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Podcast
Previsioni di DLA Piper sul mondo dell'innovazione per il 2023
Scoprite le previsioni dei professionisti del dipartimento di Intellectual Property & Technology sui trend che guideranno l'innovazione nel 2023 e le sfide a cui ci troveremo di fronte. Tra le tematiche trattate: NFT, metaverso, cryptocurrency e blockchain, gaming, media, cybersecurity e insurtech, con un focus sui contenziosi che ci aspettiamo di affrontare. L’episodio del podcast è disponibile qui.
Tommaso Astazi di Blockchain for Europe sulla MiCA e sui crypto asset
Tommaso Astazi è Head of Regulatory Affairs di Blockchain for Europe (BC4EU), una delle organizzazioni di lobbying più influenti nel mondo della blockchain, e ha seguito tutto i passaggi funzionali all'approvazione del regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività, il c.d. regolamento MiCA. In questo episodio di Diritto al Digitale, racconta a Giulio Coraggio ed Andrea Pantaleo l'evoluzione del processo di approvazione della MiCA, il suo impatto sulle cryptocurrency, le aree grigie che sono rimaste nel regolamento, come ad esempio la regolamentazione degli NFT, e cosa dobbiamo attendere nei prossimi mesi. L’episodio del podcast è disponibile qui.
Cos’è ChatGPT e perchè è la rivoluzione dell’intelligenza artificiale
ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale generativa gratuito con potenzialità enormi in qualsiasi campo che rappresenta una accelerazione fino a pochi giorni fa imprevedibile nei sistemi di A.I. Ne parla Giulio Coraggio nel podcast Dirottare il Futuro su Panorama.it al link disponibile qui.
Data Protection & Cybersecurity
Programmi di fidelizzazione: le 5 regole del Garante
In un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità ha voluto ribadire quali sono i principi cardine da considerare quando si istituiscono programmi di fidelizzazione. In questa infografica, ricapitoliamo quali sono le 5 regole fondamentali per le aziende che si trovano a gestire queste iniziative commerciali quotidianamente. L’infografica è disponibile qui.
Intellectual Property
Quando è possibile affermare che un marchio anteriore gode di rinomanza?
Quale e quanta documentazione è quindi necessaria a riprova della rinomanza di un marchio anteriore in un eventuale procedimento innanzi all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale?
Come ampiamente ribadito più volte dalla costante giurisprudenza e nelle prassi nazionale e comunitaria, quando un marchio registrato si riferisce ad una persona fisica o a un fatto rinomato, non gode in automatico di una rinomanza intrinseca. La rinomanza, infatti, implica necessariamente una soglia di conoscenza che deve essere raggiunta ed oltrepassata da una parte significativa del pubblico per essere definita tale.
Nei procedimenti instaurati in ambito europeo, tale istituto trova applicazione nell’articolo 8, paragrafo 5, Regolamento Marchio dell’Unione europea (RMUE), da non confondere con il carattere distintivo accresciuto di un marchio in seguito all’uso che trova applicazione nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE nell’ambito della valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento.
In una recente decisione, l’EUIPO si è pronunciata favorevolmente sulla documentazione prodotta a sostegno della rinomanza di una famiglia di marchi in un procedimento di opposizione instaurato da un volto noto del mondo della musica rap nei confronti di un segno che riproduceva quasi integralmente il nome dell’artista.
- Background
In data 10 dicembre 2019, la richiedente depositava la domanda di registrazione di marchio denominativo presso l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), in relazione a prodotti e servizi nelle classi 9, 25, 35, 38 e 41.
A seguito della pubblicazione della domanda, in data 4 maggio 2020, l’opponente presentava opposizione innanzi all’EUIPO ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 5 del RMUE, reputando che, oltre ad ingenerare un rischio di confusione nella mente del consumatore, l’uso del segno opposto senza giusta causa poteva arrecare un pregiudizio o un indebito vantaggio a scapito dei marchi anteriori.
Contestualmente al deposito delle osservazioni a sostegno dell’opposizione, l’opponente presentava le prove a sostegno della rinomanza dei marchi anteriori azionati.
