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Un altro anno di GDPR: analizziamolo sulla base della survey IPTT per il 2022

Abbiamo analizzato in un webinar un anno di GDPR sulla base dei risultati emersi dalla survey eseguita dall’Italian Privacy Think Tank per il 2022. Come già accaduto nel 2021, il sondaggio è finalizzato a valutare il livello di compliance alla normativa privacy delle aziende che operano in Italia, analizzando le problematiche che sono al momento più calde sull’argomento. Potete rivivere il webinar tramite la registrazione disponibile qui.

L’Internet of Things è più del nuovo Grande Fratello

Giulio Coraggio discute nel podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it di cosa si intende per Internet of Things (IoT) e quali potrebbero essere le conseguenze nel disporre in maniera continua di tali strumenti. Il podcast è disponibile qui.

Privacy

Per il Garante privacy il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente sull’uso delle sue email

Con un recente provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 50.000 euro nei confronti di una società per aver gestito l’account di posta elettronica aziendale di un collaboratore esterno in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali.

Il Garante ha ravvisato diverse violazioni, fra cui l’inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati, mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa, mancata risposta all’istanza dell’interessato e inibizione del suo account email aziendale. Il Garante ha, in particolare, posto l’attenzione sugli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale, incombenti sulla società sia in relazione ai propri collaboratori che lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro.

1. L’utilizzo in violazione della privacy dell’account di posta elettronica del collaboratore

La vicenda trae origine dall’inoltro di un reclamo al Garante privacy da parte dell’interessato – un collaboratore della società – la quale lamentava di essere stata inibita dall’utilizzo del proprio account di posta elettronica aziendale, senza alcun preavviso o comunicazione. Inoltre, nonostante non potesse più accedervi, l’account risultava però ancora attivo.

Successivamente, il collaboratore aveva provveduto a segnalare l’accaduto alla società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta elettronica, il quale nonostante venisse utilizzato dalla reclamante per fini lavorativi, questo conteneva corrispondenza e informazioni di natura strettamente privata e personale. Tuttavia, non avendo ricevuto risposta da parte della società, l’interessato si era rivolta al Garante.

Alla luce di quanto precede, il Garante ha accertato le violazioni privacy degli:

  • art. 5(1)(a) ed (e) del GDPR, in ragione di una condotta non conforme al principio di correttezza e, nello specifico, a causa della mancata disattivazione dell’account aziendale assegnato alla reclamante, in violazione del principio di limitazione della conservazione;
  • art. 13 del GDPR, per non aver fornito all’interessato un’idonea informativa;
  • art. 12(3) e 15 del GDPR, a causa, rispettivamente, del mancato riscontro che avrebbe dovuto dare all’istanza dell’interessato, nonché dell’inibito accesso all’account aziendale in questione.

Alla luce delle circostanze dell’accaduto, il Garante privacy ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da parte delle società dell’account email del collaboratore e ha ingiunto alla stessa di:

  • adottare idonee soluzioni organizzative e tecniche per consentire alla reclamante di accedere alla casella elettronica e “di trasporre su supporto cartaceo o informatico i dati personali che la riguardano contenuti nella corrispondenza in tal modo conservata”;
  • provvedere alla disattivazione dell’account e alla contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi a cui rivolgersi;
  • non trattare i dati estratti dall’account di posta elettronica aziendale, fatta salva la loro conservazione per esclusiva finalità di tutela dei diritti in sede giudiziaria, per il tempo necessario a tale scopo; e
  • adottare idonee procedure per garantire un completo e tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti degli interessati, nonché il rilascio di un’idonea preventiva e documentata informativa rispetto al trattamento dei loro dati personali, ivi incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale da parte dei lavoratori.

