Innovation Breakfast

NFT e criticità legali, fiscali e di mercato nella moda, sport e gaming

Discuteremo in un webinar il 24 novembre 2021 delle criticità legali, fiscali e di mercato degli NFT nella moda, sport e gaming con i colleghi dello studio legale DLA Piper. Trovate maggiori dettagli e le modalità di iscrizione qui.

Podcast

Le criticità legali dell’intelligenza artificiale e cosa deve cambiare

Le principali criticità legali grigie dei sistemi di intelligenza artificiale e del regolamento europeo sull’AI e cosa deve cambiare per favorirne la diffusione. Ne abbiamo discusso nel podcast disponibile qui.

Privacy

La bozza di Direttiva NIS2 amplierà gli obblighi di cybersecurity a più imprese

Con la bozza datata 4 novembre 2021, la Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo (l”ITRE) ha adottato una nuova versione della proposta di direttiva recante misure per un livello comune elevato di cybersecurity nell’Unione europea (Direttiva NIS2), che abrogherà la Direttiva (UE) 2016/114 (Direttiva NIS), con lo scopo di rafforzare gli obblighi gravanti su imprese e amministrazioni contro le minacce di cyberattacchi per garantire un maggior livello di cybersicurezza e cyberresilienza all’interno dell'Unione Europea.

La Direttiva NIS, entrata in vigore nel 2016 e recepita in Italia nel 2018 mediante Decreto Legislativo 65/2018, è stata la prima legislazione a livello europeo atta a stabilire requisiti minimi in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Nonostante la Direttiva NIS sia di recente attuazione, la Commissione europea ha comunque ravvisato la necessità di un ulteriore intervento legislativo in tale ambito, con il fine ultimo di rafforzare il livello di cybersecurity e cyberresilienza all’interno dell’Unione per contrastare il crescente numero di cyberattacchi. Infatti, come emerso dall’ultimo report Threat landscape 2021 dell’Agenzia dell’Unione europea per la cybersecurity (ENISA), il numero di attacchi alla sicurezza informatica è cresciuto tra il 2020 e 2021, non solo in termini di vettori e numeri ma anche in termini di impatto, acuito in particolar modo dall’attuale crisi pandemica.

Al fine di realizzare il progetto di aggiornamento lanciato dalla Commissione europea, è stato assegnato il dossier sulla Direttiva NIS2 all’ITRE, il quale ha di recente proposto una nuova bozza che introduce alcune importanti novità. In particolare, gli emendamenti proposti dall’ITRE vanno a toccare, tra le altre cose, l’ambito di applicazione della Direttiva NIS2, il termine per la notifica degli incidenti e il trattamento dei dati relativi al WHOIS a fini di cybersecurity.

A valle dell’annuncio del rapporto dell’ITRE sul progetto legislativo in oggetto durante la sessione plenaria del 10 novembre 2021, verranno avviati i negoziati con il Consiglio europeo.

Ambito di applicazione estensivo ed esclusione dei servizi DNS e root server

La bozza della Direttiva NIS2 approvata dall’ITRE mantiene l’approccio estensivo della proposta della Commissione, che prevede un ampio ambito di applicazione, nonché la distinzione fra “operatori essenziali” e “operatori importanti”. L’ITRE ritiene, inoltre, che anche le istituzioni accademiche e di ricerca debbano essere incluse nell’ambito di applicazione della Direttiva NIS2, in quanto queste ultime sono frequentemente oggetto di cyberattacchi. Tuttavia, l’ITRE propone di escludere dall’ambito di applicazione della Direttiva NIS2 i sistemi di nomi di dominio (DNS) e i root server, i.e. componenti del DNS che svolgono una funzione di primaria importanza nella conversione del DNS in un indirizzo IP. È infatti premura dell’ITRE fare in modo che:

  • i cittadini dotati di un proprio servizio DNS su un computer portatile o un piccolo server domestico non rientrino nel campo di applicazione della proposta della Commissione; e che
  • anche i servizi di root server siano esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva NIS2, in quanto gli stessi, essendo gestiti su base volontaria, non sono monetizzati e, secondo l’ITRE, non dovrebbero essere regolati dai governi.

