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Gianluigi Guida di Binance su cryptocurrency e NFT

Gianluigi Guida è Senior Legal Counsel di Binance, una delle aziende più grandi al mondo nel settore delle cryptocurrency e degli NFT, e in questo episodio di “Diritto al Digitale” racconta a Giulio Coraggio, Andrea Pantaleo e Vincenzo Giuffrè dello studio legale DLA Piper le problematiche legali più interessanti che sta affrontando in un settore in veloce evoluzione. Il podcast è disponibile qui.

Privacy

Il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico ed i rischi per la privacy degli assistiti

La legge 28 marzo 2022 n. 25, che ha convertito il D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, ha introdotto importanti novità in relazione al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), prevedendo anche l’istituzione dell’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS).

Uno dei principali obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) consiste nel promuovere la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria, al fine di consentire un’effettiva equità di accesso della popolazione alle cure sanitarie e sociosanitarie, stabilendo standard qualitativi e quantitativi uniformi su tutto il territorio nazionale.

Nelle intenzioni del legislatore, tale obiettivo verrà raggiunto anche attraverso il rafforzamento del FSE, al quale le recenti novità normative intendono dare un nuovo volto. Il Fascicolo Sanitario Elettronico diventerà infatti l’infrastruttura digitale contenente l’intera storia clinica degli assistiti, su tutto il territorio nazionale, grazie al costante aggiornamento da parte degli operatori sanitari. Inoltre, il FSE avrà la funzione di alimentare il nuovo EDS di cui di seguito diamo alcuni dettagli.

La legge 25/2022 prevede un obbligo in capo agli operatori sanitari pubblici e privati - siano questi accreditati o autorizzati - di caricare sul FSE le informazioni sanitarie dei pazienti, entro cinque giorni dall’erogazione delle prestazioni. Una delle novità introdotte dalla legge in commento è dunque rappresentata dall’ampliamento dei soggetti obbligati ad alimentare il FSE, peraltro coinvolti in tutte le fasi di diagnosi, cura e riabilitazione.

L’obiettivo è senz’altro ambizioso e comporterà una crescita esponenziale dei rischi per la privacy degli assistiti, derivanti dai trattamenti svolti per le suddette finalità di diagnosi, cura e riabilitazione. Ne è la prova il significativo aumento di cyberattacchi che ha interessato il settore della sanità, a seguito dell’emergenza pandemica. Basti pensare che, soltanto nel 2020, si è registrata una crescita del 47%, rispetto al 2019, di cyberattacchi rivolti ai sistemi sanitari all’interno dell’Unione europea.

Tuttavia, è ancora presto per esprimere giudizi accurati sui rischi che le innovazioni di cui si discute comporteranno per la tutela dei dati personali degli assistiti. Infatti, i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, nonché le responsabilità ed i compiti degli operatori tenuti ad alimentare il repository, verranno stabiliti nel dettaglio dal Ministero della Salute, con appositi decreti. Tali decreti dovranno anche disciplinare le misure di sicurezza e le garanzie da adottare per assicurare la tutela dei dati personali degli interessati, la modalità di attribuzione agli assistiti di un codice identificativo univoco (tale da non consentirne l’identificazione diretta) ed i livelli diversificati di accesso al FSE.

La legge 25/2022 rafforza anche il ruolo dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), che viene investita del compito di adottare linee guida volte a definire, tra l’altro, le regole tecniche per garantire la raccolta, la conservazione, la consultazione e l’interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie agli assistiti. Le banche dati esistenti saranno allineate con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA). Secondo il Ministero della Salute, l’ANA fungerà da “elemento abilitante per l’attuazione dell’investimento “potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico””.

D’altra parte, con la L. 25/2022 il FSE ha acquisito un’ulteriore funzione, di primaria importanza: quella di permettere l’implementazione dell’Ecosistema di Dati Sanitari, attraverso i dati resi disponibili tramite il “sistema tessera sanitaria”, nonché quelli trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale. In tale contesto, il Ministero della Salute agirà in veste di titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall’EDS, mentre Agenas avrà il ruolo di responsabile ex art. 28 del GDPR, essendo incaricata della gestione operativa dell’EDS.