2. Alcune considerazioni per le aziende sull’utilizzo degli account email dei collaboratori in conformità alla normativa privacy

Questo provvedimento è interessante per i seguenti aspetti evidenziati dal Garante:

  • pur tenuto conto della strutturale diversità fra un rapporto di lavoro subordinato e un rapporto di agenzia, il trattamento dei dati effettuato mediante tecnologie informatiche nell’ambito di un qualsivoglia rapporto di lavoro deve conformarsi al rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
  • non vi è distinzione tra reputazione professionale e personale per il calcolo del danno non patrimoniale che va comunque provato, non potendo ritenersi in re ipsa; e
  • la situazione di emergenza pandemica è stata considerata quale fattispecie attenuante ai fini del calcolo della sanzione.

Pertanto, le aziende cui si applica il GDPR dovranno assicurarsi di aver adempiuto agli obblighi di informativa e trasparenza non solo nei confronti dei propri dipendenti ma anche dei propri collaboratori. In particolare, come riportato anche nelle le linee guida del Garante per posta elettronica e internet, ricordiamo che il datore di lavoro dovrà dotarsi:

  • informative privacy conformi agli articoli 12, 13 e 14 del GDPR;
  • un disciplinare interno, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l’uso di Internet e della posta elettronica e fissati i limiti per l’accesso, da parte del datore di lavoro, ai dati personali ivi contenuti;
  • una valutazione di impatto (DPIA) che dimostri l’adeguatezza del trattamento.

Su un simile argomento, potrebbe interessarvi “Il Garante privacy sanziona sul monitoraggio di dipendenti sul posto di lavoro”.

Fintech

I pagamenti nel metaverso tra cryptovalute e smart contracts

Il metaverso è sinonimo di innovazione e i più grandi operatori sul mercato stanno già sfruttando le nuove opportunità che esso offre. L'evoluzione dei mezzi di pagamento e una nuova meta-economia sono concetti chiave che si intrecciano e servono per comprendere quello che sarà il commercio del domani: decentralizzato, sicuro e veloce.

Il metaverso che conosciamo oggi è un insieme di mondi virtuali accessibili tramite tecnologie quali la realtà virtuale (VR), la realtà estesa (XR) e la realtà aumentata (AR). Mondi virtuali in cerca di standard di riferimento e interoperabilità, che ambiscono a diventare un unico ecosistema ampio e interconnesso in cui le persone possano spostarsi liberamente e portare con sé i propri beni digitali. Ciò è facilitato dalla tecnologia blockchain, che abilita la decentralizzazione, ossia il trasferimento del controllo e del processo decisionale da un'entità centralizzata (individuo, organizzazione o gruppo) a una rete distribuita, disintermediando le relazioni. Gli utenti diventano così effettivi proprietari dei beni digitali che creano, acquistano o scambiano nel metaverso, nella forma di token esportabili quali gli NFT (Non Fungible Tokens). Ad oggi non tutti i mondi del metaverso sono totalmente o parzialmente decentralizzati, ma proprio è grazie alla decentralizzazione che il metaverso può esprimere al meglio la sue potenzialità.

Che sia nell’ambito di simulazioni di vita reale alla “Second Life”, relazioni di lavoro virtualizzate, o esperienze di gaming e intrattenimento, le relazioni economiche e di scambio costituiranno sempre di più un aspetto cruciale delle interazioni nel metaverso. La crescita di pagamenti online e digitali non fa intravedere alcuna tregua e l’adozione su larga scala del metaverso promette di imprimervi un’ulteriore accelerata ed evoluzione. Prodotti fisici come capi d’abbigliamento, cibo e accessori, beni digitali come brani musicali, skin nei videogiochi o opere d’arte digitali, ma anche servizi quali eventi di intrattenimento virtuali o fisici, grazie a cryptovalute e smart contract possono già essere acquistati con versamenti diretti e senza ulteriore autenticazione (“frictionless”), rendendo superfluo il ruolo di intermediari finanziari che gestiscano e governino la transazione.

