Webinar

Le modifiche al Codice del Consumo e come impattano le aziende

DLA Piper ha organizzato per il 31 marzo 2022 un webinar sulle novità introdotte tramite le modifiche del Codice del Consumo a decorrere da gennaio 2022. E’ possibile registrarsi e avere ulteriori informazioni qui.

Privacy

La Cassazione conferma la irretroattività della riforma alla disciplina della utilizzabilità dei dati telefonici e telematici

Con una recente sentenza, la sezione V penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato e ha dichiarato l’irrettroattività delle modifiche apportate dal D.L. n. 132/2021 all’art. 132 del Codice Privacy alla disciplina sulla gestione dei dati telefonici e telematici, escludendo l’invocata inutilizzabilità delle “acquisizioni telefoniche e telematiche” fondanti la responsabilità dell’imputato.

Nel caso in esame, la difesa sosteneva che le disposizioni oggetto di riforma avrebbero dovuto applicarsi anche al caso di specie e, quindi, ai procedimenti pendenti. In tal senso, ciò che sostiene il ricorrente è l’inutilizzabilità delle registrazioni telefoniche ottenute in violazione delle nuove modalità previste dal riformato art. 132, comma 3, D.Lgs. n.196/2003. Infatti, se secondo la vecchia disciplina il comma terzo della disposizione prevedeva l’acquisizione dei dati “presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private (...)”, ora, il medesimo comma esige invece il decreto motivato del giudice su richiesta del Pubblico Ministero. Quest’ultima modifica, come ricorda la Suprema Corte, prende le mosse dalla sentenza ispiratrice H.K. c. Procuratuur, ove la Corte di Giustizia affermò uno dei principi su cui è stata poi improntata la riforma dell’art. 132 secondo il quale “il diritto dell’Unione osta altresì ad una normativa nazionale che attribuisca al pubblico ministero la potestà di autorizzare l’accesso ai dati medesimi, quando a tale organo spetti il compito di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale”.

Sebbene inizialmente i giudici di legittimità escludano l’inutilizzabilità delle registrazioni, precisando che il nuovo comma 3 dell’art. 132 non prevede nulla sulla "patologica acquisizione" dei dati telefonici e telematici, in fase di conversione il D.L. ha subito alcune modifiche tra cui l’aggiunta del nuovo comma 3-quater, che ne sancisce proprio l’inutilizzabilità sia per l’acquisizione ordinaria che in via d’urgenza in caso di violazione delle nuove modalità.

Per quanto riguarda invece la irretroattività della nuova normativa sulla data retention, il legislatore ha inserito una disposizione transitoria per i dati acquisiti precedentemente al 30 settembre 2021; l’art. 1, comma 1 bis, del Decreto prevede infatti che questi possano “essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova”. L’introduzione di una disciplina processuale retroattiva che viola il principio del tempus regit actum ha sollevato non poche perplessità. Tuttavia, la decisione della Cassazione sembrerebbe confermare la natura processuale della Data Retention “essendo stati tali dati acquisiti e trasmessi in base a un provvedimento legittimamente emesso in conformità al contenuto dell’allora vigente art. 132 del codice della privacy”.

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo: “I margini di legittimità dell’accesso ai dati di traffico telefonico”.

Fintech

Cryptocurrency e MiCA: respinto il divieto sul Proof of Work, il meccanismo di consenso di Bitcoin ed Ethereum

La Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo ha votato per escludere la disposizione nel framework della Markets in Crypto Assets (MiCA) che avrebbe vietato il mining tramite il proof of work.

Il 14 marzo 2022, la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo (ECON) ha adottato la propria posizione negoziale sul testo della proposta di Regolamento MiCA in materia di criptoattività, originariamente pubblicata dalla Commissione Europea nel settembre 2020 nell’ambito della strategia europea sulla finanza digitale e successivamente rivista dal Consiglio nel novembre 2021.