La documentazione prodotta riguardava informazioni relative alla carriera musicale dell’opponente, alle classifiche dei brani, ai dischi venduti, all’organizzazione dei concerti, alla vendita del merchandising, alla partecipazione dell’opponente in numerosi film e programmi televisivi andati in onda nell'Unione europea, alla creazione di applicazioni software scaricabili, ad articoli di giornale, ai riconoscimenti vinti nel corso degli anni e alla forte presenza nei vari social.
- Decisione dell’EUIPO sulla rinomanza di un marchio anteriore
Recepite le osservazioni di entrambe le parti ed esaminata tutta la documentazione prodotta, in data 17 novembre 2022 l’EUIPO ha emesso la propria decisione sulla comparazione dei segni in esame e dei prodotti e servizi rispettivamente rivendicati e sulla rinomanza dei marchi anteriori, confermando quanto sostenuto dall’opponente e rigettando nella sua interezza la domanda di marchio opposta.
Nello specifico, l’esaminatore investito dal caso ha, tra le altre cose, evidenziato quanto segue:
- le prove presentate dall'opponente sono sufficienti a dimostrare l'uso effettivo dei marchi anteriori durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento per tutti i prodotti e servizi rivendicati;
- la richiedente non ha provato di avere una giusta causa per utilizzare il marchio contestato;
- la documentazione prodotta conferma la notorietà dei marchi anteriori;
- sebbene non siano state fornite prove quantitative dirette relativamente alle quote di mercato o al riconoscimento pubblico del segno in questione, i numerosi rimandi alla notorietà dell’opponente contenuti nei documenti forniscono sufficienti indicazioni indirette della conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento;
- dal momento che l'industria dell'intrattenimento oggi non è limitata da confini fisici grazie all'immensa crescita dei canali di distribuzione online della musica, le prove relative ai riconoscimenti a livello mondiale delle attività professionali dell’opponente possono essere prese in considerazione nella presente valutazione;
- la notorietà dell’opponente presso il grande pubblico è stata alimentata anche da altre attività a latere, come le apparizioni nei film e nei programmi televisivi, l'offerta di diverse applicazioni scaricabili su Google Play e App Store e la creazione di un proprio marchio di abbigliamento;
- l'uso di piattaforme streaming/vendita on-line e di social media ha un impatto significativo al giorno d'oggi nell'aumentare l’awareness e la rinomanza di un marchio ed è una strategia comune adottata dagli artisti, in particolare quelli che si rivolgono ai giovani consumatori, tra i quali l'uso di queste piattaforme è notevole. Il potenziale di marketing e pubblicità di queste piattaforme di social media, grazie al loro potere immediato e di ampia portata, è un fatto noto. Pertanto, la forte presenza dell'opponente su tutte queste piattaforme, accessibili anche dall'Unione Europea, nonché l'elevato numero di followers e download, contribuiscono in modo significativo al riconoscimento dei segni anteriori presso il pubblico di riferimento;
- l'insieme delle prove presentate dall'opponente dimostra chiaramente che quest'ultimo ha compiuto sforzi considerevoli utilizzando e promuovendo intensamente i marchi anteriori per un periodo di tempo prolungato in tutto il mondo, inclusa l'Unione europea e che i dischi e gli album, così come le performance di intrattenimento dell’opponente, sono ampiamente conosciuti su scala internazionale all'interno e all'esterno dell'Unione Europea;
- tenuto conto di tutti fattori rilevanti, in particolare la notorietà dei marchi anteriori, la somiglianza complessiva con il segno contestato e, soprattutto, tenuto conto del fatto che il segno contestato riproduce integralmente l'elemento verbale iniziale dei marchi rinomati dell'opponente, si deve concludere che i consumatori di riferimento saranno suscettibili di associarlo ai marchi anteriori, stabilendo un "collegamento" mentale tra i segni in relazione ai prodotti e servizi contestati nelle classi 9, 25, 35, 38 e 41;
- è probabile che il marchio contestato benefici indebitamente del potere di attrazione dei marchi anteriori e degli sforzi di marketing compiuti dall'opponente per creare e mantenere la sua immagine. Il vantaggio economico, quindi, consisterebbe nello sfruttamento degli sforzi compiuti dall'opponente per affermare la reputazione e l'immagine dei propri marchi anteriore, senza pagare alcun compenso in cambio; pertanto
- vi è una probabilità di parassitismo che l'opponente ha debitamente provato, presentando una serie di argomentazioni atte a comprovare che un vantaggio sleale sarebbe effettivamente probabile nel corso ordinario degli eventi.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Divisione d'Opposizione ha riconosciuto un elevato grado di rinomanza dei marchi anteriori e, di conseguenza, concluso che il marchio contestato può trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.