Allineamento con le tempistiche previste dal GDPR per il termine di notifica degli incidenti

L’ITRE propone di allineare le tempistiche di notifica degli incidenti con il termine di 72 ore previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per la notifica di data breach che quindi si applicherebbe anche nel caso in cui un cyberattacco non impatti dati personali. È ritenuto infatti necessario il prolungamento da 24 a 72 ore in quanto:

  • la natura stessa dell’incidente non è chiara nell’arco delle prime 24 ore e ciò potrebbe portare a segnalazioni incorrette e/o non necessarie, creando confusione;
  • gli sforzi degli esperti informatici sono dedicati alla mitigazione degli effetti negativi dell’incidente, specialmente nelle prime ore, e la segnalazione risulterebbe, quindi, di interesse secondario.

Il trattamento dei dati relativi al WHOIS a fini di cybersicurezza

Poiché attraverso il protocollo di rete WHOIS è possibile risalire alle informazioni sulla registrazione di un nome dominio o un indirizzo IP, i dati relativi al WHOIS sono l’unico mezzo valido per raccogliere le informazioni necessarie per identificare gli attori degli attacchi, tracciare i responsabili di eventuali minacce nonché prevenire i danni e proteggere l’ecosistema di rete. Tuttavia, con l’entrata in vigore del GDPR, il trattamento dei dati relativi al WHOIS è venuto meno da parte di alcuni operatori, in quanto visto da questi ultimi come una potenziale fonte di responsabilità. Pertanto, l’ITRE ribadisce la liceità del trattamento di tali dati per motivi di sicurezza informatica ai sensi del GDPR, nell’esplicito desiderio legislativo che i dati WHOIS siano nuovamente condivisi a beneficio della cybersicurezza.

Su un simile argomento, può essere di interesse l’articolo “Quali conseguenze legali dal cyberattacco ransomware alla SIAE?”.

Lloyd vs Google segna la fine della class action nella privacy?

La Corte Suprema inglese ha ritenuto nel caso Lloyd vs Google class action che i danni alla privacy devono essere provati mettendo un forte limite a queste potenziali richieste.

Lloyd ha intentato una class action rappresentativa contro Google nei tribunali inglesi per conto di più di 4 milioni di utenti di iPhone, presumibilmente colpiti da un workaround di Safari che Google aveva implementato durante un periodo di 10 mesi fino a febbraio 2012. Il workaround aveva facilitato la raccolta da parte di Google dei dati del browser degli utenti iPhone senza il loro consenso - definiti come "brower generated information" (BGI) - che era in grado di aggregare in modo da creare un pubblico mirato, generando a sua volta profitti significativi, consentendo agli inserzionisti di indirizzare i loro annunci pubblicitari a questo pubblico.

Lloyd ha chiesto quale risarcimento un importo di 700 sterline per utente, per un totale di 3 miliardi di sterline, ma senza cercare di dimostrare il danno per ogni individuo. Questo sulla base del fatto che ogni singolo utente aveva perso il controllo delle informazioni generate dal suo browser e che, poiché quel BGI aveva un valore, gli utenti avrebbero dovuto ricevere un risarcimento come risultato.

La Corte Suprema inglese ha però affermato che:

  • un individuo non ha diritto al risarcimento per qualsiasi violazione di uno dei requisiti del Data Protection Act 1998 (DPA) a meno che non possa dimostrare che la violazione ha causato un danno materiale (vale a dire stress mentale o perdita finanziaria) alla persona interessata. Una visione diversa richiederebbe un'estensione dei diritti conferiti dal Data Protection Act britannico;
  • La "nuova" class action rappresentativa era destinata a fallire - Lloyd non è riuscito a dimostrare che ci fosse (1) un uso illegale dei dati personali relativi a ciascun individuo, o (2) che l'individuo avesse subito un danno come risultato.

Se l'azione di Lloyd avesse avuto successo, le conseguenze finanziarie per qualsiasi azienda che commette una violazione della normativa sui dati personali sarebbero state potenzialmente molto significative. In effetti, avrebbe potuto aprire una strada per altre richieste di risarcimento per altri usi impropri dei dati personali, o presunti tali.

Le richieste di risarcimento basate sul danno immateriale hanno ricevuto critiche recenti da parte dell'High Court inglese e queste, insieme alla sentenza della Corte Suprema nel caso Lloyd, hanno ristabilito l'equilibrio. Il messaggio dei tribunali è chiaro: non ogni data breach o trattamento in violazione della normativa sui dati personali è in grado di dare luogo a un risarcimento.