Non sono ancora disponibili informazioni di dettaglio circa i contenuti dell’EDS, le modalità di alimentazione dello stesso, i soggetti che vi avranno accesso, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Anche a tal proposito, occorrerà attendere l’adozione di un apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero per la transizione digitale.

Nonostante i molti dettagli che le istituzioni dovranno definire nei mesi a venire, le novità in commento rappresentano indubbiamente una sfida notevole per la tutela dei dati personali, considerata la natura ed il volume delle informazioni che saranno disponibili all’interno del FSE. Proprio in considerazione di tali rischi, il Legislatore ha previsto il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, che verrà chiamato ad esprimere il proprio parere sul testo dei menzionati decreti attuativi, prima della loro approvazione.

Su di un simile argomento, è possibile leggere l’articolo “Il Garante sanziona una azienda sanitaria per informative privacy non conformi al GDPR”.

Trasferimento dei dati: 5 punti rilevanti emersi dal Privacy Symposium

Condividiamo alcuni spunti sul trasferimento dei dati al di fuori del SEE raccolti da Giulio Coraggio con il collega irlandese di DLA Piper, John Magee, al Privacy Symposium.

Ecco i nostri 5 punti salienti sul trasferimento dei dati emersi dal Privacy Symposium di Venezia

  1. Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti sta mantenendo i dettagli del Privacy Shieldriservati, tuttavia ha confermato che i nuovi meccanismi di ricorso giudiziario e di supervisione si applicheranno non solo al PS, ma a tutti i meccanismi di trasferimenti dei dati.
  2. I garanti privacy nazionali stanno dando all’annuncio del nuovo Privacy Shield un’accoglienza tiepida. Mentre accolgono con favore il fatto che sia progettato per affrontare direttamente i problemi identificati nella sentenza Schrems II, stanno anche notando che esistono conflitti fondamentali tra i sistemi giuridici e segnalando una revisione dettagliata e critica della decisione di adeguatezza.
  3. La Commissione europea è a favore del nuovo accordo, anche se ha notato che ci vorrà del tempo per entrare in vigore, con la necessità di passare attraverso il processo di proposta di decisione di adeguatezza, la redazione, la consultazione del Parlamento e dell’EDPB e l’approvazione. Non hanno voluto indicare i tempi precisi.
  4. C’è stato un acceso scambio di opinioni sull’approccio basato sul rischio per condurre i trasfer impact assessment (TIA). I garanti continuano a sostenere che la CGUE non ha previsto la considerazione di elementi soggettivi, come la precedente esperienza dell’importatore con le richieste, mentre la Commissione ha approvato il punto di vista che l’articolo 24 del GDPR e le SCCs richiedono un approccio basato sul rischio che consideri tutti i fatti pertinenti, a condizione che un’azienda conduca una “valutazione credibile, seria e documentata“. Le autorità hanno notato che stanno vedendo le organizzazioni presentare TIA di scarsa qualità con la maggior parte dei criteri di natura soggettiva. L’autorità privacy tedesca ha notato la necessità per le autorità di iniziare a muoversi verso un’applicazione più proattiva piuttosto che reagire solo ai reclami.
  5. Le misure funzionali a garantire l’osservanza del Privacy Shield saranno introdotti con tutta probabilità tramite executive order che potrebbero aggiungere un ulteriore elemento di incertezza perchè possono essere facilmente revocati con un provvedimento del Presidente, come successo ad esempio dopo la nomina di Trump.

E’ probabile che molte aziende decideranno di continuare ad eseguire le TIA, anche dopo l’approvazione del PS per non trovarsi senza difese in caso di uno caso Schrems III, fermo restando che le TIA rimarranno necessarie per il trasferimento verso altri paesi considerati non adeguati.

Ancora alcune aziende non sanno come svolgere le TIA, e il tool di legal tech Transfer di DLA Piper per supportare le aziende nelle TIA in questa attività può essere di notevole aiuto ed è usato già da 150+ aziende. Potete avere maggiori informazioni su Transfer sulla pagina dedicata del sito di DLA Piper qui.