Le argomentazioni dell’opponente sono state, pertanto, accolte e la domanda rigettata nella sua interezza.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il Tribunale UE sui limiti della malafede nell’uso di un marchio del passato”.
Commercial
Sanzione dell’AGCM da oltre 5 milioni di euro per pratiche ingannevoli nella vendita di servizi energetici
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di oltre 5 milioni di euro nei confronti di una società leader del settore energetico e di alcune agenzie partner per l’adozione di pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori.
In particolare, secondo l’AGCM, le suddette società (i) fornivano indebitamente ad operatori di call center liste di clienti appartenenti al mercato tutelato e (ii) utilizzavano una segreteria telefonica automatizzata per promuovere le offerte commerciali della primaria società.
Il procedimento ha tratto origine dalle numerose segnalazioni di consumatori e relative associazioni che hanno lamentato l’ingannevolezza di un messaggio diffuso da una segreteria telefonica e da operatori di call center, riguardante la presunta data di cessazione del regime di maggior tutela del prezzo nel settore dell’energia elettrica per i clienti finali di piccole dimensioni. Tale termine (attualmente previsto al 10 gennaio 2024) veniva indicato come “imminente” e di gran lunga anticipato rispetto alla data di cessazione effettiva. In alcuni casi, il passaggio al mercato libero veniva nondimeno prospettato come “obbligatorio”. Lo scopo di tale pratica era chiaramente quello di indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto sul libero mercato dell’energia con la primaria società in oggetto.
Secondo le evidenze acquisite dall’Autorità, nel caso di manifestazione, da parte dei consumatori, di un interesse alla proposta di sottoscrizione di un’offerta, gli stessi venivano successivamente contattati da operatori che sollecitavano la sottoscrizione di un contratto con la società, prospettando forti sconti in caso di adesione ovvero affermando l’obbligatorietà del passaggio. Gli stessi millantavano altresì la sostanziale continuità del servizio (dato che lo stesso sarebbe rimasto, in ogni caso, in fornitura con entità dello stesso gruppo societario) ovvero minacciavano, in caso di mancata adesione, “disservizi”, “il blocco o problemi con la fornitura”, “l’immediata chiusura del contratto” o “l’emissione di una fattura di chiusura”.
Inoltre, la condotta in esame è risultata essere caratterizzata da profili di aggressività in relazione alle insistenti modalità di aggancio dei consumatori da parte degli operatori o tramite messaggi preregistrati diffusi massivamente, anche diretti a consumatori che non avessero prestato un consenso esplicito per finalità di marketing ovvero avessero inserito il proprio numero di telefono nel registro delle opposizioni.
In aggiunta, l’istruttoria ha evidenziato come le agenzie partner abbiano consapevolmente svolto la propria attività di vendita avvalendosi di sub-agenzie e singoli agenti (non sempre autorizzati dalla primaria società), i quali disponevano indebitamente di un elevato numero di liste di dati sensibili e riservati di clienti appartenenti al mercato tutelato, di provenienza ignota, di tutte le regioni italiane e distinte tra utenze residenziali, condomini, società, enti, attività commerciali ed industriali.
Oltre a ciò, l’AGCM ha rilevato la mancata predisposizione di un efficace sistema di controllo e prevenzione delle modalità adottate dalle agenzie partner e dai sub-agenti ad esse collegati per contattare la clientela ed acquisire nuovi contratti sul mercato libero dell’energia, nonché di un valido sistema di repressione delle condotte illecite poste in essere dalla rete di vendita.
