
23 maggio 2022 • 15 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
Webinar
DOP, Marchi Collettivi e Marchi Storici: forme di tutela delle eccellenze
Il prossimo 1° giugno discuteremo di come tutelare i DOP, i marchi collettivi e i marchi storici, nel corso di un evento organizzato dal team di trademark portfolio management di DLA Piper. Trovate maggiori dettagli qui.
Podcast
Andrea Lorini di Luxottica su NFT e metaverso
Andrea Lorini, Head of Collabs & Head of NFT, Metaverse and Gaming di Luxottica, racconta a Giulio Coraggio la sua visione (certamente in controtendenza) sugli NFT e sulle potenzialità di questi strumenti, nonché su come il metaverso potrà evolvere, facendo anche tesoro di alcune esperienze del passato. Il podcast è disponibile qui.
Cos’è il Metaverso
Giulio Coraggio discute nel podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it di cos’è il Metaverso e perchè ne sentiamo parlare così tanto e ne sentiremo parlare sempre di più. Il podcast è disponibile qui.
Privacy
Metaverso e cybersecurity, quali sfide per il futuro?
Si stima che il metaverso rappresenterà l’1% dell’economia globale che potrebbe raggiungere quota da 8 a 13 trilioni di dollari entro il 2030, secondo la banca d’investimenti Citi. Proprio in considerazione di questa crescita è sempre più probabile che il metaverso sia soggetto ad attacchi cyber che rappresentano un vero e proprio rischio sia per le aziende che decidono di essere attive nel metaverso sia per gli utenti che vi accedono.
Cos’è il metaverso?
Per metaverso si intende un universo digitale frutto di molteplici elementi tecnologici che comprendono realtà virtuale e realtà aumentata. L’idea è che all’interno del metaverso gli utenti possano accedere attraverso visori 3D, e vivere esperienze “virtuali”. È infatti possibile creare avatar realistici, ad esempio attraverso NFT, incontrare gli altri utenti, o svolgere tutte quelle azioni che svolgiamo in maniera “disgiunta” su internet in un’unica piattaforma, potendo anche creare un vero e proprio mercato immobiliare.
Basti pensare che, il famoso brand Bored Ape Yacht Club, già conosciuto per la nota collezione di NFT della scimmia annoiata, ha annunciato il varo di un metaverso orginale, Otherside, orientata alla gamifiction con una struttura decentralizzata, costituendo di fatto un legame tra il metaverso e il mercato immobiliare che ha portato alla vendita di circa 55mila NFT, ognuno ceduto per 305 Ape Coin, facendo valere ogni lotto in media sei mila dollari. Questa vendita di terreni virtuali ha innescato uno dei picchi più alti nelle commissioni di transazione su Ehereum.
Il metaverso, dunque, richiede l'uso simultaneo di molte tecnologie in cui la realtà aumentata, le tecnologie cloud, l'IoT e l'intelligenza artificiale si combinano per essere funzionali, e dove vi è anche la possibilità di creare un'economia unica attraverso le criptovalute e le NFT.
Sfide cybersecurity e metaverso
Proprio in considerazione delle tecnologie coinvolte il rischio di essere vittime di attacchi cyber nel metaverso è molto elevato. Inoltre l’uso simultaneo di tali diverse tecnologie, nonché la raccolta di innumerevoli quantità di dati, siano essi personali e non, e l’utilizzo della blockchain, rendono complesso l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e prevenzione di attacchi cyber, rispetto a quanto accade nel mondo della realtà virtuale o reale. Per esempio, sono decine i casi di vendita di opere o prodotti contraffatti nel mondo decentralizzato: un prodotto contraffatto resta nella blockchain per l’eternità e non esistono modi per cancellarlo dalla blockchain.
Sebbene, di fatto, il metaverso non esista ancora (ma l’infrastruttura su cui è basata tale tecnologia, sì), è già possibile prevedere in quale direzione si concentreranno i threat actor all’interno di tale piattaforma. Si presume infatti che le attività di phishing possano subire un forte aumento con il metaverso, ma non solo, è possibile che si verifichino anche:
- Furto di identità nel metaverso: i threat actor, attraverso le informazioni reperibili online e nel metaverso, potrebbero ricorrere per esempio attraverso il furto dell’avatar, ad un furto d’identità dell’utente;
- Furto di criptovalute: i threat actor potrebbero impossessarsi dei wallet e delle chiavi di accesso degli utenti del metaverso, compiendo azioni irreversibili.