Potete leggere di più sul possibile Privacy Shield II nell’articolo “Un nuovo Privacy Shield è la soluzione per i trasferimenti di dati ai sensi del GDPR?“.

Approccio legal design e dark pattern: Linee Guida 3/2022 dello European Data Protection Board

L’European Data Board Protecion (EDPB) ha adottato il 14 marzo le Linee Guida 3/2022 (le Linee Guida”) in materia di dark pattern, ovvero quell’insieme di tecniche utilizzate per indurre gli utenti del web ad adottare azioni e comportamenti non intenzionali e a prendere decisioni dannose.

Cosa si intende per dark pattern?

I dark pattern sono un concetto principalmente legato alla User Experience Design (UX Design) e sono progettati intenzionalmente per fare agire gli utenti come probabilmente non avrebbero agito. Durante la progettazione di un App o di un sito web, infatti, vi è quasi l’obbligo di considerare al centro dell’interfaccia l’utente (“human-centered design), ovvero il fruitore finale di quest’ultima. Ed è questo che determina una corretta UX, che qualificherà anche il successo di un sito web o interfaccia.

Per dark pattern (o percorsi oscuri), dunque, si intendono quelle interfacce ed esperienze utente implementate su piattaforme social media (ma non solo) che inducono gli utenti a prendere decisioni potenzialmente dannose e involontarie in relazione al trattamento dei dati personali. Ciò che principalmente influenza il comportamento degli utenti, infatti, è la capacità di controllare in modo effettivo le attività svolte con i propri dati personali. Attraverso le Linee Guida l’EDPB vuole fornire esempi concreti sulle varie tipologie di dark pattern, nonché casi d’uso e raccomandazioni per evitare di incorrere in questi scenari.

Esempi di dark pattern nelle Linee Guida

L’EDPB evidenzia come i dark pattern siano in contrasto con i principi enunciati all’art. 5 del GDPR, come per esempio la trasparenza, o ancora, il consenso informato ai sensi dell’art. 7 GDPR. Ma non solo, anche i principi di accountability sono minati: rendere particolarmente difficile un “percorso” (ad esempio, rendere particolarmente complicato all’utente il rifiuto l’installazione dei cookie attraverso svariati layer), può essere particolarmente dannoso per il titolare, in quanto tale comportamento è facilmente dimostrabile attraverso degli screenshot, per esempio.

L’EDPB individua sei macro-aree di esempi di dark pattern modellate sulla base delle interfacce che potrebbero provocare gli utenti:

  1. Overloading: gli utenti si trovano di fronte ad un labirinto. Devono fare una scelta, ma si trovano di fronte a un’enorme quantità di richieste, informazioni e possibilità. Questo spingerà l’utente a condividere in maniera involontaria più dati rispetto a quelli che avrebbe altrimenti condiviso;
  2. Skipping: attraverso questa interfaccia si cerca di far dimenticare all’utente qualche aspetto relativo alla protezione dei suoi dati;
  3. Stirring: si sfrutta la sfera emotiva dell’utente per far compiere azioni che altrimenti non avrebbero compiuto;
  4. Hindering: gli utenti si trovano di fronte ad ostacoli o blocchi nel processo informativo e di gestione dei propri dati personali. Si rende dunque quella che sarebbe la scelta più favorevole per l’utente, la più difficile da compiere;
  5. Fickle: si rende l’interfaccia granulare e incoerente. Non vi è un senso logico e l’utente si trova di fronte ad un’interfaccia decontestualizzata;
  6. Left in the dark: si cerca di spaesare l’utente attraverso interfacce progettate in modo da nascondere una serie di informazioni, oppure gettando incertezza sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei diritti.

