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Italian DLA Piper Intellectual Property & Technology Legal Predictions for 2022

Le predictions di DLA Piper il 2022 nell’aree in cui opera maggiormente il dipartimento di Intellectual Property & Technology sono state discusse lo scorso 8 febbraio 2022 nell’ambito di un webinar con un panel di altissimo livello con Maria Francesca Portincasa di Lamborghini, Angelica Marchese di Capgemini, Ilaria Musco di DAZN. Trovate di seguito la registrazione dell’evento qui.

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Le Condizioni di Servizio di un social media sono vessatorie secondo AGCM

A quasi un anno dall’inzio del procedimento istruttorio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) si è espressa, con un recente provvedimento, in merito alla vessatorietà delle “Condizioni di Servizio” della piattaforma di un famoso social media. Il procedimento si è concluso con la presentazione, da parte del social media, dell’impegno a implementare una versione revisionata delle clausole censurate, con lo scopo di sanare i profili di vessatorietà rilevati da AGCM.

Prima di analizzare quali clausole sono state ritenute vessatorie da parte dell’AGCM e i relativi impegni proposti dal social media, ripercorriamo le tappe principali di questa vicenda.

La vicenda

A seguito di numerose segnalazioni da parte di associazioni dei consumatori, l’AGCM ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti del social media in relazione al contenuto delle “Condizioni di Servizio (Per gli utenti residenti all’interno di SEE, Svizzera e Regno Unito)”.

Infatti, sin dal principio, questa vicenda ha visto un attivo coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, le quali hanno partecipato numerose alla consultazione pubblica indetta dall’autorità. In particolare, le associazioni dei consumatori hanno lamentato la formulazione poco comprensibile delle Condizioni di Servizio, dovuta ad una serie di fattori, quali:

  • la traduzione letterale delle condizioni contrattuali predisposte in inglese, di cui non era stata curata la corrispondenza di senso con le espressioni giuridiche italiane;
  • la disorganica disseminazione delle clausole sulle esclusioni e limitazioni di responsabilità all’interno del testo; e
  • la formulazione eccessivamente generica di alcune clausole, che attribuiva alla Società facoltà unilaterali, determinando un significativo squilibrio nei rapporti fra professionista e consumatore.

Tali profili, secondo le associazioni, venivano aggravati a causa del target della piattaforma che a loro giudizio è costituita principalmente da un pubblico di giovane età, dotato generalmente di una limitata padronanza e cognizione dei propri diritti di consumatori.

Le clausole oggetto di contestazione

AGCM ha accertato la vessatorietà di una serie di clausole contenute nelle Condizioni di Servizio, in quanto queste ultime (i) determinavano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a carico

del consumatore ed (ii) erano formulate secondo modalità non trasparenti e ambigue, soprattutto per la specifica categoria di utenti della piattaforma.

Alla luce dei summenzionati rilievi, il social media ha presentato una serie di modifiche sostanziali e formali alle clausole oggetto di censura che sono state valutate positivamente dall’AGCM. In particolare, le clausole dapprima ritenute vessatorie e successivamente revisionate da parte della Società sono quelle relative a:

