
26 ottobre 2020 • 12 minuti di lettura
Innovation Law Insights
Innovazione e diritto: le novità della settimanaWebinar
Dispositivi medici e pubblicità digitale
In questo webinar, che si svolgerà il 28 ottobre, Elena Varese e Alessandra Garzya dello studio legale DLA Piper daranno un quadro di insieme della normativa pubblicitaria in materia di dispositivi medici, con particolare riferimento all’utilizzo dei social media da parte delle aziende e all’opportunità di predisporre una social media policy per disciplinarne l’utilizzo da parte dei dipendenti.
Il webinar è organizzato da Confindustria Dispositivi Medici in collaborazione con DLA Piper.
Per ulteriori informazioni è a disposizione la segreteria organizzativa:finotti@confindustriadm.it; per registrarsi cliccare qui.
Privacy
L’estensione della definizione di dato personale e l’importanza del parere previo del DPO
Il 2 luglio 2020, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un provvedimento che ha fornito indicazioni pratiche circa l’estensione della definizione di dato personale e il ruolo del DPO come consulente del titolare del trattamento rispetto all’adozione delle misure di protezione dei dati ai sensi della normativa privacy.
Il caso che ha permesso al Garante privacy di esprimersi in materia riguarda una dipendente di un Comune toscano che era stata licenziata dopo molti anni di servizio perché, ai tempi della selezione, il suo profilo risultava incompatibile con il requisito dell’assenza di condanne penali e procedimenti penali a carico dei candidati. In particolare, la dipendente era già stata oggetto di un procedimento penale in corso e aveva subito una condanna penale non definitiva, seppure le stesse non risultassero nell’autocertificazione dalla stessa fornita in cui dichiarava di possedere tutti i requisiti richiesti per ricoprire la carica.
A seguito dell’indagine condotta dall’ufficio procedimenti disciplinari del Comune, l’ente aveva provveduto al licenziamento della dipendente e alla rettifica dei verbali con cui era stata finalizzata l’assegnazione del ruolo. La dipendente aveva fatto ricorso al TAR per chiedere l’annullamento della determinazione comunale, cui seguiva la pubblicazione presso l’albo pretorio online dell’atto di conferimento dell’incarico da parte del Comune a un legale per la difesa in giudizio. L’oggetto dell’atto riportava, inter alia, le iniziali del nome e del cognome della dipendente e i riferimenti al contenuto della determinazione comunale, tra cui, quindi, la mancata soddisfazione del requisito dell’assenza di condanne e procedimenti penali.
Queste circostanze portavano la dipendente a presentare un reclamo dinnanzi al Garante privacy per violazione dei propri dati personali.
Il Garante riconosceva
- l’effettiva identificabilità indiretta dell’interessata dalle iniziali del suo nome e cognome da parte di un numero indefinito di soggetti come, per esempio, familiari, conoscenti o colleghi di lavoro, anche in considerazione delle dimensioni del Comune (13749 abitanti) e del proprio organico (84 lavoratori a tempo indeterminato); e
- l’ingiustificata divulgazione di dati relativi alle condanne e ai procedimenti penali, in quanto riconducibili all’interessata e desumibili dal contenuto della determinazione comunale.
Il provvedimento del Garante privacy comportava, quindi, una condanna dell’ente pubblico ad una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR4.000.
Nella determinazione del quantum della sanzione ha svolto un ruolo essenziale la richiesta da parte dell’ente, in qualità di titolare del trattamento, del parere del DPO previamente alla pubblicazione dell'atto e la circostanza che l’ente si fosse conformato a detto parere. Il Garante privacy ha considerato tale aspetto come circostanza attenuante rivelatrice della buona fede del Comune.
Questa decisione illustra come la definizione di dato personale sia dinamica e vada contestualizzata rispetto alle specifiche situazioni. Le iniziali di un individuo che in astratto potrebbero non essere considerate un dato personale, lo possono diventare in una situazione dove il numero di persone coinvolte e le peculiarità della questione comportano che l’individuo sia identificabile.
Allo stesso modo, il provvedimento rileva perché enfatizza come - alla luce del principio dell’accountability - l’avvenuta formalizzazione del parere del DPO e l’adozione di una condotta in linea con le indicazioni fornite dal responsabile della protezione dei dati possano incidere anche sul valore dell’eventuale sanzione successivamente comminata.
Su di un simile argomento, può essere interessante l’articolo “La Corte di Cassazione si pronuncia sulla rilevanza del danno da violazione della normativa privacy”.
Technology Media & Telecom
Pubblicato il rapporto su un euro digitale della Banca Centrale Europea
Il 2 ottobre 2020, la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato un rapporto che esamina la possibilità di emissione di una valuta digitale, l’euro digitale, da parte delle banche centrali dell’area euro (Eurosistema).