Legal design e dark pattern

Le Linee Guida dell’EDPB potrebbero essere interpretate come le prime vere istruzioni su come adattare l’approccio del legal design alla tutela dei dati personali. Le istruzioni del Board infatti sono chiare: il design rappresenta un elemento principale e fondamentale per condurre l’utente a compiere scelte consapevoli, ed è pertanto importante evitare di creare interfacce utente che lo possano spingere a scelte poco razionali a causa del troppo dispendio di tempo. Questo ce lo insegnano anche le Linee Guida sui cookie del nostro Garante Privacy che pone degli obblighi ben precisi anche di desgin del cookie banner che deve contenere per esempio una ‘X’ in alto a destra, e porre la stessa rilevanza grafica su tutti i bottoni, non producendo molteplici layer che potrebbero indurre l’utente a compiere scelte inconsapevoli.

Su di un simile argomento, potrebbe interessarti “Discutiamo con il Garante delle linee guida sui cookie”.

Technology, Media and Telecommunications

L’evoluzione del retail nell’era digitale: l’e-commerce e la tutela dei consumatori nel metaverso

Nel metaverso è possibile creare un mondo alternativo fatto di negozi, ristoranti e caffè virtuali in cui i nostri avatar possono vivere una seconda vita che – sebbene caratterizzata dalla realtà aumentata – ci consente di preservare la nostra identità.

Infatti, dopo aver assistito, negli ultimi anni, ad un aumento considerevole delle interazioni degli utenti con la tecnologia ed il mondo digitale, sembra che la finestra sul futuro abbia assunto i contorni del metaverso, un nuovo universo popolato da una comunità virtuale, che ci consentirà di adottare nuovi modi di esplorare digitalmente ogni aspetto della nostra quotidianità, incluso il campo dell’arte, dell’intrattenimento e, non da ultimo, anche del retail, sollevando nuovi interessanti quesiti legali connessi, tra gli altri, ai rapporti con i consumatori e alla disciplina giuridica applicabile.

Le aziende stanno avviando una vera e propria corsa all’innovazione, stanziando fondi ingenti sulla scoperta di quella che sembra essere la nuova miniera d’oro virtuale. Difatti, secondo un recente studio condotto da J.P.Morgan, tramite il metaverso i rivenditori, “invece di avere punti vendita in ogni città”, potranno “costruire un hub globale nel metaverso che può servire milioni di clienti” e si prevede un’opportunità da 3mila miliardi di dollari di giro d’affari all’anno.

Entrando a contatto con il metaverso, l’e-commerce come lo conosciamo è destinato a mutare volto e già si fa largo al concetto di m-commerce (metaverse-commerce), nel quale le modalità di acquisto, pur rimanendo digitali, prendono spunto dalle esperienze fisiche, per diventare phygital”. È in questo nuovo mondo, infatti, che i nostri avatar possono visitare nuovi mall e negozi di moda che espongono capi digitali da comprare con valuta virtuale e nei quali possono svolgere un nuovo tipo di shopping appositamente iper-realistico che può andare oltre l’esperienza che si può avere in un negozio fisico. Numerosi pionieri hanno già mosso i primi passi nel nuovo mercato mediante la creazione di veri e propri negozi virtuali, con l’aspettativa che potranno aumentare i profitti del mondo reale. Tra questi, si pensi ai brand che stanno costruendo il proprio second business nel mondo di Roblox come, ad esempio Nike, con la sua Nikeland, Forever 21 con la sua Shop City o a, ancora, Gucci con la versione virtuale del Gucci Garden, mentre Balenciaga ha trovato il suo posto nell’universo di Fornite e Coca-Cola sta conquistando Decentraland con la propria Friendship Box e i relativi capi creati per celebrare la giornata internazionale dell’amicizia: tutti progetti diversi tra loro per le modalità di realizzazione, ma accomunati dall’idea di fondo che l’utilizzo della realtà aumentata sia la chiave per aprire le porte a delle esperienze di acquisto più immersive e consapevoli, riducendo il divario tra vendor e buyer ed aumentando, quindi, la fiducia dei consumatori nei confronti del brand.

