
22 luglio 2021 • 16 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
Infografica
Come eseguire una valutazione del trasferimento dei dati personali
Questa infografica delinea i passi che ogni organizzazione deve fare per una valutazione del trasferimento dei dati personali fuori dello SEE alla luce del caso Schrems II, la posizione del Comitato europeo per la protezione dei dati e le nuove clausole contrattuali standard. L’infografica è disponibile qui.
Podcast
Il Prof. Oreste Pollicino dell’Università Bocconi sulla bozza di Regolamento UE sull’intelligenza artificiale
Il Professore Oreste Pollicino dell’Università Bocconi si confronta con Giulio Coraggio di DLA Piper sulla bozza di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Il podcast è disponibile qui.
Privacy
Il Garante e Accredia aprono alle certificazioni ai sensi del GDPR: ecco le nuove FAQ
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, di concerto con l’Ente unico nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione (Accredia), nuove FAQ al fine di fornire spunti e chiarimenti su questioni di carattere generale relative ai meccanismi di certificazione introdotti dagli articoli 42 e 43 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR).
Il GDPR istituisce meccanismi di certificazione e sigilli e marchi di protezione dei dati e richiede agli Stati membri di garantire che gli organismi di certificazione che rilasciano la certificazione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, GDPR siano accreditati dall’autorità di controllo competente o dall'organismo nazionale di accreditamento o da entrambi. Inoltre, ove l’accreditamento sia effettuato dall’organismo nazionale di accreditamento in conformità alla norma tecnica ISO/IEC 17065/2012, devono essere applicati anche i requisiti aggiuntivi stabiliti dall’autorità di controllo competente.
Attraverso lo schema di certificazione, titolari e responsabili del trattamento beneficiano dell’attestazione di una terza parte indipendente (i.e., l’organismo di certificazione) al fine di dimostrare il rispetto degli obblighi, le garanzie sufficienti e la conformità̀ imposti dal GDPR. La certificazione, in aggiunta, costituisce un’attestazione di qualità tecnica ed organizzativa mutualmente riconosciuta, nonché uno strumento funzionale, per imprese ed enti, al soddisfacimento di eventuali requisiti per l’adesione a bandi di gara o lo svolgimento di attività̀ in settori cogenti e regolamentati gestiti attraverso autorizzazioni, abilitazioni e notifiche dalla PubblicaAmministrazione.
Queste prime FAQ, preordinate al chiarimento di questioni di portata generale, sono state elaborate nell’ambito di una convenzione finalizzata allo scambio di informazioni riguardanti le attività di certificazione e accreditamento previste dal GDPR. Ad esempio, le FAQ forniscono una risposta a domande ricorrenti in materia di accreditamento e certificazione quali: “Che cos’è la certificazione a fini privacy?”, “Quali garanzie fornisce l’accreditamento?”, “Chi può rilasciare certificazioni sul trattamento dei dati e chi può richiederle?”. Nel comunicato di presentazione, il Garante sottolinea come queste FAQ costituiscano un primo chiarimento a cui seguiranno approfondimenti più specifici.
Il documento fornisce chiarimenti utili a tutti i titolari o responsabili del trattamento dei dati, sia del settore imprenditoriale che di quello della P.A., che desiderano ricorrere a una certificazione per dimostrare il loro impegno nel rispettare gli obblighi di protezione dei dati e la conformità dei trattamenti ai requisiti previsti dal GDPR.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Cosa cambia con le nuove linee guida del Garante privacy sui cookie”.
Technology, Media and Telecommunications
Digital Sovereignty: la Commissione europea avvia due nuove alleanze industriali
Digital Sovereignty: la Commissione europea ha avviato due nuove alleanze industriali: l'Alleanza per le tecnologie dei Processori e dei Semiconduttori e l'Alleanza per i Dati Industriali, Edge e Cloud.
L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo tanto della prossima generazione di microchip – elemento sempre più indispensabile all’interno dei dispositivi elettronici che usiamo tutti i giorni, come cellulari e passaporti – come di quella delle capacità cloud ed edge per il settore pubblico e privato, gettando le basi per un rafforzamento delle infrastrutture, prodotti e i servizi digitali all’interno dell'Unione Europea.
Le Alleanze – che riuniranno, inter alia, imprese, università, organizzazioni di ricerca, così come singoli utenti e rappresentanti degli Stati membri – definiranno “ambiziose tabelle di marcia tecnologiche”, come affermato dal commissario per il mercato interno Thierry Breton, il quale assicura che mireranno allo “sviluppo di cloud industriali europei efficienti dal punto di vista energetico e altamente sicuri, non soggetti a controllo o accesso da parte di autorità di paesi terzi". È proprio quello della sicurezza, infatti, uno dei temi principali che emergono quando si parla, tra le altre cose, di chip, che sono alla base di una grande varietà di attività economiche in quanto determinanti per i relativi livelli di efficienza energetica e sicurezza.
