
12 settembre 2021 • 17 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
Podcast
Cosa la sanzione di € 225 milioni contro WhatsApp ci insegna sulla compliance privacy?
Cosa ci insegna la sanzione privacy di € 225 milioni contro WhatsApp rispetto a come la compliance al GDPR delle aziende deve cambiare. Ne parla Giulio Coraggio nel podcast disponibile qui.
Privacy
Il Garante privacy irlandese emette una sanzione contro WhatsApp di € 225 milioni
Il Garante privacy irlandese, la Irish Data Protection Commission, ha emesso una sanzione contro WhatsApp di € 225 milioni per violazione degli obblighi di trasparenza stabiliti dal GDPR.
“Tanto tuonò che piovve”, è con questa massima attribuita a Socrate che il travagliato scontro tra la Data Protection Commission Irlandese (“DPC”), l’European Data Protection Board (“EDPB”) e Whatsapp Ireland Ltd, culminato nella sanzione nei confronti di WhatsApp per un valore complessivo di 225 milioni di euro, potrebbe trovare degna chiosa.
In tal senso, la sanzione del DPC muove i propri passi da una lunga istruttoria sullo stato di conformità di Whatsapp agli obblighi di trasparenza del GDPR avviata nel dicembre del 2018 e dalla decisione vincolante formulata dall’EDPB lo scorso 28 Luglio, che richiedeva all’autorità irlandese una serie di modifiche sostanziali al tenore delle contestazioni imposte al colosso tech statunitense nella prima bozza di decisione adottata dal DPC. Più specificamente, l'EDPB ha sottolineato che, oltre alle conclusioni originarie del DPC relative alla violazione degli obblighi informativi e di trasparenza a norma degli articoli 12, 13 e 14 del GDPR, è stato necessario includere nella decisione un ulteriore capo di contestazione inerente all’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 13(1)(d) del GDPR.
In primo luogo, il DPC contesta l’esaustività e la chiarezza delle informative fornite da Whatsap ai propri utenti. In tal senso, l’autorità richiede che per ogni categoria di dati personali trattata sussista un chiaro collegamento alle relative finalità e basi giuridiche del trattamento. Quest’ultime devono essere descritte con adeguata granularità e chiarezza. Inoltre, gli interessati devono ottenere informazioni precise e non ambigue circa le finalità di trattamento perseguite dal titolare, che deve dettagliatamente descrivere le operazioni di trattamento perseguite. Ad esempio, generici riferimenti a imprecisate “finalità di sicurezza” risultano non conformi al canone di trasparenza imposto dal GDPR. Se ne inferisce, di conseguenza, che lunghi elenchi inconclusivi e non sufficientemente dettagliati possano ragionevolmente considerarsi inidonei a fornire un grado sufficiente di adesione agli obblighi di trasparenza dettati dal GDPR.
Inoltre, il Garante privacy irlandese ha evidenziato come l’ottenimento di un’informazione chiara, concisa ed esaustiva circa le modalità con cui i dati personali degli utenti Whatsapp venissero trattati e condivisi con le altre società del gruppo Facebook fosse di fatto osteggiato da link e documenti ripetitivi e incompleti. La stessa autorità afferma di non essere riuscita a comprendere con sufficiente chiarezza le modalità con cui i dati potessero essere condivisi con i terzi, non riuscendo ad identificare con chiarezza i soggetti coinvolti nel trattamento. Per quanto riguarda i trasferimenti verso paesi terzi, gli obblighi di trasparenza del GDPR richiederebbero al titolare e/o responsabile del trattamento di dichiarare o (i) che il trasferimento è soggetto a una decisione di adeguatezza; o (ii) che il trasferimento non è soggetto a una decisione di adeguatezza e permettere all'interessato di accedere a maggiori informazioni. In tal senso, deve ritenersi non sufficiente fornire ai propri utenti un link a una pagina web generica della Commissione europea.
Ulteriore riflessione è riferibile al trattamento di dati di soggetti non utenti: il DPC sottolinea la necessità di fornire anche a tale categorie di interessati un’informazione esaustiva circa modalità, finalità e basi giuridiche del trattamento.