Di conseguenza, a seguito delle risultanze emerse nel corso dell’istruttoria, il procedimento è stato soggettivamente esteso nei confronti della stessa società primaria per possibile violazione dell’art. 20, c. 2, del Codice del Consumo, con riferimento alla mancata implementazione di un idoneo sistema di controllo. L’istruttoria ha rimarcato la piena consapevolezza da parte della società circa la notorietà e rilevanza delle condotte oggetto del procedimento, nonché la mancata adozione di misure adeguate a prevenire ed evitare che le stesse si diffondessero in tale misura sul mercato.
La società ha successivamente sottolineato di aver realizzato notevoli investimenti al fine di prevenire ed eventualmente reprimere eventuali pratiche commerciali scorrette. Tra le misure adottate, ha trasmesso alle agenzie partner delle linee-guida nell’ambito delle quali sono state indicate le modalità di utilizzo del canale telefonico e i requisiti che devono possedere le liste di contatto dei potenziali clienti. Oltre a questo, la società ha implementato una serie di controlli post-vendita, effettuati su un campione di clienti che hanno sottoscritto un contratto di fornitura, per valutare la loro soddisfazione ed acquisire informazioni in merito alle modalità di contatto utilizzate dall’agenzia. Ha inoltre previsto l’espletamento di una verifica sull’effettiva validità dei consensi dei consumatori utilizzati dalle agenzie su un campione di 2.000 contatti al mese estratti dalle liste.
Nondimeno, poiché la pratica commerciale in oggetto riguarda il settore energetico ed è stata diffusa anche attraverso mezzi di telecomunicazione, è stato richiesto il parere rispettivamente dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (“ARERA”) e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”).
L’ARERA ha riportato che, in contrasto con le previsioni del “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”: (i) non sembrerebbe dimostrato che la società abbia effettuato un’adeguata formazione del personale incaricato con riguardo alla effettiva data di cessazione della maggior tutela e, più in generale, alle conseguenze, in termini di continuità della fornitura, del venir meno del predetto regime; (ii) le linee-guida predisposte non appaiono complete nel senso che sembrerebbero prive di indicazioni specifiche circa le condizioni della cessazione del regime di tutela e delle relative conseguenze, idonee a fornire un’informazione veritiera, trasparente e completa al cliente contattato anche semplicemente per l’appuntamento e (iii) i numerosi casi di clienti finali che lamentano informazioni non veritiere potrebbero essere indice di una non adeguata formazione del personale commerciale e di un inadeguato sistema di controlli, richiesti invece dall’art. 8 del Codice.
L’AGCM ha invece sottolineato che il teleselling è strumento particolarmente invasivo della vita privata. Tale modalità sottopone spesso il soggetto contattato, virtuale fruitore dei servizi offerti, ad una sollecitazione non richiesta sia rispetto al contenuto che al momento in cui essa avviene. In particolare, la condotta delle società in questione risulta idonea a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni ricevute telefonicamente potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione in oggetto.
Pertanto, nel corso del procedimento hanno trovato conferma le condotte riscontrate. Inoltre, secondo l’AGCM, le procedure di vendita nel settore energetico sono state in molti casi concepite per sfruttare la razionalità limitata dei consumatori in quanto idonee a falsare in misura apprezzabile il loro comportamento economico e la corretta formazione della volontà contrattuale, in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario, quale quello della fornitura dei servizi di energia.
Nello stabilire l’ammontare della sanzione, l’Autorità ha tenuto in considerazione non solo la gravità e la durata delle violazioni del Codice del Consumo, ma anche l’alto numero di consumatori coinvolti.
Potrebbe anche interessarti l’articolo “Sanzione dell’AGCM da 3,6 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette contro una catena di distribuzione”.
Gambling
Proroga delle concessioni ADM per i giochi a distanza, AWP e VLT, scommesse e bingo
Tramite la legge di bilancio, il Parlamento ha concesso una proroga fino alla fine del 2024 le concessioni sui giochi a distanza, sulla gestione della rete di AWP e VLT, scommesse sportive ed ippiche e sul bingo da sala.
Con uno dei più recenti emendamenti del Governo alla legge per il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il bilancio finanziario pluriennale 2023-2025, viene reintrodotta la proroga fino al 31 dicembre 2024 per le concessioni ADM sui giochi a distanza, sul bingo da sala, sulla gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, le c.d. AWP e VLT e sulla raccolta presso i negozi e i corner delle scommesse sportive ed ippiche, ivi comprese le scommesse su eventi virtuali.