Nello specifico, l’Alleanza per le tecnologie dei Processori e dei Semiconduttori rivestirà un ruolo, dunque, fondamentale per il rafforzamento delle capacità nello sviluppo di processori e chip quali elementi imprescindibili per il futuro delle economie più avanzate di oggi, puntando ad una riduzione delle dipendenze strategiche complessive dell’Unione Europea in materia e, al contempo, a un aumento della sua quota di produzione globale di semiconduttori al 20% entro il 2030. I tipi più avanzati di semiconduttori, infatti, sono più performanti e in grado di ridurre considerevolmente l'energia usata.
Delle stesse considerazioni in termini di sicurezza e risparmio energetico verrà tenuto conto anche dall’Alleanza per i Dati Industriali, Edge e Cloud, volta a favorire l’emergere di tecnologie cloud ed edge dirompenti, altamente sicure ed energeticamente efficienti, di modo tale da promuovere anche la fiducia degli utenti.
Come riportato dall’Unione Europea stessa, “il volume dei dati generati sta aumentando notevolmente e si prevede che una parte significativa degli stessi venga elaborata […] più vicino agli utenti e dove i dati vengono generati. Questo cambiamento rappresenta una grande opportunità per l'UE per rafforzare le proprie capacità di cloud ed edge, e quindi la sua sovranità tecnologica. Richiederà lo sviluppo e il dispiegamento di tecnologie di elaborazione dei dati fondamentalmente nuove, che comprendano l'edge, allontanandosi da modelli di infrastrutture di elaborazione dei dati completamente centralizzati”.
Il lavoro dell'Alleanza sarà improntato sui principi, tra gli altri, di:
- interoperabilità e portabilità/reversibilità, apertura e trasparenza;
- protezione dei dati;
- sicurezza informatica;
- sovranità dei dati;
- conformità alle migliori pratiche europee in materia di cloud, anche attraverso l'adesione a standard, codici di condotta e schemi di certificazione pertinenti.
L'adesione alle Alleanze, subordinata al rispetto di criteri di ammissibilità, considerata la rilevanza strategica delle attività nei rispettivi settori – tra cui, ad esempio, criteri di sicurezza, protezione della proprietà intellettuale e dei dati, accesso ai dati – verrà valutata previamente dalla Commissione europea.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Confermato l’impatto positivo della proposta di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale”.
Avviata una consultazione pubblica per la modifica del Regolamento sulla risoluzione di controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche
Con delibera n. 208/21/CONS, l’AGCom ha avviato una consultazione pubblica in merito alle proposte di modifica del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.
Il testo vigente del Regolamento è quello adottato con la delibera 203/18/CONS, come modificato dalla successiva delibera 353/19/CONS. La più rilevante modifica introdotta con questa delibera è stata l’introduzione dei “Soggetti accreditati”, ossia soggetti abilitati a presentare le istanze e a gestire le procedure in nome e per conto degli utenti interessati. L’AGCom ha ritenuto di individuare tali “Soggetti accreditati” nelle Associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo, istituito presso il MISE, e negli Avvocati registrati sull’apposita piattaforma ConciliaWeb. Successivamente, con la delibera 670/20/CONS, l’Autorità ha apportato alcune modifiche al regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tramite la piattaforma ConciliaWeb.
Con il primo quesito formulato nel Documento di Consultazione, di carattere generale, si chiede ai partecipanti alla consultazione se sia opportuno apportare “accorgimenti” alla procedura e, in caso positivo, quali e le motivazioni sottese.
I restanti quesiti, più specifici del primo, sono relativi al possibile ampliamento della categoria dei “Soggetti accreditati”, ritenendo l’Autorità di poter valutare “l’eventuale allargamento dei soggetti da ricomprendere nel novero dei Soggetti accreditati, al fine di garantire la presenza diffusa di figure professionali che possano essere d’ausilio per gli utenti sprovvisti di adeguata dimestichezza con gli strumenti digitali, ma al contempo anche la individuabilità di tali soggetti intermedi nell’ambito di categorie che, in virtù di un vaglio istituzionale preventivo, possano fornire adeguate garanzie circa l’attività svolta”.