Con riferimento ai periodi di conservazione dei dati, sotto l’egida dell’orientamento dell’EDPB e del DPC, il titolare dovrebbe fornire esempi pratici di come ciascuno dei criteri di conservazione adottati abbia un impatto sul periodo di conservazione in modo da dimostrare conformità al principio di storage limitation.
L’importo della sanzione privacy comminata dal Garante privacy irlandese contro WhatsApp tiene conto della contestazione ulteriore relativa alla violazione del principio generale di trasparenza sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del GDPR, in linea con quanto richiesto dall’EPDB.
Nella determinazione dell’importo della sanzione, l'EDPB ha ritenuto che il fatturato complessivo della società madre di WhatsApp, Facebook Inc, dovesse essere incluso ai fini della computazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 83 del GDPR. Inoltre, l'EDPB ha fornito, per la prima volta, un chiarimento sull'interpretazione dell'articolo 83(3) del GDPR, evidenziando che di fronte a molteplici violazioni relative alla medesima attività di trattamento o per attività collegate, tutte le violazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo dell’importo della multa.
Infine, la decisione finale del DPC ingiunge a Whatsapp Ireland di garantire la piena conformità delle proprie attività di trattamento entro un periodo di tre mesi, che è stato ridotto dal termine di sei mesi rispetto a quanto inizialmente previsto dalla bozza del DPC. Tale decisione segue, ancora, la richiesta dall'EDPB, che aveva sottolineato l'importanza vitale di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza nel più breve tempo possibile.
Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo: “One-stop-shop e potere di contestazione delle Autorità privacy europee”.
Technology, Media and Telecommunications
Il Consiglio di Stato sulla Delibera n. 348/18/CONS in tema di misure per l’accesso a un’internet aperta
La più recente decisione della giustizia amministrativa sulla Delibera AGCom n. 348/18/CONS è quella resa dal Consiglio di Stato lo scorso 2 agosto avente ad oggetto l’art. 5 della Delibera.
Quest’ultima reca le disposizioni attuative del Regolamento UE n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta. Le previsioni della Delibera sono in particolare finalizzate a garantire la libertà di scelta, da parte degli utenti finali, delle apparecchiature terminali utilizzate per l’accesso a internet. In questo contesto, l’art. 5 prevede che gli operatori – limitatamente ai contratti in essere al tempo di pubblicazione della Delibera che prevedono “l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l’utente finale” – propongano all’utente “la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale”. Alternativamente, gli operatori “consentono all’utente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale”. Trattasi di una disposizione che interessa in particolare i contratti che prevedono il pagamento rateale dell’apparecchiatura terminale (modem o router).
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha confermato la validità di tale disposizione regolamentare.
In primo luogo, è stata confermata la competenza dell’AGCom all’adozione della Delibera, con la precisazione che è proprio il Regolamento n. 2015/2120 a individuare “nelle Autorità nazionali i soggetti deputati ad agire contro accordi o pratiche commerciali violativi dei diritti degli utenti” e ciò – secondo il Consiglio di Stato – “giustifica la possibilità dell’Autorità di introdurre clausole sostitutive di quelle negoziali violative dei diritti degli utenti finali”, tra i quali diritti vi è quello di non essere obbligati “salvo in presenza di ragioni tecniche oggettive, ad utilizzare un’apparecchiatura terminale fornita dal gestore del servizio”.
Il Consiglio di Stato ha anche precisato che la Delibera “non ha efficacia retroattiva”, in quanto “interviene sui contratti stipulati solo per le prestazioni ancora da eseguire e consente agli utenti che non hanno ancora acquistato definitivamente il terminale di poter scegliere se continuare a fruire del servizio con un terminale offerto a titolo gratuito ovvero se poter recedere dal servizio con restituzione del terminale senza oneri”. Tale previsione – chiarisce la sentenza – non può ritenersi in violazione dell’art. 41 Costituzione, poiché “il terminale messo gratuitamente a disposizione dell’utente finale resta nella proprietà del bene dell’operatore”.
