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New Deal for Consumers: come sta cambiando il diritto dei consumatori?

Il 30 giugno Cristina Criscuoli, Giorgia Carneri ed Enila Elezi di DLA Piper parleranno in un evento organizzato in collaborazione con German-Italian Chamber of Commerce (AHK Italien) del New Deal for Consumers, la nuova normativa europea a tutela dei consumatori.

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Podcast

Nicola Palmieri, l’imprenditore influencer sugli argomenti più caldi del momento

Nicola Palmieri ha oltre tre milioni di follower e viene definito un imprenditore influencer con competenze che spaziano dalle cryptocurrency a gaming. In questo episodio di Diritto al Digitale racconta a Giulio Coraggio di come si diventa imprenditore influencer, del futuro delle cryptocurrency e dell’evoluzione del videogaming. Il podcast è disponibile qui.

L’intelligenza artificiale diventa senziente?

Giulio Coraggio discute nel podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it di intelligenza artificiale: cosa cambierebbe se l’AI potesse provare emozioni? Il podcast è disponibile qui.

Privacy

Google Analytics comporta un trasferimento illecito di dati personali secondo il Garante

Il Garante privacy ritiene che l’uso di Google Analytics comporta un trasferimento illecito di dati personali negli Stati Uniti in violazione dei principi di cui alla sentenza Schrems II.

Con il provvedimento n. 224 del 9 giugno 2022, l’autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che il trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti effettuato da un sito web italiano attraverso l’uso di Google Analytics viola il GDPR.

Allineandosi alle posizioni già espresse dalle autorità di controllo privacy in Austria e in Francia, il Garante ha preso una posizione chiara circa la conformità del trasferimento di dati verso gli Stati Uniti effettuato attraverso Google Analytics, ordinando al fornitore del sito web di sospenderne l’utilizzo se non si conformerà alle richieste del Garante.

La decisione segue un reclamo presentato da un individuo rappresentato da NOYB, l’associazione che fa capo all’attivista privacy Max Schrems, sia contro il fornitore del sito web (nel suo ruolo di esportatore di dati) che contro Google LLC (nel suo ruolo di importatore di dati), sostenendo che entrambe le parti hanno violato gli articoli 44 e seguenti del GDPR, alla luce della sentenza Schrems II (Decisione CJEU C-311/18) trasferendo i propri dati personali a Google LLC negli Stati Uniti d’America.

I fatti contestati

Il punto principale contestato nel ricorso è che Google LLC si qualifica come un “fornitore di servizi di comunicazione elettronica” ai sensi del 50 U.S. Code § 1881(b)(4), il che assoggetta la società alla sorveglianza dei servizi di intelligence degli Stati Uniti, che possono pertanto ordinare a Google di fornire accesso ai dati dei cittadini europei (che navigano sul sito web).

A seguito di una approfondita indagine e dell’analisi delle memorie difensive prodotte dalla società, il Garante nel suo provvedimento ha rilevato che:

  • si è configurato un trattamento dei dati personali attraverso Google Analytics a causa della possibilità di individuare l’utente tramite i dati raccolti da Google, quali
    • identificatori online unici che consentono sia l’identificazione del browser o del dispositivo dell’utente che visita il sito web, sia del gestore stesso del sito (attraverso l’ID account Google);
    • indirizzo, nome del sito web e dati di navigazione;
    • indirizzo IP del dispositivo utilizzato dall’utente;
    • informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché a data e ora della visita al sito web;
  • la società utilizzava la versione gratuita di Google Analytics, e non aveva implementato la funzionalità di IP-Anonymization;
  • Google LLC si qualifica come importatore dei dati e il trasferimento dei dati veniva posto in essere per il tramite delle Clausole contrattuali standard (versione 2010);
  • la società si avvaleva di un servizio automatico online per la redazione e gestione dell’informativa privacy e dell’informativa cookie disponibili sul sito;
  • la società aveva ritenuto ha ritenuto le misure adottate rispetto Google Analytics “pertinenti ed efficaci in relazione alla natura dei dati e al contesto in cui gli stessi sono stati raccolti” nonché al livello di rischio del trasferimento.

