12 settembre 202121 minuti di lettura

Webinar

Come gestire un data breach da attacco ransomware?

Martedì 28 settembre, dalle 16:00 alle 18:00, la Camera di Commercio Italo-Germanica è lieta di invitarvi al prossimo incontro dei Virtual Round Table dedicato al TechLaw, realizzato in collaborazione con lo studio legale DLA Piper, studio partner del network “Norme & Tributi” della AHK Italien. In questo webinar, gli Avv.ti Giulio Coraggio, Cristina Criscuoli e Giulia Zappaterra di DLA Piper parleranno di come gestire un attacco ransomware e di quali possano essere le conseguenze di una gestione inadeguata di simili incidenti. E’ possibile registrarsi qui

Podcast

Chiara Garofoli di Google su come gestire i contenziosi internazionali nella tecnologia

Chiara Garofoli è Senior Legal Counsel (International Litigation) di Google ed è parte del team globale di Google per la gestione dei contenziosi al di fuori degli Stati Uniti. È stata la prima donna e la prima non inglese del team internazionale di litigation del gigante di Mountain View. In questo podcast, discute di alcune delle controversie più interessanti in cui è stata coinvolta, analizzando la recente sentenza della Corte di Giustizia europea su YouTube e la posizione di Google sui third party cookies e il suo impatto sull’online advertising. Il podcast è disponibile qui

Privacy

Cloud Nazionale: stanziati EUR1,9 miliardi per la migrazione dei dati della PA

Presentata la strategia per il Cloud Nazionale: 1,9 miliardi pronti per la migrazione dei dati della PA. La più grande sfida per la digitalizzazione della pubblica amministrazione è ai blocchi di partenza.

L’irreversibile processo di trasformazione digitale della società moderna, accelerato dalla emergenza del COVID-19 ha reso improcrastinabile un’analoga trasformazione della Pubblica Amministrazione. La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione si impone oggi come obiettivo prioritario per garantire ai cittadini e alle imprese servizi pubblici di maggiore qualità, efficienza ed efficacia, oltre che per creare nuove opportunità di sviluppo per l’economia digitale del Paese. In questo processo trasformativo, il ricorso al Cloud Computing, o Cloud, riveste un ruolo centrale in ragione delle sue caratteristiche abilitanti per la semplificazione e ottimizzazione della gestione delle risorse IT, la riduzione dei costi, e l’introduzione di nuove tecnologie digitali”. È questo lo spirito della Strategia Cloud Italia presentata dal Sottosegretario con delega all’intelligence e alla sicurezza Franco Gabrielli, dal direttore dell’Agenzia per la cybersecurity nazionale Roberto Baldoni, dal ministro della Transizione digitale Vittorio Colao e Paolo de Rosa, CTO del Dipartimento per la Trasformazione digitale: un piano ambizioso che ambisce a guidare la migrazione sulla “nuvola” di dati e fascicoli gestiti da almeno il 75% degli uffici pubblici italiani entro il 2025.

L’opera in considerazione interesserebbe circa 11 mila data center, il 95% dei quali, secondo quanto attestato dall’Agenzia per l’Italia digitale, presenta gravi vulnerabilità in materia di sicurezza, affidabilità, capacità elaborativa ed efficienza. La strategia cloud poggia le proprie fondamenta su quattro pilastri. Il primo pilastro è probabilmente il più consistente: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presenta alla voce cloud investimenti per un valore complessivo pari 1,9 miliardi di euro. Tuttavia, per un’agevole transizione sarà necessario procedere ad una generale classificazione delle informazioni gestite dalla pubblica amministrazione in modo da allestire un perimetro di difesa organizzativo e tecnico adeguato al rischio. Interviene, così, il secondo pilastro della strategia, che individua tre tipologie di dati: (i) dati strategici, dati “la cui compromissione può avere un impatto sulla sicurezza nazionale”; (ii) dati critici, la cui compromissione “potrebbe determinare un pregiudizio al mantenimento di funzioni rilevanti per la società, la salute, la sicurezza e il benessere economico e sociale del Paese”; (iii) dati di natura ordinaria, la cui compromissione non è idonea determinare un rischio per la continuità dei essenziali dello Stato.

