
16 dicembre 2020 • 10 minuti di lettura
Innovation Law Insights
Innovazione e diritto: le novità della settimanaPodcast
La rilevanza del legal design per le aziende, con Stefania Passera
Stefania Passera è considerata una delle fondatrici della disciplina del legal design a livello mondiale e in questo podcast discute con Giulio Coraggio e Deborah Paracchini di DLA Piper di cos’è il legal design, dei benefici che può portare alle aziende nei rapporti con i propri clienti, a livello reputazionale e addirittura in termini di aumento delle vendite. Il podcast è disponibile QUI.
Privacy
La Commissione europea presenta una bozza di nuove SCCs e l’EDPB si pronuncia sul futuro Regolamento ePrivacy
Il 19 novembre 2020 la Commissione europea ha presentato due nuove serie di bozze di clausole contrattuali standard (SCCs) sottoposte al parere congiunto dell’EDPB e dell’EDPS e l'European Data Protection Board ha emesso una dichiarazione sul futuro regolamento ePrivacy.
Le clausole contrattuali standard sono da sempre lo strumento più utilizzato per il trasferimento di dati personali al di fuori dello spazio economico europeo (SEE). La novità è che non solo sono regolati i trasferimenti di dati personali tra titolari del trattamento e tra titolari e responsabili del trattamento, ma anche tra un responsabile del trattamento europeo e un sub-responsabile del trattamento extra SEE. Si tratta di una novità rilevante perché questo scenario è al momento gestito dando un incarico al responsabile del trattamento europeo di stipulare per conto del titolare del trattamento le SCCs con il sub-responsabile extra SEE.
La nuova versione delle clausole contrattuali standard dovrebbe andare a sostituire le attuali SCCs anche alla luce dei rilievi sollevati nella sentenza Schrems II della Corte di Giustizia europea, ma anche per riflettere la diffusione di trattamenti di dati personali sempre più complessi che coinvolgono ogni volta un numero più consistente di importatori ed esportatori di dati. Tuttavia, il presidente dell'EDPB, Andrea Jelinek, ha sottolineato come le SCC sul trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE proposte dalla Commissione europea non devono essere considerate come “una soluzione globale per i trasferimenti di dati post-Schrems II”. L’iniziativa della Commissione, continua il Presidente, rappresenta sicuramente un importante aggiornamento in materia, ma non deve comportare un’inerzia degli esportatori di dati, che dovranno comunque implementare misure adeguate orientate a garantire un’effettiva tutela dei diritti degli interessati.
In particolare, una valutazione caso per caso circa l’adeguatezza del trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio economico europeo alla luce della sentenza Schrems II sarà ancora necessario. In questo contesto, la metodologia sviluppata da DLA Piper per questa valutazione può essere utile e potete leggere di più sull’argomento nell’articolo “Avete una metodologia per valutare i trasferimenti di dati extra SEE dopo la sentenza Schrems II?”.
Quanto al futuro Regolamento ePrivacy, l'EDPB ha rilasciato una dichiarazione dalla quale emerge particolare preoccupazione circa il futuro Regolamento e il futuro ruolo delle autorità di controllo, soprattutto in virtù della direzione verso cui si starebbero orientando le discussioni in seno al Consiglio. In particolare, secondo l’EDPB, il nuovo Regolamento ePrivacy potrebbe portare a una supervisione frammentata, a una complessità procedurale e a una mancanza di coerenza e certezza giuridica tanto per gli individui quanto per le aziende. Molte disposizioni del futuro regolamento ePrivacy, infatti, si incentrano sul trattamento dei dati personali e risultano, pertanto, strettamente connessione con quelle del GDPR. Al fine di evitare potenziali problemi di interpretazione e applicazione sarebbe opportuno affidare la loro tutela alla stessa autorità di controllo.
Ciò è stato ulteriormente confermato dal presidente Andrea Jelinek, il quale ha affermato che: “Ciò assicurerà un elevato livello di protezione dei dati, garantirà parità di condizioni e assicurerà un'interpretazione e un'applicazione armonizzata del trattamento dei dati personali in tutta l'UE”.
Su di un simile argomento, è possibile leggere l’articolo “Regolamento ePrivacy: cosa aspettarsi nel prossimo semestre”.
Intellectual Property
I marchi sonori secondo l’EUIPO
Una recente decisione della Commissione di Ricorso dell’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) sul carattere distintivo dei marchi sonori ne amplia l’ambito di proteggibilità e potrebbe generare nuove opportunità per le aziende.
La pronuncia è sorta da un episodio accaduto nel 2019 quando una società tedesca attiva nel settore della produzione di dispositivi medici e farmaceutici aveva depositato una domanda di marchio sonoro, in particolare un jingle della durata di 4 secondi. La domanda di marchio europeo è stata però contestata per mancanza di carattere distintivo, in particolare per i prodotti e i servizi delle classi 9, 10, 11, 41 e 44.
L’esaminatore dell’Ufficio europeo aveva dichiarato che il marchio sonoro richiesto non avrebbe consentito al pubblico di distinguere i prodotti e i servizi e aveva quindi rigettato la domanda di marchio dell’UE in questione ritenendo il marchio sonoro oggetto di lite non in grado di attirare l’attenzione dei consumatori, in quanto già comunemente utilizzato nel campo degli apparecchi elettronici, e pertanto incapace di fornire al pubblico di riferimento indicazioni sull’origine dei prodotti e servizi protetti dalla registrazione. Inoltre, la sequenza sonora oggetto della domanda di marchio è stata ritenuta molto semplice e banale, incapace di generare alcuna forma di riconoscimento. Di conseguenza, secondo l’esaminatore EUIPO, la combinazione sonora in questione non differiva da altre sequenze sonore o suoni già utilizzati da altri operatori del mercato.