Il rapporto si divide in sei sezioni che affrontano differenti tematiche tra le quali le motivazioni relative all’emissione di un euro digitale, i potenziali effetti, le implicazioni legali, le possibili configurazioni funzionali della moneta digitale e gli approcci tecnici e organizzativi applicabili ai servizi in euro digitale.
Viene enfatizzato come una valuta digitale potrebbe rappresentare un’opzione praticabile per realizzare gli obbiettivi connessi alle funzioni fondamentali delle banche centrali e alle politiche economiche dell’Unione Europea. L’euro digitale potrebbe essere un utile strumento per sostenere la digitalizzazione dell’economia e l’indipendenza strategica dell’Unione, rispondendo al significativo declino del ruolo del contante come mezzo di pagamento e mitigando i rischi per la normale erogazione di servizi di pagamento soprattutto a fronte di eventi di natura eccezionale. Secondo la BCE, l’emissione della moneta digitale promuoverebbe il ruolo internazionale dell’euro migliorando i costi complessivi e l’impronta ecologica dei sistemi monetario e dei pagamenti.
Il rapporto affronta poi alcune questioni tecniche relative all’emissione della valuta digitale. Infatti, nonostante la BCE non promuova deliberatamente una tipologia specifica di euro digitale, lo strumento di pagamento dovrà essere emesso nel rispetto di una serie di principi e requisiti specificatamente individuati nel rapporto. A tal proposito, l’euro digitale dovrà essere strutturato in modo da evitare potenziali conseguenze negative sulla politica monetaria e sulla stabilità finanziaria dell’eurozona, ma anche sull’offerta di servizi da parte del settore bancario.
La BCE propone due tipologie generiche di valuta digitale, una offline e una online, che potrebbero rispondere alle caratteristiche auspicate dalla Banca Centrale Europea e che, essendo compatibili l’una con l’altra, potrebbero essere offerte sul mercato in parallelo. Anche per quanto attiene alla infrastruttura di back-end sottostante, la BCE rimane aperta alla possibilità di configurare una infrastruttura accentrata dove tutte le operazioni sono registrate presso le banche centrali, oppure parzialmente decentrata dove alcune responsabilità sono attribuite agli utenti e/o agli intermediari vigilati, rendendo così possibile un euro digitale al portatore. Indipendentemente dall’approccio scelto, il rapporto pone l’accento su come l’infrastruttura back-end debba sempre essere comunque controllata in definitiva dalle banche centrali.
Infine, la BCE riconosce come l’adozione di una moneta digitale solleverebbe una serie di importanti questioni legali da dover affrontare, fra cui la base giuridica dell’emissione, le implicazioni giuridiche dei diversi impianti teorici e l’applicabilità della legislazione dell’Unione all’Eurosistema in quanto emittente della moneta digitale. Nonostante tali criticità, la BCE afferma come in linea di principio il diritto primario dell’UE non escluderebbe la possibilità di emettere un euro digitale avente corso legale, il che comporterebbe per i creditori l’obbligo di accettarlo come mezzo di pagamento.
La BCE apre infine ad una consultazione pubblica sulle tematiche sollevate dal rapporto alla quale sono invitati a partecipare i singoli cittadini, le imprese, le ONG, i sindacati e le organizzazioni accademiche al fine di ottenere delle risposte significative verso la metà del 2021, momento nel quale l’Eurosistema deciderà se avviare un progetto per l’euro digitale.
Su di un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Il punto di vista dell’Autorità bancaria europea sul Fintech”.
Nuovi criteri sui contributi relativi alla proroga della durata dei diritti d’uso delle frequenze per il 5G
Il 14 ottobre 2020 l’AGCom ha pubblicato la delibera n. 509/20/CONS con cui ha avviato il procedimento per la definizione di nuovi criteri per la determinazione dei contributi economici relativi alla proroga della durata dei diritti d’uso delle frequenze nelle bande 3400-3600 MHz (ossia, frequenze per il 5G), fissati con la delibera n. 138/18/CONS.
Il procedimento è stato avviato in esecuzione delle sentenze con cui il TAR Lazio ha accolto i ricorsi presentati da alcuni operatori avverso i provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla proroga dei diritti d’uso delle predette frequenze e avverso la delibera n. 183/18/CONS, con cui l’Autorità, d’intesa con il MISE, ha - tra l’altro - determinato i criteri per la fissazione del valore economico dei contributi da applicare nel periodo di proroga.
In particolare, gli operatori assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze della banda contigua e “gemella” 3600-3800 MHz (anch’esse frequenze per il 5G) hanno impugnato i predetti provvedimenti del MISE e la delibera n. 183/18/CONS, chiedendone l’annullamento, per asserita violazione dei princìpi di non discriminazione, concorrenza e buon andamento del mercato e contestando - più precisamente - il fatto che la proroga dei diritti d’uso in questione fosse stata concessa a condizioni economiche significativamente diverse da quelle alle quali erano stati assegnati agli operatori ricorrenti i diritti d’uso delle frequenze della predetta banda 3600-3800 MHz.