Certificare i fornitori di servizi cloud è il terzo fattore essenziale per il documento strategico. Il fine è quello di determinare requisiti e standard cui dovranno aderire i gestori della “nuvola”, attraverso lo scrutinio e la qualificazione dei servizi utilizzabili dalla PA. La costituzione di un  Polo Strategico Nazionale (PSN), inoltre, avrà una rilevanza di primo piano quale “infrastruttura nazionale per l’erogazione di servizi Cloud, la cui gestione e controllo di indirizzo saranno autonomi da fornitori extra UE”. Tale infrastruttura strategica sarà al cuore del processo di migrazione e lavorerà al servizio di ministeri, enti pubblici nazionali, regioni, aziende sanitarie e città metropolitane. A monitorare e gestire l’esecuzione del progetto, a seconda delle rispettive competenze, saranno predisposte la “neonata” Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD).

Da una prospettiva privacy, la strategia Cloud evidenzia gli effetti del braccio di ferro per il dominio sul mercato del cloud tra fornitori europei ed extra-europei. Una scontro tra colossi, specificatamente statunitensi e cinesi, che ha “rotto lo specchio” della sovranità digitale europea, mettendo gli Stati Membri di fronte ai propri limiti tecnologici e infrastrutturali (le quote di mercato nel settore Cloud delle aziende europee rappresentano un valore residuale - inferiore al 10% - rispetto a quelle detenute dalle aziende extra-UE). Questa scomoda condizione di dipendenza tecnologica forza tuttora l’UE a cercare un complesso bilanciamento tra le rigide regole comunitarie in termini di protezione dei dati personali (si pensi all’acquis della Sentenza Schrems II o delle Raccomandazioni 01/2020 dello European Data Protection Board) e il primato degli operatori extra-europei. Su questo fronte, il piano strategico adotta un registro decisamente vago. Se da un lato, infatti, la strategia cloud mette alla porta i fornitori extra-europei non qualificati, dall’altro ammette al processo di trasformazione digitale quei fornitori di servizi che consentano “la localizzazione dei dati nell’Unione europea”. Il documento riconosce, in particolare, la natura pervasiva di talune discipline normative extra-EU: “Come noto, legislazioni extra UE possono portare, previa sussistenza delle previste circostanze, alla richiesta unilaterale al fornitore dei servizi Cloud di fornire l’accesso ai dati presenti sui sistemi” (si pensi al Cloud Act 2018 o alla Chinese Cybersecurity Law 2017).

Il cloud nazionale e il relativo processo di migrazione sollevano, inoltre, importanti questioni in tema di cybersecurity. Come proteggere la mole di dati gestita dalla pubblica amministrazione? Chi gestirà le “chiavi” del cloud? Gli strumenti di key-management individuati fanno riferimento ad un sistema di doppia crittografia che vedrà come key-holders lo Stato che il fornitore del servizio. Il modello di distribuzione dei servizi Cloud potrà essere organizzato secondo queste modalità principali: (i) cloud pubblico con controllo on premise dei meccanismi di sicurezza (cosiddetto Cloud criptato); (ii) cloud privato; (iii) cloud ibrido, che permette la localizzazione dei dati in Italia su licenza di operatori privati, e infine il cloud “privato qualificato” soggetto a una crittografia nazionale con controllo delle chiavi in Italia e (iv) multi-cloud, un modello che prevede l’utilizzo contemporaneo, per la realizzazione di determinati servizi o applicazioni, di più Cloud dello stesso tipo (pubblico o privato) offerti però da diversi fornitori.

La più grande sfida per la digitalizzazione della pubblica amministrazione è, dunque, ai blocchi di partenza. La tabella di marcia predisposta dal documento strategico prevede la pubblicazione del bando per il PSN entro la fine del 2021, l’aggiudicazione entro la fine del 2022. La migrazione dei servizi della pubblica amministrazione, secondo le stime del piano, dovrebbe concludersi entro la fine del 2025. A sovrintendere alla corretta esecuzione del piano di migrazione, a seconda delle rispettive competenze, saranno predisposte la “neonata” Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD).

