
13 dicembre 2022 • 25 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
Podcast
L’Europa rafforza le difese ai cyber-attacchi
L'adozione da parte del legislatore europeo di due testi normativi volti a rafforzare le difese dai cyberattacchi sono indicativi del contesto storico in cui ci troviamo dove le aziende e le pubbliche amministrazioni sono sotto assedio dei cybercriminali. Ne parla Giulio Coraggio nel podcast Dirottare il Futuro su Panorama.it al link disponibile qui.
L’NFT raffigurante un calciatore può integrare una violazione di marchi
Il Tribunale di Roma ha emesso la prima decisione relativa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare di marchi, attraverso la vendita non autorizzata di NFT raffiguranti un calciatore. Giulio Coraggio commenta la decisione nel podcast Dirottare il Futuro su Panorama.it al link disponibile qui.
Data Protection & Cybersecurity
L’aumento del cyber rischio durante le festività: Il Natale sta arrivando e gli hacker lo sanno...
L'aumento del cyber rischio durante il periodo di Natale è una minaccia per qualsiasi azienda che deve essere preparata a reagire a un potenziale cyberattacco.
Il periodo di Natale è un momento di festa, ma è anche il momento in cui le aziende devono essere più attente ai cyber rischi. Mentre i dipendenti sono impegnati nello shopping dei regali, nelle feste e nelle ferie, i criminali informatici, i cosiddetti threat actors, sono alla ricerca di opportunità per sfruttare l'aumento dell'attività online e le potenziali distrazioni.
- L'aumento del cyber rischio durante le festività di Natale
Secondo un rapporto di IBM, il 95% degli attacchi informatici è dovuto a errori umani e non c'è dubbio che, durante le festività natalizie, le persone sono più distratte e potrebbero essere più vulnerabili.
Uno dei cyber rischi più significativi durante le festività natalizie è l'aumento delle truffe di phishing. Queste truffe consistono tipicamente in e-mail o messaggi fraudolenti che sembrano provenire da una fonte affidabile, come una banca o un rivenditore popolare. Il messaggio può contenere un link o un allegato che, se cliccato, scarica un malware sul computer della vittima. Nel caso dei dipendenti, ciò significa che attraverso questo malware i threat actors sono in grado di entrare nel sistema aziendale e potrebbero prendere il controllo dell'account di un amministratore di sistema per lanciare un attacco ransomware.
Allo stesso modo, un altro rischio durante il periodo natalizio è l'aumento dell'uso delle reti Wi-Fi pubbliche da parte dei dipendenti che viaggiano per le vacanze o lavorano da luoghi remoti da dove potrebbero essere tentati di utilizzare le reti Wi-Fi pubbliche per accedere a Internet. Tuttavia, queste reti sono spesso non protette e le informazioni aziendali sensibili potrebbero essere a rischio.
In generale, il periodo di Natale è un momento di maggiore cyber rischio per le aziende per quanto riguarda gli attacchi informatici. La maggior parte dei dipendenti dell'azienda è fuori sede durante questi giorni e ciò significa che il livello di protezione è più basso in un periodo di grandi volumi di transazioni, soprattutto nel settore della vendita al dettaglio.
In effetti, dato che la maggior parte dei guadagni derivanti dalle attività di vendita al dettaglio avviene nel periodo tra novembre e gennaio, gli analisti hanno osservato un aumento medio del 70% dei tentativi di attacco ransomware durante questi giorni. I threat actors sanno che le società del settore retail sono più disposte a pagare il riscatto, poiché rischiano di perdere gran parte delle loro entrate nel periodo più redditizio per loro.
- È necessario essere preparati a reagire a un cyber attacco durante le festività natalizie
Per quanto detto sopra, il periodo delle vacanze è sempre un periodo "pericoloso" per gli avvocati esperti di cybersecurity, poiché i programmi personali rischiano di andare in fumo a causa delle urgenze legate a un attacco informatico. Personalmente, mi è già capitato due volte negli ultimi tre anni, il che - dal punto di vista del cliente - è utile perché mi permette di essere più preparato a supportare i clienti, anche attraverso la rete di partner tecnici, di comunicazione e assicurativi che abbiamo costruito negli ultimi anni.
