto delle regole. Peraltro, l’iniziativa risulta essere in linea con altre iniziative nazionali adottate da altri Stati membri dell’Unione e con le analisi e le soluzioni proposte in relazione alle attività degli influencer dal Gruppo dei regolatori europei dell’audiovisivo – ERGA.

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Diritti d’immagine di un calciatore in una mostra celebrativa rientra tra gli scopi scientifici, didattici o culturali

Nella sentenza n. 36106/2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esposizione senza consenso dell’immagine di un calciatore in una mostra allestita presso lo Stadio San Siro, che aveva raccolto i cimeli di due squadre di calcio, è legittima, in quanto il ritratto è utilizzato per finalità celebrativa. Secondo la Corte di legittimità, questo utilizzo rientra nell’eccezione prevista dall’art. 97 della Legge n. 633/1941 (l.d.a.), che permette l’uso dell’immagine di una persona senza consenso, purché sia per scopi scientifici, didattici o culturali.

La controversia è nata a seguito dell’organizzazione da parte della società che gestisce lo San Siro di una mostra in cui sono stati raccolti cimeli, ritratti e divise dei protagonisti più famosi della storia delle squadre Inter e Milan. Tra questi sono stati esposti l’immagine, un busto, una maglietta ed altri oggetti dello sportivo che ha portato la questione all’attenzione del Tribunale di Milano, sostenendo di non aver prestato il consenso all’uso del suo ritratto.

La sentenza del giudice di prime cure ha inizialmente accolto la domanda di inibitoria e risarcimento del calciatore. Tuttavia, la decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano, che, invece, ha ritenuto legittimo l’utilizzo dell’immagine del giocatore, anche senza consenso, in quanto l’esposizione aveva principalmente scopi celebrativi di alcuni protagonisti della storia del calcio. Tale utilizzo rientrava, quindi, nell’applicazione dell’eccezione prevista rispetto al generale divieto di utilizzo del ritratto di una persona senza autorizzazione (art. 96 l.d.a.). Infatti, l’immagine di un soggetto può essere utilizzata senza consenso solo se giustificata dalla notorietà della persona ritratta, dall’ufficio pubblico ricoperto dalla stessa, se avviene per scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, come previsto dell’art. 97 l.d.a.. in ogni caso, il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando reca pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.

Inoltre, secondo la Corte d’Appello, lo sfruttamento non commerciale ha reso lecito l’uso dell’immagine del calciatore. In particolare, nello stabilire che l’esposizione non ha avuto scopo di lucro e quindi poteva rientrare nell’ambito degli usi per scopi scientifici, culturali e didattici ex art. 97 l.d.a., la Corte d’Appello ha tenuto conto del fatto che (i) la mostra aveva come soggetti molti altri giocatori; (ii) l’esposizione non era strumentale a promuovere altre iniziative della società organizzativa e non ne incentivava l’attività commerciale; (iii) il prezzo che veniva chiesto all’ingresso era di modico valore ed era giustificato dalla necessità di coprire i costi necessari all’organizzazione; (iv) erano previste agevolazioni per determinate fasce di età e tifosi tesserati.

Il giocatore ha proposto ricorso avverso tale decisione, sostenendo che la decisione della Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere legittimo l’uso della sua immagine perché esposta in un museo per finalità di tipo culturale, così come permesso dell’art. 97 l.d.a.. Secondo il ricorrente si trattava, invece, di un’esposizione privata, che non rientrava nella definizione e nella struttura di museo, disciplinata a livello legislativo. Non presentando i requisiti tecnico-scientifici previsti dalla legge, la mostra non aveva ricevuto l’autorizzazione prevista per le mostre museali e tale circostanza avrebbe dovuto portare la Corte di merito ad escludere che si trasse di attività riconducibile a quella museale. Inoltre, la difesa del calciatore ha argomentato che la finalità didattico-informativa, con funzione celebrativa, sarebbe diversa dall’uso dell’immagine di un soggetto senza consenso per scopi scientifici, didattici o culturali permesso ex art. 97 l.d.a.. Il ricorrente ha anche contestato gli aspetti legati alla valutazione della Corte d’Appello dell’assenza di finalità di lucro.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che la decisione della Corte di merito è fondata non sulla qualificazione dell’esposizione come museo, ma sullo scopo celebrativo della mostra, ossia dare seguito ad un diffuso interesse degli appassionati alle storie delle squadre di calcio. Tale finalità ha determinato l’applicabilità dell’eccezione per scopi scientifici, didattici e culturali, prevista all’art. 97 l.d.a., anche in un contesto non strettamente museale. Infatti, secondo la Cassazione, nella sentenza del giudizio di appello, il termine museo non è utilizzato in un’accezione tecnica, ma “nel senso di un’esposizione destinata a raccogliere ricordi dal passato”.

