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21 luglio 202013 minuti di lettura

Innovation Law Insights

Innovazione e diritto: le novità della settimana
Podcast
Il futuro dell’insurtech con Francesco Bardelli, CEO di Generali Jeniot

Il settore delle assicurazioni è in fermento con la crescita dell’insurtech e ne parliamo con Francesco Bardelli di Generali.

In questo podcast, Giulio Coraggio, coordinatore del settore technology dello studio legale DLA Piper, discute con Francesco Bardelli, Chief Business Transformation Officer di Generali e CEO di Generali Jeniot, di come il settore assicurativo stia cambiando in questo periodo, grazie alla crescita dell’IoT, quale parte dell’evoluzione dell’insurtech. Questa crescita comporta un cambiamento strutturale delle compagnie assicurative che diventano esse stesse fornitori di tecnologia, stipulano partnership sia con soggetti come Google, sia con start up che vengono valorizzate da un gigante del settore assicurativo, come il gruppo Generali. Parliamo infine di come l’emergenza Covid-19 potrebbe comportare un nuovo approccio al settore assicurativo da parte sia degli individui che delle aziende, con anche una accelerazione della transizione al digitale.

E’ possibile ascoltare il podcast sull’argomento a questo LINK e ricercando “Diritto al Digitale” sulle principali piattaforme di podcast.

Privacy
L’EDPS fornisce le prime dichiarazioni in merito alla sentenza della CGUE sul caso “Schrems II”

All’indomani della storica sentenza emessa il 16 luglio 2020 dalla Corte di Giustizia europea sul caso “Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd, Maximilian Schrems, C-311/18” (più comunemente noto come “Schrems II”), di cui è possibile leggere un nostro commento qui, l’European Data Protection Supervisor (EDPS) ha pubblicato un comunicato ufficiale nel quale dichiara il suo sostegno alla posizione espressa dalla CGUE in merito ai meccanismi fino ad oggi più comunemente utilizzati per effettuare i trasferimenti di dati personali tra l’Unione europea e gli Stat Uniti e, più in generale, i paesi extra-UE: il Privacy Shield UE-USA e le Standard Contractual Clauses (SCC).

La CGUE, da una parte, ha invalidato il Privacy Shield e, dall’altra, ha sostenuto che le standard contractual clauses rimangono valide, ma a condizione che le imprese esportatrici verifichino di volta in volta se il contesto generale del trasferimento (ivi incluso il paese di destinazione) offra garanzie adeguate per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati cui i dati personali trasferiti si riferiscono. A tal riguardo, l’EDPS ha dichiarato di aver accolto con favore la decisione, in quanto ha riaffermato l’importanza di mantenere un elevato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea a paesi terzi.

Con riferimento al Privacy Shield, lo European Data Protection Supervisor ha in particolare evidenziato come la Corte abbia di fatto confermato le critiche al Privacy Shield ripetutamente espresse già dall’European Data Protection Board (EDPB) e dallo stesso EDPS. A tal proposito, viene ribadito come “[sia] la seconda volta in quasi 5 anni che una decisione di adeguatezza della Commissione europea riguardante gli Stati Uniti viene invalidata dalla Corte” e pertanto l’EDPS confida nel fatto che gli Stati Uniti dispiegheranno tutti gli sforzi e i mezzi possibili per procedere verso un quadro giuridico globale in materia di protezione dei dati che soddisfi realmente i requisiti di adeguatezza delle salvaguardie riaffermati dalla Corte. D’altronde, nel corso degli ultimi anni è stato adottato a livello globale un numero crescente di leggi in materia protezione dei dati e sul diritto alla privacy, il che costituisce un chiaro segnale del fatto che “più che un diritto fondamentale "europeo" - è [ormai] un diritto fondamentale ampiamente riconosciuto in tutto il mondo”.

Per quanto concerne le standard contractual clauses, l’EDPS rileva che la Corte, pur confermandone in linea di principio la validità, nella sentenza Schrems II ha fornito chiarimenti apprezzabili in merito alle responsabilità dei titolari del trattamento e delle autorità europee per la protezione dei dati personali circa l’esigenza di dover valutare i rischi connessi all'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche di paesi terzi. In particolare, le autorità di controllo europee hanno il dovere di applicare con diligenza la normativa privacy applicabile e, se del caso, di sospendere o vietare i trasferimenti di dati verso un paese terzo.

Nel quadro così delineato, l’EDPS ha infine rassicurato gli operatori, pubblici e privati, affermando che continuerà ad adoperarsi – in qualità di membro dell’EDPB – per garantire un approccio coerente tra le diverse autorità di controllo europee nell’ambito dei trasferimenti internazionali di dati personali.

Technology Media & Telecom
La Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti per l’individuazione dei “servizi di piattaforma per la condivisione di video” ai sensi della direttiva AVMS

Il 7 luglio 2020, la Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti relativi all’applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di “servizi di piattaforma per la condivisione di video” contenuto nella Direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi – che modifica la Direttiva (UE) 2010/13 (Direttiva AVMS;). L’obiettivo della Direttiva AVMS è di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di media audiovisivi come le trasmissioni televisive tradizionali, i servizi on-demand e i servizi di piattaforma per la condivisione dei video, al fine di facilitarne la circolazione transfrontaliera e garantire al contempo una disciplina armonizzata nei settori di pubblico interesse.