  1. modifiche unilaterali delle condizioni e dei servizi. Poiché la clausola – come formulata in origine – attribuiva un generico e discrezionale ius variandi in capo alla Società, prevedendo generiche motivazioni o mere esemplificazioni in relazione alla facoltà di modificare unilateralmente le Condizioni di Servizio, il social media ha limitato la portata di tale previsione, (i) precisando che informerà l’utente con ragionevole anticipo e chiarezza sulle principali modifiche che potrebbero riguardarlo e (ii) chiarendo la data in cui le modifiche entreranno in vigore e che le stesse non hanno carattere retroattivo;
  2. risoluzione, utilizzo dei servizi ed esclusione di garanzie. Secondo l’AGCM, tali clausole conferivano al social media la facoltà generica e discrezionale di sospendere o di chiudere l’account del consumatore e di imporre restrizioni all’utilizzo dei servizi della piattaforma. Quindi, poiché l’utente non era in grado di conoscere le motivazioni della disabilitazione del proprio profilo e di contestare tale decisione, il social media ha da ultimo introdotto alcune garanzie “procedurali”, quali la motivazione della decisione, e la possibilità di inoltrare reclamo;
  3. contenuti caricati dall’utente sulla piattaforma. Secondo AGCM, il social media imponeva, da una parte, delle rinunce eccessivamente ampie agli utenti, che si estendevano anche a diritti personali e morali d’autore, eccedendo le modalità di funzionamento del social media e di condivisione con gli altri utenti e, dall’altra, richiedeva ai consumatori di “garantire” de facto l’assenza di pretese economiche di terzi. Per sanare tale profilo, sono stati circoscritti i diritti sui contenuti attribuiti al professionista, in quanto la portata della clausola – inizialmente omnicomprensiva – è stata limitata, rimuovendo i riferimenti alla (i) rinuncia e cessione di diritti personali (ad esempio: user name, immagine, voce e aspetto fisico) e morali d’autore, nonché alle (ii) garanzie dell’assenza di pretese economiche di soggetti terzi anche professionali;
  4. manleva e limitazioni della responsabilità della Società. L’AGCM ha ritenuto particolarmente problematici tali clausole in quanto le stesse (i) erano formulate secondo modalità ambigue e contradditorie e (ii) declinavano gran parte delle responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto, incluse quelle conseguenti all’inadempimento del social media, prevedendo anche un limite risarcitorio inadeguato di 100 euro, a fronte del rilevante valore economico dei dati personali e dei contenuti forniti dall’utente. In relazione a questo tema, il social media ha circoscritto la (parziale) esenzione da responsabilità degli utenti ai soli contenuti generati.
  5. legge applicabile e foro competente. L’autorità, oltre a considerare la formulazione ambigua e di difficile comprensione, ha eccepito la vessatorietà di tale clausola in quanto, benchè venisse fatta salva l’applicabilità della legge e della giurisdizione italiana, non riconosceva l’inderogabilità del foro del consumatore. Pertanto, il social media ha modificato il testo, prevedendo espressamente che le condizioni contrattuali sono soggette alla legge dello Stato di residenza dell’utente e che, in caso di controversie, è competente il tribunale del luogo di residenza del consumatore.

Gli impegni sopra indicati sono rilevanti anche per altre aziende che offrono servizi online e/o svolgono attività di ecommerce richiedendo di porre attenzione nella formulazione e localizzazione dei propri termini generali e condizioni di servizio ai sensi della normativa italiana, in particolare considerando le norme applicabili in relazione alla tutela dei consumatori che, tra l’altro, come ben sappiamo, sono state oggetto di recenti e importanti interventi da parte del legislatore.

Si conferma quindi un trend che vede, da una parte, un elevato attivismo da parte delle associazioni di categoria e, dall’altro, una crescente sensibilità delle autorità indipendenti nei confronti delle principali piattaforme digitali, specialmente nei casi in cui l’utenza media delle stesse sia costituita da minori.

Sul tema del diritto dei consumatori, potrebbero interessarvi gli articoli “Le modifiche del Codice del Consumo richiedono urgenti azioni correttive per le aziende” e “I dati personali usati come corrispettivo per contenuti e servizi digitali dopo le modifiche del Codice del Consumo”.

Intellectual Property

I diritti di proprietà intellettuale nel metaverso: NFT e moda

Gli NFT rappresentano il passaggio successivo verso una moda sempre più digitale. Infatti, la possibilità per gli utenti non solo di acquistare oggetti da “indossare” nel mondo virtuale, ma anche di avere pezzi unici aggiunge un livello di esclusività che da sempre contraddistingue il settore fashion.

Non è quindi una sorpresa che molte aziende di moda stiano entrando nel mondo degli NFT, in alcuni casi mettendo all'asta gli NFT insieme ad alcuni capi couture veri e propri a prezzi molto più alti di quelli pagati solitamente per le creazioni reali.

In questo scenario, gli NFT e il nuovo metaverso della moda potrebbero offrire nuove opportunità e strumenti, ma anche produrre alcuni rischi per le imprese che fino ad ora hanno operato nel mondo reale.