È stata anche confermata la correttezza dell’operatività dell’art. 1339 c.c. – che prevede l’inserzione automatica nei contratti di clausole previste dalla legge – essendo “in presenza di una disciplina europea immediatamente cogente nel nostro ordinamento di natura imperativa, che assicura la libertà di scelta del modem dell’utente”. Sempre sotto il profilo contrattuale, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la disposizione regolamentare non comporti alcuno “squilibrio del sinallagma contrattuale a scapito dell’operatore e a favore degli utenti che hanno scelto il pagamento rateale del modem”; anzi, “la ratio della disciplina europea” è di “evitare che le clausole sostanzialmente imposte dall’operatore telefonico al consumatore comportino a danno di quest’ultimo un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale”. Infine, il Consiglio di Stato precisa che il diritto di recesso previsto dalla disposizione di cui all’art. 5 della Delibera si pone come uno strumento funzionale al “necessario riequilibrio del sinallagma negoziale che le originarie condizioni contrattuali avevano compromesso ad esclusivo vantaggio del fornitore”.
Su un argomento simile può essere interessante l’articolo “La Corte di Giustizia si pronuncia sulla net neutrality: i pacchetti a “tariffa zero” o “zero-rating” violano il principio di neutralità della rete”
Intellectual Property
Regolamento di modifica del Codice della Proprietà Industriale: ultime novità
In occasione del recente Decreto n. 119/2021, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sul Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale (D.M. 13 gennaio 2010, n. 33) (il “Regolamento”) che modifica lo stesso in un’ottica di allineamento con la normativa europea.
Varia è la natura degli istituti che sono stati oggetto di modifica e importante il numero degli interventi eseguiti sul regolamento de quo. Per questo motivo, l’articolo che segue si propone di affrontare le novità di maggior rilievo attinenti alla sola privativa del marchio, rinviando ad un successivo contributo per un ulteriore approfondimento avente ad oggetto gli interventi che in particolare hanno interessato la normativa relativa al brevetto.
In particolare, le domande nazionali di registrazione di marchio dovranno essere redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'ufficio italiano brevetti e marchi (Ufficio), disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le CIAA, nonché sul sito web della direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM. Al deposito in formato cartaceo delle domande nazionali, come anche al deposito telematico e alle modalità di trasmissione, si applicherà il nuovo articolo 1, comma 2-bis da cui si evince che in ogni caso la redazione dei suddetti moduli dovrà contenere l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonché le indicazioni previste dalla circolare dell’UIBM. Inoltre, con il rinnovato articolo 11 – Contenuto della domanda di marchio - il decreto ha meglio definito il contenuto delle domande.
Nello specifico, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale (Codice) in tema di ricevibilità e in aggiunta a quanto indicato dall’articolo 156 del Codice, la domanda di registrazione di marchio dovrà contenere:
- le generalità del soggetto richiedente (l’Ufficio ha la facoltà di chiedere che il richiedente fornisca altresì le informazioni necessarie per la comunicazione con strumenti elettronici, secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell’Ufficio);
- l’indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all’articolo 11-bis del presente regolamento;
- la traduzione in lingua italiana del marchio, nei casi in cui il marchio comprenda parole di senso compiuto espresse in altra lingua, e la traslitterazione, qualora il marchio comprenda caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;
- l’elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, unitamente all’indicazione del numero della classe e conformemente alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell’Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda. In alternativa all’indicazione di tale elenco, sarà possibile indicare il titolo della classe con il numero della stessa, insieme ad una dichiarazione espressa volta a designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta. Tale ultima dichiarazione risulta essere di fondamentale importanza poiché, ove non fornita, come oggetto della richiesta di protezione si assumono unicamente i prodotti o servizi citati nel titolo stesso;
- la firma del richiedente o del suo rappresentante.
Inoltre, si rende noto che:
- quando la domanda di registrazione ha ad oggetto un marchio collettivo (art. 11 C.p.i.) ovvero di certificazione (art. 11-bis C.p.i.), la stessa deve essere altresì corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l’uso, i controlli e le sanzioni relative ai marchi in questione;
- in sede di rivendicazione della priorità di una domanda anteriore (art. 4 C.p.i.), devono essere rese note la data di deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorità e il Paese nel quale essa è stata presentata. Alla domanda dovrà essere allegato il documento attestante la priorità, che potrà essere eventualmente integrato prima di ricevere dall’Ufficio la comunicazione che invita il richiedente a procedere alle dovute integrazioni, ove ritenute necessarie (art. 148 C.p.i.);
- nei casi in cui viene rivendicata la protezione temporanea di cui all’articolo 18 del Codice, la domanda di registrazione di marchio deve contenere una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell’esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi.