La sentenza non è la fine delle class action rappresentative del Regno Unito. Infatti, la Corte Suprema ha ribadito il loro scopo e i vantaggi procedurali. Tuttavia, per essere in grado di presentare una class action rappresentativa, i ricorrenti dovranno stabilire che le loro richieste soddisfino tutte lo "stesso test di interesse". Questo sarà probabilmente costoso e complicato per la maggior parte delle azioni in materia di privacy. Anche se fosse composta una banca dati contenente classi identiche di informazioni per un migliaio di individui, non ne consegue che ogni individuo subirebbe lo stesso danno. Il danno è intrinsecamente soggettivo. Potrebbe essere più semplice presentare una class action rappresentativa per stabilire una responsabilità comune e poi passare a richieste individuali o di gruppo per dimostrare il danno, ma il tempo e i costi necessari potrebbero dissuadere le aziende che in precedenza avevano fatto ricorso.

L'articolo 80 del GDPR permette a un individuo di "dare mandato a un ente senza scopo di lucro, un'organizzazione o un'associazione [-] di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79, e di esercitare per suo conto il diritto di ricevere un risarcimento di cui all'articolo 82, se previsto dalla legge dello Stato membro". Inoltre, diversi Stati membri dell'UE hanno i loro strumenti locali di class action che in alcuni casi possono anche coprire le controversie relative alla privacy.

Non siamo a conoscenza di casi in cui questo tipo di class action per la protezione dei dati sia stata intrapresa in altri stati membri dell'UE. Ma - anche in base all'esito del caso Lloyd del Regno Unito - sembra che la sanzione amministrativa del 4% del fatturato del GDPR possa rappresentare un maggiore deterrente contro le potenziali violazioni della privacy rispetto al rischio di class action.

Sembra che un tale punto di vista sia stato recentemente adottato dal NOYB con le sue lettere di contestazione alle grandi organizzazioni per la violazione degli obblighi di protezione dei dati sui cookie in cui si minaccia di denunciare la questione all'autorità competente per la protezione dei dati. In effetti, a differenza di un reclamo giudiziario, la semplice segnalazione a un'autorità per la privacy non richiede la prova di un interesse sottostante e/o di danni. Come tale, è un'opzione molto più potente e facile da gestire per gli attivisti della privacy. E ci aspettiamo che il NOYB inizierà presto a inviare lettere di contestazioni alle organizzazioni rispetto al trasferimento illegale di dati personali al di fuori del SEE che – dopo il caso Schrems II - è caduto un po’ nel dimenticatoio per le aziende che raramente eseguono la valutazione del trasferimento dei dati richiesta dalle nuove clausole contrattuali standard.

Su di un simile argomento può essere interessante l’articolo “Avete una metodologia per valutare i trasferimenti di dati extra SEE dopo la sentenza Schrems II?”.

Technology, Media and Telecommunications

Le novità del DDL Concorrenza in tema di Comunicazioni Elettroniche

Con Comunicato Stampa del 4 novembre 2021, il Governo ha annunciato l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (DDL Concorrenza) in tema di Comunicazioni Elettroniche. Dalle fonti attualmente disponibili risulta che il provvedimento interviene anche su diversi punti relativi alla digitalizzazione.

In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, il DDL Concorrenza interviene a modificare alcune norme del d. lgs. n. 33 del 2016 con il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Il primo intervento riguarda i casi di richiesta di accesso, da parte di un operatore, a un’infrastruttura di rete fisica esistente al fine di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il DDL Concorrenza conferma che il rifiuto all’accesso può essere opposto, da parte del gestore dell’infrastruttura o dell’operatore di rete, tra gli altri, nei casi in cui l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea o non vi sia disponibilità di spazio ad ospitare elementi di rete ad alta velocità. Il DDL Concorrenza aggiunge che, nel comunicare il rifiuto, devono essere precisati gli specifici motivi di inidoneità o di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità o indisponibilità.

Il DDL Concorrenza si occupa poi degli interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, prevedendo un coordinamento tra gestori di infrastrutture fisiche e operatori di rete che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile con gli altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella medesima area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. È previsto che il coordinamento riguardi il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. È altresì previsto che l’AGCom vigili sul rispetto di tale coordinamento e che, in caso di inadempienza, intervenga con provvedimenti che stabiliscono le modalità del coordinamento medesimo, il cui mancato rispetto può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. È inoltre previsto che in assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione ad alta velocità sia effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale.

