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Dobbiamo cambiare noi o l’intelligenza artificiale?

Giulio Coraggio discute nel podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it di intelligenza artificiale. Il podcast è disponibile qui.

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Le Linee Guida 07/2022 dello EDPB sulle certificazioni quali meccanismo di trasferimento dei dati personali

Le nuove linee guida, complementari alle Linee Guida 1/2018 dell’EDPB sulle certificazioni, forniscono importanti chiarimenti in relazione all’utilizzo pratico di certificazioni come strumento per i trasferimenti e sono oggetto di consultazione pubblica fino al 30 settembre 2022.

Il 16 giugno 2022, lo European Data Protection Board (EDPB) ha adottato le Linee Guida 07/2022 aventi ad oggetto l’utilizzo dei meccanismi di certificazione previsti dall’art. 46(2)(f) del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR o Regolamento) quali strumento per trasferire dati personali a Paesi terzi in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, come previsto dall’art. 46 del GDPR.

Cos’è e come funziona un meccanismo di certificazione

Come riportato al Considerando 100, il GDPR incoraggia l'istituzione di meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi, questo con lo scopo di migliorare la trasparenza e il rispetto del Regolamento stesso.

In buona sostanza, attraverso la certificazione, titolari e responsabili del trattamento possono beneficiare dell’attestazione di conformità delle loro operazioni di trattamento al GDPR rilasciata da una terza parte indipendente.

Come riportato nelle FAQ del Garante per la protezione dei dati personali (Garante) su questo tema, il rilascio della certificazione ha ad oggetto un trattamento di dati personali, che dovrà essere indicato con chiarezza nel certificato rilasciato dall’organismo di certificazione. Poiché la definizione di “trattamento” di dati personali è molto ampia, anche l’oggetto della certificazione può variare in misura considerevole e può comprendere:

  • una sola operazione di trattamento (e.g. la conservazione di dati personali) oppure più operazioni di trattamento (e.g. raccolta, conservazione, messa a disposizione) svolte dal titolare o dal responsabile del trattamento; inoltre,
  • nella misura in cui uno o più trattamenti configurino un “servizio” o un “prodotto”, la certificazione può avere come oggetto tale servizio o prodotto (e.g. il servizio di gestione del personale di un’azienda).

Per quanto riguarda l’Italia, al fine di ottenere una certificazione basata su uno schema di certificazione approvato dal Garante, il titolare o responsabile interessato dovrà rivolgersi agli organismi di certificazione accreditati e tale certificazione avrà validità per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti, in assenza dei quali si procederà alla revoca.

L’utilizzo di una certificazione quale meccanismo di trasferimento dei dati personali e i key take-aways delle Linee Guida

Tra le altre cose, i meccanismi di certificazione possono essere rilasciati per dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46(2)(f).

A tal riguardo, l’EDPB sottolinea come, nel caso di trasferimenti di dati personali, alcuni requisiti necessitano di essere “tailorizzati” alla luce delle attività di trattamento oggetto della certificazione. In particolare, l’EDPB fornisce indicazioni sui criteri di certificazione già elencati nelle Linee guida 1/2018 e stabilisce criteri ulteriori e specifici che dovrebbero essere inclusi in un meccanismo di certificazione da utilizzare come strumento per i trasferimenti verso Paesi terzi, alla luce delle garanzie individuate per altri strumenti di trasferimento ai sensi dell’art. 46 del GDPR (come le norme vincolanti d'impresa o i codici di condotta) e al fine di garantire un livello coerente di protezione, e tenendo conto della sentenza Schrems II.

In relazione ai requisiti della certificazione da tailorizzare alla natura del trattamento, dovrebbero essere previsti, tra le altre cose:

  • una chiara descrizione dell’oggetto della certificazione, in particolare si deve specificare se la stessa copre solo le attività di trattamento nel paese terzo di destinazione o anche il transito di dati (che è a tutti gli effetti un trattamento, ai sensi dell’art. 4 GDPR);
  • una concreta indicazione del ruolo privacy della entity a cui si applica il meccanismo di certificazione (ad esempio, se è titolare o responsabile del trattamento);
  • misure per garantire la trasparenza e l’esercizio dei diritti degli interessati, in particolare, implementando una procedura per la gestione dei reclami e appurando che i diritti degli interessati siano garantiti e le informazioni sul trasferimento e il meccanismo utilizzato vengano fornite agli interessati ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR;
  • misure tecniche e organizzative in virtù delle quali il criterio di certificazione dovrà richiedere all’importatore di informare l’esportatore e, se l’importatore agisce come titolare, di notificare l’autorità competente di eventuali data breach ed effettuare la notifica agli interessati impattati, ove la violazione comporti un rischio elevato per i loro diritti e libertà.