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo: “Prima sanzione GDPR per dati conservati in cloud dopo la sentenza Schrems II

Technology, Media and Telecommunications

La Corte di giustizia sulle opzioni c.d. a “tariffa zero”

Sono del 2 settembre 2021 le tre pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità delle opzioni c.d. a “tariffa zero” con il diritto dell’Unione e, in particolare, con il Regolamento UE n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta, e il Regolamento UE n. 531/2012, relativo al roaming sulle reti mobili.

Con un’opzione a “tariffa zero” un fornitore di servizi di accesso a Internet consente agli utenti che hanno sottoscritto l’opzione di utilizzare servizi di imprese partner senza che i dati utilizzati per accedere a tali servizi siano detratti dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base. Mentre in linea generale l’utilizzo di servizi mediante l’accesso ad Internet comporta il consumo del volume di dati che il piano tariffario mette a disposizione dell’utente, i dati utilizzati per i servizi compresi nell’opzione a “tariffa zero” non sono detratti dal volume di dati nel piano tariffario di base. Un’opzione a “tariffa zero” integra il piano tariffario di base.

I tre casi esaminati dalla Corte sono caratterizzati, rispettivamente, dal fatto che l’attivazione dell’opzione a “tariffa zero” comporta: (i) una limitazione della condivisione della connessione (c.d. tethering). L’opzione a “tariffa zero” non trova applicazione con riferimento al consumo di dati in tethering e, dunque, i dati utilizzati per l’accesso ai servizi compresi nell’opzione sono comunque decurtati dal volume di dati del piano base, se l’accesso ai servizi avviene con condivisione della connessione; (ii) una limitazione della larghezza di banda per lo streaming video; (iii) una limitazione dell’utilizzo in roaming. L’opzione è valida solo nel territorio nazionale e, dunque, all’estero il volume di dati consumato per l’utilizzo dei servizi di imprese partner è detratto dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base.

I giudici nazionali che hanno investito la Corte delle questioni pregiudiziali da cui originano le sentenze in commento hanno rispettivamente chiesto alla Corte se le predette limitazioni fossero o meno compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con i Regolamenti sopra richiamati. La Corte osserva che le questioni sottopostele, “volte a consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla legittimità delle condizioni di utilizzo” di un’opzione a “tariffa zero”, “si basano sulla premessa che una siffatta opzione tariffaria sia essa compatibile con il diritto dell’Unione”.

Preliminarmente la Corte si domanda quindi se le opzioni a “tariffa zero” siano o meno compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con il richiamato Regolamento n. 2015/2120. La Corte osserva che il Regolamento “impone ai fornitori di servizi di accesso a Internet un obbligo generale di trattamento equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze del traffico, al quale non si può in alcun caso derogare”. Ai sensi del Regolamento, i fornitori di servizi di accesso a Internet, precisa la Corte, “conservano la possibilità di adottare misure di gestione ragionevole del traffico”, avvertendo però che tale possibilità è soggetta alla condizione, in particolare, che siffatte misure siano basate su “requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico” e non su “considerazioni di ordine commerciale”.

Dal momento che – osserva la Corte – un’opzione a “tariffa zero” opera una “distinzione all’interno del traffico Internet, non detraendo dal piano tariffario di base il traffico verso applicazioni di partner” sulla base di “considerazioni di ordine commerciale”, una siffatta opzione “non soddisfa l’obbligo generale di trattamento equo del traffico, senza discriminazioni o interferenze” previsto dal Regolamento n. 2015/2120. La Corte conclude quindi che la contrarietà di un’opzione a “tariffa zero” con il Regolamento sussiste “indipendentemente dalla forma o dalla natura delle condizioni di utilizzo connesse alle opzioni tariffarie proposte”, quali la limitazione (i) della condivisione della connessione, (ii) della larghezza di banda, (iii) dell’utilizzo dell’opzione tariffaria al di fuori del territorio nazionale. 

Le suddette limitazioni, dal momento che trovano applicazione unicamente a causa dell’attivazione dell’opzione a “tariffa zero”, che è contraria al Regolamento sull’accesso a un’Internet aperta, sono anch’esse incompatibili con il diritto dell’Unione.

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Intellectual Property

Modifica del Codice della Proprietà Industriale: novità sui brevetti

A partire dal 9 settembre 2021 è entrato in vigore il Decreto n. 119/2021 (il Decreto), recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33 (il Regolamento) di attuazione del Codice della Proprietà Industriale relative, tra gli altri, ai brevetti.

