
24 ottobre 2021 • 14 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
Video e Podcast
Intelligenza artificiale: le sue potenzialità, la bozza di regolamento UE e rischi legali
Quali sono le potenzialità di business dell’intelligenza artificiale, quale è il potenziale impatto del regolamento sull’AI sulle stesse e quali sono le questioni legali ed etiche che rimangono irrisolte dopo il regolamento? Ne abbiamo discusso in un webinar organizzato da AIGI con DLA Piper la cui registrazione è disponibile qui
Privacy
Il Garante Privacy avvia un’indagine in merito ad applicazioni c.d. “rubadati” e al mercato dei dati
Il Garante per la Privacy ha avviato un’indagine a seguito del servizio di un noto programma televisivo. Il servizio ricostruiva la vicenda delle segnalazioni di alcuni utenti che lamentavano il fatto che i loro smartphone potessero ascoltarli. L’istruttoria sarà svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, e prevederà l’esame delle applicazioni più utilizzate verificando che l’informativa resa agli utenti sia chiara, trasparente e che il consenso sia stato correttamente acquisito.
In particolar modo, le segnalazioni arrivavano a seguito di alcune prove effettuate dagli utenti che, pronunciando determinate parole sui loro gusti, progetti o interessi, si vedevano arrivare sullo smartphone le pubblicità in linea con le parole pronunciate. Questo, secondo il Garante, potrebbe configurare un “illecito uso di dati”. Le indagini proseguiranno congiuntamente all’attività di semplificazione delle informative privacy attraverso l’uso di simboli e immagini, al fine di garantire che gli utenti e i consumatori siano messi in grado di fare scelte libere e consapevoli, in maniera sintetica ed efficace.
Il Garante per la Privacy ritiene che sia fondamentale fare attenzione alle impostazioni dei nostri smartphone che mantengono sempre attivo il microfono. Per il Garante, infatti, si tratterebbe di “Un fenomeno sempre più diffuso, che sembrerebbe causato anche dalle app che scarichiamo sui nostri cellullari. Molte app, infatti, tra le autorizzazioni di accesso che richiedono al momento del download, inseriscono anche l’utilizzazione del microfono. Una volta che si accetta, senza pensarci troppo e senza informarsi sull’uso che verrà fatto dei propri dati, il gioco è fatto”.
Tuttavia, il rischio che questa ipotesi possa risultare come vera, potrebbe non essere così alto. Si tratta sicuramente di un dubbio lecito da parte dei consumatori, e l’inchiesta del Garante potrebbe avere il beneficio di rassicurare gli utenti che è difficile che una simile operazione possa essere messa in atto. Ciononostante, l’eventualità che questo fenomeno possa verificarsi su larga scala sembra improbabile.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Un’App di incontri per la comunità LGBTQ riceve una sanzione privacy di € 10 milioni per comunicazione illecita di dati personali”.
Technology, Media and Telecommunications
Avviata la procedura di aggiornamento della mappatura delle reti nelle c.d. “Aree Bianche”
Con comunicato stampa pubblicato il 13 ottobre scorso, il Ministro per l’innovazione tecnologica e per la transizione digitale (“MiTD”) ha reso noto di aver avviato l’attività di aggiornamento della mappatura della copertura nazionale con reti fisse a banda ultralarga delle aree oggetto del “Piano Aree Bianche”, avviato dal Governo italiano nel 2016.
Si tratta in particolare del Piano di Aiuti di Stato, autorizzato dalla Commissione europea, che ha visto l’aggiudicazione dell’operatore Open Fiber quale concessionario pubblico dell’intervento di realizzazione dei lavori di costruzione di un’infrastruttura a banda ultralarga nelle “Aree Bianche”, ossia in quelle aree c.d. “a fallimento di mercato”, in cui sono assenti interventi di investimento di operatori privati.