Si tratta di uno scenario a dir poco singolare perché in particolare le concessioni sui giochi a distanza per tutti i concessionari del mercato erano in scadenza al 31 dicembre 2022. Quindi gli operatori sono stati con il fiato sospeso fino a 29 dicembre, a due giorni dalla scadenza, per sapere se effettivamente avrebbero dovuto cessare la loro operatività.
Tra le motivazioni della proroga delle concessioni sui giochi è stata menzionata la necessità di avere il tempo per effettuare un riordino effettivo ed adeguato del settore, come richiesto dalle organizzazioni che ne fanno parte. Inoltre, la proroga è volta a garantire gli investimenti a carico dei concessionari per assicurare la salute pubblica e l’innovazione tecnologia degli strumenti di raccolta.
L’attuale situazione è conseguenza di una delle deformazioni del sistema di gestione dei giochi in Italia dove lo Stato “concede” alle imprese private la gestione dei giochi, ma di fatto l’intero investimento e il rischio di impresa è sostenuto dagli operatori. E’ stato invocato da tempo il passaggio da un sistema concessorio ad un regime giuridico in cui vengono attribuite delle licenze agli operatori, come avviene nella maggior parte delle giurisdizioni a livello mondiale, ma questo non è ancora avvenuto.
La proroga era certamente inevitabile nell’attuale contesto normativo, ma è anche vero che una nuova disciplina del settore dei giochi è quantomai urgente. Ad esempio, per le scommesse sportive ed ippiche, stiamo assistendo ad un “calvario” di proroghe emergenziali che ormai dura da diversi anni, non consentendo ad investitori di pianificare in modo accurato il loro business. Lo stesso ragionamento però vale per tutti i giochi perché una legislazione di emergenza non si concilia con un oculato piano industriale.
La proroga delle concessioni avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga e maggiorato del 15% rispetto all’importo pagato per l’attribuzione della concessione. Quindi va tenuto conto dell’importo pagato dal concessionario al momento dell’assegnazione della concessione per l’intera durata e lo si dovrà rapportare ai due anni di proroga con la maggiorazione del 15%.
Ne consegue che, seppur un aumento è stato previsto, il suo valore non incide in maniera significativa sul costo operativo della concessioni. Il canone dovrà essere versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 luglio e al 1° ottobre dell’anno 2023, e per quanto dovuto nell’anno 2024 in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1 giugno di tale anno. Fanno eccezione le scommesse sportive ed ippiche per le quali è previsto un singolo pagamento entro il 15 luglio 2024.
Dalla proroga delle concessioni, il Governo stima che ne possano derivare maggiori introiti per 176 milioni di euro. Certamente si tratta di un importo elevato che paga dazio però ad un sistema concessorio che nell’attuale incertezza normativa temeva contenziosi e un regime di deregolamentazione qualora ci fossero state delle gare per l’attribuzione di nuove concessioni.
Dal punto di vista dei concessionari, la proroga delle concessioni sui giochi è una buona notizia perchè, dietro un pagamento in linea con quanto già versato in precedenza, vedono la propria concessione estesa per altri due anni nell’attesa che le regole del sistema concessorio vengano chiarite e che norme distorsive come quelle sul divieto di pubblicità trovino un quadro normativo che meglio bilanci le esigenze di libertà di impresa con la protezione degli individui.
Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) dovranno poi essere stabilite gli obblighi per i concessionari, di presentazioni di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle predette proroghe. Al momento, è stato richiesto di adeguare le fideiussioni bancarie a copertura degli obblighi della concessione fino al 31 dicembre 2023, ma è probabile che, a seguito di questa ulteriore proroga, possa essere pubblicata un’ulteriore delibera. Inoltre, è probabile che ADM emetterà una circolare con delle istruzioni più dettagliate sulle modalità di pagamento e che sarà emesso un codice tributo per effettuare i pagamenti dovuti quale conseguenza delle proroghe.