Da un lato, gli NFT potrebbero essere un importante strumento nella lotta ai contraffattori, aiutando i titolari di diritti della proprietà intellettuale nelle loro attività anti-contraffazione. Infatti, oltre alla garanzia della tracciabilità del capo durante il suo ciclo di vita fornita di per sé dalla tecnologia blockchain, gli NFT portano la lotta alla contraffazione a un livello successivo, offrendo la possibilità di incorporare un NFT nel prodotto fisico da scansionare per verificarne l’autenticità.

A questo proposito, alcune società hanno già brevettato un sistema per coniare, scambiare e mischiare beni digitali crittografici sotto forma di oggetti digitali, ognuno dei quali può essere collegato a un prodotto fisico. Per esempio, l'acquirente riceve un NFT legato a una scarpa da ginnastica che può trasferire con la scarpa, potendo così verificare l'autenticità del prodotto.

Quando non vengono creati dal brand di moda stesso o comunque con la sua collaborazione, tuttavia, gli NFT non possono garantire l'autenticità di un prodotto perché, anche se possono autenticare il capo di moda e la sua proprietà, se le informazioni originariamente inserite sono false o sbagliate fin dall'inizio, gli NFT confermeranno e perpetueranno tali informazioni non veritiere in tutte le sue vendite future.

Infatti, attualmente non esiste alcun sistema per verificare che chi mette in commercio un NFT abbia ottenuto tutti i diritti necessari e che quindi l’NFT venduto non violi i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Come possibile soluzione per superare questo rischio, le piattaforme che vendono NFT dovrebbero quindi considerare di verificare l’identità dei venditori, così come fanno i principali social media con i propri utenti.

Un altro problema che le case di moda si trovano ad affrontare nel caso di NFT venduti da terzi che includono i loro diritti di proprietà intellettuale è dato dalla portata effettiva dei diritti di marchio. Entrambe le questioni sono emerse con grande evidenza nel caso dell’NFT "Baby Birkin", un'animazione di un bambino che cresce all'interno della celebre borsa Birkin creata dagli artisti di Los Angeles Mason Rothschild e Eric Ramirez, recentemente venduto all'asta per l'equivalente di 23.500 dollari, senza però che la maison avesse alcuna affiliazione né ricevesse alcuna royalty per la vendita di tale NFT. Infatti, la famosa casa di moda francese ha registrato il marchio "Birkin" per la pelletteria e le borse di pelle ma non per le opere d'arte digitali e gli artisti potrebbero dunque sostenere che i diritti di marchio del legittimo titolare non si estendono anche agli NFT.

È interessante notare che in questo caso la società ha deciso di non intraprendere le vie legali, mentre più recentemente una causa è stata intentata dalla maison negli Stati Uniti contro lo stesso artista per aver offerto la collezione di 100 NFT "MetaBirkins" raffiguranti diverse versioni della sua iconica borsa realizzate in pelliccia. Infatti, questa volta la società ha rivendicato la violazione dei suoi diritti di marchio per aver utilizzato il famoso marchio denominativo "Birkin" e il relativo trade dress senza il suo consenso, aggiungendo semplicemente il prefisso generico ʻmeta', riferito al mondo virtuale in cui vengono scambiati beni digitali come gli NFT. La decisione è probabilmente dovuta anche al fatto che mentre per l’NFT “Baby Birkin” si trattava di un’unica opera che includeva un certo grado di rielaborazione artistica, nel caso delle “MetaBirkins” si tratta di una vera a propria collezione digitale di 100 NFT, in cui è dunque più facile ravvisare lo scopo commerciale ed escludere la difesa del fair use legata al diritto di espressione artistica eccepita dall’autore.

Il caso, che costituisce una delle prime vertenze relative a NFT nel settore della moda, solleva importanti domande sulla portata dei diritti di proprietà intellettuale nel metaverso. In particolare, fino a che punto i diritti di marchio esistenti delle aziende si estendono alle nuove tecnologie, specialmente se tali aziende non stanno ancora operando nel metaverso?