Il compito di aggiornare la mappatura nelle “Aree Bianche” è stato affidato dal Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (“CiTD”) a Infratel Italia, che ha quindi avviato una consultazione pubblica a tale scopo. Nel documento di consultazione pubblica, Infratel precisa che la finalità della mappatura è di “individuare i civici presenti nelle suddette aree che sono rimaste fuori dall’intervento pubblico affidato, nel 2016, alla concessionaria Open Fiber S.p.A. e che, al contempo, non sono state ancora raggiunte, né lo saranno nei prossimi 5 anni, da investimenti privati idonei a garantire una velocità di connessione in download di almeno 300 Mbit/s nell’ora di picco del traffico”.
In base a quanto previsto dalla Strategia italiana per la banda ultra larga, tali aree “saranno oggetto di intervento pubblico volto a garantire la velocità ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload”, e ciò a completamento del Piano “Italia a 1 Giga” previsto dal PNRR.
La consultazione pubblica avviata da Infratel ha dunque lo scopo di individuare gli investimenti già messi in campo dagli operatori nello sviluppo di infrastrutture a banda ultra larga, da qui ai prossimi cinque anni, al fine di avere una previsione sullo stato di copertura della banda ultralarga sul territorio nazionale.
I piani di investimento privati dichiarati dagli operatori nel contesto della consultazione pubblica “dovranno essere chiaramente riferibili a decisioni strategiche ed esecutive, completamente finanziate e adottate dai competenti organi di indirizzo e gestione delle imprese, indicando sia le coperture di rete attuali alla data del 30 settembre 2021, sia quelle previste per i prossimi cinque anni”. Infratel ha in particolare richiesto che gli operatori partecipanti alla consultazione pubblica forniscano i seguenti documenti: (a) il piano dettagliato degli investimenti; (b) documentazione relativa all’architettura e alla struttura della rete sul territorio, agli apparati e alla tecnologie previste; (c) documentazione sul dimensionamento dei siti radio.
Sarà possibile partecipare alla consultazione pubblica inviando le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità indicate sul sito di Infratel Italia, entro e non oltre il 15 novembre 2021.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Approvata la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society”.
Intellectual Property
NFTs, diritto d’autore e musica: cosa cambia per gli artisti musicali digitali?
Il fenomeno degli NFT ha iniziato ad espandersi anche nella music industry. In particolare, artisti di ogni genere hanno trovato nei non-fungible tokens uno strumento innovativo per creare un contatto diretto e duraturo con i fan nonché acquisire un maggior controllo sulla propria musica, bypassando i agenti intermedi e rivenditori. In effetti, molti artisti hanno già accolto con favore questa tendenza, generando NFT associati sia ad opere digitali che a beni fisici ed esperienze dal vivo. L’utilizzo degli NFT, in tal senso, garantisce un marchio di originalità digitale all’asset tokenizzato, poiché ciascun bene non fungibile generato possiede caratteristiche peculiari che lo differenziano dagli altri, rendendolo irriproducibile e immutabile. Ad esempio, l'ultimo album della rock band Kings of Leon è stato pubblicato anche come raccolta di NFT e Mike Shinoda, il co-fondatore della band americana Linkin Park, ha creato un NFT associato alla clip di una canzone inedita accompagnata da un'animazione.
A ben guardare, varie società di gestione collettiva hanno colto da tempo il potenziale della blockchain. La SIAE, ad esempio, qualche anno fa ha stretto una partnership con Algorand, una piattaforma blockchain leader nel settore, partnership che ha recentemente portato alla creazione di più di 4 milioni di NFT, che rappresentano i diritti degli oltre 95.000 autori membri della SIAE.
Sebbene in linea teorica gli NFT abbiano il potenziale per avere un impatto significativo sul ruolo delle società di gestione collettiva e delle etichette, dando agli artisti la possibilità di controllare direttamente lo sfruttamento delle proprie opere musicali, non è certo semplice avere le competenze e gli strumenti per coniare e vendere con successo gli NFT sul mercato. Oltretutto, è fondamentale valutare attentamente di quali diritti gli artisti sono effettivamente titolari: di norma, infatti, i diritti di sfruttamento economico di un'opera musicale vengono ceduti alle etichette. A ciò si aggiunga che spesso gli accordi con le etichette utilizzano formulazioni ampie, estendendo lo sfruttamento delle registrazioni anche a tutte le tecnologie e piattaforme "sviluppate in futuro", ossia tutte le tecnologie non ancora sviluppate al momento in cui l'artista sottoscrive l'accordo. In tali casi è ben possibile che la formulazione di tali clausole permetta di includervi anche la creazione degli NFT associati ad una registrazione.