Il decreto ha visto l’introduzione del nuovo articolo 11-bis - Rappresentazione del marchio –, summenzionato, nel quale sono state delineate differenti modalità di deposito, a seconda delle diverse tipologie di marchio.
Fermo restando che un marchio può essere rappresentato in qualsiasi forma idonea - purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso - e che la rappresentazione del marchio definisce l’oggetto della registrazione (accompagnata da una descrizione ove ciò si renda necessario), il marchio: denominativo dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori; figurativo dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori; di forma tridimensionale dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica (tali riproduzioni possono comprendere diverse vedute, non superiori a cinque ove fornite in un formato diverso da quello elettronico); di posizionamento dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti, accompagnata da una descrizione che specifichi le modalità di apposizione del segno sui prodotti (rimane fermo l’utilizzo delle linee tratteggiate per escludere gli elementi che non fanno parte della registrazione); a motivi ripetuti dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione, la cui regolarità dovrà essere resa nota in una descrizione di accompagnamento; di colore unico dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall’indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto; costituito da una combinazione di colori dovrà essere rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall’indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto ed eventualmente da una descrizione che precisi la loro disposizione sistematica; sonoro dovrà essere rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una presentazione accurata del suono in notazione musicale, facoltativamente accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di suono; di movimento, dovrà essere rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione degli elementi del marchio (numero e dimensione massima del file video sono stabiliti con decreto adottato dal direttore dell’Ufficio); multimediale dovrà essere rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con decreto adottato dal direttore dell’Ufficio, facoltativamente accompagnato da una descrizione esplicativa; olografico dovrà essere rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l’effetto olografico nella sua interezza, entro i limiti di dimensione stabiliti con decreto già citato.
Nei casi in cui il marchio non sia classificabile in base ad una delle precedenti tipologie, ovvero ricada in più di una delle stesse, la sua rappresentazione dovrà comunque essere tale da consentirne una precisa e chiara riproduzione nel registro oltre che idonea a consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al soggetto titolare del marchio.
L’articolo 11-bis conclude suggerendo alcune ulteriori istruzioni la cui osservanza è condizionata dalla diversa modalità di deposito della domanda (in versione cartacea o per via telematica) che si intende adottare. Nel primo caso, si richiede che il marchio sia riprodotto su carta bianca comune, inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm di larghezza e 8 cm di altezza. Nel secondo caso invece, si richiede che la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, al quale il presente decreto rimette la definizione dei formati e le dimensioni del file elettronico come anche ogni ulteriore specifica pertinente.
Proseguendo, tra le principali modifiche si sottolineano altresì quelle che hanno interessato l’articolo 33 del Regolamento, che hanno determinato un miglioramento in termini di trasparenza. Infatti, il comma 1 del presente articolo prevede ora che chiunque potrà prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell’UIBM, inerente ad una domanda di registrazione di marchio o un’istanza, a condizione che non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso ai sensi della normativa vigente.
Giungendo a conclusione, in merito alla modalità di deposito dell’atto di opposizione e della documentazione successiva (art. 47 del Regolamento), si rileva che l’atto dovrà essere redatto in conformità al modulo predisposto dall'UIBM e inviato direttamente all'Ufficio in duplice copia ovvero in tre copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. Con particolare riferimento ai motivi dell’opposizione, si rileva la modifica che ha interessato l’articolo 46, comma 2, lettera c), secondo la quale nel modulo anzidetto i motivi dell’opposizione dovranno essere esplicitati in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell’opposizione.
In un prossimo articolo forniremo un aggiornamento in merito alle modifiche apportate alla disciplina dei brevetti.
Su un argomento simile può essere interessante l’articolo “Marchio tridimensionale: ammessa la registrazione di un rossetto cilindrico a forma di culla”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Benedetta Cordova, Tamara D’Angeli, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Giuseppe Modugno, Alessandra Tozzi e Giacomo Vacca.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
È possibile leggere l’analisi della bozza di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale curata dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dagli stessi professionisti in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.
Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Martina Di Leva.