I punti chiave del provvedimento del Garante privacy su Google Analytics

Il Provvedimento offre spunti interessanti rispetto all’approccio del Garante in relazione al trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo tramite Google Analytics, ma gli stessi principi sono applicabili anche a qualsiasi altro trasferimento. In particolare, l’autorità nei rilievi che hanno condotto alla decisione, sottolinea che:

  • qualora l’indirizzo IP consenta di identificare un dispositivo di comunicazione elettronica, esso costituisce un dato personale, e la possibilità di identificazione dell’utente risulta aumentata nel caso di Google Analytics perché se il visitatore del sito web accede al proprio account Google – circostanza verificatasi nell’ipotesi in esame – i dati sopra indicati possono essere associati ad altre informazioni presenti nel relativo account, quali l’indirizzo email, il numero di telefono ed eventuali ulteriori dati personali tra cui il genere, la data di nascita o l’immagine del profilo.
  • le vecchie Clausole Contrattuali Standard sono insufficienti, in particolare per i trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti, mentre le nuove SCC non sono state affrontate in questo caso, poiché la decisione si riferisce a eventi precedenti alla loro adozione;
  • le misure supplementari adottate da Google per rendere il trasferimento dei dati conforme al GDPR sono state ritenute sufficienti, in quanto,
    • qualsiasi misura supplementare può essere considerata efficace solo se affronta le carenze specifiche individuate nella valutazione della situazione nel paese terzo, vale a dire le possibilità di accesso e di sorveglianza dei servizi segreti statunitensi;
    • la crittografia (sia in transit che at rest) non è una misura adeguata se il destinatario possiede la chiave di decryption, in quanto può essere obbligato a rivelarla alle autorità straniere insieme ai dati;
    • la funzione di “IP-Anonymization” consiste di fatto in una pseudonimizzazione del dato relativo all’indirizzo di rete dell’utente, in quanto il troncamento dell’ultimo ottetto non impedisce a Google LLC di re-identificare l’utente medesimo, tenuto conto delle informazioni complessivamente detenute dalla stessa relative agli utenti del web; e
    • le misure contrattuali e organizzative da sole non sono generalmente in grado di vincolare le autorità del paese terzo, ma devono essere integrate con altre misure.

Oltretutto il Garante ha censurato l’informativa sul trattamento dei dati personali prodotta con il servizio online automatico utilizzato dalla società in quanto non definiva chiaramente gli elementi di cui all’art. 13, par. 1, lett. f) del GDPR concernenti il trasferimento.

La decisione del Garante sul trasferimento illecito tramite Google Analytics

L’Autorità ha dichiarato il trattamento effettuato dalla società tramite Google Analytics illecito, tuttavia ha tenuto conto di alcuni elementi per determinare la sanzione applicabile, quali:

  • l’asimmetria di potere contrattuale derivante dalla primaria posizione di mercato assunta da Google nel settore dei servizi di web analytics;
  • le iniziative intraprese dal titolare del trattamento per rimediare; e
  • l’assenza di trattamento di dati particolari ed il carattere colposo della condotta.

Pertanto il Garante ha optato per un ammonimento e intimato alla Società di implementare entro 90 giorni le misure adeguate per mettere in sicurezza il trasferimento, o in alternativa sospenderlo.

Potenziali impatti per gli operatori di siti web italiani

La decisione del Garante non impatta solo il sito web contestato, ma potenzialmente tutti i siti web che utilizzano Google Analytics ed altre tecnologie simili che prevedono trasferimenti al di fuori dello Spazio esconomico europeo in paesi non considerati adeguati.

L’Autorità tramite un comunicato stampa ha specificamente richiamato all’attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l’illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso Google Analytics, anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti ricevuti sul tema, invitando tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web.

Attualmente sul mercato sono già disponibili alcune alternative europee a Google Analytics. Ma il passaggio da Analytics ad altre tecnologie oltre ad essere operativamente oneroso, non è l’unica questione rilevante.