Come si è avuto modo di vedere in riferimento alle modifiche al Codice della Proprietà Industriale relative ai marchi (si veda l’articolo disponibile qui), il Decreto introduce importanti modifiche al Regolamento, che interessano anche i brevetti. In particolare, vale anche in questa sede quanto si è detto in merito alle modalità di presentazione di domande di registrazione: l’art. 1 del provvedimento in esame stabilisce che le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, così come le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni, debbano ora essere redatte in conformità a moduli, disponibili presso lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione. Esse devono inoltre recare la firma del richiedente o del suo mandatario e, nel caso di diritti appartenenti a più soggetti, colui che firma nell'interesse di altri è tenuto specificare tale sua qualità. Al deposito in formato cartaceo delle domande nazionali, come anche al deposito telematico e alle modalità di trasmissione, si applica il nuovo articolo 1, comma 2-bis da cui si evince che in ogni caso la redazione dei suddetti moduli deve contenere l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonché le indicazioni previste dalla circolare dell’UIBM.

Rilevante è anche la nuova disposizione dell’art. 24-bis, intitolata “Istanza di limitazione” e introdotta dall’art. 17 del Decreto, che si riferisce in modo unitario sia all’ipotesi di declaratoria di nullità parziale che a quella di vera e propria limitazione giudiziale con riformulazione delle rivendicazioni. Esse prevede che il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall’articolo 76 comma 2 cpi, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullità parziale, debba informare “tempestivamente” l’UIBM allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza, così come copia di quest’ultima, per la pubblicazione sul Bollettino di cui all’articolo 189 cpi. Tuttavia, la disposizione non pone un chiaro termine per questo adempimento, né tantomeno prevede sanzioni per la sua omissione.

Parimenti significativo in ambito brevettuale è l’art. 24 del Decreto, che contiene la modifica dell’art. 33 sull’accesso ai fascicoli delle domande e dei titoli. Il nuovo comma 1 non contempla più la possibilità per il richiedente di chiederne la riservatezza e ne consente quindi sempre l’accesso ai terzi “purché non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa”. In ogni caso, il diritto di accesso non comprende le domande di brevetto e di modello di utilità per cui è stata dichiarata l’irricevibilità o per cui è stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice”.

Inoltre, il Decreto interviene anche in tema di trascrizione, integrando l’art. 40 del Regolamento tramite l’aggiunta di un comma 7-bis. In particolare, relativamente alla trascrizione della licenza, esso stabilisce che la dichiarazione di avvenuta concessione presentata per la trascrizione in luogo del contratto “indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l’intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza”.

All’art. 31 del Decreto si introduce invece una modifica alla riserva di deposito dell’art. 42 del Regolamento, attraverso l’aggiunta del comma 2-bis. Secondo la nuova formulazione, in caso di mancata presentazione, nel termine previsto dalla stessa norma al comma 1, dei documenti di cui ci si fosse riservato il deposito dopo la presentazione della domanda, l’UIBM procederà ai sensi dell’articolo 173, comma 7 cpi (e cioè alla richiesta di osservazioni al richiedente prima del rigetto definitivo della domanda), qualora si tratti di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Diversamente, l’UIBM comunicherà la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.

Infine, riveste particolare importanza anche in questa sede l’art. 34 del Decreto, avente ad oggetto l’art. 47 del Regolamento, il quale fa riferimento alle modalità di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva. Come già rilevato, l’atto di opposizione, da indirizzarsi direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell'UIBM, è redatto in conformità al modulo predisposto ed è inviato direttamente all'UIBM in duplice copia, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 225 cpi, ovvero in tre copie “se depositato presso il medesimo Ufficio”, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La norma specifica poi che, nel caso in cui l’atto di opposizione sia depositato direttamente presso l'UIBM o tramite altri servizi di spedizione diversi dal servizio postale, la data di ricevimento attestata dall'UIBM sarà considerata data di deposito dell'opposizione. Diversamente, qualora l’atto di opposizione sia inviato tramite il servizio postale alla sede dell'UIBM mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata dall'ufficio postale sarà considerata data di deposito della raccomandata o del plico. Da ultimo, i commi 4 e 5 stabiliscono rispettivamente la possibilità di deposito dell’atto di opposizione per via telematica e che ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione deve essere inviata con tale modalità direttamente ed esclusivamente all'UIBM. Si precisa inoltre che la traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, diversi da quelli indicati all'articolo 176, comma 4, lettera a) cpi, deve essere inoltrata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale.

