
20 giugno 2022 • 15 minuti di lettura
Innovation Law Insights 21 June
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Fabio Schiavolin, Chief Executive Officer di Snaitech, racconta a Giulio Coraggio dello studio legale DLA Piper come vede il futuro del settore dei gaming dopo la pandemia e dell’impatto del divieto di pubblicità dei giochi, ma soprattutto il futuro del gaming, che sta diventando sempre più un’attività sociale piuttosto che gambling, che si potrebbe aprire alla cryptocurrency e sta entrando nel metaverso. L’episodio è disponibile qui.
Quali adempimenti necessari per un sito di eCommerce
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Riconoscimento facciale: pubblicate le nuove Linee Guida dell’EDPB 5/2022
Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), ha pubblicato le Linee guida 5/2022 sull’uso della tecnologia di riconoscimento facciale da parte delle forze dell’ordine.
Tecnologie di riconoscimento facciale
Il riconoscimento facciale rappresenta una delle invenzioni tecnologiche più innovative e rivoluzionarie del nostro tempo nel campo della ICT: si tratta di una tecnica biometrica impiegata per identificare in modo univoco un soggetto sulla base dei suoi connotati facciali.
La tecnologia del riconoscimento facciale (o, facial recognition technology, FRT) può avere varie applicazioni: può essere utilizzata per (i) realizzare i “filtri” di alcuni famosi social network, e per arricchire i volti con elementi di augmented reality; (ii) sbloccare i propri dispositivi, e utilizzare il proprio volto come password; e (iii) identificare di un soggetto per ragioni di sicurezza, mediante algoritmi in grado di attingere da un vasto database di volti.
Linee guida 5/2022 sul riconoscimento facciale
L’EDPB adotta le Linee guida 5/2022 al fine di approfondire le tematiche che le FRT possono porre da un punto di vista tecnologico, essendo strumenti che possono essere impiegati sia nel pubblico che nel privato. Quello delle FRT, infatti, è un business che muove miliardi di dollari: si stima infatti che entro il 2024 questa tecnologia sarà presente su 1.3 miliardi di dispositivi. Tuttavia, la preoccupazione maggiore la si ha per come le autorità pubbliche potrebbero (e possono) utilizzare le FRT per finalità di sicurezza pubblica e contrasto al terrorismo.
L’EDPB osserva come l’impiego delle FRT può determinare gravi rischi per i diritti dei soggetti interessati, e questo potrebbe determinare varie possibili violazioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea da parte deli Stati membri nell’uso pubblico di tali tecnologie:
- Artt. 1, 10, 11 e 12 della Carta: il raccoglimento di dati biometrici potrebbe determinare delle discriminazioni degli individui, visto che verrebbero effettuate catalogazione per categorie etniche, razziali, o religiose;
- Art. 52 e 53 della Carta: le limitazioni all’esercizio dei diritti devono essere previste per legge (Art. 52 della Carta); ma deve esservi corrispondenza tra i diritti sanciti dalla Carta e i diritti posti dalla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo. Pertanto, le FRT possono essere previste per legge (Art. 53 della Carta). Questo significa che l’impiego delle FRT può essere previsto per legge solo strettamente necessario, e sotto il controllo vigile delle autorità garanti.
L’EDPB ribadisce e riconosce l’importanza dell’utilizzo di tali strumenti per questioni di sicurezza, ma chiede che prima dell’impiego delle FRT venga fatta una valutazione in merito ai requisiti di necessità e proporzionalità come disposto dall’art. 52, par. 1, della Carta. Inoltre, l’EDPB richiede che vi sia un ban generale su tali tipi di strumenti in contesti pubblici nei casi in cui possano determinare discriminazioni tra i soggetti, intervenire sulle loro emozioni o determinare un riconoscimento su larga scala.
L’EDPB, nell’Allegato III, ammette però l’utilizzo delle FRT nel caso di:- riconoscimento facciale alle frontiere, garantita da una verifica umana;
- ipotesi di sottrazione dei minori, per recuperare i minori rapiti;
- manifestazioni violente per riconoscere i soggetti coinvolti;
- ricerca giudiziale di un soggetto sospettato di aver commesso un reato, nel caso in cui il volto sia già stato ripreso;
Seppur limitata, vi è di fatto un’apertura dell’EDPB per tali strumenti, che potrebbero determinare un avvicinamento a quello che è il modello adottato da stati con regimi differenti da quello europeo. Spetterà dunque alle forze politiche determinare fino a dove si possono spingere le autorità pubbliche, nei limiti di quante concesso dall’EDPB, e dai garanti privacy nazionali.