Il settore della vendita retail di beni (sia digitali che fisici) sembra proprio essere quello con maggior margine di sviluppo rispetto alle numerose potenzialità che il metaverso offre. Tra queste, l’acquisto dei prodotti attraverso un’esperienza immersiva per il consumatore che ne permette la visualizzazione 3D e la prova online. Gli attori del settore stanno avviando attività e aprendo vetrine nel metaverso, sfruttando opportunità concrete di sviluppare nuovi mercati e alimentare la concorrenza. Ad esempio, Nike nel 2021 ha creato il proprio mondo virtuale denominato “NIKELAND” su Roblox.

Il metaverso porta con sé anche novità interessanti riguardo ai mezzi di pagamento per l’acquisto di asset digitali e lo svolgimento dell’attività finanziaria e bancaria. Ad esempio, JP Morgan ha lanciato Onyx lounge, la prima presenza di una banca nel metaverso di Decentraland. Secondo una stima della banca americana, infatti, il metaverso rappresenterebbe un’opportunità d’investimento di circa un trilione di dollari di fatturato, per un volume di transazioni di 54 miliardi di dollari all’anno. In effetti, i sistemi di pagamento e il settore bancario si sono già trasformati. Da un lato aumentano le banche esclusivamente online (Revolut, N26 e altre) e, dall’altro, si dematerializzano le filiali e i mezzi di pagamento, facilitando la transizione verso gli scambi economici in realtà del tutto dematerializzate. In linea con questo trend anche gli emittenti delle più popolari carte di credito (American Express, Mastercard e Visa) sembrano focalizzati su ambiziosi progetti in ambito metaverso ed hanno depositato alcune domande di registrazione di nuovi brevetti.

1. Le tecnologie sottese al metaverso e i principali temi giuridici: smart contract e token

Il metaverso si inserisce nel nuovo paradigma del “Web 3.0”, la successiva tappa nell’evoluzione di internet che introduce importanti cambiamenti al paradigma precedente (c.d. Web 2.0) tra cui:

  • la decentralizzazione delle infrastrutture e l’impiego di nuove tecnologie (VR, AR, XR e crypto wallets);
  • l’accentuazione del concetto di proprietà e la generazione di scarsità attraverso gli NFT, quello di identità mediante gli avatar e la facilità con cui vengono realizzate le transazioni; e
  • l’utilizzo delle criptovalute come mezzo di scambio e i profitti ricavati dall’attività sulle diverse piattaforme.

Infatti, il mezzo di scambio comunemente impiegato nel metaverso è costituito da criptovalute e NFT. Queste criptoattività, pur servendosi entrambe della tecnologia blockchain, differiscono sotto l’aspetto della loro fungibilità: a differenza delle criptovalute, gli NFT sono token non fungibili e generano scarsità digitale proprio grazie alla loro unicità.

Lo smart contract, invece, è lo strumento software attraverso il quale vengono automatizzate le diverse fasi contrattuali e finalizzate le transazioni che, a determinate condizioni, può definirsi come un accordo legalmente vincolante.

I principali vantaggi dell’utilizzo di smart contract per le transazioni nel metaverso sono la dematerializzazione dei metodi di pagamento, l’assenza di intermediari e la diminuzione dei costi di transazione. Gli smart contract diminuiscono il rischio di inadempimento sia per la loro intrinseca logica condizionale sia per l’automatismo attraverso cui vengono eseguite le prestazioni contrattuali. Infatti, queste ultime si attivano solo al verificarsi di tutte le condizioni contrattuali predeterminate dagli utenti. L’impegno “auto-esecutivo”, in effetti, non solo sgrava le parti dall’esigenza di fiducia contrattuale reciproca, ma diminuisce anche i costi di transazione.

Tuttavia, esistono ancora molte incertezze nell’applicazione di massa degli smart contract. Ad esempio, la transazione commerciale è difficilmente modificabile dal momento che gli smart contract sono integrati nella blockchain. Inoltre, non è possibile intervenire durante la fase di esecuzione contrattuale. L’eventuale esercizio del diritto di recesso risulta quindi problematico, così come la risoluzione delle controversie in caso di errore di implementazione dello smart contract.

