
2 febbraio 2022 • 12 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
Podcast
Con Massimo Chiriatti di Lenovo sul futuro dell’intelligenza artificiale e cosa dobbiamo aspettarci
Massimo Chiriatti è Chief Technical & Innovation Officer di Lenovo e in questo podcast discute con Giulio Coraggio, Location Head del dipartimento di Intellectual Property & Technology dello studio legale DLA Piper,” del suo ultimo libro “Incoscienza Artificiale”, dei pensieri che ha cercato di trasmettere tramite lo stesso e di come vede il futuro dell’intelligenza artificiale. Il podcast è disponibile qui.
Privacy
Registro pubblico delle opposizioni: cosa aspettarsi dal nuovo regolamento?
La riforma del Registro Pubblico delle Opposizioni tramite il regolamento di prossima adozione introdurrà novità rilevanti di cui le aziende devono tener conto.
Con un comunicato stampa del 21 gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri ha annunciato importanti novità in merito al Registro Pubblico delle Opposizioni (“RPO”). Tale annuncio è arrivato solamente dopo alcuni giorni dal parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in merito allo schema di regolamento e la sanzione di 26 milioni e 500 mila euro irrogata nei confronti di uno dei principali operatori del settore energetico per pratiche di telemarketing aggressivo.
Cosa è il Registro Pubblico della Opposizioni e come funziona?
Il RPO non è altro che un servizio pubblico istituito per offrire agli utenti uno strumento per tutelarsi nei confronti di pratiche di direct marketing piuttosto invasive – talvolta moleste –, rifiutando che il proprio numero di telefono e l’indirizzo di casa vengano usati per tali fini. In altre parole, il RPO si pone il delicato e ambizioso obiettivo di bilanciare le esigenze degli utenti che non vogliono essere contattati per finalità promozionali e quelle delle imprese che svolgono tali attività, anche attraverso il telemarketing.
Il RPO è attivo e operativo dal 2011 e le istituzioni competenti sono il Ministero dello Sviluppo economico e la Fondazione Bordoni. Il servizio è stato istituito attraverso il D.P.R. n. 178 del 2010, per poi essere aggiornato nel 2018. Infatti, novità di un certo rilievo vennero introdotte con la legge n. 5/2018, che ha esteso l’ambito di applicazione soggettivo del RPO, introducendo l’iscrizione allo stesso a tutti i numeri nazionali, fissi e cellulari, ancorché non presenti negli elenchi telefonici pubblici. Successivamente, con il D.P.R. n. 149 del 2018, venne esteso l’ambito di ambito di applicazione anche alle comunicazioni pubblicitarie cartacee oltre a quelle telefoniche.
Di conseguenza, il RPO non ha fatto altro che istituire in Italia un sistema di “opt-out”, in virtù del quale un utente può opporsi alla ricezione di chiamate dalle finalità pubblicitarie e promozionali da parte di operatori di telemarketing e di comunicazioni commerciali inviate tramite canali di posta tradizionale. In altri termini, gli utenti che si iscrivono al RPO confluiscono in una sorta di blacklist nella quale i numeri e gli indirizzi ivi inseriti non possono essere più utilizzati dagli operatori per finalità commerciali.
Qualora un individuo iscritto al RPO desiderasse ricevere pubblicità da una specifica azienda, dovrà prestare il proprio consenso direttamente a quel determinato soggetto. D’altro canto, è opportuno ricordare che, per quanto concerne le chiamate automatizzate e le comunicazioni di marketing elettroniche (e.g., tramite e-mail o SMS), vige comunque un sistema di “opt-in”: dovrà in ogni caso essere raccolto il consenso esplicito dell’interessato, come sancito dall’art. 130, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 196/ 2003 (Codice Privacy).
Cosa aspettarsi dal nuovo regolamento del 2022 e quali sono i prossimi step?
Il Consiglio dei Ministri ha di recente comunicato l’avvenuta approvazione, in esame definitivo, del nuovo regolamento in tema di RPO, che dovrà adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica. Tale D.P.R. recherà, quindi, “disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” e sostituirà il precedente D.P.R. n. 178/2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
Tra le principali novità si annoverano le seguenti:
- l’attuazione dell’estensione della disciplina del RPO a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, comprendendo anche quelle non riportate negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici, che fino ad oggi ne erano escluse, recependo finalmente la legge n. 5/2018; e
- la possibilità per gli utenti di indicare i soggetti nei confronti dei quali intendono revocare l’opposizione al trattamento dei dati personali, già prevista per le comunicazioni telefoniche, anche alle comunicazioni via posta cartacea.