Il TAR Lazio, con sentenze pubblicate il 26 novembre 2019, ha parzialmente accolto i predetti ricorsi e, per l’effetto, ha annullato la delibera n. 183/18/CONS nella parte in cui ha ritenuto ragionevole, proporzionato e non discriminatorio parametrare i contributi per la proroga dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHz al prezzo di riserva per l’aggiudicazione delle frequenze della banda contigua 3600-3800 MHz. Il TAR ha dunque ritenuto meritevoli di accoglimento le deduzioni dei ricorrenti in ordine alla notevole differenza venutasi a determinare tra il valore economico dei contributi di proroga per la banda 3400-3600 MHz e il prezzo finale dell’offerta aggiudicataria dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz.
Con le pronunce in parola, il TAR Lazio ha quindi osservato che l’AGCom avrebbe dovuto fissare l’entità del contributo per la proroga delle frequenze in discussione tenendo in considerazione il valore di aggiudicazione delle frequenze contigue (ossia, le frequenze in banda 3600-3800 MHz). Tale intervento - secondo il TAR Lazio - avrebbe infatti scongiurato l’eccessivo vantaggio competitivo venutosi a creare per gli operatori beneficiari della proroga.
In ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio in parola, l’Autorità ha pertanto avviato, con la delibera in commento, il procedimento di “determinazione, ora per allora, dei nuovi criteri di fissazione dei contributi per la proroga dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 3400-3600 MHz, oggetto della propria delibera 183/18/CONS”, precisando che la “previsione della determinazione di tali criteri non pregiudica la valutazione positiva già espressa ai fini della concessione della proroga in parola con la delibera n. 183/18/CONS, né altre misure tecnico-regolamentari ivi stabilite”.
Con successivo provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Autorità il testo della consultazione pubblica avente ad oggetto i nuovi criteri per la determinazione dei contributi economici in commento.
Su di un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Il monito dell’AGCM alle amministrazioni comunali a non ostacolare l’installazione di impianti di telecomunicazione in tecnologia wireless 5G”.
Intellectual Property
Secondo la CGUE la capacità distintiva di un segno non richiede sempre la valutazione delle norme e degli usi del settore interessato
In un recente rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia europea (CGEU) ha dovuto rispondere in materia di capacità distintiva di un segno. In particolare, il giudice del rinvio chiedeva se la capacità distintiva di un segno, che deve essere applicato a prodotti specifici utilizzati per fornire un servizio, debba essere valutata tenendo conto delle norme o delle consuetudini del settore di riferimento.
Nel caso in esame, la ricorrente depositava, nel novembre 2016, tre domande di marchio presso l’Ufficio della proprietà intellettuale svedese aventi ad oggetto la colorazione di autobus e treni. La ricorrente precisava altresì che le domande non riguardavano la forma dei veicoli. Poiché l’Ufficio della proprietà intellettuale respingeva tali domande sull’assunto che si trattava di segni meramente decorativi, la ricorrente impugnava la decisione, dapprima in primo grado e poi in appello.
Il giudice d’appello svedese, nutrendo alcuni dubbi circa la valutazione della capacità distintiva di tali segni, ha sottoposto alla Corte di Giustizia europea due questioni preliminari.
La CGEU ha innanzitutto chiarito che, qualora la domanda di marchio riguardi un segno destinato ad essere apposto in modo esclusivo e sistematico su gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione di servizi, il carattere distintivo del segno non può essere valutato indipendentemente dalla percezione che il pubblico di riferimento ha dell’apposizione del segno stesso su tali beni. Infatti, sebbene i beni utilizzati nell’esecuzione della prestazione dei servizi non siano oggetto della domanda di marchio, resta il fatto che il pubblico di riferimento percepisce i motivi colorati che compongono il segno medesimo come apposti sui beni che servono loro da supporto esclusivo.
Secondo la Corte di giustizia europea nell’ambito di tale analisi, non occorre esaminare se i segni richiesti ai fini della registrazione differiscano in modo significativo dalla norma o dalle consuetudini del settore economico interessato, poiché che il criterio di valutazione relativo all’esistenza di una significativa divergenza dalla norma o dalle abitudini del settore economico interessato si applica ai casi in cui il segno sia costituito dall’aspetto del prodotto per il quale la registrazione come marchio venga richiesta, caso diverso da quello in esame.
Su di un simile argomento, può essere interessante l’articolo “La Corte di Giustizia sul caso Brompton e quando la forma funzionale può essere protetta dal copyright”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Giordana Babini, Lara Mastrangelo, Filippo Grondona e Andrea Michelangeli.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
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