In ogni caso, la Corte di legittimità ha precisato che, affinché sia applicabile l’eccezione prevista dalla l.d.a., non rileva il fatto che il ritratto sia esposto in un museo, ma che l’uso dell’immagine senza consenso rispecchi gli scopi scientifici, didattici o culturali indicati all’art. 97 l.d.a.. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha correttamente posto l’accento sulla finalità dell’esposizione, che era rispondere ad un diffuso interesse degli appassionati di calcio e per soddisfare la curiosità e la sete di conoscenza degli amanti del calcio. Lo scopo di far rivivere ai tifosi la gloria dei campioni del passato rientra, quindi, tra le finalità culturali per cui è consentito l’uso dell’immagine di uno sportivo senza consenso. L’art. 97 l.d.a. definisce in negativo quando è lecito utilizzare l’immagine di un soggetto senza consenso, in assenza di scopo di lucro. L’elencazione degli scopi è esemplificativa ed è funzionale ad affermare che non deve essere tratto guadagno dall’uso dell’immagine altrui senza consenso. Il riferimento agli scopi culturali è generico, volto a individuare una finalità di puro interesse generale, in contrapposizione ad una finalità personale ed economica. Inoltre, facendo riviere ai tifosi i momenti del passato, la mostra ha avuto anche finalità didattiche, dal momento gli appassionati di calcio più giovani non conoscono i campioni del passato e tramite la mostra hanno avuto modo di conoscerli. Lo scopo didattico si concretizza, quindi, nel fornire la conoscenza di eventi e personaggi del passato.

Infine, il ricorrente ha contestato la posizione della Corte d’Appello in relazione all’assenza di lesione dell’esposizione dell’immagine senza consenso: secondo la difesa del giocatore non sarebbe corretta la valutazione che uso del ritratto non avrebbe causato lesione, ma ne avrebbe esaltato la personalità. Infatti, la semplice mancanza di consenso costituirebbe lesione, come previsto dall’art. 96 l.d.a.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello è fondata anche sulla motivazione che, se non fosse stato inserito nella storia del Milan, lo stesso calciatore avrebbe subito un pregiudizio. In ogni caso, il divieto di pubblicazione dell’immagine di una persona senza consenso, sancito dall’art. 96 l.d.a., è completato dall’art. 97, che prevede delle eccezioni alla necessità di ottenere l’autorizzazione dell’interessato se ci sono scopi scientifici, didattici e culturali. Pertanto, per stabilire se lo sfruttamento dell’immagine di un soggetto comporta lesione della personalità dello stesso bisogna fare riferimento all’art. 97 l.d.a., che identifica i casi in cui quello sfruttamento fatto nel rispetto della norma, anche senza consenso, è lecito e non provoca lesione alla personalità. Nel caso di specie, nonostante non sia stato ottenuto il consenso all’esposizione dell’immagine del calciatore, l’uso è lecito, poiché rientra nelle eccezioni previste all’art. 97 l.d.a. e, pertanto, non si può configurare un pregiudizio ai diritti dello sportivo.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal giocatore, compensando le spese alla luce della novità della questione sottoposta.

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La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna AngillettaEdoardo BardelliCarolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Silvia Cerrato, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Nadia Feola, Claudia Galatioto, Laura Gastaldi, Vincenzo GiuffréMarco Guarna, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Dalila Mentuccia, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Miriam RomeoRebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

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