Tuttavia, la principale preoccupazione in materia cyber deve essere rivolta verso i dati personali (peraltro come nel mondo reale) che saranno il principale oggetto di attacco da parte dei threat actor. Basti pensare ai dati biometrici rilasciati dagli utenti per usufruire di dispositivi come l’AR/VR, dispositivi che permettono di passare dalla realtà virtuale (VR) alla realtà aumentata (AR) che utilizzano il dato biometrico dell’utente per permettergli di accedere all’interno del metaverso.
Le aziende dovranno prepararsi in anticipo per prevenire queste tipologie di attacchi e garantire che i loro sistemi di sicurezza siano sicuri e protetti e privi di situazioni di vulnerabilità che potrebbero provocare gravi danni non solo all’economia delle stesse società e alla loro reputazione ma anche agli utenti . In tale contesto tuttavia, permane, ad oggi una mancanza di disposizioni normative che, nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatte al fine di garantire la tutela del metaverso e dei suoi utenti.
Sul tema del metaverso può essere interessante il seguente articolo “Il connubio perfetto tra gaming e Metaverso e le principali sfide future”.
Gaming
Le sale LAN da esports diventano soggette a regole transitorie
L'istituzione di regole transitorie per le sale da gioco LAN dedicate agli esports in Italia ha lo scopo di guadagnare tempo per stabilire un nuovo quadro normativo per il mercato.
In un precedente articolo (Il mercato degli esports è a rischio con sequestri per un errore interpretativo della normativa?), avevamo discusso dell'azione intrapresa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, nei confronti di alcune sale da gioco LAN dedicate agli esports che ha portato al sequestro non solo di simulatori di esports, ma anche di alcuni PC e console che si possono trovare in qualsiasi casa.
L'azione dell'autorità ha sollevato un'ondata di proteste da parte degli operatori del settore, poiché rischia di mettere a repentaglio l'intero mercato italiano degli esports, che sta crescendo rapidamente, anche grazie alla visibilità acquisita durante la pandemia.
È stato un periodo frenetico che ha raggiunto una notevole copertura mediatica. ADM ha probabilmente riconosciuto che le regole stabilite per gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro non si adattano alle console e ai simulatori di esports. Per questo motivo, ha cercato di trovare una soluzione transitoria.
Secondo una circolare pubblicata di recente, un regime transitorio si applicherà agli apparecchi da esports che rientrano nella definizione di "apparecchi che consentono il gioco connesso a distanza, a condizione che siano dotati di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, consentendo solo la connessione a piattaforme online, destinate esclusivamente al gioco senza vincite in denaro". Queste regole transitorie si applicheranno a partire dal 1° luglio 2022, secondo le regole introdotte da un decreto direttoriale di prossima emanazione che imporrà ai gestori delle sale da gioco di esports di ottenere l'autorizzazione del Comune di appartenenza applicabile alle "attività di spettacolo viaggiante" per poter operare.
Questa autorizzazione ha una portata più ampia di quanto sembrerebbe dalla terminologia utilizzata. Tuttavia, si tratta essenzialmente di una soluzione transitoria che consente al regolatore di guadagnare tempo per redigere il nuovo quadro normativo per il settore. Inoltre, non si può applicare ai giochi da esports con vincita in denaro che potrebbero rientrare nelle norme sul gioco d'azzardo se non strutturati correttamente. Allo stesso modo, il regime transitorio si applica solo ai giochi da esports nelle sale da gioco terrestri, mentre per le competizioni di esports online si dovranno trovare altre soluzioni per evitare l'applicabilità del regime di gioco d'azzardo.
In base alle discussioni intraprese con ADM, sembra che abbiano compreso la debolezza di un regime di autorizzazione o approvazione locale oneroso che limiterebbe il potenziale degli esports e spingerebbe gli investimenti verso altre giurisdizioni. Si spera che ci sia un processo di consultazione per elaborare regolamenti che bilancino i diversi interessi in gioco. Una lezione potrebbe venire dal regime di altre giurisdizioni, dove la tendenza è sempre stata quella di rinunciare ai confini per creare un ambiente in cui gli esports possano crescere liberamente.