In particolare, si chiede ai partecipanti alla consultazione se sia opportuno o utile:
- ricomprendere nella definizione di “Soggetto accreditato” “altre tipologie di Associazioni o altri enti esponenziali degli interessi degli utenti/consumatori”, oltre alle Associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco istituito presso il MISE;
- che gli Avvocati possano “delegare altre figure professionali allo svolgimento delle procedure sulla piattaforma”, oltre ai Praticanti legali abilitati che possono già essere delegati allo scopo;
- ricomprendere tra i “Soggetti accreditati” sulla piattaforma ConciliaWeb anche altre categorie professionali e, in caso affermativo, quali.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti ed operatori di telecomunicazioni è condizione di procedibilità della domanda”.
Intellectual Property
Nuovi passi in avanti per l’accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti
Con una recente decisione, la Corte costituzionale tedesca ha respinto le due domande di ingiunzione preliminare sollevate contro il secondo atto di approvazione della ratifica dell’accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Nella motivazione il Secondo Senato ha affermato che i reclami costituzionali presentati erano in principio inammissibili, non essendo stati i ricorrenti capaci di dimostrare sufficientemente l’esistenza di una effettiva possibilità di una violazione dei loro diritti fondamentali.
Pertanto, questa pronuncia della Corte costituzionale tedesca permette al Governo tedesco di continuare le procedure per la realizzazione del nuovo Tribunale Europeo dei Brevetti e del brevetto paneuropeo. In particolare, si prevede che esso possa essere attivo già nel 2022.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà giurisdizione esclusiva, nei confronti degli Stati Membri contraenti, per quanto riguarda i brevetti europei e i brevetti europei con effetto unitario. Va da sé che la giurisdizione esclusiva sarà tuttavia soggetta ad eccezioni durante un iniziale periodo transitorio. Il nuovo sistema che si viene a delineare coinvolge quindi anche i brevetti unitari (UP). Gli UP saranno una nuova opzione in sede di domanda di brevetto e verranno concessi dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) dopo il normale esame brevettuale già presente nel sistema attuale.
Prima di entrare in vigore, l’accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti dovrà essere ratificato da 13 dei 25 stati membri dell'UE partecipanti, tra cui Germania, Francia e Italia (quest’ultima sostituisce il Regno Unito dopo l'uscita dall'UE). Francia e Italia hanno già provveduto e ora che il Bundesrat ha approvato il progetto di legge e che gli ultimi reclami sono stati superati, l'ultimo passo è la firma e formalizzazione da parte del presidente tedesco.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Milano candidata ad ospitare una delle sedi centrati del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)”.
Marchio storico: diventa operativa l’Associazione dei marchi storici italiani
Grazie all’iniziativa di alcune aziende private, è diventata pienamente operativa l’Amsi, l’Associazione dei marchi storici italiani.
Otto i soci fondatori che hanno permesso al nostro Paese di vantare un ente il cui obiettivo è quello di riconoscere e valorizzare le realtà aziendali storiche, al pari di altre realtà europee. Si opererà anche per rendere il concetto di Made in Italy più forte e strutturato, rappresentando quotidianamente gli interessi di tali aziende. Per tale scopo, si rivela senz’altro utile la diversità delle attività imprenditoriali cui si dedicano i soci fondatori. Infatti, tale eterogeneità consente all’Amsi di comprendere le varie esigenze e di acquistare la capacità di farsi portavoce di tutti gli interessi coinvolti. Si può entrare a far parte dell’associazione previa iscrizione nel Registro dei Marchi storici di interesse nazionale (art. 185-bis c.p.i.), istituito nel 2019 dal Ministero per lo Sviluppo economico. La durata di tale iscrizione è illimitata e non necessita dunque di essere rinnovata, ferma restando la possibilità di richiedere la cancellazione dal registro tramite il deposito di un’apposita istanza.
Ma che cos’è esattamente un marchio storico di interesse nazionale e perché è così importante?
In realtà, quello del marchio storico è un concetto recente, introdotto con il c.d. Decreto Crescita (decreto legge del 30 aprile 2019 n. 34), che ha trovato il proprio fondamento nell’art. 11-ter e negli artt. 185-bis, 185-ter c.p.i.. In particolare, dall’ art. 11-ter c.p.i. si evince che non si tratta di un nuovo titolo di proprietà industriale, bensì di un riconoscimento a favore di tutte le realtà aziendali che sono titolari o licenziatarie esclusive di un marchio, anche solo di fatto, usato in maniera continuativa da almeno 50 anni, al fine di commercializzare i prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. Per ottenere tale qualifica i legittimati dovranno provvedere all’iscrizione nel registro summenzionato e, una volta iscritti, potranno affiancare il “logo” del marchio storico di interesse nazionale al marchio iscritto, così da sfruttarlo per finalità commerciali e promozionali.
