
20 maggio 2021 • 11 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
Premi
DLA Piper vince il premio “Studio dell’anno Farmaceutico” ai TopLegal Industry Awards
In occasione dei TopLegal Industry Awards DLA Piper ha vinto il premio “Studio dell’anno Farmaceutico”.
Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, con il quale la giuria ha inteso premiare la solida rete internazionale e le competenze trasversali che contraddistinguono il nostro team, dimostrate nell’ambito di alcuni progetti dall’elevato valore strategico seguiti per due rilevanti operatori del settore farmaceutico.
Nella stessa occasione Marco de Morpurgo, Global Co-Chair del sector Life Sciences, ha vinto il premio “Professionista dell'anno Sanità e Ricerca”, per l’assistenza fornita a un primario operatore del settore con riferimento a un progetto per le terapie avanzate e sperimentali.
Podcast
Francesco Carparelli, Compliance Privacy Manager di Luxottica, su come sta cambiando la privacy nel retail
Francesco Carparelli è Compliance Privacy Manager di Luxottica e in questo podcast illustra come il settore fashion e retail sia in grande fermento e lo stia diventando ancora di più, con la pandemia da COVID-19 che ha obbligato le aziende a ricreare sui propri siti di e-commerce la medesima esperienza del negozio, facendo leva su funzionalità sempre più interattive. Il podcast è disponibile qui
Privacy
Vaccinazioni sul luogo di lavoro e privacy: le nuove indicazioni del Garante
In attesa di un definitivo quadro normativo, il Garante ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali.
Il documento evidenzia la natura volontaria dell’adesione ai programmi vaccinali, prevedendo, tra i presupposti “imprescindibili” ai fini della realizzazione degli stessi, la disponibilità dei vaccini, la presenza e la disponibilità del medico competente o di altro personale sanitario (anche privato e, in taluni casi, il possibile ricorso ai medici operanti presso i servizi territoriali di INAIL), l’adesione consapevole e informata da parte dei lavoratori, la “tutela della privacy” e la prevenzione di ogni forma di discriminazione dei dipendenti.
La realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti-Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimangono in capo al Servizio Sanitario Regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.
Nelle parole del Garante, le principali attività di trattamento dei dati (dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione) dovranno essere condotte dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.
In tal senso, il Garante privacy sottolinea l’importanza del riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, per il trattamento dei dati personali del lavoratore.
Secondo le indicazioni del documento, solo il professionista sanitario opportunamente individuato dovrà essere a conoscenza dell’adesione volontaria da parte del lavoratore a programmi vaccinali. Il datore di lavoro, all’atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all’ASL territorialmente competente, dovrà limitarsi a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell’iniziativa, sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario.
Nei casi in cui il datore di lavoro, nel raccogliere le informazioni in merito all’adesione dei dipendenti al servizio vaccinale, ricorra a suoi strumenti (ad esempi di applicativi informatici), nel rispetto del principio di responsabilizzazione, dovranno essere adottate le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla normativa di settore, garantendo, ad esempio, che i dati personali relativi alle adesioni e all’anamnesi dei dipendenti non entrino, neanche accidentalmente, nella disponibilità del personale preposto agli uffici, o analoghe funzioni aziendali, che svolgono compiti datoriali (ad esempio risorse umane, uffici disciplinari) e in generale a uffici o altro personale che trattano i dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso le competenti funzioni interne, potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o identificabili.
In merito alla somministrazione e registrazione delle vaccinazioni, il documento precisa che gli ambienti selezionati per le campagne vaccinali dovranno avere caratteristiche tali da evitare, per quanto possibile, di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale. Il datore di lavoro dovrà adottate misure volte a garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro non ha diritto di acquisire direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire ai programmi vaccinali, all’avvenuta immunizzazione o a qualsivoglia informazione relative alle sue condizioni di salute.
In ragione dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il consenso del lavoratore non può considerarsi un presupposto adeguato per il trattamento dei dati sulla vaccinazione. Parimenti, non è consentito far derivare alcuna conseguenza per il lavoratore dall’adesione ai programmi vaccinali.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Vaccini anti-Covid dei dipendenti: obblighi privacy e labour”.
Technology, Media and Telecommunications
Novellata la delibera dell’AgCom in materia di qualità dei servizi e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali
Con la delibera n. 118/21/CONS l’AGCom ha novellato la delibera n. 154/12/CONS recante disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali. Con la delibera n. 154/12/CONS, l’AGCom ha stabilito disposizioni e criteri relativi alla qualità e alle carte dei servizi che gli operatori di comunicazione mobile sono tenuti a seguire al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Gli articoli 8 e 10 di tale delibera prevedono la realizzazione a cadenza annuale di due campagne di misura sul campo (c.d. drive test) statiche e di campagne dinamiche (ossia misure della qualità del servizio dati condotte in condizioni di mobilità), finalizzate alla valutazione della qualità del servizio dati a banda larga e delle prestazioni delle reti mobili che lo implementano.
In particolare, la delibera n. 118/21/CONS ha introdotto gli articoli 13 e 14 nella delibera n. 154/12/CONS, con cui ha rispettivamente dettato i criteri di attuazione del drive test per il 2021 di misura della qualità del servizio dati a banda larga e previsto lo svolgimento di un’altra campagna sperimentale di misura della qualità del servizio di connettività ad Internet da reti mobili 5G per l’anno 2021.
