26 gennaio 202211 minuti di lettura

Innovazione e diritto: le novità della settimana

Report

DLA Piper report su data breach e sanzioni ai sensi del GDPR 2022

Pubblichiamo il Report annuale di DLA Piper che indica il totale delle sanzioni ai sensi del GDPR e delle notifiche di data breach avvenute nel 2022 all’interno dell’EEA, compreso UK. Il report è disponibile qui.

Privacy

Approvato dal Garante e dal CdM il nuovo Registro delle Opposizioni

Il Garante privacy ha espresso parere favorevole in merito allo schema di regolamento sul registro pubblico delle opposizioni relativo agli utenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali, e del proprio numero di telefono, per vendite o promozioni commerciali. Questo parere favorevole è stato seguito dopo pochi giorni dall’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri..

Il testo modifica e aggiorna il funzionamento il Registro Pubblico delle Opposizioni operativo dal 2011, vale a dire il servizio pubblico che offre la possibilità agli utenti di opporsi alla ricezione di telefonate, o altra corrispondenza cartacea, con finalità commerciali. .

A seguito delle novità introdotte, che accolgono le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, i consumatori potranno opporsi alla ricezione non solo delle chiamate indesiderate tramite operatore su linea fissa, ma anche provenienti da numeri di cellulare e a quelle effettuate attraverso l’utilizzo di sistemi automatizzati. Quest’ultima modalità era sfuggita alle limitazioni sancite dalla disciplina vigente. Dunque, l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni comporterà anche la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi dai consumatori, evitando in tal modo il telemarketing aggressivo..

L'entrata in vigore del nuovo Registro delle Opposizioni avverrà entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale o comunque entro e non oltre il 31 Luglio 2022. In precedenza si era parlato anche della possibile attivazione già a fine gennaio 2022, ma evidentemente bisognerà attendere un pò..

Sul questo tema, potrebbe interessarvi l’articolo “Telemarketing: le ultime sanzioni del Garante privacy contro tre call center”.

Technology, Media and Telecommunications

Pubblicato il Bando del Piano “Italia a 1 Giga”

Il 15 gennaio 2022, Infratel ha dato avviso della pubblicazione del primo bando relativo all’attuazione del Piano “Italia a 1 Giga”, previsto nella Strategia italiana per la Banda Ultra Larga – Verso la Gigabit Society, approvata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CiTD) il 25 maggio 2021, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”).

Il Piano “Italia a 1 Giga” è stato notificato alla Commissione europea in data 8 novembre 2021. Il 10 gennaio 2022 la Commissione ha inviato all’Italia la Comfort Letter con cui, nelle more della decisione di approvazione formale dell’aiuto di Stato di cui al Piano, autorizza la pubblicazione del bando, osservando come la misura non appaia, prima facie, in contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato.

Il bando – con il quale il Governo mette a disposizione quasi 3,7 miliardi di euro – ha ad oggetto la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di progetti di investimento per la costruzione e gestione di reti a banda ultralarga in grado di erogare servizi di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload.

I civici delle unità immobiliari oggetto dell’intervento finanziato con i fondi messi a disposizione del bando sono suddivisi in 15 aree geografiche, corrispondenti ai lotti del bando.

È previsto che i lavori finanziati con la misura dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026. Al fine di garantire il rispetto di questa tempistica, sono previsti obiettivi semestrali di copertura e un sistema di penali in caso di mancato o ritardato raggiungimento di tali obiettivi.

In base alle regole per la partecipazione al bando, i soggetti interessati possono presentare offerte entro le ore 13 del 16 marzo 2022. Le offerte possono essere destinate a uno solo, alcuni o tutti i lotti oggetto della gara e ogni operatore potrà aggiudicarsi fino a un massimo di 8 lotti. Il contributo pubblico coprirà fino al 70% delle spese sostenute mentre rimarrà a carico del beneficiario una quota non inferiore al 30%. Il soggetto aggiudicatario dei fondi dovrà garantire a tutti gli operatori di mercato l’accesso wholesale, all’ingrosso, alle infrastrutture realizzate finanziate con l’intervento, conformemente alle linee guida dettate dall’AGCom e dal bando di gara, garantendo un accesso a condizioni eque e non discriminatorie, con un’efficace disaggregazione dei servizi di accesso.

Per ognuno dei lotti oggetto del bando di gara sono previsti i medesimi criteri di assegnazione, i quali comprendono: (i) l’offerta economica, (ii) le caratteristiche delle reti impiegate, tra cui l’architettura e il dimensionamento della rete, (iii) la qualità dei piani di assunzione e formazione del personale e di gestione del progetto, con particolare attenzione ad impegni relativi a inclusione, diversità di genere, persone con disabilità e sostegno a categorie svantaggiate, (iv) eventuali miglioramenti rispetto alle performance richieste e alle condizioni tecniche ed economiche minime previste.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Avviata la consultazione pubblica sul Piano “Italia a 1 Giga””.

Intellectual Property

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla contraffazione del marchio e concorrenza sleale

Nella recente ordinanza n. 39764/2021, la Corte di Cassazione ha richiamato due consolidati principi in tema contraffazione e concorrenza sleale per la tutela del marchio.

Nello specifico, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una nota società operante a livello mondiale nel settore dell’ingegneria, condannata in sede di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a corrispondere a controparte la metà delle spese processuali sostenute nei due gradi di giudizio oltre che a vedersi revocare le disposizioni sanzionatorie che erano state disposte in primo grado a seguito dell’accertamento dell’avvenuta contraffazione del marchio italiano figurativa di parte attorea e della commissione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 cc.