Quali indicazioni derivano dalla decisione del Garante

E’ difficile pensare che improvvisamente tutti i siti Internet europei possano cessare di utilizzare Google Analytics. Tuttavia, è anche difficile da giustificare come dopo quasi due anni dalla sentenza Schrems II, diverse imprese non abbiano ancora adottato soluzioni per mappare i trasferimenti dei dati e per svolgere le valutazioni d’impatto del trasferimento, come richiesto dall’EDPB e sottolineato dal Garante alla luce della sentenza Schrems II.

Si ha l’impressione che l’implementazione delle nuove clausole contrattuali standard sia sufficiente a garantire il trasferimento dei dati, ma non è così.

Allo stesso modo però, riteniamo che il Garante – come in precedenza l’autorità privacy austriaca e francese – abbiano ignorato l’esigenza di analizzare il rischio concreto di accesso da parte delle autorità straniere ai dati e del possibile danno che da tale accesso potrebbe derivare per gli individui.

Questa analisi del rischio concreto è espressamente prevista dalle nuove Clausole Contrattuali Standard, ma può emergere solo a seguito di una dettagliata valutazione del trasferimento come quella che può essere svolta con il tool di legal tech “Transfer” e la relativa metodologia sviluppata da DLA Piper. Transfer consente, tra gli altri, di

  • tenere traccia dei trasferimenti di dati;
  • analizzare dettagliatamente i rischi derivanti dalla normativa dei paesi importatori;
  • valutare l’adeguatezza delle misure adottate;
  • ponderare il rischio concreto

con il supporto di algoritmo che in maniera semplice e veloce consente di fornire un punteggio di conformità in grado di tutelare l’azienda in caso di contestazione.

Oltre 150 clienti di DLA Piper si sono già affidati a Transfer e per saperne di più potete cliccare qui per prenotare una demo.

Le banche come responsabili del trattamento dei dati nella distribuzione delle polizze assicurative

Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, la banca che distribuisce polizze assicurative di una compagnia di assicurazione è un responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (il GDPR) e non un autonomo titolare del trattamento. Questa è la conclusione principale del parere del Garante, fornito nel parere del 17 maggio 2022, emesso in risposta ai quesiti posti da una società operante nel settore assicurativo.

Il concetto di responsabile e titolare del trattamento ai sensi del GDPR applicato alla cosiddetta catena assicurativa

Il GDPR distingue tra responsabile e titolare del trattamento, a seconda del soggetto che detiene il potere decisionale in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali. In particolare, ai sensi dell'articolo 4(7) del GDPR, il "titolare del trattamento" è il soggetto che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; mentre, ai sensi dell'articolo 4(8) del GDPR, mentre il "responsabile del trattamento" è il soggetto che tratta i dati personali per conto del titolare. Secondo le Linee Guida 07/2020 sui concetti di responsabile del trattamento e incaricato del trattamento nel GDPR dell'European Data Protection Board (EDPB), è necessario valutare le circostanze di fatto del caso per identificare correttamente il soggetto decisionale e per assegnare correttamente i ruoli e le responsabilità delle parti in materia di privacy.

Con specifico riferimento al settore assicurativo, il Garante, con il provvedimento del 26 aprile 2007, ha analizzato le attività svolte dagli operatori del settore assicurativo ed è giunto alla conclusione che il relativo trattamento può articolarsi in una pluralità di "fasi", a partire dalla distribuzione fino alla fase di liquidazione del sinistro. Di conseguenza, i dati personali dei clienti prospect e degli assicurati possono essere trattati da più soggetti diversi, con ruoli diversi in materia di privacy, a seconda della "fase", e questo scenario dà origine alla cosiddetta catena assicurativa.

Di conseguenza, è necessario che le compagnie assicurative valutino con la massima attenzione il ruolo effettivamente svolto dai soggetti coinvolti nel trattamento e stabiliscano se e quali di tali soggetti abbiano un effettivo e autonomo potere decisionale in merito alle finalità del trattamento o se invece si conformino alle istruzioni delle compagnie assicurative.