Su un simile argomento, potrebbe interessarvi “Riconoscimento Facciale e AI: il nuovo report del Parlamento Europeo” e “Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale: l’UE pensa ad un divieto”
Technology, Media and Telecommunications
Distributed ledger technology (DLT): approvato il Regolamento UE
Recentemente è stato approvato il Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito.
Quest’ultimo fa parte del più ampio Digital Finance Package, assieme al Regolamento sulla resilienza digitale rispetto le tecnologie del settore finanziario (Regolamento DORA) e il Regolamento sul mercato dei crypto-assets (Regolamento Mi.CA.).
L’attuazione del Regolamento (UE) 2022/858 è prevista per l’anno 2024 e disciplinerà le piattaforme che operano su strumenti finanziari DLT (Distributed Ledger Technology) con l’intento di facilitare lo sviluppo di un settore che si caratterizza per essere altamente innovativo.
Occorre anzitutto premettere che il suddetto Regolamento, riferendosi alla tecnologia sottesa, non intende limitarsi alla tanto nominata blockchain dal momento che quest’ultima è solo una species rispetto al genus più ampio dei DLT. Per quanto riguarda la definizione di tecnologia a registro distribuito (DLT), infatti, il Regolamento recita “una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti” ove per registro distribuito si intende “archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso”.In altre parole, la precedente definizione proposta dal nostro legislatore (art. 8 del D.L. 135/2018) secondo la quale“si definiscono "Tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili” è stata ampiamente superata da una formulazione di più ampio respiro, di derivazione europea e direttamente applicabile, che correttamente ricomprende tutto il genere di tecnologie basate su registri distribuiti. Al contrario di quanto sembrava alludere il nostro legislatore, ciò permetterà di ricomprendere anche le blockchain ibride o private il cui utilizzo risulta essere preferito rispetto a quelle pubbliche.
Ulteriore nota positiva sul Regolamento è quanto affermato nel considerando 3 ove viene valorizzata la potenziale efficienza derivante dalla digitalizzazione di strumenti finanziari sotto forma di token nell’ambito processi di negoziazione e post-negoziazione.
Inoltre, vengono ripresi principi comuni in tema di tecnologie disruptive quale quello di proporzionalità e neutralità tecnologica.
Infine, il Regolamento dedica particolare attenzione all’aspetto inerente alla cybersicurezza sia di tali infrastrutture che degli strumenti esse si avvalgono (c.d. smart contract). Interessante è quindi il riferimento alla sicurezza degli smart contract non solo rispetto la creazione da parte della stessa infrastruttura di mercato DLT ma anche da terzi per mezzo di procedure di esternalizzazione (considerando 41) aprendo, così, interessanti scenari sotto il profilo della responsabilità delle piattaforme in caso di non infrequenti malfunzionamenti o attacchi informatici.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il MISE avvia la consultazione pubblica sulla strategia italiana per la blockchain e i registri distribuiti”.
L’AGCom ha reso il proprio (ulteriore) parere sulla proroga dei diritti d’uso delle frequenze radio “Wireless Local Loop” nella banda 28 GHz
Con delibera n. 157/22/CONS, pubblicata l’8 giugno 2022, l’AGCom ha reso il proprio parere sulle istanze di proroga della durata dei diritti d’uso esistenti delle frequenze per reti radio Wireless Local Loop (WLL) nella banda 27.5-29.5 GHz (Banda 28 GHz).
La delibera n. 157/22/CONS segue ed integra la precedente delibera 426/21/CONS, pubblicata il 31 dicembre 2021, con la quale l’Autorità ha fornito il proprio parere, richiesto dal MiSE nel febbraio 2021, sulle condizioni regolamentari per l’autorizzazione della proroga della durata dei diritti d’uso esistenti delle frequenze per reti radio WLL nella Banda 28 GHz.