Tra i tanti i temi sul tavolo, negli ultimi giorni ha destato allarme tra gli operatori del settore la proposta di inserire nel Regolamento MiCA stringenti requisiti di sostenibilità ambientale per le crypto-attività che utilizzano meccanismi di consenso particolarmente energivori, in particolare il cosiddetto "Proof-of-Work" di Bitcoin ed Ethereum. In sintesi, il Proof of Work è un protocollo di validazione delle transazioni su blockchain basato sulla risoluzione di complessi algoritmi matematici che richiede un enorme sforzo computazionale da parte dei validatori del network decentralizzato, con un notevole consumo energetico.

La natura decentralizzata dei sistemi sui quali si basano queste crypto-attività e l’assenza di organismi centralizzati di governo e controllo avrebbe reso particolarmente complesso, se non impossibile, adempiere ai requisiti di sostenibilità ambientale proposti, rendendoli di fatto illegali. Al riguardo, la proposta prevedeva l’adozione di un piano di phase-out per la transizione dal Proof-of-Work a protocolli di consenso più sostenibili come il Proof-of-Stake, che prevede il vincolo di liquidità a garanzia del processo di validazione e non la risoluzione di algoritmi, peraltro già prevista per Ethereum nel corso del 2022. Inoltre, al fine di “forzare” la transizione a crypto-attività fondate su meccanismi di consenso più sostenibili sotto il profilo ambientale, alcuni emendamenti prevedevano una sorta di ban a carico dei prestatori dei servizi crypto (exchange e gestori di trading platforms) rispetto alle valute virtuali non ESG-compliant.

Secondo gli operatori del settore uno scenario di questo genere avrebbe alterato drasticamente il contesto delle crypto-attività dell’Unione Europea, penalizzando il mercato unico in favore degli operatori extra-UE, frenando investimenti e provocando una fuga di capitali verso paesi con una regolamentazione meno stringente.

Con una risicata maggioranza la Commissione ECON ha rigettato il regime più stringente, votando a favore di un testo compromesso per regolamentare con un approccio alternativo il tema sostenibilità delle crypto-attività.

È stato infatti chiesto alla Commissione Europea di includere nella tassonomia della finanza sostenibile dell'UE qualsiasi attività di mining di criptovalute entro il 1° gennaio 2025, tramite una modifica del Regolamento UE 2020/852.

Almeno per il momento, dunque, i prestatori di servizi crypto non sono obbligati ad escludere le crypto-attività poco sostenibili dalla loro gamma di prodotti offerti né verranno inclusi tra i soggetti destinatari degli obblighi ESG.

Su di un simile argomento, potrebbe interessarti: “Gli Squid Game Token si rivelano una truffa finanziaria del mercato delle criptoattività” e “La sensibilizzazione di Consob e Banca d’Italia sui rischi della cripto-attività”.

Technology, Media and Telecommunications

E-textile & Smart Clothing nella moda e le sue nuove problematiche legali

Il mondo della moda sta scoprendo l’integrazione di tecnologie negli abiti con l’e-textile e lo smart clothing che fanno sorgere nuove problematiche legali per questo mercato.

Come abbiamo già avuto modo di scoprire durante la pandemia, la tecnologia ha rappresentato per i brand della moda una via d’uscita efficace per pubblicizzare e vendere prodotti in un periodo storico che ha limitato la possibilità di shopping nei negozi fisici. L’avvento della tecnologia e dell’innovazione all’interno dell’industria della moda è, infatti, oggi più evidente che mai. Dalle nuove modalità e tecniche di vendita, anche online, alla tecnologia indossabile come gli smartwatch e gli smartglass, la tecnologia e l’innovazione ispirano e influenzano continuamente le tendenze e le mode.

Una nuova tendenza è quella di combinare tecnologia e moda per valorizzare abiti e capi con funzionalità innovative che – grazie alla tecnologia – permettono di superare l’uso tradizionale e rendere i capi intelligenti. L’uso di tessuti avanzati con circuiti intrecciati, o l’implementazione di sensori e hardware aggiuntivi, così come la possibilità di connettersi a un dispositivo tramite bluetooth o wi-fi sono solo alcuni esempi di come i vestiti possono diventare smart.