In questo scenario, marchi celeberrimi come il famoso segno “Birkin” potrebbero probabilmente beneficiare della maggior tutela (extra-merceologica) garantita ai marchi che godono di rinomanza - che si estende anche a prodotti e servizi in classi diverse da quelle in cui il segno è stato registrato - mentre gli stilisti emergenti e le imprese di dimensioni più piccole potrebbero incontrare serie difficoltà nel far valere i loro diritti se i loro marchi fossero registrati soltanto per prodotti fisici e non anche per i prodotti e servizi digitali.

Tuttavia, data la popolarità degli NFT tra le generazioni Z e Alpha, alcuni brand minori potrebbero guardare al fenomeno come un'opportunità per creare rilevanza e buzz tra nuovi potenziali clienti e accettare l'uso non autorizzato dei loro marchi in cambio di una crescente notorietà sul mercato. In questo scenario, le case di moda dovrebbero quindi considerare tali NFT come uno strumento di marketing underground o come una contraffazione dei propri diritti di proprietà intellettuale? Solo il tempo ce lo dirà, ma la decisione nel caso MetaBirkin ci darà certamente una prima risposta!

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Di cosa si è legalmente proprietari con gli NFT?” e “Quali questioni legali nei contratti relativi agli NFT nell’industria del gaming e del gambling?

La durata dei diritti di esclusiva dei cartoni animati

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha espresso un importante principio in tema di durata dei diritti di esclusiva sulle opere cinematografiche, in particolare, in riferimento ad alcuni tra i più celebri cartoni animati che hanno segnato la storia del cinema.

A fronteggiarsi vi erano, da una parte, una delle più grandi multinazionali statunitensi, operante nel settore della comunicazione e dell’entertainment per la produzione di lungometraggi di animazione e film per bambini, e, dall’altra, due importanti società italiane.

L’origine del contenzioso nasce da un sequestro avvenuto nel 1991 di alcune videocassette contenenti le pellicole dei famosi cartoni animati statunitensi, le quali erano state prodotte e pubblicate dalle predette società italiane dopo aver conseguito il contrassegno S.I.A.E., proprio delle opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio, tali da poter essere liberamente riproducibili e utilizzabili.

A tale uso era però contraria la Società americana, in quanto era ferma nel ritenersi ancora titolare di diritti esclusivi nei confronti di tali opere.

In particolare, nella decisione adottata, la Corte di Cassazione ha condotto un excursus riprendendo in esame le precedenti decisioni in materia e la normativa previgente, escludendo nella specie l’applicabilità del D.Lgs n. 440/1945 e del D.L.C.P.S. n. 1430/1947. Questo perché, nel primo caso, si prevedeva una proroga di ulteriori sei anni rispetto al precedente termine di durata dei diritti sulle opere cinematografiche che era pari a trent’anni dalla prima proiezione pubblica dell’opera e, nel secondo caso, poiché veniva accordato un termine per la sospensione della durata di circa cinque anni e due mesi. Su tale impostazioni, erano piuttosto contrastanti i diversi orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, in quanto le sezioni penali della stessa ritenevano che le due diverse estensioni temporali dovessero essere applicabili in via alternativa, laddove le sezioni civili erano solite applicarle cumulativamente. Tanto è vero che, in una precedente sentenza del 2011, la Cassazione Civile si uniformò alla tendenza delle Sezioni Unite penali, ritenendo applicabile alla Società americana la sola disciplina espressa dal D. Lgs n. 440/1945, con la conseguenza di ritenere le opere di quest’ultima ormai cadute in pubblico dominio.

Con l’ordinanza in esame però, si assiste ad una vera e propria inversione di tendenza rispetto al passato, tornando la Cassazione sui propri passi. In tal caso, infatti le case editrici richiedevano un risarcimento danni da queste subito a causa del sequestro di videocassette avvenuto in modo del tutto ingiustificato poiché le opere, sulla base anche della precedente sentenza, erano state ritenute di dominio pubblico. Infatti, la richiesta di risarcimento danni risalava ad un contenzioso del 1993 che era arrivato sino alla Cassazione civile nel 2015 per poi essere riassunto dinnanzi alla Corte d’Appello meneghina, la quale si era mostrata favorevole alle richieste della convenuta società americana, affermando che la sentenza che dichiarava la caduta in pubblico dominio delle sue opere non poteva in alcun modo avere efficacia di giudicato sulla questione. Non solo, ma la corte aveva ritenuto anche di dover applicare retroattivamente l’estensione a settant’anni della durata dei diritti di sfruttamento economico delle opere.