Per la prima volta la Direttiva AVMS ha esteso alcune delle norme del settore audiovisivo anche alle piattaforme di condivisione dei video e ai contenuti audiovisivi condivisi sui social media. In particolare, il considerando 5 della Direttiva AVMS prevede che “[s]ebbene l’obiettivo della direttiva 2010/13/UE non sia disciplinare i servizi dei social media in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale”, rimettendo poi alla Commissione il compito di fornire gli orientamenti pratici relativi applicazione del criterio di c.d. funzionalità essenziale.

La Commissione ha dunque individuato alcuni indicatori volti a valutare l’applicabilità di tale criterio, i quali possono essere raggruppati nelle quattro categorie elencate di seguito:

  1. relazione tra i contenuti audiovisivi e le attività economiche principali del servizio;
  2. importanza quantitativa e qualitativa dei contenuti audiovisivi disponibili sul servizio;
  3. monetizzazione dei contenuti audiovisivi o generazione di entrate dai contenuti audiovisivi; e
  4. disponibilità di strumenti volti a rafforzare la visibilità o l’attrattiva dei contenuti audiovisivi.

Come affermato dalla stessa Commissione, tali indicatori non devono essere applicati in maniera cumulativa e pertanto l’assenza di uno o più di essi non deve portare automaticamente alla conclusione che il servizio non rientri nella categoria di piattaforma per la condivisione di video. Diversamente infatti, il criterio di funzionalità essenziale si deve considerare soddisfatto laddove, a seguito di una valutazione complessiva, vi sia un numero sufficiente di indicatori che portino a ritenere che i contenuti audiovisivi forniti da un servizio non siano semplicemente collaterali alle attività del servizio ovvero non ne costituiscano una parte minore.

L’identificazione di una piattaforma online quale fornitore di servizi per la condivisione video ai sensi della Direttiva AVMS è di grande importanza poiché permette di estendere l’applicabilità delle regole relative ai contenuti illegali e dannosi anche ai servizi di social media in cui la fornitura di contenuti audiovisivi, pur non essendo lo scopo principale del servizio offerto, ne costituisce comunque una funzionalità essenziale. Ne consegue che i fornitori di tali servizi dovranno, in modo simile ai media tradizionali, assicurarsi di adottare misure adeguate per tutelare i propri utenti dai contenuti che promuovono l’odio e incitano alla violenza e, allo stesso tempo, applicare regole più stringenti per quanto riguarda le comunicazioni commerciali.

Transizione verso il 5G e gestione dei Big Data: i risultati dell’indagine conoscitiva della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni

Nella seduta del 9 luglio 2020, la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati ha approvato il documento elaborato a conclusione dell’indagine conoscitiva, avviata nel settembre 2018, sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei Big Data.

L’indagine conoscitiva si è soffermata sugli sviluppi connessi alla rete 5G, riconoscendo che questa tecnologia, non solo consentirà di trasmettere quantità notevolmente superiori di dati in tempi sostanzialmente ridotti, favorendo la diffusione del c.d. Internet of Things (IoT), ma permetterà altresì una migliore convergenza di servizi fissi, mobili e di radiodiffusione.

In tale contesto, la Commissione ha approfondito i temi delle emissioni elettromagnetiche e il relativo possibile impatto sulla salute, nonché il tema della sicurezza cibernetica, concentrandosi sul fenomeno dei Biga Data, tema suscettibile di rivestire un ruolo sempre più cruciale nello sviluppo delle reti 5G.

La Commissione ritiene imprescindibile l’adozione di iniziative volte a favorire la costituzione di una rete unica per la tecnologia 5G sul territorio nazionale, mettendo a fattor comune le infrastrutture già esistenti sul territorio. Ciò, anche allo scopo di garantire l’esigenza di ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie disponibili al fine evitare inefficienze e duplicazioni di investimenti.

Inoltre, nel corso delle audizioni tenute dalla Commissione con gli operatori coinvolti è emerso che i vantaggi del 5G potranno essere efficacemente conseguiti solamente con l’ausilio di un’infrastruttura in fibra ottica completa ed efficiente. Per tale ragione – osserva la Commissione – diviene essenziale superare quanto prima le criticità legate alla diffusione delle connessioni in fibra ottica, sia con riferimento alla realizzazione della rete sia con riferimento alla promozione dell’utilizzo della stessa. In tale contesto, la Commissione ritiene necessaria una celere realizzazione delle connessioni in fibra nelle c.d. aree grigie. Inoltre, dovrà essere valutata la possibilità dell’utilizzo, per le aree remote, di soluzioni diverse dalla connessione FTTH che riducano i costi e i tempi di realizzazione dell’infrastruttura.