Il parere del Garante privacy sul ruolo delle banche nella distribuzione delle polizze assicurative

Il Garante è stato interrogato sul ruolo privacy da attribuire alle banche che vendono e distribuiscono polizze assicurative emesse da una compagnia di assicurazione. Nel suo parere, il Garante ha rilevato che, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del Regolamento IVASS 40/2018:

1. i distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine, i distributori raccolgono dal cliente le informazioni necessarie, riguardanti specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria e assicurativa del contraente e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e di durata, tenendo conto anche delle eventuali coperture assicurative già in essere, della tipologia di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;

allo stesso tempo

2. le imprese di assicurazione, per ciascun prodotto distribuito, emanano adeguate istruzioni per guidare i distributori nella fase precontrattuale, unitamente a informazioni utili e rilevanti in relazione alla tipologia di contratto offerto.

Alla luce di quanto sopra, secondo il Garante, poiché i distributori operano sulla base di istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione, le prime non hanno libertà operativa nel definire le modalità di trattamento dei dati personali e, pertanto, le banche che operano secondo questo schema sono sempre responsabili del trattamento.

Il paradigma del Garante è un "modello unico"?

Negli ultimi anni, nuovi modelli di distribuzione assicurativa si sono affacciati sul mercato italiano. In alcuni di questi modelli distributivi, gli agenti sono una tipologia specializzata di agenti/broker assicurativi che, a differenza dei tradizionali distributori di polizze, sono dotati di poteri di sottoscrizione da parte dell'assicuratore. Di conseguenza, svolgono alcune funzioni normalmente gestite solo dagli assicuratori, come la definizione della copertura, la sottoscrizione e la determinazione dei prezzi, la nomina di agenti al dettaglio in una determinata area e la liquidazione dei sinistri. In questi scenari, gli agenti hanno un notevole potere decisionale che li porta a determinare le modalità di trattamento dei dati personali.

Pertanto, ci si può legittimamente chiedere se il paradigma del Garante sancito nel parere sopra citato sia effettivamente applicabile per analogia ad altri modelli di distribuzione.

Poiché il Garante non fornisce ulteriori indicazioni, non resta che ricorrere ai principi generali in materia di protezione dei dati e valutare caso per caso.

Su di un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Sanzione privacy di € 1,24 milioni nei confronti di una compagnia di assicurazioni in Germania per attività di marketing senza consenso”.

Intellectual Property

Metaverso: nuovi depositi dei marchi in ambito sportivo e consolidamento della prassi

È sempre più tangibile la realtà virtuale cristallizzata dal termine “metaverso”, la cui ascesa rimane incontrastata nonostante i diversi dubbi che la accompagnano dal punto di vista normativo. Tra gli elementi che testimoniano che tali incertezze non vengono percepite dalla maggioranza come dei limiti, bensì come delle sfide, ci sono anche alcuni nuovi depositi di registrazioni di marchi americani.

Nel dettaglio, si tratta delle tre nuove domande di registrazione di marchio depositate da The Football Association Premier League Limited, negli Stati Uniti. Sebbene i depositi rivolti alla realtà del metaverso non stupiscano più, i depositi in questione rilevano per due motivi. Innanzitutto, in questo caso non si tratta né di moda né di grandi catene di fast food note a livello globale. Ciò suggerisce come l’esigenza di varcare la porta della realtà virtuale stia diventando velocemente un’esigenza comune a tutti i settori di attività, compreso lo sport. In secondo luogo, queste domande confermano implicitamente la prassi che, almeno in ambito filing, si sta delineando.

Rimane interessante, invero, il tema delle classi da rivendicare. Come anticipato in un precedente contributo, il cui link riportiamo in fondo al presente articolo, i fenomeni degli NFT, prima, e del metaverso, dopo, hanno costretto i professionisti del settore a rivalutare sia i criteri di selezione delle classi sia i criteri di individuazione delle specifiche prodotti e servizi, dovendo tradurre non solo la loro natura virtuale ma anche la meta-realtà in cui gli stessi vengono offerti.