In particolare, in alcuni casi i tessuti e le fibre tradizionali sono combinati con l’elettronica per raccogliere e trasferire – attraverso l’uso di sensori elettronici – dati e informazioni su calore, luce, movimento e altre condizioni dell’ambiente in cui i vestiti sono indossati. È il caso dei tessuti integrati elettronicamente – o e-textile – che incorporano componenti elettronici tessendoli insieme al filato dei tessuti o incollando o cucendo il circuito stampato su un materiale non tessile alla superficie di un tessuto tradizionale.

Per potenziare i vestiti con la tecnologia, aggiungendo funzionalità che consentono agli abiti di andare oltre al loro uso tradizionale, stilisti e ingegneri devono combinare le loro capacità con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone. Infatti, indossando vestiti intelligenti, le persone possono accedere al proprio smartphone e alle relative applicazioni, possono navigare, rimanere aggiornati sul tempo e sul traffico, ascoltare la musica, nonché raccogliere i dati sulla propria attività sportiva, seguire il proprio battito cardiaco, o ancora monitorare le proprie emozioni e persino pagare la spesa con i gesti, tenendo solo in tasca il proprio smartphone.

Se Pizza Hut ha già sperimentato scarpe intelligenti in edizione limitata che permettono di ordinare la pizza, brand come Nike – con le sue Nike Adapt Shoes – e Sensoria hanno creato abbigliamento e accessori sportivi che sono in grado di rilevare informazioni sulla postura, le condizioni di salute e le prestazioni durante un allenamento e inviare i dati sull’analisi delle prestazioni ottenute ad una apposita applicazione. L’Athlete Recovery Sleepwear di Under Armour, invece, assorbe il calore di chi lo indossa, rilasciando luce ad infrarossi, per aumentare la qualità del sonno e migliorare il recupero muscolare.

Ancora, le PoloTech t-shirt di Ralph Lauren permettono a chi le indossa di collegarsi ad un’applicazione per smartphone in grado di registrare l’attività motoria, così da suggerire nuovi allenamenti, mentre i Tommy Jeans Xplore di Tommy Hilfiger si collegano all’app iOS del brand grazie a smart tag bluetooth integrati, al fine di tracciare l’utilizzo del prodotto e premiare gli utenti che li indossano con esperienze uniche.

Anche Samsung ha deciso di immergersi nel mondo dell’e-textiles: infatti, ha già realizzato un abito da uomo smart che è in grado di scambiare biglietti da visita digitali, sbloccare lo smartphone e interagire con altri dispositivi. Con la nuova Body Compass workout shirt, invece, Samsung consente di monitorare i dati biometrici di chi la indossa, mentre per gli amanti del golf sempre Samsung ha creato una maglietta che si adegua alle condizioni atmosferiche e ai raggi UV.

L’ultimo atto di questa nuova generazione di smart clothes è sicuramente l’iconica Trucker Jacket di Levi’s con Jacquard di Google integrato. In particolare, Levi’s ha inserito alcune funzionalità dell’assistente di Google nel suo capo spalla per permettere a chi lo indossa di interagire con il proprio smartphone, navigare sulle mappe e riprodurre la propria playlist preferita, mimando dei gesti preimpostati sul polsino della giacca.

Tuttavia, prima di lanciare sul mercato la loro collezione di e-textiles e smart clothing, le case di moda che decidono di creare un capo smart devono tenere conto delle molteplici problematiche legali e requisiti normativi applicabili a questi nuovi oggetti del desiderio.

In primis, oltre alla normativa in materia di produzione di prodotti tessili, i brand della moda devono verificare quali sono i requisiti regolatori applicabili alla produzione e vendita di prodotti elettronici (ad esempio, in tema di etichettatura, riciclaggio, sicurezza del prodotto, stoccaggio e trasporto).