Sulla base dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente, quali la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 c.p.i., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., la Corte di Cassazione ha invece confermato quanto ritenuto in fase di appello in relazione al rischio di confusione che potesse originarsi tra i due marchi. Infatti, è possibile escludere tale rischio per la natura complessa del marchio della convenuta e la presenza di una componente denominativa dotata di una notevole capacità distintiva – sia per le dimensioni che per la gradevolezza dei caratteri utilizzati – tenuto conto in particolare delle caratteristiche che contraddistinguono il pubblico di riferimento, composto da imprenditori tecnici e professionisti qualificati, i quali saranno spinti da un certo grado di consapevolezza e avvedutezza nell’acquisto dei prodotti.

Inoltre, in tale occasione la Cassazione ha ribadito una costante giurisprudenza in base alla quale il giudice di merito, in tema di tutela del marchio, non dovrà svolgere un apprezzamento in via analitica sulla confondibilità dei segni, qualora i prodotti presentassero delle affinità, attraverso un esame particolareggiato ed esaminando ogni singolo elemento, ma dovrà compiere un’analisi in via globale e sintetica, avendo cura di tutto l’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, grazie ad una valutazione d’impressione che rifletta la normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di riferimento di quei prodotti, prescindendo da un esame comparativo dettagliato. Il confronto, infatti, dovrà essere condotto attraverso la comparazione del marchio che il consumatore osserva ed il mero ricordo mnemonico dell’altro: tal giudizio dovrà essere motivato e accompagnato da un’indicazione concisa e sintetica delle ragioni che hanno orientato la propria scelta e degli elementi che hanno attirato primariamente la loro attenzione.

Non essendosi sottratta ad una simile valutazione la Corte veneziana e non cogliendo le censure avanzate dalla ricorrente alcuna reale violazione della legge sostanziale, la Cassazione ha rigettato la parte e ha condannato la stessa ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La prova per la tutela del marchio notorio anteriore”.

Commercial

Sospensione degli obblighi di etichettatura ambientale sugli imballaggi fino al 30 giugno 2022

Il 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 228/2021, (Decreto Legge “Milleproroghe”) che, tra gli altri, ha prorogato l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi sarà ulteriormente sospeso sino al 30 giugno 2022.

Quella contenuta nel Decreto Legge 228/2021, come gli operatori commerciali interessati e i consumatori più attenti alle tematiche ambientali ben sapranno, non si tratta della prima sospensione dell’applicabilità della “nuova” disciplina in materia di informazioni ambientali da fornire in relazione agli imballaggi. Infatti, la normativa in materia, contenuta nel Testo Unico Ambientale, avrebbe dovuto trovare applicazione già tempo addietro, ma una prima proroga aveva già posticipato la sua applicabilità al 1 gennaio 2022.

Tuttavia, alla luce di valutazioni di opportunità certamente influenzate dalle vibranti proteste delle imprese dinanzi alla mancata concessione di una ulteriore proroga temporale per l’adeguamento alle nuove misure e dall’emergenza non solo sanitaria, ma anche e sopratutto economica causata dal Covid-19, il Legislatore ha nuovamente ritenuto opportuno ritardare la applicabilità della normativa in materia di etichettatura ambientale.

La normativa che sarà quindi applicabile a partire dal 1 luglio 2022 prevede, nel caso di commercializzazione business-to-business, il solo obbligo di includere l’indicazione del codice alfanumerico identificativo del materiale di cui è composto l’imballaggio, previsto dalla decisione 97/129/CE, mentre nei rapporti business-to-consumer dovranno essere indicate anche specifiche informazioni per i consumatori circa la destinazione finale degli imballaggi.

Il Legislatore ha peraltro previsto, in conformità a quanto già disposto con la precedente proroga, a quali condizioni sarà possibile per le imprese “smaltire” gli imballaggi già “a stock”.

È infatti previsto che tutti i prodotti già immessi in commercio o etichettati al 1 luglio 2022 e privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale potranno essere comunque commercializzati sino ad esaurimento scorte senza incorrere in alcuna violazione e sanzione.

Inoltre, e questo è un punto molto rilevante per gli operatori del settore che molto spesso si trovano ad affrontare la mancanza di specificità della legislazione in materia, soltanto a volte risolta degli interventi chiarificatori del CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – per il tramite delle sue preziose indicazioni e Linee Guida, il Decreto Milleproroghe prevede anche che il Ministro della Transizione Energetica dovrà produrre un decreto (di natura non regolamentare) per mezzo del quale verranno adottate delle linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.

Ci auguriamo quindi, confidando in una produzione regolamentare fruttuosa e facilmente interpretabile da tutti gli utenti, che dette linee guida possano effettivamente contenere delle indicazioni circa le modalità e gli strumenti tramite i quali le imprese saranno chiamate a fornire le informazioni al consumatore.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Aumentano i brevetti green in Italia”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Tamara D’Angeli, Enila Elezi, Giulia Gialletti, Filippo Grondona, Lara MastrangeloAlessandra Tozzi.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio CoraggioAlessandro FerrariGualtiero Dragotti, Roberto ValentiMarco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

È possibile leggere l’analisi della bozza di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale curata dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dagli stessi professionisti in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.

 

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Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Martina Di Leva.

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