Da un punto di vista tecnico, consigliamo vivamente di avere un incident response plan e di testarlo attraverso una simulazione di un attacco ransomware. Lo scenario peggiore potrebbe essere quello di individuare lacune nel piano durante l'urgenza di un attacco informatico o di intraprendere azioni istintive, come lo spegnimento di tutti i server, a causa del panico del momento.
La vostra azienda deve essere pronta a reagire e deve poter contare su consulenti esterni che hanno già affrontato cyber attacchi simili in passato e sono in grado di consigliare prontamente le azioni da intraprendere. A tal fine, abbiamo predisposto servizi specifici di risposta agli attacchi informatici per supportare al meglio i nostri clienti, che comprendono i seguenti:
- hotline dedicata disponibile all'indirizzo databreachsupport@dlapiper.com che garantisce la disponibilità per la prima chiamata di valutazione del caso entro quattro ore lavorative che si intendono dalle 8.00 alle 22.00, dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi;
- valutazione dell'attacco informatico e degli obblighi che ne derivano in tutte le giurisdizioni interessate, sia ai sensi della normativa privacy che a quelle sulla cybersecurity, anche attraverso il nostro strumento di legal tech Notify e il nostro report di mappatura delle leggi in materia di cybersecurity di un numero elevato di Paesi;
- gestione dell'attacco informatico e dei relativi obblighi nei confronti delle autorità e delle persone interessate in tutte le giurisdizioni coinvolte attraverso un unico punto di contatto e un project manager dedicato, con il supporto di avvocati specializzati in cybersecurity/privacy, contenzioso e diritto penale degli uffici di DLA Piper e degli studi legali best friend per i Paesi in cui DLA Piper non ha un ufficio, assicurandosi anche che siano soddisfatti i criteri richiesti dalle leggi locali per stabilire il privilegio legale;
- supporto nelle trattative con l'hacker per il pagamento del riscatto, valutando anche la conformità del pagamento alle leggi locali;
- calcolo delle potenziali sanzioni in termini di sanzioni pecuniarie per violazioni di obblighi normativi, comprese quelle previste dal GDPR e dalla diversa normativa privacy locale, nonché di richieste di risarcimento, comprese le class action, anche attraverso il nostro calcolatore di sanzioni ai sensi del GDPR che tiene conto dei criteri stabiliti dall'European Data Protection Board;
- assistenza nei rapporti con la compagnia assicurativa nel caso in cui l'azienda disponga di una copertura assicurativa per il cyber rischio, anche con riferimento a potenziali controversie che potrebbero sorgere al riguardo; e
- supporto legale nelle controversie con le autorità di regolamentazione e nei confronti degli individui e dei fornitori derivanti dall'attacco informatico.
Questi servizi sono solo alcuni di quelli che possiamo fornire in relazione a un attacco informatico, compreso un attacco ransomware. Se volete saperne di più, contattateci.
Su un argomento simile, potete trovare interessante l'articolo "Quale responsabilità degli amministratori per un cyberattacco a danno della società?".
Meta non può eseguire pubblicità personalizzata sulla base giuridica privacy dell’esecuzione del contratto secondo l’EDPB
L’EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati personali) si è pronunciata negando la legittimità ai sensi della normativa privacy di trattare i dati degli utenti di Meta fondando la pubblicità personalizzata e il miglioramento del servizio sull’esecuzione di un contratto. L’iniziale disaccordo tra la posizione dell’autorità privacy irlandese e le altre autorità europee viene affrontata e indirizzata dall’EDPB verso una presa di posizione che potrebbe avere un impatto economico rilevante per Meta.
- Il disaccordo tra le autorità privacy europee e l’intervento dell’EDPB
Già nel 2020, l’autorità garante per la privacy irlandese, competente a decidere per la società Meta Platforms Ireland Limited, con sede in Irlanda, aveva avviato un’indagine su Instagram (noto social sotto il controllo del gruppo Meta) per trattamento illegittimo di dati di minori. Da queste indagini, la Leading Supervisory Authority irlandese aveva emesso una bozza di decisione nel dicembre 2021, condividendola con le altre Concerned Supervisory Authorities europee ai sensi dell’articolo 60(3) del Regolamento 679/2016 (GDPR).