In tal senso, una sorta di must nell’ambito delle nuove domande di registrazione sono chiaramente diventate le classi 9 (in cui ricadono, tra gli altri, “apparecchi e strumenti scientifici, software, computer e dispositivi periferici per computer”), 38 (in cui ricadono, tra gli altri, “servizi di telecomunicazioni; trasmissione di file digitali; fornitura di accesso all'utente a reti informatiche globali”) e 41 (in cui ricadono, tra gli altri, “i servizi di giochi on-line, l’organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi”). Queste classi si sono rivelate particolarmente utili per tutelare il bene e/o il servizio nella sua forma virtuale. Successivamente, come in parte anticipato, l’analisi dei nuovi depositi ha visto un’ulteriore fase evolutiva, in cui protagonista è divenuta anche la traduzione della natura virtuale della destinazione del bene e/o servizio, cioè a dire la loro presenza nella realtà del metaverso. Raggiunto anche questo livello di sensibilità, il criterio da utilizzare per tradurre la natura virtuale del bene come anche dello spazio che lo accoglie è divenuto facilmente applicabile a tutte le classi e relative specifiche prodotti e servizi.

I nuovi depositi in questione sono certamente interessanti perché rappresentano una conferma di quanto appena detto nella misura in cui lasciano intravedere perfettamente la linea guida a fondamento di un nuovo modus operandi che via via si sta radicando nel settore. Di fatto, tra le classi rivendicate figurano sempre le classi 9 e 41. Inoltre, in classe 9, tra le altre, è possibile scorgere la specifica prodotti di carattere generale “downloadable virtual goods for use online and in online virtual worlds”, che nel prosieguo si rivela essere una sorta di formula, utile a tutelare il bene non solo come bene virtuale fine a se stesso ma come bene in relazione alla/connesso con la realtà virtuale cui è destinato. Di seguito, alcune delle specifiche in questione a titolo esemplificativo:

downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, sportswear, football shirts, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, footballs, art, toys, for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring perfumery, cosmetics, toiletries, cosmetic preparations, laundry detergent and fabric conditioners, badges, vehicle badges; buckles, busts, figurines, key rings, memorial plates and plaques, ornaments, monuments, signs, number plates, statues and statuettes, works of art, automatic vending machines for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring vehicles, jewellery, bracelets, clocks and watches, earrings, necklaces, ornamental pins, ornaments, pins, tie pins, wristwatches, wrist bands, team and player trading pins (jewellery), pin badges, trophies for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring photographs, stationery, artists' materials, posters, flags, banners, trading cards, newspapers, books, magazines, albums, stickers, greeting cards, calendars, diaries, postcards, collectible cards, souvenir programs for sports events for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring bags, umbrellas, purses, handbags, boot bags, holdalls, suitcases, rucksacks, backpacks, sporting bags, wallets, furniture, pillows and cushions, mugs, cups, flags, towels, pennants, clothing, footwear, headgear, football boots, sportswear, football shirts, replica football kits, football bibs, wrist bands, carpets, rugs, mats and matting, wallpaper for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring games and playthings, gymnastic and sporting articles, toys, footballs, balls, bags adapted for carrying sporting articles and apparatus, goal posts, goal nets, sports training apparatus, shin pads, football gloves, miniature replica football kits, balloons, playing cards, teddy bears, puzzles for use online and in online virtual worlds”.

Concludendo, sebbene possa sembrare ancora una volta ovvia la scelta stilistica effettuata, e ferma restando la possibilità di rintracciare anche diverse e ulteriori specifiche altrettanto interessanti nella declaratoria delle domande in questione, quella citata è una scelta tutto fuorché banale. L’utilizzo ormai comune di alcune classi e la specifica sopramenzionata sono frutto di studio e tentativi volti a tradurre il fenomeno in atto e a definire la miglior strategia di deposito da implementare in un contesto del tutto nuovo e ricco di criticità. Per tali ragioni, lo schema che si evince dalla declaratoria citata si rivela senz’altro utile da un punto di vista pratico, in considerazione della evidente versatilità che rende questa specifica una sorta di formula standard.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Meta marchi per un meta mondo: in bilico tra vecchi e nuovi depositi nel metaverso“.