Infine, per quanto concerne i criteri specifici e ulteriori, l’EDPB ritiene che il meccanismo di certificazione dovrebbe includere, tra le altre cose:

  • specifici criteri volti alla valutazione della legislazione del Paese terzo, richiedendo, ad esempio, all’importatore di documentare l’assessment del contesto legale e delle pratiche del paese in cui opera;
  • obblighi generali di esportatori e importatori, prevedendo che accordi contrattuali (ad esempio in un contratto di servizi) tra esportatori e importatori descrivano il trasferimento specifico a cui si applica la certificazione e che i diritti dei terzi beneficiari sono riconosciuti agli interessati;
  • obblighi che impongano i medesimi criteri di cui alla certificazione anche agli onward transfer;
  • obblighi in relazione all’esercizio dei diritti degli interessati quali third-party beneficiary nei confronti dell’importatore;
  • meccanismi da attivare nei casi in cui la legislazione e le pratiche nazionali impediscano il rispetto degli impegni assunti nell'ambito della certificazione; e
  • misure per la gestione di richieste di accesso ai dati da parte delle autorità del Paese terzo.

E’ da chiedersi se il meccanismo di certificazione rappresenti lo strumento più idoneo per garantire la conformità al GDPR del trasferimento dei dati fuori dello SEE e se lo stesso fine possa essere raggiunto con una accurata valutazione del trasferimento, come quella che è possibile compire con il tool di legal tech Transfer sviluppato da DLA Piper sul quale alcune informazioni sono disponibili qui.

Su un simile argomento, potrebbe interessarvi “Le Q&A sulle nuove Clausole Contrattuali Tipo per i trasferimenti dei dati della Commissione europea”.

Intellectual Property

Coronavirus e proprietà intellettuale: la WTO decide sulla sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini

Il 17 giugno 2022, l’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, di seguito WTO) ha adottato un’importante decisione relativa alla possibilità per i Paesi in via di sviluppo di derogare ad alcune disposizioni dell’Accordo TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), al fine di ottenere un accesso più immediato agli strumenti vaccinali.

Prima di entrare nel merito di tale decisione, è opportuno ripercorrere brevemente gli avvenimenti che hanno portato al raggiungimento di tale accordo e, in particolare, soffermarsi sulla richiesta avanzata nel mese di ottobre 2020, in occasione del Consiglio TRIPS della WTO, da parte di India e Sudafrica. Tali Stati, infatti, avevano formalmente domandato una sospensione temporanea, sorretta dall’eccezionalità delle circostanze, delle sezioni 1 (sul diritto d’autore), 4 (sui disegni e modelli industriali), 5 (sui brevetti) e 7 (sulla protezione delle informazioni riservate) dell’Accordo TRIPS.

In particolare, la richiesta si fondava sul fatto che i brevetti ed altri i diritti di proprietà intellettuale potessero rappresentare una barriera nell’accesso a vaccini, farmaci e dispositivi diagnostici per la lotta al Covid-19, soprattutto nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, i quali si trovavano a dover affrontare enormi difficoltà istituzionali e legali nell’utilizzare le flessibilità disponibili nell'accordo TRIPS, implicanti queste un iter macchinoso ed un lungo processo di importazione ed esportazione di prodotti farmaceutici.

Tale richiesta, nonché la decisione ivi in commento, si inseriscono nel solco di un lungo dibattito che ha visto coinvolti i maggiori esperti sul tema. In particolare, a sostegno della proposta di India e Sudafrica, è intervenuta una lettera firmata da 124 accademici, nella quale veniva rimarcato che i diritti di proprietà intellettuale non sono stati concepiti come diritti assoluti, ma, al contrario, sono concessi e tutelati a condizione che siano a servizio dell’interesse pubblico.

La decisione intervenuta in sede di WTO il 17 giugno 2022 si prefigge di derogare alcune disposizioni dell’accordo TRIPS, in particolare, gli articoli 28 e 31, che disciplinano, rispettivamente, i diritti esclusivi conferiti al titolare del brevetto, tra cui quello di vietare a terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto o il procedimento oggetto del brevetto e, dall’altro lato, gli usi senza il consenso del titolare.