Conformandosi a tale orientamento, la Cassazione ha quindi da ultimo riconosciuto la piena titolarità dei diritti di esclusiva in capo alla multinazionale, rigettando la richiesta di risarcimento delle società italiane.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Non c’è violazione del diritto d’autore in caso di presentazione in giudizio di opere protette”.

L’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo (OEA) pubblica un nuovo report sui rimedi nazionali contro la pirateria online di contenuti sportivi

La pirateria informatica rappresenta una tematica particolarmente rilevante nell’universo della proprietà intellettuale, considerando la scala globale del fenomeno e che la stessa pone sfide di medesima natura per tutti i diversi ordinamenti giuridici, che devono elaborare strategie atte a tutelare efficacemente i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

La pirateria informatica è da molto tempo oggetto di diversi studi giuridici, che hanno analizzato il fenomeno sotto diverse prospettive. Ad esempio, con riferimento alla pirateria online avente ad oggetto contenuti sportivi, riportiamo la recente pubblicazione di un interessantissimo report, prodotto su richiesta della Commissione Europea da parte dell'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo.

Traendo brevi considerazioni dal contenuto di questo accurato report, che costituisce una delle più vaste analisi recenti nel campo della protezione del diritto di autore, si riporta come sussistano alcune tendenze significative comuni a molti ordinamenti per ciò che concerne gli approcci e le soluzioni adottate. Il report ha infatti esaminato, tramite una prospettiva comparatistica, la portata della protezione dei contenuti audiovisivi sportivi a livello nazionale prendendo in considerazione gli ordinamenti dei 27 Stati membri dell'Unione Europea e del Regno Unito, soffermandosi in particolare anche sugli approcci tecnologici progettati per bloccare la pirateria e sui criteri per l’emissione delle dynamic injunctions e delle live injunctions.

Il report ha riscontrato come la differente natura dei diritti detenuti da organizzatori, club, leghe o emittenti abbia un concreto impatto sulla possibilità per gli stessi di intraprendere azioni legali ed, ovviamente, sui diversi tipi di protezione che possono essere concessi a seguito della promozione delle proprie azioni in giudizio.

Una riflessione che certamente scaturisce dalla lettura del report è che la direttiva 2000/31/CE (la nota “Direttiva E-commerce”) non sia riuscita a far raggiungere una vera e propria uniformazione delle procedure di “notice and take down” che costituiscono la primaria risposta dinanzi all’accertamento delle violazioni.

Una ulteriore osservazione derivante dal lavoro dell’Osservatorio concerne la natura dei rimedi utilizzati e la loro riconducibilità alle normali regole procedurali. Gli studiosi hanno infatti sottolineato come, se è vero che per la maggior parte dei paesi analizzati le injunctions sono emesse sulla base delle regole genericamente previste dai codici di procedura (civile e penale), in alcuni paesi (come l’Austria o la Finlandia) si è prevista l’applicabilità di specifiche disposizioni derivanti dalla legislazione sul copyright.

Ancora in tema di differenti risposte “dinamiche” alle violazioni (che già rappresentano l’evoluzione delle classiche ingiunzioni giudiziali “statiche”), l’Osservatorio ha riportato come in molti paesi si sia affermato un uso dinamico dei “blocking orders”, che consente di estendere la portata degli ordini di inibitoria al di là dei websites esistenti al momento della pronuncia, così da poter rendere l’ordine efficace anche con riferimento a future possibili violazioni poste in essere dai medesimi destinatari delle misure.