Interrogata sulla questione dopo la presentazione del relativo appello, le Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha ricordato che il solo fattore decisivo ai fini del riconoscimento del carattere distintivo è costituito, in materia di marchi sonori, dalla capacità della sequenza sonora per la quale si chiede la registrazione di permettere al consumatore di riconoscere i prodotti e i servizi come provenienti da una particolare impresa. Nel caso in questione, i prodotti e i servizi sono stati riconosciuti come destinati a consumatori medi e a consumatori esperti, in particolare nei settori dell’informatica, della sanità e dei preparati medici o sanitari. Trattasi pertanto di un pubblico con un livello di attenzione medio o elevato.
La Commissione di Ricorso ha inoltre rilevato che la sequenza sonora per la quale è stata richiesta la registrazione è breve e passibile di memorizzazione, ma non così breve da non poter essere percepita quale un segno distintivo, e che non rappresenta una sequenza già largamente sentita al momento dell’attivazione di dispositivi elettronici. La Commissione ha sottolineato anche che la circostanza che molti dispositivi elettronici producano una sequenza sonora quando vengono attivati mostra che i consumatori sono abituati a tali suoni, e li percepiscono come un’indicazione dell’origine del prodotto, a condizione che la sequenza sonora possa essere memorizzata. Il suono per il quale è stata richiesta la registrazione, secondo la decisione, rappresenta un jingle ritmico di quattro toni che, lungi dall’essere un mero segnale di funzionamento, sarà molto probabilmente ricordato dai consumatori.
Alla luce del ragionamento sopra indicato, è stato pertanto annullata la decisione che aveva rifiutato la registrazione del marchio sonoro per mancanza di carattere distintivo. Sarà interessante seguire gli sviluppi sull’argomento con riferimento all’area dei marchi sonori che sta acquisendo sempre più rilevanza.
Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo “La capacità distintiva di un marchio non richiede sempre la valutazione del settore per la CGEU”.
Life Sciences
La CGUE si pronuncia sulla commercializzazione del cannabidiolo (CBD) tra Stati Membri
La Corte di Giustizia ha stabilito che uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi. La Corte ha però precisato che tale divieto può essere giustificato da un obiettivo di tutela della salute pubblica, ma non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento.
La causa traeva origine da un procedimento penale avviato in Francia contro gli amministratori di una società che commercializzava e distribuiva una sigaretta elettronica all’olio di cannabidiolo (CBD), una molecola presente nella canapa (o Cannabis sativa) e appartenente alla famiglia dei cannabinoidi. Nel caso di specie, il CBD era prodotto in Repubblica ceca a partire da piante di canapa coltivate legalmente e utilizzate nella loro interezza, foglie e fiori compresi. Esso veniva poi importato in Francia per esservi confezionato in cartucce per sigarette elettroniche. Il Tribunale penale di Marsiglia aveva condannato detti amministratori in quanto, secondo la legge francese, soltanto le fibre e i semi della canapa possono essere utilizzati a fini commerciali. In secondo grado, il giudice si interrogava sulla conformità al diritto dell’Unione della normativa francese, che vieta la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza.
La questione è stata quindi sottoposta alla Corte di Giustizia (causa C-663/18). Quest’ultima, ha chiarito che nel caso di specie sono applicabili le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all’interno dell'Unione (articoli 34 e 36 TFUE), poiché il CBD non può essere considerato come uno “stupefacente”. Da un lato, infatti, il CBD non è menzionato nella Convenzione ONU sulle sostanze psicotrope e, dall’altro, classificarlo come stupefacente in virtù della Convenzione unica ONU sugli stupefacenti sarebbe contrario alla ratio della stessa, ossia la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo. La Corte sottolinea infatti che, in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il CBD non ha effetti psicotropi né effetti nocivi per la salute umana (a differenza del THC).
Inoltre, la Corte dichiara che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci ostano a una normativa come quella francese. Infatti, il divieto di commercializzazione del CBD costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni, vietata dall’articolo 34 TFUE. La Corte precisa, tuttavia, che una normativa siffatta può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’articolo 36 TFUE, quale l’obiettivo di tutela della salute pubblica invocato dalla Francia, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo suddetto e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Tale valutazione spetta al giudice nazionale, che è tenuto a valutare i dati scientifici disponibili al fine di assicurarsi che l'asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su considerazioni puramente ipotetiche.
Inoltre, si noti che poche settimane dopo la decisione della Corte, l’ONU ha eliminato la cannabis terapeutica dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti (la tabella delle sostanze ritenute più pericolose, come eroina e cocaina), riconoscendone gli impieghi terapeutici.
Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo "L’AIFA impone l’obbligo di inserimento del rischio di dipendenza in etichetta di farmaci contenenti oppioidi".
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Giordana Babini, Lara Mastrangelo, Filippo Grondona e Andrea Michelangeli.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
È possibile acquistare il volume redatto dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports di 38 giurisdizioni qui.
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