In primo luogo, la decisione consente ai Paesi in via di sviluppo di derogare alle disposizioni di cui all’articolo 28 dell’accordo TRIPS, attraverso l’utilizzo, senza il consenso del titolare, dell’oggetto di un brevetto (inteso come ingredienti e/o procedimenti) richiesto per la produzione e la fornitura di vaccini anti Covid-19. Ciò, può essere fatto non solo attraverso lo strumento delle licenze obbligatorie, bensì con qualsiasi strumento a disposizione nella legislazione dello Stato richiedente, come decreti emergenziali, ordini esecutivi, amministrativi e giudiziali, nonché autorizzazioni governative.

Per quanto concerne l’articolo 31 dell’accordo TRIPS, con tale decisione si è deciso di derogare alle disposizioni di cui alla lettera b), ossia all’onere in capo all’aspirante utilizzatore di adottare qualsiasi sforzo al fine di ottenere l’autorizzazione dal titolare del brevetto.

Altresì, viene derogata la disposizione di cui alla lettera f), infatti non è necessario che la richiesta sia necessariamente finalizzata all’approvvigionamento del mercato interno (“domestic market”) del Paese che lo autorizza. Su tale aspetto si era intervenuto anche a seguito della Dichiarazione di Doha nel 2001, a fronte degli interrogativi che una disposizione di tale specie aveva sollevato. Infatti, sancendo che “l'uso in questione è autorizzato prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno del Membro che lo autorizza”, si rivelava uno strumento inefficace nei confronti degli Stati in difficoltà, i quali non solo non sarebbero stati in grado di attuare una produzione in loco del medicinale, ma questo non avrebbe potuto nemmeno essere esportato da uno Stato dotato di tale capacità produttiva. Dalle discussioni sorte a seguito della Dichiarazione di Doha, si era pervenuti a una proposta di emendamento dell’accordo, l’articolo 31-bis, atta ad inserire nel testo tale ipotesi di licenza obbligatoria, la quale è divenuta effettiva con la decisione del Consiglio dell’OMC del 30 agosto 2003.

Tornando alla recente decisione del WTO, per quanto concerne la determinazione dell’equo compenso di cui alla lettera h) dell’articolo 21 dell’accordo, vi è un rimando alle buone pratiche esistenti in caso di emergenze nazionali, pandemie o circostanze simili. Infine, la decisione rimarca l’onere nei confronti dei Paesi in via di sviluppo di compiere ogni ragionevole sforzo per evitare la riesportazione dei prodotti così importati nei loro territori.

In termini di tempistiche, i Paesi in via di sviluppo potranno applicare la decisione fino a cinque anni dalla sua adozione, salvo proroghe deliberate dal Consiglio Generale.

Per concludere, si può ritenere che una modifica di tale genere sia estremamente significativa a livello brevettuale, tanto da essere stata oggetto di critica sin dalla sua pubblicazione. Tuttavia, solo con il tempo si potrà avere un riscontro fattuale sulla effettiva utilità o meno di tale intervento.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo "Possibili le licenze obbligatorie in caso di emergenza sanitaria nazionale”.

Pubblicazioni giornalistiche in rete: il via alla consultazione pubblica sull’equo compenso per l’editore

Con un comunicato stampa dello scorso 16 giugno 2022, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha ufficialmente trasmesso la notizia dell’approvato avvio alla consultazione pubblica sull’equo compenso per le pubblicazioni giornalistiche in rete.

La consultazione pubblica avrà ad oggetto lo schema di regolamento che darà attuazione in materia autorale all’art. 43-bis, norma che riconosce agli editori di pubblicazioni giornalistiche i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico, nonchhé il diritto ad un equo compenso per l’uso online delle stesse da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. Questa importante decisione è stata presa all’unanimità dei presenti alla riunione del Consiglio, tenutasi nella giornata del 15 giugno.

L’art. 43-bis l.d.a. – introdotto dal D.Lgs. 177/2021, in vigore dallo scorso 12 dicembre 2021 – recepisce l’art. 15 della c.d. “Direttiva Copyright” (Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale), la cui attuazione in Italia ha permesso una maggiore armonizzazione delle disposizioni nazionali nell’ambito del diritto d’autore e dei diritti connessi con particolare riferimento agli utilizzi delle opere online.

Se prima solo il legislatore europeo aveva affrontato il tema dell’equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una “pubblicazione di carattere giornalistico” tra l’editore, inteso quale titolare del diritto, e le piattaforme che veicolano questi contenuti online, ora anche in Italia si vuole dare rilievo a questa disciplina di grande importanza.