La campagna di misura sul campo della qualità del servizio dati a banda larga per l’anno 2021 di cui al nuovo articolo 13 si espleterà su 45 città, utilizzando punti di misura statici e dinamici. In particolare, le misure di drive test statiche verranno attuate su 10 città, rappresentative di 10 diverse regioni italiane; mentre le misure di drive test dinamiche saranno attuate su altre 35 città, rappresentative delle 20 regioni italiane. In continuità con le campagne precedenti, tale campagna avrà come target le reti ultra broadband di nuova generazione 4G/LTE.
La campagna sperimentale di cui all’articolo 14 si espleterà contestualmente alla campagna prevista all’articolo 13 e prevede la misurazione della qualità del servizio di connettività ad Internet da reti mobili 5G sulla base della copertura relativa a tale tecnologia raggiunta dagli operatori al momento della campagna. Il drive test si svolgerà nelle 10 città oggetto di misure statiche per la campagna di misura sul campo della qualità del servizio dati a banda larga per l’anno 2021. Gli operatori di reti e servizi di comunicazioni mobili e personali, dotati di infrastrutture di rete, elaboreranno congiuntamente, con la supervisione della Direzione Tutela del Consumatori dell’AGCom ed entro due mesi dall’entrata in vigore della delibera n. 118/21/CONS, un allegato tecnico che descriva l’algoritmo da utilizzare per ciascuna misura dello scenario di chiamata o connessione e per ciascuna piattaforma tecnologica. A differenza dei risultati relativi alla campagna di cui all’articolo 13, i risultati della campagna sperimentale per il 5G non verranno resi pubblici ma saranno mantenuti nella disponibilità dell’AGCom e degli operatori misurati ad uso esclusivamente interno.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Obbligo di servizio GSM nelle bande 900 e 1800 MHZ fino al 30 giugno 2022: l’Agcom avvia una consultazione pubblica”.
Intellectual Property
Il Tar vieta di utilizzare nelle rassegne stampa articoli di giornale sottoposti a riproduzione riservata senza il consenso dell’editore
In una recente sentenza il Tar Lazio ha confermato la legittimità di una delibera Agcom, risalente al luglio 2020, con cui l’Autorità ordinava ad un società operante nel campo del media monitoring di provvedere, entro due giorni dalla notifica del provvedimento, alla rimozione dal proprio servizio di rassegna stampa di alcuni articoli recanti la clausola di riproduzione riservata e di interrompere la riproduzione di questi ultimi.
La società destinataria di tali obblighi aveva presentato ricorso dinanzi al Tar Lazio al fine di chiedere l’annullamento della delibera e del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, anch’esso adottato dall’AgCom con delibera n. 680/Cons. del 12 dicembre 2013. Tra i vari argomenti, con un gruppo di censure strettamente connesse tra loro (primo, secondo, quarto, quinto, dodicesimo e quattordicesimo motivo di ricorso), la ricorrente lamentava l'erronea applicazione delle disposizioni della legge sul diritto d'autore. Sotto un primo profilo, la società sosteneva che mancherebbe una delle condizioni previste dall'art. 16 della legge sul diritto d'autore affinché possa essere configurata una violazione del diritto di riproduzione, ovvero la diffusione degli articoli presso un pubblico generalizzato, circostanza che non si verificherebbe nella specie, in quanto il servizio di rassegna stampa è diretto nei confronti di un pubblico determinato (i clienti della società di media monitoring). Sotto altro profilo deduceva l'erronea interpretazione degli artt. 65 e 101 della legge sul diritto d'autore, dai quali non sarebbe desumibile il divieto alla libera utilizzazione degli articoli in una rassegna stampa, in caso di espressa riserva alla riproduzione.
Secondo il Tar le censure appena menzionate sono infondate. Da un lato, infatti, il Collegio evidenzia che l'affermazione secondo la quale la diffusione presso un pubblico generalizzato sarebbe una delle condizioni previste dall'art. 16 delle l.d.a., affinché possa essere configurata una violazione del diritto di riproduzione, non trova rispondenza nel dato normativo, atteso – tra l’altro – che il diritto di riproduzione è disciplinato dall'art. 13 della l.d.a., che non inserisce la condizione della “diffusione presso un pubblico” quale elemento del concetto di “riproduzione”. Dall’altro, il Collegio non condivide la tesi di parte ricorrente, secondo la quale l'interpretazione letterale dell'art. 65 cit. in caso di clausola di riserva condurrebbe a rendere illecita la sola riproduzione in “riviste o giornali” e non quindi nelle rassegne stampa. Al contrario, il Collegio ritiene di aderire ad una interpretazione sistematica, che tenga conto della “ratio” della legge e del quadro normativo di riferimento, con l’effetto che deve considerarsi illecita la riproduzione di articoli riservati anche nelle rassegne stampa.
Infine, il Tar Lazio ha osservato che la correttezza delle conclusioni dell’Agcom trova conferma anche nella ratio dell’art. 15 della Direttiva n. 2019/790/UE, che, pur se non ancora recepita introduce una tutela giuridica armonizzata proprio per gli utilizzi online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La Corte di Giustizia europea regola la limitazione contrattuale al linking delle opere protette da copyright”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Giordana Babini, Benedetta Cordova, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Andrea Michelangeli, Giuseppe Modugno, Alessandra Tozzi e Giacomo Vacca.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
È possibile leggere le legal predictions per il 2021 dei professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports di 45 giurisdizioni qui.
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