A tal proposito, dopo un lungo dibattito sull'applicabilità dell'art. 119, comma 3 LDA – che limita la possibilità di trasferire "futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata" – ai contratti di edizione musicale, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta negativa. Più precisamente, la Corte ha concluso che mentre i contratti di edizione di libri sono disciplinati da specifiche disposizioni (tra cui l'art. 119 LDA), i contratti aventi ad oggetto opere cinematografiche o musicali sono da considerarsi contratti atipici, non regolati dalle disposizioni previste per il contratto di edizione "tradizionale" (Cass. n. 12086/2013 e 26626/2008). Di conseguenza, la cessione dei diritti di sfruttamento delle opere musicali e delle registrazioni sonore attraverso le future tecnologie potrebbe essere validamente inserita nei contratti di edizione e registrazione musicale.
Una seconda questione degna di nota è che la creazione e la vendita di un NFT deve prendere in considerazione tutti i diritti sulle opere, che di solito sono più di uno, tenuto conto che le opere musicali generalmente coinvolgono più autori, come i compositori della musica e gli autori della parte letteraria. Per esempio, un artista che desidera creare e vendere un NFT avente come oggetto un nuovo videoclip musicale dovrà verificare se ha ottenuto tutte le licenze per farlo, tra cui quelle dei musicisti e degli autori dei testi.
Tale analisi deve comprendere un attento esame dell'accordo stipulato con i coautori e con la relativa etichetta, se presente. Tuttavia, se non viene raggiunto un accordo tra i coautori, lo sfruttamento dei diritti economici non sarà libero; al contrario, sarò soggetto alle regole stabilite dagli articoli 33 e seguenti. LDA, che regolano le opere musicali.
Infine, gli artisti particolarmente affermati potrebbero dover affrontare anche una terza questione: come si è detto, gli NFT possono essere associati a un numero indefinito di oggetti digitali, tra cui possono annoverarsi anche oggetti relativi al merchandising, recanti il nome o l'immagine dell'artista, esperienze di backstage o eventi esclusivi, solo per citarne
A nostro avviso diverrà sempre più rilevante analizzare nel dettaglio le considerevoli implicazioni legali e reputazionali negli accordi tra artisti ed etichette, specialmente ove l’artista sia particolarmente noto.
Questo è il terzo articolo della serie di articoli sugli NFT dei professionisti dello Studio Legale DLA Piper.
Sul medesimo argomento, è possibile leggere l’articolo “Che cosa sono gli NFT: bolla speculativa o prossima rivoluzione digitale?”.
La riforma del processo civile è un passo più vicina. Cosa aspettarci?
In attesa della definitiva approvazione del testo finale del Disegno di Legge di riforma del processo civile (DDL 1662/2020), si riportano alcune delle modifiche più interessanti in tema di struttura e modalità di svolgimento del giudizio, in una prospettiva di riduzione delle tempistiche e rinnovamento tecnologico.
Il Disegno di Legge, approvato dal Senato il 21 settembre 2021, si estrinseca in sostanziali modifiche al Codice di Procedura Civile (e alle leggi speciali) finalizzate, come da delega concessa al Governo, a rendere più efficiente la macchina del processo civile ed a incentivare il ricorso agli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie, quali la mediazione e la negoziazione assistita.
Questi emendamenti alla struttura attuale verranno introdotti, entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge, tramite uno o più decreti legislativi, i cui schemi sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.
Dal punto di vista della produzione probatoria, la riforma prevede, tanto per l’atto di citazione quanto per la comparsa di costituzione e risposta, la necessaria indicazione dei mezzi di prova di cui le parti intendano avvalersi nel corso del giudizio, convergendo verso posizioni proprie delle procedure anglosassoni.Conseguentemente, in uno scenario peculiare per il nostro processo civile, alla prima udienza le parti avranno già articolato le proprie richieste e opposizioni e specificamente delineato gli elementi probatori.