Infine il DDL Concorrenza interviene anche sul c.d. Decreto Bersani bis (d.l. n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2007), prevedendo l’obbligo in capo agli operatori di comunicazioni elettroniche di acquisire la prova del previo consenso espresso del cliente in caso di eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. Il DDL Concorrenza prevede in ogni caso il divieto in capo agli operatori di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente, servizi in abbonamento forniti dagli stessi operatori o da terzi. Il divieto include i servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione.

Su di un simile argomento può essere interessante l’articolo “Approvata la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society

Costituzione della Srl da remoto: l’atto notarile digitale

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2019/1151 consente l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, in particolare, la costituzione di società nella forma di Srl da remoto.

L’art. 47 L. 89/1913 sull’Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili stabilisce che l’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni. Prescrivono, inoltre, gli artt. 2463 e 2463-bis del codice civile che la Srl e la Srls possono essere costituite con contratto o atto unilaterale e che l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.

Dal combinato disposto delle sopracitate norme si evince che fra gli adempimenti necessari per costituire una Srl figurava quello di recarsi fisicamente dal notaio per la stipula dell’atto costitutivo. Quest’ultimo, dunque, viene redatto per forma pubblica notarile.

In tale contesto, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare il 5 agosto 2021 dal Consiglio dei Ministri, di recepimento della direttiva n. 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha previsto sia per le Srl che per le Srls aventi capitale sociale versato esclusivamente con conferimenti in denaro, la stipula dell’atto costitutivo a distanza.

In particolare, previo accertamento dell’identità dei soggetti che intervengono alla stipula attraverso l’ausilio di strumenti informatici e sottoscrizione mediante firma digitale, le parti richiedenti partecipano insieme al notaio in videoconferenza, su una piattaforma telematica, gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Il notaio ha, inoltre, la possibilità di rettificare unilateralmente eventuali inesattezze presenti in atti informatici.

Detta novità giuridica è testimone della volontà legislativa di semplificare il diritto societario e di apertura all’utilizzo delle nuove tecnologie per regolare fatti giuridici, come le delibere dell’assemblea.

Su di un simile argomento può essere interessante l’articolo “Le principali novità introdotte dal Decreto Legge “Cura Italia”.

Intellectual Property

Il nuovo patent box, cosa cambia per le imprese?

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 ha apportato delle modifiche significative alla struttura e al funzionamento del “patent box”, il regime fiscale opzionale introdotto con la Legge di Stabilità 2015 nell’ordinamento italiano in relazione ai redditi derivanti dallo sfruttamento di beni di proprietà industriale e/o intellettuale e finalizzato ad incentivare la crescita economica nazionale.

La misura, già molteplici volte oggetto di revisioni ed emendamenti tanto procedurali quanto sostanziali, è sostanzialmente modificata dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 146 che prevede espressamente l’abrogazione dei commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e la sostituzione del “vecchio” patent box con un regime di carattere opzionale, irrevocabile e rinnovabile, dalla durata di 5 anni, a cui possono accedere i soggetti titolari di reddito d’impresa e le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano residenti in paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali sussista un effettivo scambio di informazioni.

Dal confronto tra il “vecchio” patent box ed il “nuovo” patent box, le differenze appaiono chiare: a fronte della pregressa possibilità di escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali di seguito menzionati (ad eccezione del marchio d’impresa, che, ante riforma, non rientrava nel novero dei beni) ovvero dalla cessione degli stessi qualora il 90% del “ricavato” venisse nuovamente investito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita, la “semplificazione della disciplina del patent box” (così è, infatti, rubricato l’articolo 6) prevede la possibilità di godere di una deduzione pari al 90 % dei costi di Ricerca e Sviluppo relativi ai “software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”.

Le disposizioni dell’articolo 6 si applicano alle opzioni che siano state esercitate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge. È importante notare che l’aver optato per il descritto regime agevolativo comporta l’esclusione della fruibilità del credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo di cui all’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 per i medesimi costi e per l’intera durata dell’opzione.

A fronte dell’abrogazione dei commi 37 e 45 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, è stabilito che coloro che avessero già aderito al “vecchio” patent box possano accedere al nuovo regime agevolativo secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Patent box: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”.

Food and Beverages

Pratiche commerciali sleali nell’agroalimentare: approvato il decreto legislativo

Il 4 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Il decreto introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente per tutelare maggiormente i fornitori e gli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche.

Le disposizioni previste dal decreto si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari da parte di soggetti che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti; sono invece esclusi i contratti con i consumatori.