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Technology, Media & Telecommunications
Infratel pubblica la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale Banda Ultralarga al 30 novembre 2022
Con comunicato stampa del 16 dicembre scorso, Infratel ha informato della pubblicazione della Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga, aggiornata al 30 novembre 2022. Questa Relazione fa seguito all’edizione pubblicata il 14 novembre scorso, nella quale erano indicati i dati sullo stato di avanzamento del Piano al 31 ottobre 2022.
La Strategia nazionale per la Banda Ultralarga – “Verso la Gigabit Society” – prevista nell’ambito del PNRR e approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD), ha come obiettivo quello di portare la connettività a 1 Gpb/s su tutto il territorio italiano entro il 2026 e favorire lo sviluppo di infrastrutture di telecomunicazioni fisse e mobili.
La Strategia include diversi Piani di intervento pubblico volti a promuovere e incentivare la copertura di aree geografiche del territorio italiano nelle quali l’offerta di infrastrutture e servizi digitali ad altissima velocità da parte degli operatori di mercato è assente o insufficiente.
Le attività operative del Piano Nazionale Banda Ultralarga sono state avviate nel 2016 da Infratel Italia S.p.A., società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, l’obiettivo di Infratel è di intervenire nelle aree a fallimento di mercato, attraverso la realizzazione e l’integrazione di infrastrutture a banda larga e ultralarga al fine di estendere le opportunità di accesso a Internet veloce per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni. È attraverso Infratel che il Ministero dello Sviluppo Economico implementa le misure definite nella Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga con l’obiettivo di ridurre le disparità infrastrutturali e di mercato esistenti nel territorio italiano, attraverso la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche.
La Relazione in commento descrive lo stato di avanzamento del Piano focalizzandosi sulle cinque fasi operative principali: la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, il collaudo e l’avvio dei servizi.
La fase di progettazione definitiva ha ad oggetto l’identificazione dei tracciati delle reti da realizzare, delle infrastrutture da riutilizzare, degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per l’infrastrutturazione in tecnologia FTTH, nonché dei siti necessari per l’infrastrutturazione in tecnologia FWA. A seguito dell’approvazione dei progetti definitivi da parte di Infratel, si apre la fase della progettazione esecutiva, finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. All’esito della fase di progettazione esecutiva possono essere avviati i lavori nei cantieri. Completati i lavori nei cantieri, Infratel svolge le verifiche finali che, in caso di esito positivo, condurranno al rilascio di un collaudo positivo.
La Relazione indica che, al 30 novembre la progettazione definitiva relativa alla realizzazione della rete in tecnologia FTTH è stata approvata in 6.157 Comuni, ossia 3 in più rispetto all’ultimo aggiornamento di fine ottobre. I Comuni in cui è stata approvata la progettazione definitiva relativa alla rete in tecnologia FWA sono aumentati di 2 unità rispetto al 31 ottobre scorso, per un totale di 6.826.
Come si legge nella Relazione, la progettazione esecutiva delle reti in tecnologia FTTH è stata approvata in 5.057 Comuni, mentre è pari a 2.892 il numero di progetti relativi alla tecnologia FWA approvati in fase esecutiva; ai assiste, dunque, ad un aumento, rispettivamente di 61 e 28 unità rispetto al 31 ottobre scorso.
Inoltre, sono state completate le attività di infrastrutturazione in 5.798 dei complessivi 7.614 cantieri aperti al 30 novembre 2022 per la realizzazione di reti in tecnologia FTTH; rispetto al 31 ottobre sono stati aperti 201 nuovi cantieri e sono state completate le attività in ulteriori 211 cantieri. Con riferimento all’infrastrutturazione in tecnologia FWA sono stati aperti 24 nuovi cantieri rispetto al 31 ottobre scorso, per un totale di 2.837; i lavori sono stati portati a termine in 2.756 cantieri, con un aumento di 26 unità rispetto all’ultimo aggiornamento.
I lavori relativi all’infrastrutturazione in tecnologia FTTH si sono conclusi con un collaudo positivo in 2.631 Comuni; 112 in più rispetto al 31 ottobre 2022. I lavori di infrastrutturazione in tecnologia FWA hanno avuto esito positivo in 946 siti, con un aumento di 34 unità rispetto al precedente aggiornamento.
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La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Emanuele Gambula, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Nicoletta Iurilli, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Noemi Mauro, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui.
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.
Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.