Per quanto riguarda il diritto di recesso, è stato recentemente pubblicato un nuovo standard NFT denominato “ERC-721R”. Esso consente di inserire una condizione nello smart contract con cui l’utente può esercitare il diritto di recesso attraverso un vincolo sul deposito in garanzia, chiedendone la restituzione fino allo scadere del relativo termine. Per ora lo standard in questione non gode di un’applicazione diffusa e la sua efficacia in concreto è ancora tutta da verificare.

Vi sono anche diverse piattaforme online che offrono un servizio di risoluzione delle controversie in ambiente blockchain, ove una giuria decide, secondo la maggioranza, l’esito della domanda attorea. Queste piattaforme rappresentano una soluzione rapida e immediata. Tuttavia, generano anche diversi problemi, tra cui la mancanza di un magistrato che possa studiare adeguatamente la questione, l’eccessiva sinteticità del c.d. statement of facts (la domanda che viene inoltrata ai giurati), l’assenza di una vera e propria imparzialità dell’organo giudicante, l’onere economico relativo alle somme bloccate sullo smart contract (c.d. stake) che non sempre le parti sono inclini a sopportare (specie per le transazioni di modico valore) e un’infrastruttura interoperabile che permetta l’applicazione della decisione su più blockchain.

2.Verso una meta-economia

Il metaverso costituirà dunque una vera e propria economia parallela (c.d. meta-economia), potenzialmente illimitata e in costante espansione. L’ultimo anno sono stati spesi 54 miliardi di dollari in beni virtuali e skin rispetto ai 42 miliardi di dollari del mercato cinematografico e i 30 miliardi di quello musicale.

Tuttavia, l’utilizzo di massa del metaverso non potrà che passare per pagamenti che oltre ad essere veloci e funzionali, siano anche sicuri e interoperabili. E ciò dipende non solo dall’evoluzione tecnologica, ma anche dall’adozione di normativa e standard tecnici armonizzati che sono tuttora in corso di sviluppo e non consentono ancora un livello di protezione sufficiente dei consumatori.

Sarà pertanto interessante osservare come le imprese coglieranno le imperdibili opportunità che offre la meta-economia e in che modo riusciranno a destreggiarsi in un contesto così innovativo e non privo di insidie.

Su un simile argomento, potrebbe interessarvi “Andrea Lorini di Luxottica su NFT e metaverso” e “I diritti di proprietà intellettuale nel metaverso: NFT e moda”.

Technology, Media and Telecommunications

Consultazione AgCom sulle Linee guida per l’applicazione del Regolamento P2B

Il 1° giugno 2022, con delibera n. 156/22/CONS, l’AGCom ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto le Linee guida per l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 (il Regolamento P2B), che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.

Il Regolamento P2B stabilisce norme tese a garantire un contesto commerciale trasparente, equo, prevedibile, sostenibile e sicuro tra fornitori di servizi di intermediazione online e motori di ricerca online, da un lato, e utenti commerciali e titolari di siti web aziendali che usufruiscono dei loro servizi, dall’altro lato.

Con le Linee guida sottoposte a consultazione pubblica, l’AGCom intende fornire indicazioni circa le modalità di dettaglio per la predisposizione, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online, di termini e condizioni di fornitura dei loro servizi agli utenti commerciali, al fine di assicurare uniformità e coerenza nell’applicazione del Regolamento P2B.

Le Linee guida sono destinate a trovare applicazione a: (i) fornitori di servizi di intermediazione online, persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento P2B, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia; (ii) fornitori di motori di ricerca online, persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento P2B, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia.