Su un argomento simile può essere interessante l’articolo “Modifica del Codice della Proprietà Industriale: novità sui marchi”.

Marchi Figurativi e Denominativi a confronto

In occasione della recente sentenza T-463/20, il Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale) ha respinto il ricorso di una nota azienda attiva nel settore dei videogiochi e dell’elettronica di consumo avverso la domanda di registrazione di un marchio denominativo europeo. Con tale sentenza, il Tribunale conferma la precedente decisione della Quarta commissione di ricorso che riteneva assente il rischio di confusione tra i segni.

Nello specifico, nel 2017 il richiedente presentava opposizione ai sensi degli articoli 8(1)(b), 8(4) e 8(5) del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea (RMUE) avverso la domanda di registrazione di marchio denominativo europeo per i prodotti della classe 18. L’opposizione veniva proposta a tutela, tra gli altri, di un marchio figurativo europeo per i prodotti delle classi 9, 16 e 28. Ottenuto un rifiuto dalla divisione, il richiedente procedeva dinanzi alla Quarta Commissione di ricorso che riconosceva non solo il carattere distintivo del marchio della ricorrente ma anche una chiara distanza sia fonetica che concettuale tra i due segni. Dunque, non essendo riconosciuto alcuni tipo di somiglianza tra gli stessi, la commissione non approfondiva né le questioni relative al carattere distintivo accresciuto né alla notorietà del marchio che la ricorrente aveva proposto e concludeva confermando la precedente decisione.

Il richiedente procedeva dunque dinanzi il Tribunale dell’Unione europea, che interveniva riconoscendo la natura di beni di consumo quotidiano per le merci in esame, per il cui acquisto non venivano giudicate necessarie né conoscenze né abilità particolari. Il Tribunale confermava altresì l’assenza di un rischio di confusione tra i segni dal punto di vista grafico, in ragione del fatto che gli elementi verbali del marchio denominativo ritenuto confliggente – nello specifico due lettere -, presenti anche in uno dei marchi figurativi della ricorrente, venivano riproposti in quest’ultimo in maniera così stilizzata da non rendere possibile né il loro riconoscimento come tali né alcun tipo di confronto da parte del pubblico di riferimento che, al contrario, avrebbe dovuto compiere sforzi significativi per giungere ad un confronto fonetico come anche concettuale. Si conveniva che il consumatore potrebbe percepire tale segno come una forma astratta e unitaria piuttosto che come lettere maiuscole. Da ultimo, stabilita anche la differenza fonetica e l’impossibilità di rintracciare un concetto semantico comune, il Tribunale confermava la decisione della commissione e rigettava il ricorso interamente, non avendo ricevuto neanche la prova di notorietà del marchio, elemento necessario per azionare l’articolo 8(5) RMUE.

La sentenza è rilevante perché suggerisce che nel confronto tra un marchio figurativo e un marchio denominativo con elementi verbali in comune, ai fini del carattere distintivo è richiesta un’elevata stilizzazione e dunque una particolare rappresentazione grafica, tale da non rendere gli elementi verbali riconoscibili al pubblico di riferimento. Ciò è vero soprattutto quando ad essere condivisa è un’importante sequenza di elementi verbali. La presenza di elementi figurativi molto decorativi in aggiunta agli elementi verbali è dunque fondamentale per escludere il rischio di confusione, essendo in grado di ridurre la visibilità degli elementi verbali stessi. Ovviamente, la valutazione in questi termini della rappresentazione grafica si aggiunge all’esame degli elementi che normalmente vengono esaminati, quali ad esempio la natura dei prodotti/servizi coinvolti, il mercato di riferimento, uso.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’UKIPO rifiuta la registrazione come marchio dell’elemento figurativo di una celebre pentola

Food & Beverages

Indicazioni geografiche: stop CGUE ai nomi evocativi, ma rimane incertezza

Con sentenza del 9 settembre 2021, la Corte di Giustizia UE ha deciso che la normativa europea riconosce una protezione ad ampio raggio alle indicazioni geografiche, estendendosi anche a tutti i servizi che sfruttano indebitamente la notorietà di un prodotto DOP o IGP.