Inoltre, anche in tema di protezione dei consumatori, le problematiche legali relative alla garanzia sul prodotto e alla necessità di avere un adeguato supporto post-vendita per la gestione di eventuali prodotti difettosi, resi e rimborsi sono aspetti critici da considerare quando si decide di investire in capi di smart clothing.

Infine, una delle problematiche legali rilevanti per la creazione e il funzionamento di capi di smart clothing è sicuramente quello inerente al trattamento dei dati personali che vengono rilevati tramite tali dispositivi. Infatti, e-textile e smart clothes sono da considerarsi dispositivi elettronici a tutti gli effetti, progettati per comunicare con altri dispositivi connessi e con il corpo di chi li indossa e, per tale ragione, potenziati da una infinità di sensori che raccolgono i dati personali, inclusi quelli biometrici, quali i parametri del corpo durante un’attività fisica (ad esempio, temperatura e frequenza cardiaca).

Per tale ragione, quindi, i brand che rivolgono i propri prodotti innovativi ai clienti europei devono fare i conti con i requisiti previsti dal GDPR, nonché con le eventuali leggi nazionali di adeguamento che ne derivano. A tal fine, è sempre opportuno considerare attentamente quale tipo di dati raccogliere al fine di rispettare i principi e i requisiti stabiliti nel GDPR.

Alle maison è, infatti, richiesto di raccogliere e trattare – per il tempo strettamente necessario – solo i dati personali effettivamente necessari al raggiungimento delle finalità del trattamento, nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dall’articolo 5 del GDPR. Non solo, quando le aziende di moda raccolgono e trattano dati personali, queste sono tenute – in virtù del principio di trasparenza – a fornire agli interessati le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato, garantendo agli interessati i diritti e libertà di cui agli articoli 13-21 del GDPR (come, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai dati, il diritto all’oblio, il diritto alla portabilità, ecc.).

In aggiunta a quanto sopra, laddove gli e-textiles e i capi smart trattino dati biometrici – ossia informazioni relative alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di un individuo che consentono l’identificazione univoca di tale individuo – i brand di moda devono adottare ulteriori garanzie. In questo caso, infatti, questi sono tenuti a raccogliere uno specifico consenso e ad adottare ulteriori misure di sicurezza – sia dal punto di vista tecnico che organizzativo – per trattare legittimamente i dati, compresa la redazione di una valutazione di impatto sui diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell’articolo 35 del GDPR. Inoltre, eventuali processi di aggregazione e anonimizzazione dei dati raccolti tramite i capi intelligenti sono, di per sé, attività di trattamento dei dati che necessitano di una specifica base giuridica per il trattamento.

Tuttavia, anche se l’uso della tecnologia per creare abiti intelligenti implica molti obblighi legali da rispettare, le persone non desiderano altro che essere alla moda, indossando vestiti intelligenti connessi tramite sensori, in grado di monitorare i loro battiti cardiaci, le condizioni di salute, il livello di stress, o di ricordargli appuntamenti e cose da fare, ascoltare la musica o navigare in rete con una buona dose di stile.

Ecco svelato il motivo per il quale le maison continuano a combinare tecnologia e moda e a riempire le passerelle con abiti che possono riscaldarsi, raffreddarsi, cambiare colore o anche taglia, giocando con il concetto di abbigliamento indossabile, intelligente e connesso.

Su di un simile argomento, è possibile leggere l’articolo “I diritti di proprietà intellettuale nel metaverso: NFT e moda“.

Intellectual Property

Le problematiche legali dei brevetti relativi al metaverso – Il futuro è oggi

Se immaginare e prevedere le possibili implicazioni e sfide che l’avvento del metaverso pone rispetto al diritto d’autore o ai diritti di esclusiva collegati ai segni registrati costituisce già un esercizio mentale e tecnico particolarmente interessante, altrettanto affascinante è cercare di prevedere e descrivere le problematiche legali che il metaverso potrà avere sul mondo dei brevetti, e le sfide che ne deriveranno.