Per saperne di più sulle normative in materia di esports in altre giurisdizioni, è possibile consultare il nostro rapporto "DLA Piper Esports Laws of the World".
Intellectual Property
Confusione tra marchi: alcuni criteri utili ai fini della valutazione
Accolta parzialmente la domanda di registrazione di un marchio europeo depositata da un noto gruppo di moda spagnolo nell’ambito di una disputa lunga un decennio giunta ora innanzi alla Corte di Giustizia.
Nel 2010, il gruppo di moda spagnolo presentava una domanda di registrazione di marchio denominativo europeo per i prodotti e servizi delle classi da 29 a 32 e 35 e 43. Successivamente, avverso l’intera domanda presentava opposizione un produttore alimentare italiano. Tra le basi dell’opposizione, un marchio figurativo italiano con elemento denominativo identico al segno oggetto della domanda di registrazione, in relazione alla sola classe 30, e una registrazione internazionale avente ad oggetto, tra gli altri segni, anche il segno oggetto di contestazione, in relazione alle classi 29 e 30. Nel 2015, intervenuto l’accoglimento parziale dell’opposizione da parte della Divisione di opposizione dell'EUIPO, che consentiva la registrazione solo nella Classe 43, entrambe le parti procedevano innanzi alla Commissione di ricorso. La richiedente, in particolare, in tale sede vedeva confermata la decisione della Divisione. Nel 2019, la decisione veniva annullata dal Tribunale, che non riteneva sufficienti le motivazioni a sostegno delle conclusioni. La richiedente, dopo aver ottenuto l’accoglimento della domanda per le classi 31 e 32 a seguito della decisione della Commissione di ricorso, adiva nuovamente il Tribunale.
Quella in oggetto è una controversia che si è sviluppata nel corso di dieci anni. Per quanto rileva in questa sede, potrebbe essere utile ricordare alcuni principi ribaditi nelle diverse decisioni. Di seguito, i punti più rilevanti.
Con riferimento alla notorietà del marchio, il Tribunale confermava il principio secondo cui non esiste una nozione di notorietà del marchio successivo nella valutazione del rischio di confusione, sottolineando altresì che solo la notorietà del marchio anteriore, cioè a dire quello dell’opponente, è rilevante ai fini dell'esame.
Rispetto alla somiglianza dei segni, il Tribunale confermava il criterio di valutazione applicato dalla Commissione di ricorso, nella misura in cui ha ritenuto che i "prodotti lattiero-caseari" fossero simili all'"olio d'oliva". Vero è che i prodotti lattiero-caseari includono il burro, che ha lo stesso scopo e metodo di utilizzo dell'olio d'oliva, e che spesso tali prodotti sono anche in chiara concorrenza. Inoltre, il Tribunale statuiva che la "farina" è simile alla "pasta" e al "grissino", rappresentando il principale ingrediente utilizzato nella loro preparazione. Ciò, ha comportato l’accoglimento della domanda nelle sole classi 31 e 32.
Riconosciuta anche la somiglianza, seppur limitata, tra “servizi di ristorazione (cibo); self-service, caffetterie” in classe 43 e “pasta secca di origine italiana” e “salse per pasta” in Classe 30. Ciò, in considerazione della possibilità dei ristoranti di vendere cibi pronti da mangiare che rende i servizi impugnati complementari. Verosimilmente, i clienti sono gli stessi e sono in concorrenza poiché il consumatore può scegliere tra l'acquisto di prodotti alimentari e il consumo a domicilio o in un ristorante, compreso un ristorante self-service o una caffetteria.
La richiedente proseguirà ora la propria battaglia innanzi alla Corte di Giustizia.
Può essere interessante l’articolo su un argomento simile, quale è “Marchi d’abbigliamento: il peso delle differenze visive e delle somiglianze fonetiche nel giudizio di confondibilità”.