Alcuni garanti privacy europei, tra cui quello italiano, hanno obiettato alle conclusioni raggiunte dall’autorità irlandese, rifiutandosi di scendere a compromessi e portando il garante irlandese a rivolgere la questione all’EDPB per sciogliere il nodo di contrasto. Il dissenso manifestato da Germania, Francia, Italia, Olanda e Norvegia riguardava principalmente la possibilità per Meta di giustificare la liceità del trattamento dei dati degli utenti per pubblicità personalizzata sul consenso o sull’esecuzione di un contratto (articolo 6(a) e (b) GDPR), nonché i principi di protezione dei dati (articolo 5 GDPR) e l'uso di misure correttive, comprese le ammende. In particolare, i garanti privacy hanno ritenuto che l’esecuzione della profilazione per finalità di marketing sulla base giuridica dell’esecuzione del contratto fosse illegittima poiché, tra i vari motivi: 1) non fondata su un contratto valido (quello tra Meta e gli utenti) e 2) non necessaria ai fini dell’esecuzione dello stesso. Su questo punto, l’autorità italiana ha sottolineato come “la valutazione della necessità di una determinata attività di trattamento dovrebbe essere basata sulle finalità del servizio offerto e l'interessato dovrebbe essere messo a conoscenza di tali fini attraverso un'adeguata informazione”. Oltre all’opacità delle informazioni fornite da Meta agli utenti, insufficiente a comprendere con chiarezza per quali scopi i dati raccolti sarebbero trattati, il garante italiano ha rimarcato che “la pubblicazione della genericità dei dati nel codice sorgente della pagina HTML nella versione web di Instagram non può essere considerata necessaria”. L’autorità irlandese ha ritenuto invece tali obiezioni come “non rilevanti e ragionate”, non considerando in modo particolare l’impatto di un tale trattamento sui diritti e le libertà degli individui.
- La posizione dell’EDPB e quali sono le conseguenze procedurali
Facendo un passo indietro: il trattamento di dati personali deve fondarsi su una delle basi giuridiche indicate dall’articolo 6 del GDPR. Questo principio ha portato Meta a giustificare la profilazione degli utenti per finalità di pubblicità personalizzata sull’esecuzione dei propri termini e condizioni, ossia giustificando il trattamento di milioni di dati personali per pubblicità personalizzata sulla base del contratto sottoscritto dagli utenti con il social al momento della creazione di un profilo. Il garante privacy irlandese ha emesso la propria decisione sulla base di reclami che lamentavano:
- la liceità e la trasparenza del trattamento dei dati degli utenti di Facebook e Instagram per finalità di pubblicità personalizzata; e
- la liceità del trattamento per il miglioramento del servizio offerto da WhatsApp.
Il testo del provvedimento dell’EDPB non è ancora disponibile, ma a quanto risulta il Comitato europeo per la protezione dei dati avrebbe ritenuto che la pubblicità personalizzata di Meta non può essere eseguita sulla base giuridica dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e quindi il trattamento dei dati eseguito da Meta è illegittimo. Meta dovrà quindi chiedere un consenso specifico e trasparente all’esecuzione della pubblicità personalizzata con un impatto potenzialmente negativo sui propri guadagni.
La posizione dell’EDPB servirà a indirizzare le tre decisioni finali che il garante privacy irlandese sarà chiamato a prendere nell’arco del prossimo mese rispetto a Meta. Il contenuto della decisione dell’EDPB incide in modo negativo sul business model dei vari social facenti capo al gruppo Meta e potrebbe rivoluzionare il modo con cui Meta imposta i propri guadagni sulle informazioni ricavate dagli utenti. L’azienda madre di Facebook, Instagram e WhatsApp avrà però comunque la possibilità di impugnare la decisione dell’autorità garante e sospenderne l’efficacia nelle more dell’ottenimento di una pronuncia definitiva.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo Instagram: sanzione per illecito trattamento di dati di minori (dirittoaldigitale.com).
Intellectual Property
Il Japan Patent Office (JPO) rigetta l’opposizione di una casa di distribuzione cinematografica volta a tutelare un noto personaggio dei cartoni animati
Con una recente decisione, il Japan Patent Office (JPO) ha respinto l’opposizione presentata da una nota casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva statunitense avverso una domanda di marchio giapponese al fine di tutelare il nome di un personaggio dei cartoni animati globalmente conosciuto.