Il testo delle Linee guida posto in consultazione pubblica riguarda i seguenti profili:

  • la “reperibilità”, ossia la possibilità per gli utenti (anche solo potenziali) di reperire facilmente i T&C applicati dai fornitori di servizi di intermediazione online;
  • la “comprensibilità”, intesa come la redazione dei T&C in un linguaggio semplice e comprensibile;
  • la “completezza”, che fa riferimento al fatto che i T&C devono consentire agli utenti commerciali di acquisire tutti gli elementi necessari ad assumere scelte informate e consapevoli, nonché ad ottenere un ragionevole grado di prevedibilità sugli aspetti più importanti della relazione contrattuale;
  • le modalità e le tempistiche per le modifiche dei T&C;
  • la limitazione, sospensione e cessazione della fornitura dei servizi di intermediazione online;
  • la proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali;
  • l’informativa riguardante i prodotti e servizi accessori offerti dai fornitori (o da soggetti terzi), inclusi i prodotti finanziari;
  • l’informativa su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati, attraverso i quali i fornitori di servizi di intermediazione online possano commercializzare i prodotti e servizi offerti dagli utenti commerciali;
  • eventuali limitazioni, nell’ambito della fornitura di servizi di intermediazione online, della capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse (ad esempio, applicando condizioni uguali o migliori o a prezzi inferiori) sul proprio sito web o su altri servizi di intermediazione online;
  • le politiche di accesso ai dati applicate dai fornitori;
  • l’informativa in merito al “posizionamento” dei beni o servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, così come definito dal Regolamento P2B;
  • il sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali, che i fornitori di servizi di intermediazione online sono chiamati ad istituire; e
  • i meccanismi di mediazione per il raggiungimento di un accordo tra fornitori e utenti commerciali per la soluzione di eventuali controversie nell’ambito della fornitura dei servizi di intermediazione online.

Su questo argomento può essere interessante l’articolo: “Nuovi obblighi per i marketplace, gli affiliati e i fornitori di servizi di intermediazione online dal 12 luglio 2020 con il Regolamento Europeo Platform to Business”.

Food & Beverages

Le prime modifiche al Decreto Legislativo 198/2021 in tema di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare

Il 21 maggio 2022, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore in Italia la Legge 51/2022 che ha apportato le prime modifiche al tanto atteso ed, ad oggi, tanto discusso, Decreto Legislativo 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

Il Decreto Legislativo 198/2021 rappresenta la normativa italiana di recepimento della direttiva comunitaria 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nell’ambito della filiera agro-alimentare ed è entrato in vigore il 15 dicembre 2021.

La Legge 51/2022, che costituisce la conversione in legge, previe modificazioni, del Decreto Legge del 21 marzo 2022 n.21, emanato al fine di introdurre misure atte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, tramite articolo 19-ter “Disposizioni per il sostegno l’agro-alimentare” ha previsto una integrazione delle definizioni fornite dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 198/2021.

Con specifico riferimento ai prodotti agricoli e alimentari deperibili, il Legislatore ha deciso di ricomprendere nel novero di tali alimenti anche i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5.

Questa inclusione di detti prodotti a base di carne tra i prodotti deperibili ha rilevanti ricadute pratiche, in quanto il Decreto 198/2021 stabilisce diversi termini di pagamento a seconda che i prodotti oggetto delle cessioni siano prodotti agricoli e alimentari deperibili o non deperibili: dall’entrata in vigore della Legge, il pagamento per i prodotti con le caratteristiche di cui sopra dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di consegna o, in alternativa, entro 30 dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Ma le modifiche apportate al Decreto Legislativo in materie di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare non finiscono qui.

Sempre l’articolo 19 ter della Legge 51/2022 ha modificato l’articolo l’art. 4 del D. Lgs. 198/2021, introducendo il comma 5 bis ed estendendo la disciplina dei termini di pagamento dei corrispettivi per la cessione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili anche ai prodotti preconfezionati con data di scadenza o termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; ai prodotti sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; ai prodotti a base di carne di cui sopra e, infine, a tutti i tipi di latte.

Questo intervento legislativo, che certamente ha portato maggiore chiarezza nell’interpretazione delle norme del Decreto, non risolve però molti dei dubbi che l’entrata in vigore della normativa ha ingenerato tanto negli operatori economici, tanto nei giuristi che si scontrano con disposizioni spesso oscure.

Su di un simile argomento, può essere di interesse l’articolo “Le novità della normativa sulle pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare”.