Con la delibera n. 426/21/CONS, pubblicata a valle di una consultazione pubblica, l’AGCom ha espresso una valutazione positiva sulla proroga dei diritti d’uso esistenti nella Banda 28 GHz “per un periodo fino al 31 dicembre 2029” e ha fissato la disciplina e le condizioni regolamentari della proroga.
Il parere di cui alla delibera 157/22/CONS, richiesto dal MiSE nel mese di aprile di quest’anno, riguarda precisamente le istanze di proroga dei diritti d’uso nella Banda 28 GHz presentante dai quattro operatori che attualmente detengono diritti d’uso in tale banda, in scadenza al 31 dicembre 2022. In particolare, con tale parere, l’AGCom ha espresso parere favorevole in merito alla “autorizzabilità della proroga al 31 dicembre 2029” dei diritti d’uso esistenti nella Banda 28 GHz, ferme restando le condizioni e gli obblighi stabiliti con la delibera 426/21/CONS.
Tra tali condizioni l’Autorità ricorda quella prevista dall’art. 4 della delibera 426/21/CONS, che stabilisce la procedura di coordinamento tra le applicazioni WLL del servizio fisso e quello del servizio fisso via satellite, a cui gli operatori dei sistemi del servizio fisso si devono impegnare ad aderire per consentire lo sviluppo reciproco dei propri sistemi e di quelli del servizio fisso via satellite, co-primario in banda.
L’AGCom ha ritenuto che la proroga dei diritti d’uso WLL nella Banda 28 GHz “appare coerente con l’obiettivo di assicurare la continuità e la fornitura dei servizi wireless broadband, a beneficio dei consumatori nel loro complesso, al fine di favorire la più ampia diffusione di servizi a banda larga e ultra larga, di garantire un uso effettivo ed efficiente delle frequenze in questione, con benefici indiretti anche per l’industria e l’occupazione”.
Tale estensione dei diritti d’uso, prosegue l’Autorità, è “in linea col perseguimento degli obiettivi fissati dal nuovo Codice, anche attraverso un impegno tecnico/economico” ritenuto congruo da parte dell’AGCom in relazione agli operatori che hanno presentato le istanze di proroga degli attuali diritti d’uso, nonché ragionevolmente adeguato al periodo della proroga, “anche in relazione alla necessità di garantire l’ammortamento degli investimenti programmati”.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Parere dell’AGCom sulle condizioni regolamentari per l’autorizzazione dei diritti d’uso su larga banda”.
Intellectual Property
Marchi di certificazione: percezione del consumatore nell’esame degli impedimenti assoluti
La percezione del consumatore medio non è necessariamente la medesima per tutte le categorie di marchi e, nel caso specifico dei marchi di certificazione, la specifica funzione di certificazione può incidere sulla percezione degli stessi.
Questo è quanto ha evidenziato la Commissione di Ricorso dell’EUIPO nel confermare il rifiuto per carenza di distintività della domanda di marchio di certificazione “MANUKA HONEY” R 1410/2019-5 Manuka Honey. Pende ora l’esame della rivendicazione secondaria sul secondary meaning.
Background
In data 2 ottobre 2017, la società Manuka Honey Recation Society Incorporated (“la Richiedente”) ha presentato la domanda di registrazione di marchio di certificazione denominativo “MANUKA HONEY”, in relazione a “miele” nella classe 30 (“la domanda”).
A seguito di tale deposito, l'Ufficio ha sollevato un rilievo ai sensi dell'articolo 85 RMUE (non soddisfacendo le condizioni stabilite all’articolo 83, paragrafo 1, RMUE), in quanto il marchio richiesto era destinato a distinguere prodotti certificati in relazione alla provenienza geografica.
Al fine di superare il rilievo, la Richiedente ha modificato il Regolamento d'Uso (RdU) in modo che non facesse più riferimento all'origine geografica del prodotto, ma alle sue caratteristiche chimiche, pur essendo quest’ultime ancora in fase di verifica.
Alla luce delle suddette informazioni e avendo l’Esaminatore ritenuto il marchio descrittivo e privo di carattere distintivo, l’Ufficio ha sollevato una ulteriore obiezione ai sensi dell'articolo 85 RMUE (articoli 42, paragrafo 1, e 83, paragrafo 1, RMUE).