Technology, Media and Telecommunications
Infratel pubblica la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale Banda Ultralarga al 30 aprile 2022
Con comunicato stampa del 4 maggio scorso, Infratel ha informato della pubblicazione della Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga, aggiornata al 30 aprile 2022. Questa nuova edizione della Relazione fa seguito a quella pubblicata lo scorso 13 aprile, nella quale erano rappresentati i dati sullo stato di avanzamento del Piano aggiornati al 31 marzo 2022.
In particolare, la Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga – “Verso la Gigabit Society”, pianificata nell’ambito del PNRR e approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD), ha come obiettivo quello di portare la connettività a 1 Gbit/s su tutto il territorio italiano entro il 2026, nonché di favorire lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni elettroniche fisse e mobili.
L’attività operativa del Piano Nazionale Banda Ultralarga è stata avviata nel 2016 dalla società in house del Ministero dello Sviluppo Economico Infratel Italia S.p.a., il cui obiettivo è quello di intervenire nelle aree a fallimento di mercato, attraverso la realizzazione e l’integrazione di infrastrutture a banda larga e ultra larga la fine di estendere le opportunità di accesso a internet veloce per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni. È attraverso Infratel che il Ministero dello Sviluppo Economico implementa le misure definite nella Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga con l’obiettivo di ridurre le disparità infrastrutturali e di mercato esistenti nel territorio italiano, attraverso la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche.
La Relazione in commento descrive lo stato di avanzamento della Strategia focalizzandosi sulle cinque fasi operative principali del Progetto: la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, il collaudo e l’avvio dei servizi.
La fase della progettazione definitiva consente di identificare i tracciati delle reti da realizzare, le infrastrutture da riutilizzare, gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per l’infrastrutturazione in tecnologia FTTH, nonché i siti necessari per l’infrastrutturazione in tecnologia FWA. A seguito dell’approvazione dei progetti definitivi da parte di Infratel, si apre la fase della progettazione esecutiva, finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e il cui esito è l’avvio dei lavori nei cantieri. Una volta completati i lavori nei cantieri, Infratel svolge le verifiche finali che, in caso di esito positivo, condurranno al rilascio di un collaudo positivo.
La Relazione indica che, al 30 aprile 2022, risultano essere 6.081 i Comuni in relazione ai quali è stata approvata la progettazione definitiva relativa alla realizzazione della rete in tecnologia FTTH, ossia 19 in più rispetto al 31 marzo 2022. Sono invece aumentati di un’unità, rispetto ai dati riportati nella precedente Relazione, i Comuni per i quali risulta essere stata approvata la progettazione definitiva di reti in tecnologia FWA, per un totale di 6.765.
Al 30 aprile 2022, risulta approvata la progettazione esecutiva relativa a reti in tecnologia FTTH e FWA, rispettivamente, in 4.339 e 2.640 Comuni italiani (rispettivamente, in aumento di 127 unità e di 59 unità rispetto al 31 marzo 2022).
Inoltre – come si legge nella Relazione – sono stati completati i lavori di infrastrutturazione in tecnologia FTTH in 4.424 dei 6.063 cantieri aperti a partire dall’avvio operativo del Piano, con un aumento di 106 unità rispetto al 31 marzo 2022. Quanto alle attività di infrastrutturazione in tecnologia FWA, sono stati conclusi i lavori in 2.450 cantieri sui 2.564 complessivamente aperti, con un aumento di 40 unità rispetto alla fine di marzo scorso.
Le attività di collaudo relative alle infrastrutture in tecnologia FTTH, prodromiche alla fornitura dei relativi servizi, si sono concluse positivamente in 2.096 Comuni italiani (al 31 marzo 2022 erano 2.029, 67 in meno). Quanto all’infrastrutturazione in tecnologia FWA, si sono conclusi positivamente i collaudi relativi a 688 siti compresi nell’intervento (20 in più rispetto al 31 marzo 2022, quando i siti collaudati positivamente erano 668).
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Infratel pubblica la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Banda Ultralarga al 31 gennaio 2022”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Tamara D’Angeli, Enila Elezi, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Alessandra Tozzi, Carlotta Busani, Carolina Battistella, Deborah Paracchini, Vincenzo Giuffré, Cristina Criscuoli, Giulia Zappaterra, Maria Chiara Meneghetti, Giacomo Lusardi, Tommaso Ricci e Maria Rita Cormaci.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.
Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Martina Di Leva.