28 febbraio 202213 minuti di lettura

Innovazione e diritto: le novità della settimana

Infografica

Pubblicità degli ESG: raccomandazioni da seguire ed errori da evitare in Italia

In questa infografica diamo delle raccomandazioni e indicazioni sugli errori da evitare nella gestione della pubblicità degli ESG, che in Italia sta sempre più diventando un argomento di attualità. L’infografica è disponibile qui.

Privacy

Diritto all’oblio e deindicizzazione dei dati su Yahoo!: interviene la Cassazione

La Corte di Cassazione annulla il provvedimento del Garante privacy nei confronti del motore di ricerca Yahoo attraverso il quale veniva ordinata l’eliminazione e rimozione degli URL in merito a fatti di cronaca riferiti ad un privato cittadino.

Con provvedimento 25 febbraio 2016, il Garante per la protezione dei dati personali interveniva nei confronti di Yahoo verso cui un privato cittadino aveva chiesto di esercitare il diritto all’oblio, ossia, la rimozione dal web dei propri dati e ogni riferimento a fatti di cronaca che lo coinvolgevano ma che non sarebbero stati più attuali, per i quali, dunque, era venuto a mancare l’interesse pubblico.

In particolar modo, il Garante privacy chiedeva al motore di ricerca di “provvedere alla definitiva rimozione degli URL indicati nel ricorso, eliminando altresì le copie cache delle pagine accessibili attraverso tali URL, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento”. Quindi, non vi era meramente una richiesta di deindicizzazione, ma di eliminazione degli URL riguardanti l’interessato: difatti, quando si deindicizza solamente un contenuto, senza rimuoverlo, la pagina viene unicamente rimossa dai risultati di ricerca, ma esiste ancora e può essere visitata da chi conosce il codice sorgente. Mentre, eliminando la pagina, non sarà più possibile visitarla in alcun modo.

Yahoo!, a seguito del provvedimento del Garante, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione contestando la richiesta di cancellazione dei dati riferiti all’interessato, ritenendola una richiesta eccessiva, e chiedeva, tra le altre cose, che fosse esercitato un bilanciamento tra l’interesse del singolo e quelli della collettività ad essere informata.

In merito a ciò, le Sezioni Unite della Corte hanno annullato il provvedimento del Garante, precisando che è sempre necessario effettuare un bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli della collettività e che questo si realizza attraverso la deindicizzazione dei contenuti presenti sul web, che rappresenta, il più delle volte, l’effettivo punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, integrando la volontà dell’interessato ad essere dimenticato ed escludendo soluzioni estreme di totale cancellazione della notizia.

Tale impostazione è in linea con le Linee Guida 5/2019 dell’EDPB che dettano criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca ai sensi del GDPR del 7 luglio 2020 secondo cui “la deindicizzazione di un particolare contenuto determina la cancellazione di esso dall’elenco dei risultati di ricerca relativi all’interessato, quando la ricerca è, in via generale, effettuata a partire dal suo nome; in conseguenza, il contenuto deve restare disponibile se vengano utilizzati altri criteri di ricerca e le richieste di deindicizzazione non comportano la cancellazione completa dei dati personali, i quali non devono essere cancellati né dal sito web di origine né dall’indice e dalla cache del fornitore del motore di ricerca”. Il diritto all’oblio, dunque, può essere realizzato anche attraverso la sola deindicizzazione.

Sul tema del diritto all’oblio, potrebbero interessarvi gli articoli “Il Tribunale di Milano condanna Google sul diritto all’oblio a procedere con la deindicizzazione di alcuni siti e risarcire i danni” e “Sanzionata Google per € 7 milioni per non aver rispettato le richieste di delisting degli utenti”.

Intellectual Property

Al via la nuova iniziativa della Commissione Europea contro la contraffazione

Con il piano d’azione del 2020 sulla proprietà intellettuale, la Commissione Europea ha annunciato l’istituzione di un pacchetto di strumenti (c.d. Toolbox) dell’UE diretti a migliorare le politiche europee per contrastare la contraffazione. La presente iniziativa è parte della più ampia strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025.

Oltre a mettere a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori, il commercio di merci contraffatte è causa di perdite in termini di gettito fiscale e di vendite per le imprese, e priva i governi di entrate.

Nonostante i continui sforzi per combattere tale tendenza, la contraffazione continua a prosperare. Nel 2019 le importazioni di merci contraffatte hanno raggiunto il 5,8% delle importazioni dell’UE, per un valore di 119 miliardi di euro. Nel 2020 si è inoltre registrato un aumento delle merci contraffatte legate alla pandemia di COVID-19, come dispositivi di protezione individuale, kit per i test e persino vaccini.