Nonostante le contestazioni, la Richiedente ha mantenuto la domanda di registrazione depositando ulteriori osservazioni a sostegno della stessa evidenziando quanto segue:
- il RdU non fa più riferimento all'origine geografica del prodotto ma alle sue particolari caratteristiche chimiche;
- poiché "Manuka" deriva dal Maori, in Unione Europea non si tratta di un termine descrittivo ma di un termine completamente diverso che non fornirebbe al consumatore informazioni dirette e/o specifiche sul prodotto;
- l'Ufficio non ha tenuto conto delle differenze tra un marchio di certificazione rispetto ad un marchio individuale;
- sulla base di una precedente causa, l’Ufficio ha commesso un errore di valutazione sulla distintività del segno non avendo fornito “ulteriori motivi a sostegno della sua obiezione in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), ad eccezione di quelli relativi all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE”;
- terzi fanno un uso improprio del termine "Manuka Honey" designando miele non ricavato dalla pianta neozelandese Leptospermum scoparium e non possedendo, pertanto, le sue peculiarità.
La Richiedente ha, inoltre, rivendicato in subordine il carattere distintivo acquisito del segno citando l'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
In data 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 85 RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, l’Esaminatore ha rifiutato integralmente la domanda di marchio, respingendo le argomentazioni della Richiedente ed evidenziando ancora una volta la descrittività del segno, in relazione a miele, per almeno una parte del pubblico di riferimento, i.e. i consumatori anglofoni.
La Richiedente ha impugnato la decisione, reiterando l’unicità delle caratteristiche del miele di Manuka per il quale si intende ottenere la certificazione e sottolineando ancora una volta l’infondatezza delle dichiarazioni dell’Ufficio.
La Decisione della Commissione di Ricorso
Con decisione del 27 ottobre 2021, la Commissione ha confermato quanto stabilito dall’Esaminatore in sede di rifiuto e respinto in toto il ricorso presentato dalla Richiedente.
Nel raggiungere tale conclusione, la Commissione ha, tra le altre cose, evidenziato quanto segue:
- i marchi di certificazione sono normalmente utilizzati in abbinamento ai marchi ordinari sul prodotto, sull’imballaggio o nella pubblicità;
- il pubblico è abituato al fatto che i marchi di certificazione spesso (ma non necessariamente) hanno la forma di un logo o di un sigillo, che alludono alle caratteristiche certificate o includono parole come "certificato", "testato", "controllato", "verificato", "accettato", "approvato" ecc;
- in alcuni casi, l'associazione responsabile del programma di certificazione è menzionata anche nel logo o nel sigillo;
- la diversa percezione dei marchi ordinari dai marchi di certificazione può condurre a una valutazione diversa del livello minimo di carattere distintivo intrinseco;
- uno stesso segno potrebbe essere privo di carattere distintivo se depositato come marchio ordinario e, al contempo, soddisfare la soglia del carattere distintivo intrinseco se depositato come marchio di certificazione;
- sulla base della documentazione prodotto dalla Richiedente, il consumatore di lingua inglese immediatamente associa il termine "Manuka Honey" a un tipo di miele costoso, prodotto dall'albero di Manuka;
- di fronte alle parole "Manuka Honey" in relazione al miele, il consumatore percepirà direttamente il messaggio che la titolare offre un tipo di miele. Pertanto, “Manuka Honwy” è un’indicazione puramente generica di un tipo di miele e non svolge la funzione primaria di distinguere un miele certificato da un miele non certificato.
Alle medesime conclusioni è giunto anche l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO).
L’esame della domanda UE proseguirà ora in relazione alla rivendicazione secondaria del carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Marchi Collettivi: nuove agevolazioni per promozione all’estero” e “DOP, Marchi Collettivi e Marchi Storici: forme di tutela delle eccellenze”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Tamara D’Angeli, Enila Elezi, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Alessandra Tozzi, Carlotta Busani, Carolina Battistella, Deborah Paracchini, Vincenzo Giuffré, Cristina Criscuoli, Giulia Zappaterra, Maria Chiara Meneghetti, Giacomo Lusardi, Tommaso Ricci e Maria Rita Cormaci.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.
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