Intellectual Property

Quando il cambiamento climatico diventa una questione brevettuale: il progetto pilota statunitense per ridurre le emissioni di gas serra

L’Ufficio statunitense brevetti e marchi (United States Patent and Trademark Office, USPTO) ha di recente pubblicato un avviso relativo ad un programma pilota volto ad incentivare le domande di brevetto per invenzione nei confronti delle innovazioni che mirano ad avere un impatto positivo sul clima.

In particolare, il Climate Change Mitigation Pilot Program si propone di accelerare l’esame delle domande di brevetto relative ad innovazioni volte a ridurre le emissioni di gas serra, al fine di mitigare i cambiamenti climatici.

Tale programma costituisce un precedente importante, in ambito giuridico, circa l’impiego di titoli di privativa industriale come incentivi all’innovazione in ambito climatico. Infatti, se da un lato è ben noto che il tema relativo ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale è, ormai da trent’anni, sotto la lente dei leader a livello mondiale ed oggetto di regolamenti ed interventi legislativi ad hoc, dall’altro l’istituzione di un programma concreto volto ad incentivare le domande di brevetto per invenzione in tale ambito muove soltanto adesso i primi passi.

Prima di approfondire le peculiarità del Climate Change Mitigation Pilot Program, occorre rammentare sinteticamente i traguardi raggiunti e gli obiettivi ancora da raggiungere, a livello globale e di Ue, con riferimento al delicato tema del riscaldamento globale. Infatti, gli ultimi studi scientifici attestano cambiamenti climatici senza precedenti, in alcuni casi irreversibili. Secondo l’ultimo report del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), il riscaldamento globale sta influendo vertiginosamente sull’andamento delle precipitazioni, sul livello del mare e sui venti.

In particolare, a preoccupare gli esperti sono le emissioni di gas a effetto serra (o gas serra), nell’alveo delle quali le emissioni provenienti da attività umane si pongono come responsabili dell’incremento di circa 1,1 °C in termini di riscaldamento globale, prendendo come riferimento il secolo scorso; sfortunatamente, con risvolti sempre più critici per l’agricoltura e per la salute. Tra questi, il motore dei cambiamenti climatici è sicuramente, da un lato, l’anidride carbonica (CO2), dall’altro, altri gas sera, come il metano, la cui riduzione è stata vagliata come obiettivo da raggiungere nei prossimi anni anche nell’ambito della COP26.

Per quanto concerne l’Unione europea, tra gli impegni assunti spicca quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, nonché di raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Quest’ultimo, sancito altresì dalla legge europea sul clima entrata in vigore il 29 luglio dello scorso anno.

Pertanto, indubbiamente nel solco di tali interventi, si inserisce il programma pilota recentemente istituito dall’USPTO per promuovere l’innovazione tecnologica in ambito climatico e ambientale. Infatti, lo strumento del brevetto per invenzione si pone come impulso alle attività di ricerca e sviluppo nei più svariati ambiti e si inserisce tra i principali sistemi di remunerazione e protezione degli investimenti. In altre parole, possiamo definirlo una win-win situation: da un lato, il brevetto per invenzione assicura all’inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell’invenzione per un periodo di tempo determinato dalla legge, dall’altro, garantisce altresì alla collettività l’assimilazione definitiva dell’invenzione nel patrimonio collettivo.

Andando ad analizzare le peculiarità del programma pilota lanciato dall’USPTO, si può osservare che le domande di brevetto accolte in tale ambito abbiano la peculiarità di poter essere esaminate nell’immediato, derogando al criterio di temporalità previsto per l’esame delle domande, accordando loro uno status speciale fino ad una prima azione nel merito, da parte dell’Ufficio.

Il programma si riferisce, alternativamente, alle domande di brevetto inoltrate all’Ufficio nell’arco temporale ricompreso tra il 3 giugno 2022 e il 5 giugno 2023, oppure alle prime mille ricevute, a seconda di quale tra i due eventi si verifichi per primo. Inoltre, il numero totale di domande di brevetto depositate saranno indicate sul sito web dell’

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