Più nel dettaglio, il marchio contestato veniva depositato in data 16 dicembre 2020 da parte di una società cinese, in relazione alle classi di prodotti e servizi 3, 9, 14, 18, 25 e 35. Concessa in data 6 ottobre 2021, la registrazione veniva poi pubblicata ai fini dell’eventuale deposito di un atto formale di opposizione da parte di soggetti terzi; opposizione poi effettivamente intervenuta, secondo quanto anticipato.
In tale sede, l’opponente ha agito in virtù del disposto dell’art. 4, par. 1, punti (vii), (xi), (xv) e (xix) della Japan Trademark Law, al fine di ottenere la cancellazione della suddetta registrazione. Con riferimento alle privative anteriori, l’opponente ha azionato diverse registrazioni di marchio aventi ad oggetto il nome del personaggio, rilevando la sussistenza di un elevato rischio di confusione determinato, in particolare, dall’elevata somiglianza tra i marchi anteriori e l’elemento verbale del marchio contestato. Invero, oggetto della registrazione era un marchio misto, composto da un elemento figurativo costituito da un segno di fantasia idoneo a evocare la lettera “B” e un elemento verbale espresso in caratteri latini, idoneo a richiamare il nome del famoso personaggio in giallo e con le piume nonché la specie animale di appartenenza. L’opponente rilevava, altresì, che i marchi anteriori erano marchi noti.
Nonostante le argomentazioni e le prove prodotte dall’opponente, il JPO ha rigettato integralmente l’opposizione. L’Ufficio ha infatti riconosciuto la notorietà dei marchi anteriori con rifermento alla sola identità del personaggio dei cartoni animati, ma non anche ai fini della loro considerazione come indicatori di origine imprenditoriale a favore dell’opponente. Inoltre, non ha rilevato un rischio di confusione alla luce della valutazione d’insieme del marchio contestato, non sussistendo un sufficiente livello di somiglianza né dal punto di vista fonetico né dal punto di vista concettuale. Escluso, infine, anche il rischio di associazione
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Registrazione del cognome di un pittore francese come elemento di un marchio giapponese”.
Technology, Media & Telecommunications
Firmato l’accordo tra Commissione europea e BEI per il finanziamento del Progetto Medusa
Con comunicato stampa dello scorso 24 novembre 2022, la Commissione europea ha informato della conclusione di un accordo con la Banca europea per gli investimenti (BEI) avente ad oggetto l’erogazione di una sovvenzione del valore di 40 milioni di euro finalizzata alla realizzazione di un’infrastruttura di comunicazione elettronica il cui obiettivo è di promuovere la connettività in fibra ottica ad alta velocità nell’area mediterranea.
Tale accordo, siglato a margine del Forum regionale dell’Unione per il Mediterraneo e della riunione ministeriale UE-vicinato meridionale, si colloca nell’ambito del “Progetto Medusa”, elaborato nel contesto della nuova agenda dell’Unione europea per il Mediterraneo, proposta nel 2021 e avente ad oggetto uno specifico piano di investimenti volti a stimolare la ripresa socioeconomica a lungo termine nell’area mediterranea.
Il Progetto Medusa è inoltre volto a contribuire alla Strategia Global Gateway dell’UE, ossia la strategia definita dalla Commissione europea con l’alto rappresentante dell’UE per promuovere connessioni intelligenti, pulite e sicure nei settori digitale, energetico e dei trasporti e per rafforzare i sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca in tutto il mondo.
In particolare, il Progetto Medusa prevede la realizzazione di un cavo sottomarino in fibra ottica ad alta capacità e in grado di garantire elevate performance in termini di connettività per collegare Cipro, Francia, Italia, Portogallo e Spagna con Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia.
L’infrastruttura, che con una lunghezza di 7.100 Km sarà il più lungo cavo sottomarino in fibra ottica del Mediterraneo, è previsto che diventerà operativo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Il cavo sarà costituito da 24 coppie di fibra ottica con una capacità di 20 Terabit al secondo per coppia.
Come descritto nel Factsheet relativo al Progetto Medusa, tale iniziativa risponderà alle seguenti esigenze:
- interconnettere direttamente, per la prima volta, le sponde settentrionali e meridionali del Mediterraneo e i Paesi meridionali dell’Unione europea tra loro, attraverso un cavo in fibra ottica ad alta capacità;
- affrontare il divario digitale con i Paesi partner dell’area meridionale del Mediterraneo aderenti al progetto;
- offrire una connettività sicura, con prestazioni fino a 200 Gigabit al secondo, per ogni Paese dell’Africa settentrionale;
- fornire uno strumento di connessione per lo sviluppo economico di tali Paesi.