Technology, Media and Telecommunications

Infratel pubblica la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale Banda Ultralarga al 31 maggio 2022

Con comunicato stampa del 16 giugno scorso, Infratel ha informato della pubblicazione della Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga, aggiornata al 31 maggio 2022. Questa nuova edizione della Relazione fa seguito a quella pubblicata lo scorso 4 maggio, nella quale erano rappresentati i dati sullo stato di avanzamento del Piano aggiornati al 30 aprile 2022.

La Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga – “Verso la Gigabit Society”, pianificata nell’ambito del PNRR e approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD), ha come obiettivo di portare la connettività a 1 Gbp/s su tutto il territorio italiano entro il 2026 e favorire lo sviluppo di infrastrutture di telecomunicazioni fisse e mobili.

La Strategia include diversi Piani di intervento pubblico per promuovere e incentivare la copertura di aree geografiche in cui l’offerta di infrastrutture e servizi digitali ad altissima velocità da parte degli operatori di mercato è assente o insufficiente.

Le attività operative del Piano Nazionale Banda Ultralarga sono state avviate nel 2016 da Infratel Italia S.p.A., società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, l’obiettivo di Infratel è di intervenire nelle aree a fallimento di mercato, attraverso la realizzazione e l’integrazione di infrastrutture a banda larga e ultra larga al fine di estendere le opportunità di accesso a Internet veloce per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni. È attraverso Infratel che il Ministero dello Sviluppo Economico implementa le misure definite nella Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga con l’obiettivo di ridurre le disparità infrastrutturali e di mercato esistenti nel territorio italiano, attraverso la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche.

La Relazione in commento descrive lo stato di avanzamento del Piano focalizzandosi sulle cinque fasi operative principali del Progetto: la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, il collaudo e l’avvio dei servizi.

Nella fase di progettazione definitiva sono identificati i tracciati delle reti da realizzare, le infrastrutture da riutilizzare, gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per l’infrastrutturazione in tecnologia FTTH, nonché i siti necessari per l’infrastrutturazione in tecnologia FWA. A seguito dell’approvazione dei progetti definitivi da parte di Infratel, si apre la fase della progettazione esecutiva, finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. All’esito della fase di progettazione esecutiva possono essere avviati i lavori nei cantieri. Completati i lavori nei cantieri, Infratel svolge le verifiche finali che, in caso di esito positivo, condurranno al rilascio di un collaudo positivo.

La Relazione indica che, al 31 maggio 2022, la progettazione definitiva relativa alla realizzazione della rete in tecnologia FTTH è stata approvata in 6.096 Comuni, ossia 15 in più rispetto al 30 aprile 2022. Resta invariato il numero di Comuni – pari a 6.765 – nei quali è stata approvata la progettazione definitiva relativa alla rete in tecnologia FWA.

I Comuni in relazione ai quali è stata approvata la progettazione esecutiva delle reti in tecnologia FTTH e FWA sono, rispettivamente, 4.498 e 2.724; si è dunque registrato un aumento, rispettivamente, di 159 e 84 unità rispetto al 30 aprile scorso.

Inoltre, al 31 maggio 2022, sono state completate le attività di infrastrutturazione in 4.647 dei complessivi 6.358 cantieri aperti per la realizzazione di reti in tecnologia FTTH; rispetto al 30 aprile 2022, sono stati aperti 295 nuovi cantieri e sono state completate le attività in ulteriori 223 cantieri. Per quanto riguarda l’infrastrutturazione in tecnologia FWA, sono stati aperti 32 nuovi cantieri rispetto al 30 aprile scorso, per un totale di 2.596; i lavori sono stati portati a termine in 2.498 cantieri, con un aumento di 48 unità rispetto all’ultimo aggiornamento.

I lavori relativi all’infrastrutturazione in tecnologia FTTH si sono conclusi con collaudo positivo in 2.181 Comuni, ossia 85 in più rispetto al 30 aprile 2022; i lavori di infrastrutturazione in tecnologia FWA hanno avuto esito positivo in 712 siti, con un aumento di 24 unità rispetto al precedente aggiornamento.

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