14 gennaio 202111 minuti di lettura

Innovation Law Insights

Innovazione e diritto: le novità della settimana
Podcast

Discutiamo con il Prof. Pierluigi Perri della sentenza Schrems II a 6 mesi dalla sua adozione

Pierluigi Perri è professore di Information security, privacy and protection of special categories of data all'Università di Milano, di cui è anche DPO. Quindi ha certamente una posizione privilegiata nel comprendere gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia europea sul caso Schrems II relativo al trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo e di come le aziende stanno reagendo a questo cambiamento.

Ne ha discusso in questo podcast con Giulio Coraggio e Tommaso Ricci di DLA Piper con un approccio decisamente aperto e spontaneo, condito dalla sua simpatia che rende ogni discussione sempre molto piacevole. Il podcast è disponibile qui.

Privacy

Verso l’implementazione del Cruscotto ottimizzato per la privacy

Nell’ambito del progetto PoSeID-on (Protection and control of Secured Information by means of a privacy enhanced Dashboard) finanziato dall’Unione Europea, si giunge quasi alla completa integrazione del cd. "Cruscotto ottimizzato per la privacy” (Privacy-Enhanced Dashboard), uno strumento volto ad aumentare la possibilità per gli utenti di monitorare e controllare il modo in cui vengono utilizzati concretamente i loro dati personali.

Coloro che utilizzeranno il cruscotto ottimizzato per la privacy sarà garantito un accesso ai propri dati personali conciso, trasparente, intelligibile e semplice”, sottolinea Francesco Paolo Schiavo, direttore generale del Ministero italiano dell’Economia e delle finanze nonché coordinatore del progetto. Più precisamente, per mezzo di tale piattaforma, i consumatori possono riacquisire il controllo sui loro dati personali trattati da organizzazioni pubbliche e private, ad esempio decidendo entro quali limiti condividerli e con chi o se autorizzare o meno il loro trasferimento. Nel concreto, il cruscotto consiste in una piattaforma web in grado di consentire agli utenti – che vi accedono tramite il proprio account di identificazione elettronica – la gestione delle informazioni e dei servizi di elaborazione delle informazioni di identificazione personale. Il cruscotto traccia tutte le transazioni, quindi registra il consenso degli utenti e contestualmente assegna una garanzia sulla cancellazione dei dati e sulla ridotta tracciabilità delle identità, in virtù del meccanismo delle «pseudo-identità cancellabili». Inoltre, mette a disposizione dell’utente un punteggio di rischio indicante il livello di esposizione della privacy e i risultati di valutazione del rischio di consentire a terze parti di accedere ai dati personali.

Il progetto è dunque volto a rendere ancora più consapevoli gli interessati della gestione dei loro dati personali, rafforzando il loro il potere di consentire o revocare i permessi dei soggetti che possono trattare i loro dati in base all'affidabilità del titolare del trattamento, chiedere la rimozione definitiva dei propri dati o limitare la condivisione degli stessi secondo il principio di minimizzazione. Allo stesso tempo, quindi, PoSeID-on permette di garantire una maggiore conformità di prodotti e servizi tecnologici alla tutela dei dati personali codificata nel GDPR, integrando strumenti avanzati basati su ICT all'interno di un quadro implementabile nell’ambito di un’ampia gamma di prodotti e servizi.

A rendere la soluzione particolarmente innovativa è l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia capaci di garantire conformità al GDPR per quanto riguarda il trattamento e lo scambio dei dati, come, ad esempio, algoritmi di intelligenza artificiale, blockchain dotate di contratti intelligenti, piattaforme cloud per la gestione degli accessi in virtù della normativa UE sull’identificazione elettronica e sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Su di un argomento simile, può essere interessante l’articolo: “Il rapporto della Commissione europea sui primi due anni del GDPR mette in luce le lacune del sistema e i possibili margini di miglioramento”.

Technology Media & Telecom

Le Commissione europea regola le tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali

Lo scorso 21 dicembre è scaduto il termine per il recepimento nelle legislazioni degli Stati Membri della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Come previsto dalla Direttiva, lo scorso 18 dicembre 2020 la Commissione europea ha adottato la legislazione volta a rafforzare gli obiettivi esistenti in materia di concorrenza e mercato interno, a tutelare i consumatori e a consentire tariffe eque e offerte diversificate per Internet e i servizi telefonici.

In questo contesto, ai sensi dell’articolo 75 della Direttiva, la Commissione europea ha – tra l’altro – adottato un nuovo regolamento delegato che definisce le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse a livello dell’Unione europea i.e., si tratta, in altre parole, delle tariffe massime che gli operatori possono addebitarsi reciprocamente per inoltrare chiamate mobili e fisse tra le rispettive reti.

L’applicazione di queste tariffe, limitando la capacità degli operatori mobili e fissi di stabilire tariffe di terminazione eccessive, è in particolare volta a realizzare un ambiente transfrontaliero più competitivo a vantaggio dei consumatori europei, che potranno godere di prezzi più bassi e di un’offerta più diversificata per le chiamate fisse e mobili.

Per le chiamate su reti mobili, la Commissione europea ha previsto la tariffa unica massima di terminazione di 0,2 centesimi di euro al minuto, che verrà raggiunta gradualmente entro il 2024. Quanto alle chiamate su reti fisse, la tariffa unica massima di terminazione prevista è di 0,07 centesimi di euro al minuto, che verrà invece raggiunta entro il 2022. In entrambi i casi, ossia sia per le chiamate su reti mobili che per le chiamate su reti fisse, è previsto un periodo transitorio per il raggiungimento graduale dell’applicazione della tariffa unica (dal 2021 al 2023 per le chiamate mobili e il 2021 per le chiamate fisse).