L’obiettivo generale del Toolbox dell’UE contro la contraffazione sarà quello di definire un’azione coerente, efficace e coordinata contro la contraffazione, sia online che offline. Gli obiettivi specifici che la Commissione Europea mira a raggiungere con questa iniziativa sono molteplici. Il primo, consiste nel chiarire i ruoli e le responsabilità dei titolari dei diritti, degli intermediari e delle autorità pubbliche. Il secondo, teso a rafforzare la cooperazione e ad agevolare una condivisione di informazioni efficace ed efficiente tra i titolari dei diritti, gli intermediari e le autorità pubbliche nazionali e dell’UE. Infine, la Commissione Europea mira a promuovere l’innovazione, lo sviluppo e l’uso di strumenti adeguati e di nuove tecnologie per prevenire e individuare le attività di contraffazione.

Il Pacchetto di strumenti consisterà in principi guida, in una panoramica delle buone pratiche già attuate dai principali attori del settore pubblico e privato, e in una più ampia gamma di altri strumenti (come banche dati, orientamenti pratici, liste di controllo e moduli di e-learning).

La Commissione Europea fornisce inoltre alcuni esempi di come i principi guida, le buone pratiche e gli strumenti sviluppati nell’ambito del Toolbox dell’UE potrebbero essere utilizzati per contrastare la contraffazione. Ad esempio, per gli intermediari online e offline, i principi guida e le buone pratiche potrebbero comprendere la nomina di un contatto unico per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, o il coordinamento di ulteriori azioni legali con i titolari dei diritti contro gli autori delle trasgressioni più dannose. Per i titolari dei diritti, invece, i principi guida e le buone pratiche potrebbero includere l’espletamento di controlli di due diligence sui loro partner commerciali al fine di incrementare la trasparenza della catena di approvvigionamento. Infine, per tutti i principali attori del settore pubblico e privato, i principi guida e le buone pratiche potrebbero stimolare l’uso di nuove tecnologie per contrastare la contraffazione, quali l’estrazione di dati, il riconoscimento delle immagini alimentate dall’IA e le soluzioni basate sulla blockchain.

Anche se non vi sarà una consultazione pubblica, con il Pacchetto di strumenti dell’UE contro la contraffazione, la Commissione Europea ha aperto una “call for evidence” invitando tutte le parti interessate del settore pubblico e privato a presentare i loro punti di vista e le loro opinioni, nonché a raccogliere elementi di prova.

Sarà possibile presentare i propri contributi a questo link fino al 3 marzo 2022.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Google per la lotta alla contraffazione procede alla rimozione di link ai siti con prodotti contraffatti”.

Riconosciuta la validità della forma iconica di un furgoncino come marchio tridimensionale

Con un recente decisione, la Prima Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO ” – European Union Intellectual Property Office) ha accolto il ricorso di una nota casa automobilistica tedesca, che agiva avverso la decisione che respingeva la domanda di registrazione di un marchio tridimensionale per difetto di capacità distintiva, ribadendo in tale sede importanti principi in tema di valutazione della capacità distintiva dei marchi di forma.

Il colosso automobilistico presentava domanda di registrazione nel 2017. Ad oggetto, la forma di un iconico furgoncino, rivendicata in relazione alle classi di prodotti e servizi 12, 28, 35, 37 e 39 della Classificazione di Nizza. Nel 2020, la domanda veniva respinta dall’EUIPO ai sensi dell’art. 7 (1) del Regolamento UE (RMUE), concernente gli impedimenti assoluti alla registrazione. Nello specifico, l’Ufficio non riteneva che il marchio tridimensionale, in relazione alla categoria dei veicoli, presentasse un sufficiente gradiente di capacità distintiva. Presentato ricorso, la richiedente otteneva poi l’annullamento della decisione impugnata e l’ammissione della domanda di registrazione.

Quali sono state le motivazioni che hanno determinato l’ammissione della domanda?

Alcuni chiarimenti preliminari. Secondo la definizione fornita dall’EUIPO, si definisce marchio di forma il marchio “costituito da una forma tridimensionale o comprende(nte) una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto”. I requisiti nonché i principali limiti alla registrazione di tale tipologia di segni trovano il proprio fondamento nell’art. 7 (1), lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1001, a livello europeo, e nell’articolo 9 del Codice della Proprietà Industriale, a livello nazionale.

Coerentemente con il disposto di tali norme, la Prima Commissione di Ricorso annullava la decisione precedente non riconoscendo il presunto difetto della capacità distintiva. Nello specifico, le motivazioni a fondamento dell’annullamento della decisione impugnata sono da rintracciarsi nella sagoma presentata, dotata di diversi elementi ritenuti idonei a creare un'impressione complessiva in grado di svolgere la funzione di origine imprenditoriale, tra cui, certamente, l’elemento del tallone a forma di V e i fari rotondi, nel complesso giudicati in grado di evocare la testa di un insetto.