Tuttavia, non può dirsi che i tempi siano del tutto maturi al momento dato che, cambiando prospettiva, i consumatori sembrano ancora restii ad entrare nel metaverso. Infatti, dai risultati di recente sondaggio condotto da Dynata emerge che, sebbene la maggior parte dei consumatori intervistati abbia confermato di effettuare con frequenza acquisti online, solo in pochi si considerano pronti ad una quotidianità virtuale, e non sono diversi i dati che emergono dal report pubblicato da Gartner, in base al quale – pur confermandosi la portata dirompente del metaverso – occorrerà attendere alcuni anni affinché questo nuovo mondo prenda forma. Questo alla luce del fatto che ad oggi esistono opinioni fortemente contrapposte tra i consumatori, che oscillano tra l’entusiasmo per la creazione di un nuovo e innovativo universo virtuale e la preoccupazione per l’impatto che quest’ultimo potrebbe avere sul tessuto sociale reale.

In tale contesto, è quindi necessario predisporre un sostrato normativo idoneo a rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti di un sistema che, seppur sintomo di innovazione, è ancora nebuloso. Al contempo, le aziende interessate al nuovo universo digitale devono essere pronte a ridefinire la propria strategia non soltanto per ricomprendere l’utilizzo di soluzioni innovative nel mondo del metaverso, ma anche per tenere in debito conto, parallelamente, i relativi nuovi profili di regolamentazione normativa, così da assicurare uno sviluppo giuridicamente solido fin dalle fondamenta di questa nuova costruzione. In particolare, la creazione di nuovi mondi virtuali popolati dai nostri avatar possono far nascere questioni in materia di trattamento dei dati personali dell’utente-avatar raccolti nel metaverso, nonché circa la regolamentazione dei rapporti contrattuali che possono sorgere al suo interno.

A questo proposito, un tema di interesse deriva dai problemi di territorialità e dall’internazionalità insita nel concetto stesso di metaverso, che introduce la sfida legale di dover individuare la legge applicabile sia al metaverso, ma anche ai rapporti in esso nascenti. Nel mondo del retail B2C virtuale, in particolare, tale risposta deve inevitabilmente tener conto della posizione delle parti coinvolte, affinché si garantisca anche nel metaverso che gli utenti consumatori godano della protezione e dei benefici ad essi riservati in virtù della loro posizione di debolezza rispetto ai grandi colossi che operano sul web. Infatti, è ormai un principio consolidato che i consumatori che acquistano online, ovunque essi siano e da qualsiasi brand stiano acquistando, possano godere della protezione ad essi riconosciuta dalla disciplina giuridica applicabile nel proprio paese di residenza, ove diversa da quella applicabile al venditore e più favorevole per il consumatore stesso. Le stesse regole, pertanto, dovranno essere applicate anche nel mondo del metaverso a protezione degli avatar-consumatori.

È quindi certamente consumer-oriented il telaio normativo in vigore, prima a livello europeo e poi nazionale, in relazione ai contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore tramite qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza, ivi inclusi i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali, il quale è stato oggetto di recenti interventi di modifica quale conseguenza delle disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/771, che in Italia ha modificato il Codice del Consumo tramite la sua attuazione avvenuta ad opera del Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 170, e, con specifico riferimento ai servizi e contenuti digitali, della Direttiva (UE) 2019/770, trasposta nel Codice del Consumo dal Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 173. Tali modifiche, da una parte, hanno reso più gravoso il regime di responsabilità in capo ai venditori e, dall’altra, hanno rafforzato le garanzie di conformità dei beni e dei servizi e contenuti digitali in favore dei consumatori; su quest’ultimo aspetto, è di particolare interesse la nuova previsione in base alla quale, ove il professionista effettui delle modifiche sul servizio e contenuto digitale che incidano negativamente sull’utilizzo dello stesso, è concessa al consumatore la facoltà di recedere dal contratto e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato.

Come si assicurerà il rispetto della normativa a tutela dei consumatori e, in particolare, l’applicazione delle recenti previsioni in merito alla garanzia e al recesso nel mondo virtuale del metaverso?