Come si legge nel comunicato stampa, il Progetto Medusa consentirà agli operatori di comunicazioni elettroniche dell’Unione europea di ricoprire il ruolo di “partner essenziali per favorire la crescita socioeconomica della regione”.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo Pubblicato il Bando Infratel per il Piano “Isole Minori”.
Legal Tech oltre le buzzword: nuove tendenze di mercato e modelli di partnership in arrivo
Ogni innovazione nel settore legale è circondata da un’alea di hype che si accompagna quasi sempre ad una buona dose di aspettative (da parte dei potenziali early adopters) e di critiche (dai tradizionalisti conservatori). Il Legal Tech potrebbe aver raggiunto un periodo di maturità, in cui le aspettative lasciano spazio a progetti concreti e misurabili. Vediamo come e soprattutto perché.
L’affermarsi di un vero e proprio mercato della tecnologia legale, o Legal Tech, per molti ha rappresentato una innovazione dirompente. La tecnologia è progressivamente diventata più di uno strumento, fino ad essere percepita come un valore aggiunto in grado di offrire un vantaggio competitivo determinante.
Dopo una iniziale “corsa all’oro”, in cui ogni Studio legale, società o istituzione dichiarava di sviluppare, investire o almeno usare Legal Tech e gli investimenti in startup o società già attive nel settore si sono susseguiti a pioggia, negli ultimi periodi il mercato ha iniziato ad avvicinarsi ad un periodo di maturità.
Secondo l’hype cycle di Gartner, che offre una lettura del valore percepito delle innovazioni, dopo il picco delle aspettative, inevitabilmente, l'impazienza per i risultati inizia a sostituire l'entusiasmo iniziale per il valore potenziale. Problemi di performance, un'adozione più lenta del previsto o l'incapacità di ottenere ritorni finanziari nei tempi previsti sono tutti fattori che portano a disattendere le aspettative, e la disillusione si fa strada.
Il tema è emerso ed è stato affrontato alla Legal Geek conference 2022, dove i principali esperti di Legal Tech e innovazione legale si sono riuniti lo scorso settembre. Ecco quali sono i trend più interessanti che sono emersi durante le due giornate di eventi.
- Una finestra sul futuro: come intercettare i trend in arrivo
Il triennio 2019-2022 ha visto una impennata vertiginosa dell’utilizzo della tecnologia a supporto delle attività svolte dai professionisti attivi nel settore legale, dal semplice svolgimento – oramai naturalizzato – delle riunioni tecniche online, alla gestione di interi processi di lavoro, come la redazione, negoziazione e sottoscrizione di contratti.
Nella quotidianità professionale post-pandemica il ricorso agli strumenti di Legal Tech è diventato una prassi generalmente auspicata, quasi necessaria, sia per le organizzazioni più grandi che devono gestire complessità operative e di volumi, sia per le realtà medio/piccole che vedono nell’efficienza il carattere distintivo e indispensabile delle proprie attività.
Quale naturale conseguenza la produzione di report e studi di settore, così come l’organizzazione di corsi e conferenze sul tema sono incrementati. Tra tutte, la conferenza Legal Geek è quella che riunisce la platea più vasta e variegata di partecipanti da tutto il mondo che si è tenuta il 28 e 29 settembre scorso a Londra e a cui abbiamo partecipato con una nutrita delegazione di rappresentanti di DLA Piper a conferma dell’impegno dello studio nel Legal Tech.
Oltre 2000 partecipanti da 40 paesi si sono riuniti per prendere parte alla due giorni di eventi: un susseguirsi di 150 speech intervallati da workshop didattici pratici e dimostrazioni live dei nuovi prodotti rilasciati sul mercato. Oltre alle tendenze già note, come il generale incremento di domanda di soluzioni LegalTech e l’affermarsi delle Legal Operations, sono emersi nuovi trend interessanti che offrono un punto di vista pioneristico sull’evoluzione della professione legale e delle attività connesse.
I temi discussi negli oltre 150 speech sono stati molto variegati, concisi e diretti. In linea con lo stile “geek” della conferenza, che strizza l’occhio ad un parterre di partecipanti misto: dai legali in-house agli avvocati delle law firm grandi e piccole, dai produttori di soluzioni Legal Tech ai consulenti di strategie innovative per le aziende.