Peraltro, pur riconoscendone la rilevanza, la decisione in esame non dovrebbe stupire, rivelandosi coerente e del tutto in linea con precedenti simili. L’Ufficio, di fatto, ha colto nuovamente l’occasione per ribadire i criteri, in parte già noti, da adottare in tema di valutazione della capacità distintiva di un marchio tridimensionale. In particolare, è stato ribadito che:

  1. a nulla rileva la natura di marchio di forma ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione del carattere distintivo, che quindi rimangono tali con riferimento a ogni tipologia - ciò, pur ammettendo la maggiore difficoltà nella dimostrazione dello stesso, non avendo il pubblico la possibilità di fare affidamento su elementi grafici o denominativi e non essendo, generalmente, abituato a considerare una forma come segno distintivo dell’origine imprenditoriale di un prodotto (par. 17);
  2. quanto più la forma per il quale è richiesta la registrazione assomiglia alla forma che più probabilmente sarà assunta dal prodotto per cui la registrazione è richiesta, tanto è più probabile che la forma sia priva di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7 (1) lettera b) RMUE (par. 18);
  3. affinché un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto per cui è chiesta la registrazione presenti capacità distintiva, tale forma dovrà discostarsi in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore e dunque essere idoneo a svolgere la funzione di indicazione di origine imprenditoriale.

Tuttavia, con particolare riferimento a quest’ultimo punto, si consideri, altresì, che il carattere distintivo di un marchio tridimensionale non può essere valutato solo in termini di originalità o considerando il mancato uso nel settore cui i prodotti e servizi considerati appartengono. Ferma restando la distanza del marchio dagli usi comuni del settore di riferimento, la semplice novità di tale forma non è sufficiente per concludere che vi sia carattere distintivo. Parimenti, la grande varietà di forme che può caratterizzare un dato settore non è sufficiente per dedurre che ogni nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse.

Da ultimo, si ricordi il principio per cui la valutazione dell’aspetto estetico non può essere intesa come mera valutazione della bellezza e attrattività del prodotto in oggetto, bensì come un’attività volta a determinare la capacità del prodotto di generare un effetto visivo oggettivo non comune nella percezione del pubblico di riferimento.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Marchio tridimensionale: ammessa la registrazione di un rossetto cilindrico a forma di culla”.

Technology, Media and Telecommunications

Infratel: i dati sull’andamento del Piano “Scuole Connesse” aggiornati al 31 gennaio 2022

Con un Comunicato stampa dello scorso 9 febbraio 2022, Infratel ha fornito informazioni in merito all’andamento del Piano “Scuole Connesse”, previsto nell’ambito della Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga – “Verso la Gigabit Society”.

La Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga è stata approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD) con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione, fisse e mobili, definendo le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021, rispettivamente, con le sue Comunicazioni relative alla c.d. “Gigabit Society” (COM/2016/0587) e al c.d. “Digital Compass” (COM/2021/118).

Come si legge sul sito del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Piano “Scuole Connesse” è volto a garantire la copertura a Banda Ultra larga di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio italiano con connettività a 1 Gbit/s, nonché la fornitura di servizi di gestione e manutenzione relativi alle infrastrutture di rete. Per la sua realizzazione è previsto un costo complessivo pari a circa 261 milioni di euro.

Come evidenziato da Infratel, nel mese di gennaio 2022 si è registrato un incremento delle attività connesse all’implementazione del Piano. La realizzazione del Piano nelle Regioni di Emilia Romagna, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento sta proseguendo con le rispettive società in-house regionali di Infratel, nelle restanti Regioni, Infratel sta realizzando gli interventi tramite operatori di comunicazione elettronica.

Come è possibile osservare sulla piattaforma interattiva dedicata all’andamento del Piano “Scuole Connesse” – sulla quale è possibile verificare l’aggiornamento puntuale e tempestivo sullo sviluppo del Piano – al 31 gennaio, gli istituti scolastici in relazione ai quali sono stati completati gli interventi previsti dal Piano sono complessivamente 8.784, su un totale di 35.000 scuole che si prevede siano raggiunte dagli interventi oggetto del Piano.

La piattaforma permette di visualizzare lo stato di connessione per ogni scuola, e permette di analizzare nel dettaglio o in maniera aggregata anche il dato regionale e per tipologia di grado d’istruzione.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Pubblicati i Bandi dei Piani “Scuole connesse” e “Sanità connessa””.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Tamara D’Angeli, Enila Elezi, Giulia Gialletti, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Alessandra Tozzi.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

È possibile leggere le legal predictions per l’anno 2022 curate dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dagli stessi professionisti in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.

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