Non vi è ancora una risposta su questo e, probabilmente, dovremo attendere ancora un po’ prima di poter selezionare, tra le varie strade possibili, quella effettivamente percorribile. In proposito, è certamente rilevante il fatto che la domanda sia già stata posta, e nelle sedi opportune: ci riferiamo in particolare alla recente interrogazione del Parlamento europeo alla Commissione europea, in base alla quale si è chiesto a quest’ultima di “avviare uno studio per meglio comprendere il “metaverso”, con un focus particolare sui rischi per i cittadini; ed iniziare a regolamentare fin da subito un settore che vista la vastità dei campi di applicazione rischia di sfuggire agli odierni controlli di legalità e tutela dei consumatori”.

Sebbene il metaverso costituisca un’opportunità per evolvere il modo in cui le aziende interagiscono con il pubblico dei consumatori, rimane comunque di primaria importanza che il nuovo mondo virtuale sia in grado di assicurare agli avatar le medesime tutele giuridiche conquistate dai consumatori nel mondo fisico.

Su un simile argomento possono essere interessanti gli articoli “I contratti di cessione e licenza IP nel Metaverso”, “Le problematiche legali dei brevetti relativi al metaverso – Il futuro è oggi” e “Le modifiche del Codice del Consumo richiedono urgenti azioni correttive per le aziende”.

Le valutazioni dell’AGCom alla Commissione europea sul progetto di coinvestimento dell’operatore incumbent sulle reti ad altissima capacità

Con comunicato stampa del 7 aprile scorso, l’AGCom ha informato di aver adottato uno schema di provvedimento avente ad oggetto le proprie valutazioni conclusive sulla proposta di impegni notificata dall’operatore incumbent relativamente al coinvestimento per la realizzazione di nuove reti ad altissima capacità (“VHCN”).

L’Autorità ha altresì informato di aver contestualmente avviato il processo di notifica dello schema di provvedimento alla Commissione europea per il parere di competenza, necessario ai fini dell’adozione del provvedimento finale.

Si tratta della prima applicazione in Europa dell’istituto del coinvestimento, così come disciplinato dagli articoli 76 e 79 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, istituito con la Direttiva (UE) 2018/1972, recepita nell’ordinamento italiano con il d. lgs. n. 207/2021 che ha modificato il d. lgs. n. 259/2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (gli artt. 76 e 79 della Direttiva sono stati recepiti, rispettivamente, dagli artt. 87 e 90 del rinnovato d. lgs. n. 259/2003).

In particolare, ai sensi di queste norme, le imprese designate come aventi un significativo potere di mercato (operatori c.d. “SMP”) possono offrire impegni – in conformità alla procedura ivi prevista – per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base. La procedura introdotta da queste norme prevede che tali impegni siano valutati dall’Autorità di regolamentazione nazionale, ossia l’AGCom, previa consultazione pubblica.

In conformità a questa procedura, l’AGCom ha avviato la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 1/22/CONS, all’esito della quale ha adottato lo schema di provvedimento in commento.

Come evidenziato nel comunicato stampa, la proposta di impegni di coinvestimento presentata all’Autorità prevede, tra l’altro:

  • la realizzazione, entro il 30 aprile 2026, di una nuova rete in architettura “Fiber to the Home” (FTTH) in rete di accesso secondaria “punto-punto” in circa 2.500 Comuni delle aree grigie e nere situate sul territorio italiano, come individuate da Infratel nella relativa mappatura 2021, per una copertura totale di 9,7 milioni di unità immobiliari tecniche (ossia le unità immobiliari del territorio nazionale per le quali, nel tempo, è stata attivata una linea telefonica e/o di banda larga);
  • la condivisione del rischio a lungo termine attraverso accordi strutturali di acquisto di accessi semi-GPON (“Gigabit Passive Optic Network”) e collegamenti in fibra Punto-Punto (P2P) in rete secondaria;
  • la possibilità per i coinvestitori di partecipare, secondo le modalità descritte nell’offerta di coinvestimento dell’operatore SMP, al coinvestimento attraverso l’acquisto di una partecipazione nel capitale sociale di FiberCop o di even
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