La legge autorale fa riferimento alle pubblicazioni di carattere giornalistico e agli impieghi da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, estendendo a tali utilizzi i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione (di cui agli articoli 13 e 16 l.d.a.) in favore degli editori: la finalità della norma è proprio quella di fissare un equo compenso a beneficio di questi ultimi.

L’art. 43-bis offre anche una più chiara definizione di ciò che può essere qualificato come “pubblicazione di carattere giornalistico”: per tale si vuole intendere una raccolta di opere letterarie di carattere giornalistico, anche potenzialmente inclusiva di materiali protetti – come fotografie o videogrammi – che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, come un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie di diverso genere e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa.

Per la determinazione dell’equo compenso, l’Autorità ha tracciato un modello sulla scorta di specifici criteri indicati dall’art. 43-bis, operando già in questa fase una distinzione tra prestatori di servizi e le imprese di media monitoring e rassegna stampa, in ragione delle differenze strutturali relative ai servizi offerti. Il metodo che l’Autorità sottopone a consultazione pubblica è volto a promuovere accordi tra editori e prestatori secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato.

Tale consultazione, che a partire dalla pubblicazione della delibera rimarrà aperta a tutti i soggetti interessati per un periodo di trenta giorni, consentirà all’AGCOM di acquisire quegli elementi di dettaglio necessari per definire, nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale delle parti e sulla scorta dell’iter già delineato nel documento di consultazione, il modello per ottenere la determinazione dell’equo compenso, di certo avendo cura di ponderare i contrapposti interessi in gioco.

Il compenso andrà determinato in accordo fra le parti, tenendo conto dei criteri che l’AGCOM indicherà in un Regolamento ancora in via di emanazione e, in ogni caso, facendo riferimento al numero di consultazioni online dell’articolo, agli anni di attività e alla rilevanza sul mercato degli editori, del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti dagli editori e dai prestatori di servizi della società dell’informazione per investimenti tecnologici e infrastrutturali e dei benefici economici derivanti loro dalla pubblicazione.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La pronuncia della Corte di Giustizia sul caso C-401/19 sulla responsabilità degli Internet Service Provider”.

Commercial

Il contratto di servizi logistici disciplinato nel Codice Civile: il nuovo art. 1677-bis c.c.

La disciplina codicistica dell’appalto è stata recentemente integrata con l’art. 1677-bis c.c., introdotto dalla legge di bilancio 2021 all’art. 1, comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234 e poi sostituito dall’art. 37-bis D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella l. 29 giugno 2022, n. 79.

La nuova disposizione è rubricata “prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” e prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

La novella è dunque incentrata sul c.d. operatore di logistica, il quale, tipicamente, svolge un’attività che abbraccia la prestazione di tutti o gran parte dei servizi elencati all’interno del nuovo articolo. È dall’esplicito riferimento alla locuzione “servizi di logistica” e dall’avverbio “congiuntamente” che emerge come l’art. 1677-bis, pur rimanendo nell’ambito dell’appalto, abbia ad oggetto il contratto di servizi logistici. Il contratto di logistica, nato nella prassi commerciale ma mai tipizzato prima d’ora, è quindi oggi qualificato come un sottotipo del contratto di appalto di servizi. In passato erano già state avanzate proposte di disciplina legislativa per il contratto di logistica, le quali, tuttavia, non si sono mai tradotte in un concreto intervento a causa di ostacoli nei processi di approvazione e criticità concettuali.

La formulazione odierna della norma è un tentativo di porre rimedio a tali complicazioni. Se da un lato l’art. 1677-bis specifica in modo puntuale i servizi la cui prestazione è oggetto dell’appalto, dall’altro si limita a sottolineare la necessità di applicare le norme inerenti al contratto di trasporto unicamente all’attività di trasferimento di cose. Tuttavia, il fatto che la norma non indugi espressamente sulla disciplina applicabile alle ulteriori prestazioni elencate nel nuovo articolo (ad esempio il deposito) non appare come una lacuna. L’art. 1677-bis rappresenta infatti un’integrazione della più generale disciplina dettata dall’art. 1677 c.c. che riguarda la “prestazione continuativa o periodica di servizi”.

L’intervento legislativo testimonia anche una particolare attenzione al settore dei servizi logistici, che è in continua crescita e in Italia vale oggi più di 110 miliardi di euro (dati Assiologistica).

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Cambiano gli adempimenti fiscali nei contratto di appalto”.