Questo tema è stato affrontato nel caso C-783/19, in seguito al ricorso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, un'organizzazione che cura gli interessi dei produttori di champagne, contro una catena di tapas bar in Spagna che aveva utilizzato il nome “Champanillo” (in spagnolo piccolo champagne) per contraddistinguere e pubblicizzare i propri locali. Durante la procedura d’appello, la Corte Provinciale di Barcellona ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare la normativa europea sulla protezione delle indicazioni geografiche (come Champagne), qualora termini controversi (come Champanillo) siano utilizzati in riferimento non a un prodotto agricolo, ma alla prestazione di un servizio.

I giudici europei hanno sancito che il diritto dell’Unione (e, più in particolare, l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013) tutela i prodotti DOP nei confronti di condotte vietate aventi ad oggetto non solo prodotti, ma anche servizi. Il Regolamento, infatti, intende preservare le peculiari caratteristiche di qualità dei prodotti a denominazione di origine protetta, rispondendo agli interessi dei produttori e consumatori. Un simile obiettivo non potrebbe essere perseguito da un’interpretazione restrittiva del Regolamento, che non consentisse, quindi, di salvaguardare una DOP in presenza di un’evocazione indebita quando un nome controverso sia utilizzato per designare la prestazione di un servizio.

Il criterio determinante per stabilire se vi sia un’evocazione illegittima di una DOP è di accertare se il consumatore europeo medio, mediamente informato e ragionevolmente attento ed avveduto sia indotto a ricollegare una denominazione controversa riferita a un prodotto o a un servizio, da un lato, e il prodotto DOP, dall’altro. Inoltre, per accertare l’evocazione, secondo la Corte, non è necessario che il prodotto il quale beneficia di una DOP e il prodotto o servizio contrassegnato da un segno controverso siano identici o simili, poiché l’esistenza del nesso tra l’indicazione geografica anteriore e il segno successivo può risultare anche da diversi elementi, come l’incorporazione parziale della denominazione protetta (ad esempio, il termine Cambonzola e la DOP Gorgonzola) o l’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e la somiglianza che ne deriva (ad esempio, l’acquavite di sidro di mele “Verlados” e l’IGP Calvados). Anche in assenza di tali elementi, ulteriori fattori utili nell’analisi potrebbero, inoltre, essere rappresentati da una vicinanza concettuale tra la denominazione protetta e il segno di cui trattasi o una somiglianza tra i prodotti protetti da tale DOP e i prodotti o servizi contrassegnati dalla medesima denominazione (ad esempio, Parmesan e Parmigiano Reggiano).

Dalla prospettiva italiana, se da un lato la posizione della Corte di Giustizia sembra porsi a tutela delle numerose indicazioni geografiche del settore alimentare nazionale, dall’altro non mancano le incertezze interpretative del diritto europeo. Solo dopo pochi giorni dalla pronuncia della Corte di Giustizia, il 13 settembre 2021, il Commissario UE Janusz Wojciechowski ha infatti risposto ad un’interrogazione parlamentare rendendo noto l’assenso della Commissione europea alla registrazione della menzione tradizionale del vino locale croato “Prosek”. Sebbene l’Italia potrà presto presentare le proprie obiezioni per tentare di impedire potenziali danni al vino Made in Italy, potrebbe essere complesso riuscire a far leva sui principi di diritto sollevati dalla quasi contestuale pronuncia della Corte europea nel caso “Champanillo”. Indubbiamente, il termine “Prosek” è suscettibile di trarre in inganno i consumatori e danneggiare i produttori del Prosecco DOP che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi per ottenere un vino di qualità. Tuttavia, a giudizio della Commissione, la sola omonimia non basta: il Prosek sarebbe, infatti, un vino tradizionale croato dalla boccata dolce e senza bollicine (che, pertanto, almeno apparentemente, non tenterebbe di imitare l’eccellenza italiana) di cui si richiede la registrazione come Specialità Tradizionale Garantita e non come DOP.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai profess

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