Con riferimento al tema dei Big Data, dal punto di vista della sicurezza informatica, la Commissione rileva che il sistema delle reti 5G è certamente più vulnerabile agli attacchi cibernetici. Pertanto, secondo il parere della Commissione, sarebbe utile investire sul tema della prevenzione attraverso l’istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In merito al tema dell’inquinamento da emissione elettromagnetiche, la Commissione rileva che – in base alle attuali conoscenze e tenendo in considerazione i limiti alle emissioni previsti dalla normativa applicabile – la tecnologia 5G non comporta rischi maggiori rispetto alle precedenti tecnologie. La Commissione auspica quindi il coinvolgimento dei media per la promozione di una corretta informazione tramite la diffusione di dati chiari e semplici relativi alle conoscenze scientifiche sulle emissioni elettromagnetiche.

Infine, la Commissione ritiene essenziali gli investimenti pubblici nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, la quale – ritiene la Commissione – potrà trarre vantaggi rilevanti dall’utilizzo della tecnologia 5G (quali, ad esempio, l’utilizzo di database in cloud per la progressiva integrazione dei dati nella pubblica amministrazione).

Intellectual Property
La Cassazione si pronuncia sulla tutela dei segni distintivi dei partiti politici

Con ordinanza depositata il 16 giugno 2020, la Cassazione è intervenuta in tema di tutela della denominazione e dei segni distintivi dei partiti politici, cassando una pronuncia della Corte d’Appello di Firenze che aveva respinto le domande proposte da due associazioni politiche al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto all’uso esclusivo della denominazione, dell’acronimo e dell’emblema, con conseguente inibitoria all’uso di tali segni da parte dell’associazione convenuta. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente la violazione del diritto esclusivo all’utilizzo del simbolo e del nome, derivante sia dalla debolezza distintiva degli stessi, sia dagli accorgimenti adottati per evitare confusioni.

Nell’accogliere il ricorso proposto dall’Associazione Alleanza Nazionale e dalla Fondazione Alleanza Nazionale contro l’associazione Movimento Sociale Italiano, la Cassazione ha affermato in primo luogo che al partito politico dev’essere applicata la disciplina dell’associazione non riconosciuta. Secondo le Corte tale soggetto, in quanto equiparabile a una persona giuridica, beneficia anch’esso della tutela dei propri segni distintivi, dalla quale discende la possibilità di richiedere la cessazione di eventuali indebiti utilizzi di tali segni, nonché la connessa reintegrazione patrimoniale e il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., il quale comprende qualsiasi danno derivante dalla lesione dei diritti della personalità, quali il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’ente.

Inoltre, la Corte ha ribadito che il nome di una persona giuridica rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7 c.c., quale segno di identificazione della persona stessa, indipendentemente dalla sua natura e dall’eventuale svolgimento di attività imprenditoriale. Pertanto, secondo la Corte, al di fuori del mercato la tutela dei segni distintivi mira non già alla protezione di interessi economici, bensì alla tutela del complesso di valori e finalità che sono perseguiti dalla persona giuridica.

Secondo l’AG gli operatori di piattaforme online non sono direttamente responsabili per le violazioni di copyright

Secondo le conclusioni dell'avvocato generale, Henrik Saugmandsgaard Øe, i gestori di piattaforme online non sono direttamente responsabili della pubblicazione online illegale di opere protette dal diritto d'autore da parte degli utenti.

La direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale introduce, per gli operatori di piattaforme online, un nuovo regime di responsabilità specifico per le opere caricate illegalmente dagli utenti di tali piattaforme. Tale direttiva, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 7 giugno 2021, impone, in particolare, a tali operatori di ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, per le opere caricate dagli utenti delle loro piattaforme.

Tale direttiva non è tuttavia applicabile ai casi su cui dovrà decidere la CGUE. Quest’ultima è pertanto invitata a verificare la responsabilità degli operatori in virtù delle direttive 2000/31, 2001/29 e 2004/48.

La causa in esame riguarda due contenziosi sollevati dal produttore musicale, Frank Peterson, nei confronti di YouTube e dal gruppo editoriale Elsevier contro Cyando. Il Bundesgerichtshof (la Corte federale di giustizia tedesca), adito per questi due casi, aveva sottoposto alla CGUE diverse questioni pregiudiziali.

Nelle conclusioni odierne, l'avvocato generale propone che la CGUE dichiari che gli operatori di piattaforme online "non sono direttamente responsabili per la violazione del diritto esclusivo degli autori di comunicare al pubblico, quando gli utenti delle piattaforme caricano illegalmente opere protette".

In particolare, secondo l'Avvocato generale, tali operatori non compiono, in linea di principio, un atto di comunicazione al pubblico in casi di questo tipo. Il ruolo svolto da tali operatori è, in linea di principio, quello di un intermediario che mette a disposizione strutture fisiche che consentono agli utenti di effettuare una "comunicazione al pubblico". Qualsiasi responsabilità "primaria" derivante da tale "comunicazione" è quindi di norma a carico esclusivo di tali utenti.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Giordana Babini, Lara Mastrangelo, Filippo Grondona e Andrea Michelangeli.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Giulia Zammataro e Massimo D’Andrea.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

È possibile leggere le legal predictions per il 2020 dei professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dagli stessi in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports di 38 giurisdizioni qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

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