Sorprendentemente il focus sottostante di tutti gli interventi non è mai stato la tecnologia. Il che è quantomeno singolare per un conferenza sulla tecnologia legale.
Buzzword come AI, blockchain e metaverso hanno lasciato il posto ad interventi focalizzati sull’identificazione del valore effettivo che la tecnologia offre alle persone per migliorarne la vita professionale quotidiana e consentire un migliore work-life balance.
- Selezione, implementazione e adoption: la triade magica
Si è discusso molto di selezione e di come individuare la soluzione più adatta in base alle esigenze effettive non solo degli utenti utilizzatori, ma anche in base alle risorse tecniche e di know-how disponibili.
A fronte di numerose soluzioni esistenti ormai sul mercato, i produttori si sono mostrati più maturi e attenti alle peculiarità dei propri clienti. L’attività legale e gli strumenti che la supportano necessitano sicuramente di un ammodernamento in termini di intuitività riguardo l’interazione con l’utente, e nella fase di implementazione è opportuno tenere conto delle caratteristiche concrete dell’utente, per favorire l’adoption delle soluzioni selezionate.
Ad esempio diversi produttori hanno realizzato versioni plugin dei propri prodotti, integrandoli in software che vengono già utilizzati dalla maggior parte dei clienti target, come gli strumenti del pacchetto Office o i tool di gestione del lavoro come Slack o iManage.
L’obiettivo è minimizzare la resistenza all’utilizzo delle nuove soluzioni limitando la necessità di imparare ad usare un nuovo strumento ed utilizzando comandi e workflow già noti all’utente, per rendere la transizione semplice e non faticosa.
Questo approccio però può anche limitare la facoltà di distaccarsi dalla “strada vecchia” per aprirsi all’innovazione, la “strada nuova” tutta da scoprire sperimentando modi nuovi di concepire la professione.
In questo senso diversi esponenti del mondo in-house hanno manifestato una grande disponibilità ed interesse ad essere coinvolti attivamente da parte dei propri consulenti in un processo di co-creazione di soluzioni ad hoc, che combinino l’advice legale con modalità innovative di fruizione ed utilizzazione.
Le Law Firm si alleano con i provider: un nuovo modello di partnership
Oltre al consueto focus sulla user experience si è discusso molto della necessità di garantire un elevato grado di affidabilità degli strumenti e dei servizi, sia in termini di sicurezza cyber che in termini di qualità del servizio offerto.
L’attività legale, per sua natura, può presentare aspetti complessi e delicati e prevede molto spesso il trattamento di dati confidenziali dei clienti. Sia il professionista legale utilizzatore dello strumento Legal Tech che il cliente che beneficia dell’attività svolta devono essere messi in condizione di comprendere in maniera trasparente i benefici ed i rischi legati all’utilizzo di tecnologie come l’AI.
Molte startup che hanno realizzato soluzioni tecnologiche innovative hanno dichiarato di aver riscontrato difficoltà nell’approcciare i clienti, ritrosi e diffidenti ad affidare la gestione di attività legali – anche parzialmente – alla tecnologia o a fornitori alternativi di servizi (ALSPs).
Allo stesso tempo alcune law firm, pur avendo un rapporto diretto con i clienti, non hanno ancora le competenze o il modello di business adatto per gestire interamente lo sviluppo da zero di soluzioni altamente tecnologiche.
Un trend emergente sembra essere la nascita di partnership proprio tra gli studi legali e i produttori di soluzioni Legal Tech. Una sorta di alleanza che mira a combinare il meglio dei due mondi: l’elevata competenza ed esperienza legale con la competenza tecnica e le risorse tecnologiche.
Cosa aspettarsi in Italia?
Siamo rimasti abbastanza sorpresi della scarsa partecipazione alla conferenza di esponenti delle law firm o società Legal Tech italiane, soprattutto considerando che il mondo giuridico italiano è sicuramente molto interessato alle tematiche legate all’innovazione legale. Il consulente legale, sia in-house che esterno, è sempre più un partner strategico del business e per vincere le sfide della pressante concorrenza globalizzata dobbiamo certamente ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti per ridurre le inefficienze operative.
In prospettiva si affermeranno nuovi percorsi di carriera ibridi, in cui le competenze legali saranno arricchite ed affiancate da competenze tecnologiche, di project management e commerciali.