Il decreto prevede all’articolo 3 disposizioni in materia di contratti di cessione, includendo come elementi essenziali la forma scritta e la durata minima di un anno, salvo eccezioni (ad esempio, per ristoranti, bar e altri pubblici esercizi). Il contratto deve essere stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti e deve includere clausole per definire la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, nonché le modalità di consegna e di pagamento.

Inoltre, l’articolo 4 del nuovo testo legislativo comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che possono essere autorizzate solo se concordate da fornitore e acquirente in termini chiari e univoci al momento della conclusione del contratto di cessione. Per citare solo alcuni esempi, tra le pratiche sleali vietate figurano il pagamento in ritardo, l’annullamento di ordini di prodotti deperibili con preavviso breve, la modifica unilaterale delle condizioni di un contratto di cessione, ma anche l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita di segreti commerciali del fornitore e la minaccia di mettere in atto ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore. Dall’altro lato, nella categoria di pratiche commerciali che possono essere ammesse dalle parti, rientrano, ad esempio, la restituzione di prodotti invenduti senza corresponsione di pagamento, la richiesta di pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino o per la messa in commercio dei prodotti, la richiesta al fornitore di farsi carico dei costi per il marketing e della pubblicità effettuata dall’acquirente.

L’elencazione delle pratiche commerciali sleali vietate prosegue ulteriormente all’articolo 5, il quale individua alcune specifiche pratiche che possono essere poste in essere dal fornitore o dall’acquirente: un esempio è rappresentato dal divieto di imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore (ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione). Di contro, l’articolo 6 identifica quale concreta attuazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, gli accordi e i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, prevedendo altresì che per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti conformi alle buone pratiche commerciali possono essere utilizzati relativi messaggi pubblicitari recanti la dicitura “prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”.

Tra le novità introdotte dal testo del nuovo decreto vi è altresì una precisazione in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili (articolo 7). Il legislatore ne ammette lo svolgimento solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, ferma restando la disciplina generale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. In ogni caso, è vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali ulteriormente gravanti sullo stesso.

Infine, il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF) è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Sanzione privacy contro una società di food delivery per algoritmi discriminatori verso i rider”.

Vietato l’uso del biossido di titanio (E171) come additivo alimentare

Il biossido di titanio (E171) non può più essere ritenuto sicuro come additivo per i prodotti alimentari e deve essere vietato. È questa la recente opinione espressa dagli Stati membri dell’Unione europea, che hanno favorevolmente accolto la proposta della Commissione europea di proibire negli alimenti l’uso dell’“E171”, attualmente autorizzato nell’Unione europea in base all’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008.

Il biossido di titanio è ampiamente utilizzato come colorante in alimenti quali dolciumi, gomme da masticare, integratori alimentari, ma anche in minestre, brodi, salse e creme da spalmare e viene impiegato per rendere gli alimenti visivamente più attraenti, aggiungendo o ravvivando la loro colorazione bianca. Tuttavia, sulla scorta di un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il suo impiego negli alimenti non può più essere considerato sicuro. Il 6 maggio 2021, infatti, EFSA ha ritenuto di non poter escludere preoccupazioni in merito alla genotossicità dell’additivo in questione, vale a dire, la capacità di una sostanza chimica di danneggiare il DNA, comportando potenziali effetti cancerogeni per i consumatori. Proprio da questo parere è seguita la proposta della Commissione di vietare l’utilizzo del biossido di titanio come additivo alimentare, che ha accolto il favore degli Stati membri nell’ambito dello Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed.

Il Parlamento europeo e il Consiglio avranno un cd. “periodo di scrutinio” di due mesi : in assenza di obiezioni, ci si attende che il divieto possa essere applicabile già dai primi mesi del nuovo anno, seppur con limitate misure transitorie. Per mitigare il potenziale impatto del regolamento sugli operatori del settore alimentare, si potranno infatti eccezionalmente immettere in commercio gli alimenti ancora contenenti l’additivo E171 fino a sei mesi dopo l’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

La valutazione di EFSA e le conseguenti decisioni adottate riguardano i rischi di genotossicità dell’E171 impiegato solo come additivo alimentare. Tuttavia, il biossido di titanio è presente anche in altri prodotti come, ad esempio, i farmaci. A questo riguardo, anche l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha pubblicato la propria opinione lo scorso 8 ottobre 2021, prevedendo – differentemente per quanto valutato da EFSA e dalla Commissione eu

Stampa