Le tariffe uniche massime non si applicheranno alle chiamate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea. Sono però previste due eccezioni a questa regola: (i) quando le chiamate provengano da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica di un Paese terzo che applica alle chiamate originate da numerazioni dell’Unione europea e terminate sulla sua rete tariffe di terminazione uguali o inferiori alle tariffe di terminazione massime previste dal regolamento delegato; (ii) ove la Commissione europea stabilisca, sulla base delle informazioni fornite da un Paese terzo, che le tariffe di terminazione per le chiamate originate dall’Unione europea e terminate verso numerazioni di quel Paese terzo sono regolate sulla base di standard simili a quelli delle tariffe uniche stabilite a livello dell’Unione e tale Paese terzo è presente nell’elenco allegato al regolamento delegato.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Le proposte di Digital Services Act e di Digital Markets Act per riformare i servizi online nell’Unione europea”.

Intellectual Property

La Corte di Giustizia sulla liceità della riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto protetto da una DOP

La Corte di Giustizia europea (CJEU) ha sancito, nella recente decisione “Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois SAS” (C- 490/19), che non si può escludere che la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione di origine registrata (DOP), senza che tale denominazione figuri sul prodotto di cui trattasi o sul suo imballaggio, possa rientrare nell’ambito di applicazione degli articoli 13, paragrafo 1, lettera d) dei regolamenti (CE) 510/2006 e (UE) 1151/2012, che tutelano, inter alia, le DOP.

La Corte di Cassazione francese aveva infatti chiesto l’interpretazione di tali norme nell’ambito di una causa che vedeva coinvolti, da una parte, l’associazione a tutela del formaggio Morbier e, dall’altra, una società produttrice di formaggi. Tra i formaggi prodotti da quest’ultima, ve ne era uno che, pur riportando una diversa denominazione, riproduceva la caratteristica striscia di carbone vegetale nero presente sul formaggio Morbier. Si è posta quindi la questione se la riproduzione delle caratteristiche fisiche di un prodotto protetto da una DOP, senza l’utilizzo della denominazione registrata, possa indurre in errore il consumatore sulla “vera origine del prodotto”, violando dunque il disposto delle norme di cui sopra (in particolare gli articoli 13, paragrafo 1, lettera d).

La Corte di Giustizia europea ha fornito una risposta affermativa a tale questione. La CJEU ha osservato anzitutto che, benché la tutela prevista dai regolamenti sopra richiamati riguardi la denominazione registrata e non il prodotto che quest’ultima ha ad oggetto, la DOP e il prodotto da essa protetto sono strettamente collegati. Ciò rende possibile, secondo la CJEU, che anche la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata, senza che tale denominazione figuri sul prodotto di cui trattasi o sul suo imballaggio, possa rientrare nell’ambito di applicazione delle norme in oggetto proprio perché potenzialmente idonea ad indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Il rischio in questione dovrà valutarsi caso per caso, avendo riguardo alla centralità della/e caratteristica/he in questione: ove si tratti di una caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva del prodotto oggetto di DOP è possibile che la sua riproduzione, unitamente a tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, induca il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia anch’esso tutelato da quella denominazione registrata.

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo "L’UE lancia una pubblica consultazione sulle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli”.

Stanziato un fondo da 20 milioni per sostenere le PMI nella protezione della proprietà intellettuale

La Commissione UE e l’EUIPO hanno lanciato un fondo da 20 milioni di euro, chiamato “Ideas Powered for Business SME Fund”, al fine di sostenere e aiutare le piccole e medie imprese (PMI) con sede nell'Unione Europea a sfruttare pienamente i propri diritti di proprietà intellettuale.

In particolare, possono accedere a detto fondo tutte le imprese che rientrano nella definizione di PMI ai sensi della normativa comunitaria e, in particolare, della Raccomandazione 2003/361. Quest’ultima, in particolare, chiarisce all’art. 2 che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Tra queste, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro è definita "piccola impresa", mentre quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro è definita "microimpresa".

Nello specifico, il piano prevede sostegno finanziario per le piccole e medie imprese sotto forma di rimborsi per le spese sostenute al fine di registrare marchi e design. Sono rimborsabili anche le attività legate alla cd. IP scan, ossia le consulenze volte ad identificare il valore del patrimonio relativo alla proprietà intellettuale dell’azienda al fine definire strategicamente come proteggerla. I rimborsi arrivano fino ad un importo massimo di 1.500 euro per ciascuna impresa.

Nel corso del 2021 vi saranno cinque finestre nelle quali sarà possibile presentare le domande. La prima di queste apre l’11 gennaio e verrà chiusa il 31 gennaio. I requisiti, le tempistiche e altre informazioni rilevanti per il programma possono già essere consultati attraverso l’hub “Ideas Powered for Business".

Su di un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Un action plan della Commissione europea sulla proprietà intellettuale”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Giordana Babini, Lara Mastrangelo, Filippo Grondona e Andrea Michelangeli.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

È possibile acquistare il volume redatto dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports di 38 giurisdizioni qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Martina Di Leva.

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