Ad oggi, non sono poche le imprese che hanno iniziato a sviluppare tecnologie in vario modo attinenti al metaverso, tutelandone gli aspetti inventivi mediante la presentazione di domande di brevetto.

A tale riguardo, da alcune ricerche esplorative condotte sui principali database, emerge come l’attenzione inventiva rispetto al metaverso non sia un fenomeno relegabile soltanto all’ultimo biennio, in cui il metaverso stesso è diventato una vera e propria buzzword nei principali discorsi economico-finanziari, essendo invece numerose e rilevanti le domande di brevetto presentate già in tempi meno recenti.

Tali dati consentono di comprendere come molte imprese abbiano da tempo sviluppato un chiaro progetto imprenditoriale basato sullo sfruttamento economico dei propri sforzi innovativi e dei diritti esclusivi che ne possono derivare, e come le stesse considerino il metaverso non già come una bolla speculativa, bensì come una futura e concreta opportunità economica, da sfruttare anche - e forse soprattutto - mediante l’ottenimento di privative brevettuali.

È la stessa analisi di alcune delle domande di brevetto attinenti il metaverso che consente di prendere atto di come gran parte delle invenzioni - seppur non la totalità delle stesse - concernano supporti hardware necessari per l’accesso al metaverso stesso e per “vivere” quest’ultimo nel modo più realistico possibile.

Se le innovazioni hardware tutelate includono, a titolo non esaustivo, i dispositivi fisici per accedere nell’ambiente virtuale tramite la realtà virtuale o la realtà aumentata, le innovazioni in ambito software potrebbero concernere invece, ed in parte già riguardano, i processi eseguiti nel “mondo” metaverso ed i meccanismi di accesso e permanenza nello stesso.

Molte delle invenzioni relative al metaverso hanno ad oggetto particolari tecnologie volte a “personalizzare” il più possibile l’esperienza e la permanenza dell’utente nell’universo digitale, talvolta anche prescindendo dai supporti hardware come i visori AR e VR. Ad esempio, una nota società di intrattenimento ha ottenuto negli Stati Uniti la protezione brevettuale per un “virtual world simulator”, che potrebbe consentire all’utente di muoversi liberamente all’interno di un parco divertimenti situato nel metaverso, interagendo con l’ambiente virtuale circostante anche senza fare ricorso a strumenti come occhiali o visori.

Ancora sul tema della personalizzazione dell’universo-metaverso, oggetto dell’analisi dell’U.S. Patent Office è stato anche un sistema di ingresso e uscita dagli ambienti virtuali del metaverso, che consente di avere un’anteprima della “stanza virtuale” in cui l’utente desidera entrare, permettendo di controllare e filtrare i contenuti di un ambiente virtuale prima di accedervi.

È evidente quindi, stante la correlazione tra domande di brevetto e i benefici economici a queste connesse, che sviluppare un cospicuo portfolio di invenzioni relative al metaverso è strategia idonea a garantire ai più lungimiranti player del settore digitale e non - si vedano le numerose domande di registrazione presentate da note società del settore della ristorazione fast food - un vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori economici, proiettandosi verso un nuovo mercato dalle smisurate potenzialità di crescita, accompagnati dalla garanzia di una privativa avente ad oggetto la propria tecnologia.

Il metaverso, peraltro, porrà significative sfide e rappresenterà senz’altro un banco di prova anche per l’attuale disciplina in tema di brevettabilità del software, storicamente oggetto di approcci e interpretazioni diversi da parte dell’ordinamento europeo e statunitense. Sarà dunque necessario e interessante osservare con attenzione, e da un punto di vista comparatistico, l’evoluzione che si registrerà in seno alla giurisprudenza negli anni a venire.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Il metaverso è la nuova rivoluzione del mondo della moda per i diritti di proprietà intellettuale?”.