Rilevantemente, e questo è di grande interesse anche per gli interpreti italiani in vista di una possibile evoluzione in tale senso dei rimedi adottabili dalle corti italiane, viene riportato anche come le corti di paesi come l’Irlanda, la Spagna ed il Regno Unito abbiano iniziato a disporre “live blocking injunctions”, cioè degli ordini di blocco di breve durata che gli Internet Service Providers sono tenuti ad adottare rapidamente per non incorrere in penali. Ad esempio, la High Court olandese, in uno dei casi analizzati nel report, ha disposto verso l’Internet Service Provider coinvolto nella vicenda di pirateria di implementare un ordine di inibitoria entro 30 minuti dalla ricezione della notifica da parte dei titolari dei diritti violati tramite pirateria informatica.

L’analisi contenuta nel report menzionato consente non solo quindi di conoscere il panorama attuale dei rimedi contro la pirateria online di eventi sportivi a livello comunitario, ma anche di poter ragionevolmente prevedere gli sviluppi che potranno avere luogo in detto campo in Italia, tanto a livello normativo quanto a livello giudiziale.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’EUIPO ha pubblicato il report sulla violazione online del copyright nel settore media e intrattenimento”.

Life Sciences

Al via il nuovo regolamento sulle sperimentazioni cliniche nell’UE: i chiarimenti di AIFA

Il 31 gennaio 2022 è diventato applicabile il nuovo regolamento 536/2014 sulle sperimentazioni cliniche sui medicinali, che sostituirà la Direttiva 2001/20/CE con l’obiettivo di semplificare le procedure per l’autorizzazione dei trial clinici, garantendo al contempo degli standard più elevati per la sicurezza dei partecipanti e la trasparenza delle informazioni. Il nostro articolo pubblicato sulla European Pharmaceuical Law Review fornisce una panoramica delle novità più significative introdotte dal nuovo regolamento.

Dalla data di applicazione del regolamento 536/2014 e fino al 31 gennaio 2023, i promotori di una sperimentazione potranno decidere se richiedere l’autorizzazione ai sensi della direttiva, oppure secondo il regolamento; dopo un periodo di transizione di tre anni, le nuove disposizioni in materia di sperimentazioni cliniche saranno poi pienamente applicabili. Tuttavia, in Italia sono ancora in corso di finalizzazione i decreti ministeriali volti a consentire l’applicazione dei nuovi requisiti e sono tante le domande che i principali attori coinvolti in una sperimentazione clinica si pongono circa l’applicazione della nuova normativa.

In questo contesto, AIFA ha pubblicato un documento contenente una proposta operativa di gestione temporanea delle sperimentazioni secondo il nuovo regolamento. La proposta di AIFA prevede che si possa presentare in Italia una domanda parziale di sperimentazione (la cosiddetta “parte I” del dossier, con relativa valutazione ed approvazione del protocollo sperimentale e dei documenti tecnici), per poi completare la parte II (relativa agli aspetti etici) ed avviare la sperimentazione a livello nazionale con una specifica modalità operativa transitoria. Più in particolare, fino all’entrata in vigore dei decreti per la riorganizzazione dei comitati etici territoriali, AIFA prevede che il comitato etico incaricato della valutazione della sperimentazione in qualità di comitato etico unico nazionale sia identificato tra quelli dei centri non coinvolti dalla sperimentazione stessa. A tal fine, le domande di sperimentazione saranno valutate da uno dei comitati etici inclusi in una lista presumibilmente disponibile nei prossimi giorni su questa pagina. L’identificazione del comitato etico comporta inoltre l’individuazione della tariffa da corrispondere obbligatoriamente per le domande di sperimentazione clinica: la proposta temporanea pubblicata da AIFA contiene indicazioni specifiche anche a questo riguardo.

Infine, AIFA ha messo a disposizione un servizio per fornire dei chiarimenti ai quesiti di carattere nazionale relativi all’applicazione del nuovo regolamento: a tal fine è possibile scrivere una mail alla casella di posta elettronica reg.eu.sperimentazioni@aifa.gov.it. Dovrebbero inoltre essere pubblicate (sempre in questa pagina) delle domande e risposte ai quesiti raccolti da AIFA nella call dedicata ai ricercatori e promotori di studi indipendenti e accademici, conclusasi lo scorso 16 gennaio 2022.

Technology, Media and Telecommunications

Infratel pubblica la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Banda Ultralarga al 31 gennaio 2022

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