Questa disciplina rappresenta quindi una forma di tutela utile e innovativa per tutte le aziende storiche italiane presenti nel nostro territorio da oltre mezzo secolo. Tutto ciò rappresenta altresì uno strumento volto a contrastare il noto e triste fenomeno della delocalizzazione degli impianti produttivi ad opera degli investitori stranieri che spesso in passato, dopo aver rilevato aziende italiane, ne hanno mantenuto i marchi e interrotto ogni attività produttiva in Italia.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Aperte dal 16 aprile 2020 le iscrizioni al registro dei marchi storici di interesse nazionale dell’UIBM”.
Gaming and Gambling
La vittoria dell’Italia agli Europei rappresenta un’opportunità per gli operatori del gioco
Le eccezioni al divieto di pubblicità del gioco con vincite in denaro pubblicate dall’AgCom rappresentano un'opportunità per gli operatori del gioco per celebrare la vittoria dell'Italia agli Europei.
Gli italiani si sono riversati nelle strade e nelle piazze in massa domenica 11 luglio 2021, celebrando un successo inaspettato per molti commentatori, dato che la nazionale di calcio ha battuto l'Inghilterra durante la finale di Euro 2020, diventando campione d'Europa. Molti hanno sottolineato i valori del gruppo di giocatori dietro questa vittoria:
- il capitano, Giorgio Chiellini, che all'età di 36 anni non aveva mai vinto una coppa europea con la sua squadra, nonostante vari tentativi, ma che è stato in grado di competere allo stesso livello di giocatori più giovani di lui di 10 anni;
- il terzino sinistro, Leonardo Spinazzola, col grave infortunio al tendine d'Achille quando era considerato il miglior giocatore del campionato europeo;
- il nostro allenatore nonché giocatore controverso durante la sua carriera, Roberto Mancini, che è stato capace di unire tutti i membri della squadra per un intento comune; e
- il suo ex compagno di squadra, Gianluca Vialli, uno degli ex migliori attaccanti della squadra di calcio italiana e appena ripresosi da una terribile malattia.
Come accade per gli eventi sportivi più importanti, gli operatori del gioco a distanza vorrebbero celebrare la vittoria dell'Italia con i propri clienti, sottolineando i valori dello sport. Ma in Italia le comunicazioni relative al gioco con vincite in denaro devono essere redatte alla luce del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo.
In tale contesto, come è noto, l’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (il cd. “Decreto Dignità”) impone il divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e tutte le altre forme di comunicazioni a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincita in denaro. Ma l'autorità italiana per le comunicazioni, l'AgCom, ha emesso delle linee guida per chiarirne la portata, escludendo dalla sua applicabilità, tra l'altro, le comunicazioni informative e quelle di responsabilità sociale, in circostanze specifiche. A ciò si aggiunga che le singole fattispecie di comunicazione commerciale prese in considerazione dalle linee guida hanno valenza meramente esemplificativa. L’AgCom, infatti, si riserva di vagliare il contenuto di ogni singola comunicazione al fine di valutarne, in concreto, la valenza commerciale/promozionale o informativa, tenuto conto delle “modalità di confezionamento del messaggio” (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici o acustici, contesto di diffusione, ecc).
Se gli operatori del gioco con vincite in denaro decidono di organizzare comunicazioni relative alla vittoria di EURO 2020, devono:
- fare riferimento alla ragione sociale dell'operatore, senza mostrare il suo marchio;
- enfatizzare i valori alla base della vittoria, senza alcuna call-to-action;
- evitare la grafica tipica delle comunicazioni promozionali;
- mostrare immagini che in nessun caso sono associate alle scommesse; e
- menzionare i potenziali bonus in modo puramente informativo e durante un periodo di tempo, comunque non più di 1 mese dalla vittoria, quando l'attenzione sull'evento è ancora alta.
Per quanto riguarda l'ultimo punto, l'offerta di un bonus di per sé non è da considerarsi una comunicazione promozionale, a condizione che il claim descriva semplicemente le caratteristiche della campagna bonus.
La violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo è sanzionata con multe fino al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, con un importo di almeno 50.000 euro. Inoltre, la suddetta campagna deve considerare il più ampio regime di regole applicabili a questo tipo di comunicazione, come quelle sull’ambush marketing.
Su un simile argomento può essere interessante l'articolo “AGCOM ha sanzionato il servizio Google per violazione del divieto di pubblicità del gioco".
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Giordana Babini, Benedetta Cordova, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Giuseppe Modugno, Alessandra Tozzi e Giacomo Vacca.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
È possibile leggere le legal predictions per il 2021 dei professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.
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