Food and Beverages

Il conflitto in Ucraina colpisce anche l’export di olio di girasole: come cambiano le etichette

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato delle misure temporanee eccezionali relative alla etichettatura dell’olio di girasole per risolvere le criticità determinate dalla carenza di olio dovuta alla sospensione delle esportazioni dall’Ucraina.

Le misure temporanee eccezionali per risolvere alcune criticità determinate dalla carenza di olio di semi di girasole a fronte della sospensione dell’esportazione di questo prodotto dall’Ucraina sono state dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare 0066415 dell’11 marzo 2022.

L’olio di semi di girasole è la base essenziale di numerosi prodotti alimentari italiani, come i biscotti, la maionese, le creme spalmabili, la pasta ripiena, i sughi, le fritture e il tonno. Come principale coltivatore di girasoli al mondo, l’Ucraina detiene il 60% della produzione e il 75% dell’export di olio di semi di girasole. Secondo Coldiretti, su 570 milioni di euro di prodotti agroalimentari che l’Italia ha importato dall’Ucraina nel 2021, l’olio di girasole costituisce la voce più importante, con ben 260 milioni di euro.

In base alle attuali stime, l’Italia esaurirà le scorte di olio di semi di girasole entro un mese e l’industria alimentare si troverà di conseguenza costretta a riformulare i propri prodotti, nonché aggiornare conformemente le etichette dei prodotti che riportano tra gli ingredienti “olio di girasole”.

In considerazione dei costi e delle stringenti tempistiche per provvedere alla stampa di nuove etichette, il MISE consente alcune misure transitorie in vista del progressivo adeguamento delle etichette, tutelando la sicurezza alimentare e garantendo un’adeguata informazione al consumatore, senza tuttavia gravare eccessivamente sugli operatori del settore coinvolti.

In particolare, il Ministero consente l’inserimento di una dicitura che indichi quali oli e/o grassi siano stati impiegati in sostituzione dell’olio di girasole. Al tempo stesso, in caso di sostituzione dell’olio di girasole, i claims che indicano la presenza o assenza di determinati oli vegetali o claims comparativi, dovranno essere opportunamente corretti. Le modifiche in questione potranno essere apportate attraverso un getto d’inchiostro o altri sistemi equivalenti, come sticker adesivi sostituitivi delle precedenti informazioni sull’etichetta del prodotto o altre analoghe modalità.

In aggiunta, vista la complessità del quadro attuale e del possibile perdurare delle difficoltà nell’approvvigionamento di oli e grassi vegetali, le nuove etichette potranno riportare transitoriamente nella lista degli ingredienti la dizione generica della categoria oli e grassi vegetali, seguita dalle origini vegetali potenzialmente presenti, in considerazione delle forniture disponibili: ad esempio, “oli e grassi vegetali (girasole, palma, mais, soia)”. Il MISE ribadisce inoltre che non dovranno mancare le indicazioni in etichetta circa l’eventuale presenza di allergeni.

Anche la distribuzione al dettaglio dovrà ricorrere a strumenti idonei per garantire la tempestiva e corretta informazione ai consumatori sulla possibile sostituzione dell’olio di girasole in alcuni prodotti alimentari. Dovranno infatti essere pubblicati appositi avvisi nei punti vendita, con apposita cartellonistica collocata, in modo evidente, in prossimità degli scaffali dei prodotti contenenti olio di girasole.

Su di un simile argomento, può essere interessante “Le novità della normativa sulle pratiche commerciali sleali nel settore”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna AngillettaGiordana BabiniTamara D’AngeliEnila EleziGiulia GiallettiFilippo GrondonaLara MastrangeloAlessandra Tozzi.

 

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea.

 

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio CoraggioAlessandro FerrariGualtiero Dragotti, Roberto ValentiMarco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

 

È possibile leggere le legal predictions per l’anno 2022 curate dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dagli stessi professionisti in materia di intelligenza artificiale e digital transformation