In relazione al tema probatorio, è importante anticipare che, nel giudizio iniziato, riassunto, ovvero proseguito dopo il fallimento del ricorso alla negoziazione assistita, sarà possibile utilizzare i mezzi di prova che siano stati antecedentemente raccolti nel corso dell’istruzione stragiudiziale. È comunque contemplata, in linea generale, la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione delle prove assunte in dette circostanze.
Ancora in merito alle fasi iniziali del giudizio, il Disegno di Legge prevede che l’attore, entro un congruo termine prima dell’udienza di comparizione, a pena di decadenza, possa proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale ovvero delle eccezioni del convenuto, con l’ulteriore possibilità di essere autorizzato a chiamare il terzo se tale esigenza è derivata dalla natura e contenuto delle difese della controparte.
Proprio in occasione dell’udienza di comparizione, ai fini del tentativo di conciliazione, è anche prevista la necessaria comparizione personale delle parti e la possibilità per il giudice di trarre argomenti di prova dall’assenza, senza giustificato motivo, di una delle queste.
Inoltre, una ulteriore innovazione è rappresentata dall’investitura del giudice di merito della possibilità di esercitare direttamente il potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, se la questione è “esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza”, “presenta gravi difficoltà interpretative” ed “è suscettibile di porsi in numerose controversie”.
In un prossimo articolo forniremo un aggiornamento in merito alle modifiche concernenti le modalità di svolgimento delle udienze e di effettuazione dei depositi.Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Modifica del Codice della Proprietà Industriale: novità sui brevetti”
Marchi biletterali e notorietà negli Stati Uniti testati in una opposizione
Una delle catene di ristoranti di fast food più conosciute al mondo torna al centro di una disputa legale che la vede nuovamente intenta a difendere il proprio marchio dall’ennesimo deposito di un segno in cui figura la combinazione delle due lettere che notoriamente la contraddistingue.
Nello specifico, il deposito veniva effettuato da un’azienda di abbigliamento nel settembre 2020. La stessa procedeva per chiedere la registrazione di un marchio costituito da un piccolo logo – un fungo – in aggiunta ad un elemento verbale di cui è parte il prefisso in questione, comunemente associato ai ristoranti della catena. Tale segno veniva però rivendicato per video games e abbigliamento.
Lo scorso 27 agosto 2021, probabilmente a seguito del clamore riscosso da controparte, la multinazionale statunitense avviava un procedimento di opposizione contro tale marchio agendo sulla base di un rischio di confusione, e ciò nonostante la mancanza di affinità tra i prodotti e servizi contraddistinti dai marchi. In particolare, l’elemento della notorietà del prefisso sembrerebbe essere la leva principale alla base delle argomentazioni fornite dall’opponente che quindi, più nello specifico, sembrerebbe fondare le proprie ragioni sull’indebito vantaggio che controparte potrebbe trarre dall’uso del segno, in ragione della sua rinomanza o capacità distintiva. Tra l’altro, si tratta di un elemento la cui fondatezza è stata riconosciuta dai giudici già in passato, come testimoniano le diverse cause che hanno visto coinvolta la multinazionale nei medesimi termini e che soprattutto l’hanno vista vittoriosa.
In tempi brevi, si attende la decisione che porrà fine al procedimento di opposizione. Tuttavia, per la parte soccombente rimarrà ferma la possibilità di procedere in giudizio per tentare di far valere le proprie ragioni. Nell’attesa, ci si interroga sul possibile esito della vicenda che da un lato vede le reiterate vittorie della parte opponente, che sembrerebbero suggerire una prossima e inevitabile decisione a favore, dall’altro persiste il dubbio circa la sufficienza del carattere distintivo del marchio considerato confliggente e il ruolo che la mancanza di affinità tra i settori di riferimento giocherà in sede di decisione.
Su un simile argomento, potrebbe interessarti: “La prova per la tutela del marchio notorio anteriore”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Enila Elezi, Giulia Gialletti, Tamara D’Angeli, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Giuseppe Modugno, Alessandra Tozzi e Giacomo Vacca.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
È possibile leggere l’analisi della bozza di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale curata dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dagli stessi professionisti in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.
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