Technology, Media and Telecommunications

L’AGCOM ha pubblicato la Relazione Annuale per il 2022 sulle attività svolte in materia di Open Internet

Il 30 giugno scorso, l’AGCOM ha pubblicato la Relazione annuale sulle attività svolte in materia di Open Internet nel periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2022.

La Relazione annuale è adottata in attuazione del Regolamento (UE) 2015/2120 con il quale è stato introdotto nell’ordinamento europeo un insieme di regole in materia di net neutrality e che attribuisce alle autorità nazionali di regolamentazione specifiche competenze in materia di regolamentazione, vigilanza ed enforcement, per assicurare l’effettività, l’efficacia e la corretta applicazione delle norme per la salvaguardia del carattere aperto della rete Internet.

La Relazione contiene una descrizione generale delle attività svolte dall’AGCOM per l’implementazione delle misure in materia di Open Internet (tra le quali, la realizzazione di approfondimenti e verifiche tramite l’acquisizione e l’analisi di informazioni provenienti dai principali Internet Service Provider, l’attività di c.d. moral suasion e la partecipazione ai lavori dei gruppi di esperti del BEREC).

Nella Relazione sono poi riportati gli esiti delle attività di regolamentazione e vigilanza dell’AGCOM in materia di:

  • libertà d’uso di apparecchiature terminali, in riferimento alla quale nella Relazione sono descritti gli interventi dell’Autorità, in particolare in termini di attività di vigilanza e ispettiva, volti a garantire il diritto degli utenti di scegliere il terminale per l’accesso alla rete;
  • pratiche commerciali e tecniche relative ai servizi di accesso a Internet. Nella Relazione sono evidenziate le iniziative dell’Autorità in relazione alle c.d. “pratiche zero-rating” e, segnatamente, l’attività di raccolta informazioni, svolta sia attraverso l’acquisizione di informazioni direttamente dai siti web dei principali operatori mobili e virtuali, che tramite l’invio di richieste di informazioni e la convocazione in audizione degli stessi, finalizzata all’acquisizione di informazioni utili in merito alle opzioni e ai piani tariffari con profili zero rating presenti sul mercato, nonché circa le iniziative intraprese dagli operatori al fine di conformarsi alle previsioni regolamentari e ai principi giurisprudenziali applicabili in materia. Nella Relazione sono inoltre descritte le iniziative intraprese dall’Autorità al fine di verificare la conformità alla normativa vigente degli accordi e delle pratiche commerciali adottati nell’offerta di servizi di accesso ad Internet;
  • misure di gestione del traffico e fornitura di servizi specializzati. Nella Relazione l’AGCOM informa di aver monitorato le pratiche di gestione del traffico mediante l’acquisizione di informazioni direttamente dai siti web dei principali Internet Service Provider, attraverso l’analisi di segnalazioni provenienti dagli utenti nonché attraverso specifiche richieste di informazioni indirizzate agli ISP. A fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato un generalizzato aumento del traffico dati sulle reti degli operatori, l’Autorità ha vigilato sulle pratiche di gestione del traffico attuate per far fronte a fenomeni di congestione, procedendo a mirate richieste di informazioni veicolate nell’ambito del tavolo tecnico “Telco e Consumatori”;
  • misure di trasparenza, in relazione alle quali l’Autorità evidenzia il suo impegno nel focalizzare la propria attenzione sulla trasparenza e sulla qualità dei servizi di connessione ad Internet.

L’AGCOM, dopo aver ricordato che il Regolamento consente alle Autorità nazionali di definire requisiti tecnici e altre misure adeguate e necessarie per “promuovere la costante disponibilità dell’accesso non discriminatorio a Internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico”, specifica di non aver ritenuto necessario modificare la regolamentazione vigente.

Nella Relazione sono infine ricordati i poteri sanzionatori dell’Autorità in caso di violazioni delle disposizioni del Regolamento rilevanti.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento volte ad assicurare l’accesso a un Internet aperta, l’AGCOM può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da EUR120.000 a EUR2.500.000, ordinando l’immediata cessazione della violazione. Inoltre, in caso di violazione di talune disposizioni del Regolamento, l’Autorità può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato qualora riscontri, “ad un sommario esame”, la sussistenza di “motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti”.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’AGCom ha pubblicato la Relazione sulle attività svolte in materia di Open Internet”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Camila Crisci, Tamara D’Angeli, Enila EleziFilippo Grondona, Lara Mastrangelo