Molti professionisti protagonisti degli speech a Londra hanno iniziato la propria carriera in maniera tradizionale, all’interno di studi legali o aziende, per poi convergere verso nuovi percorsi all’interno (o alla guida) di realtà innovative, per la maggior parte con sede all’estero.
Per evitare una fuga dei cervelli 2.0 le aziende e gli studi legali dovranno aprirsi sempre più all’innovazione, non sono del modo di svolgere le attività lavorative, ma anche nel modo di concepire la carriera professionale, evoluta oramai come il resto che ci circonda.
Sul medesimo tema può essere interessante l’articolo “Zopito Nobilio, Head of Legal Transformation di ENEL, sul legal tech e le sue prospettive”.
Food & Beverages
La Pizza Napoletana entra a far parte delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dell’Unione Europea
È stata recentissimamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’adozione del Regolamento di Esecuzione 2022/2313 della Commissione Europea recante l’iscrizione della “Pizza Napoletana STG” nel registro delle specialità tradizionali garantite.
Il regolamento entrerà in vigore il 18 dicembre 2022, è obbligatorio in ogni suo elemento e sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Questa notizia rappresenta la conclusione di un processo intrapreso tempo fa dall’Italia al fine di ottenere il riconoscimento della Pizza Napoletana tra le specialità tradizionali garantite nell’Unione, con riserva del nome, e, secondo molti, comporterà rilevanti effetti positivi per l’economia italiana ed un importante rafforzamento della tutela del Made in Italy, vero e proprio tesoro del bel Paese.
Il Disciplinare di Produzione della specialità tradizionale garantita “Pizza Napoletana” era già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 9 marzo 2010.
Nello stesso vengono delineati quali prodotti possono fregiarsi del nome tutelato, oltre che le modalità di preparazione della “Pizza Napoletana”, gli ingredienti da utilizzare, le caratteristiche del prodotto finale (articolo 5) ed i controlli che l’autorità competente (l’ICQRF, Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) può svolgere a tutela della corretta realizzazione e commercializzazione della Pizza Napoletana.
Secondo il Disciplinare, si può parlare di “Pizza Napoletana” solo quando vengono utilizzate le materie prime di cui all’articolo 2 “Ingredienti”, che sono: farina di grano tenero, lievito di birra, acqua naturale potabile, pomodori pelati e/o pomodorini freschi, sale marino o sale da cucina, olio d’oliva extravergine. Inoltre, altri ingredienti che possono essere utilizzati nella preparazione della “Pizza Napoletana” sono: aglio e origano; Mozzarella di Bufala Campana DOP, basilico fresco e Mozzarella STG.
Inoltre, anche la fase della cottura viene dettagliatamente descritta dal Disciplinare: il pizzaiolo dovrà cuocere la “Pizza Napoletana” STG esclusivamente in forni a legna “dove si raggiunge una temperatura di cottura di 485 gradi C, essenziale per ottenere la “Pizza Napoletana STG””. Nel testo del Disciplinare si trovano poi ulteriori indicazioni rispetto alla possibilità di congelare o surgelare il prodotto “Pizza Napoletana”: secondo il Disciplinare “la “Pizza Napoletana” va preferibilmente consumata immediatamente, appena sfornata, negli stessi locali di produzione; comunque, qualora non sia consumata nel locale di produzione, non può essere congelata o surgelata o posta sottovuoto per una successiva vendita”.
Nonostante il Regolamento di Esecuzione 2022/2313 sia stato accolto da molti come un volano per la tutela del Made in Italy, oltre che come un grande riconoscimento dell’arte della Pizza Napoletana, ci sono alcuni aspetti del Disciplinare che potrebbero limitare i risvolti economici positivi derivanti da questo evento.
Primo fra tutti, il fatto che tra le Pizze Napoletane possano rientrare soltanto la pizza margherita e la pizza marinara, e non altre ricette che rappresentano la napoletanità e la tradizione della pizza (quale salsiccia e friarielli), o il fatto che si possa utilizzare soltanto il forno a legna (e non forni elettrici, con possibili conseguenze sull’impatto ecologico delle attività).
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Report ICQRF sulla tutela dei prodotti agroalimentari nel 2021”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Emanuele Gambula, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Nicoletta Iurilli, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Noemi Mauro, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui.
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