Non ci resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo regolamento, a partire della quale decorrerà un periodo di 120 giorni per attuare le nuove disposizioni, il che dovrà avvenire in ogni caso entro il 30 luglio 2022.
Sul questo tema, potrebbe interessare l’articolo “Telemarketing: le ultime sanzioni del Garante privacy contro tre call center”.
Technology, Media and Telecommunications
Parere dell’AGCom sulle condizioni regolamentari per l’autorizzazione dei diritti d’uso su larga banda
Con Delibera n. 426/21/CONS, pubblicata il 31 dicembre 2021, l’AGCom ha reso il proprio parere sulle condizioni regolamentari per l’autorizzazione della proroga della durata dei diritti d’uso esistenti delle frequenze per reti radio WLL nella banda 27.5 – 29.5 GHz (“Banda 28 GHz”).
Il parere era stato richiesto dal MISE all’Autorità dopo che il Ministero aveva ricevuto richieste di proroga dei predetti diritti d’uso da parte di alcuni operatori titolari delle relative frequenze, i cui diritti d’uso sono destinati a scadere il 31 dicembre 2022.
Con Delibera n. 316/21/CONS l’AGCom aveva così aperto una consultazione pubblica per raccogliere i contributi dei soggetti interessati in merito all’eventuale proroga dei diritti.
All’esito della consultazione pubblica, l’Autorità ha espresso una valutazione positiva in merito alla proroga dei diritti d’uso esistenti nella Banda 28 GHz, che – secondo l’opinione dell’Autorità – “può essere concessa per un periodo fino al 31 dicembre 2029”, su istanza dei titolari dei diritti d’uso. Nel provvedimento di consultazione l’Autorità aveva proposto un’estensione fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di esercitare un’opzione per un’ulteriore prolungamento fino al 31 dicembre 2029. Nella prospettiva dell’Autorità, la definizione della proroga per un periodo di sette anni ha l’obiettivo di creare un contesto maggiormente favorevole per gli investimenti, garantendo un orizzonte temporale certo e un adeguato tempo di ammortamento.
Con la Delibera 426/21/CONS l’AGCom ha anche fissato i requisiti dell’istanza di proroga, prevedendo – tra l’altro – che essa sia accompagnata da un piano tecnico finanziario e di utilizzo delle frequenze in oggetto, con indicazione anche dei collegamenti effettivi attivi al momento della richiesta, e con valutazioni previsionali per gli anni compresi nel periodo per cui si chiede la proroga. Ai titolari dei diritti d’uso a cui la proroga viene concessa è altresì richiesto di presentare una relazione annuale consuntiva, per tutto il periodo della proroga, che documenti, “in maniera sintetica e coerente con la struttura dei piani tecnico-finanziari e di utilizzo presentati, le attività di diffusione delle reti e delle tecnologie adoperate, la copertura raggiunta e gli investimenti, e ogni altro elemento di interesse”.
Nel parere l’Autorità osserva la “rilevanza, riconosciuta a livello europeo, della banda di frequenze a 28 GHz per le applicazioni satellitari” – che è stata “confermata nel corso della consultazione” – e che il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze attribuisce la Banda 28 GHz “sia al servizio fisso via satellite (FSS) che al servizio fisso (FS), con il medesimo statuto di servizio primario”. Conseguentemente, con la Delibera 426/21/CONS l’Autorità ha ritenuto di fissare i principi e i criteri guida per le procedure di coordinamento, “finalizzate a consentire la corretta coesistenza degli impianti FS e FSS che operano nella banda oggetto delle richieste di proroga”. Le procedure di coordinamento tra servizi fissi e servizi fissi satellitari sono dettagliatamente disciplinate dall’art. 4 della Delibera 426/21/CONS.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Consultazione AgCom sulla proroga dei diritti d’uso per reti radio a banda larga”.
Intellectual Property
Sotto la lente del mandatario marchi: in quale classe inserire gli integratori alimentari?
Oggigiorno, l’attenzione per la salute e il benessere fisico e mentale ha acquisito crescente importanza e, conseguentemente, si riscontra una maggiore attenzione verso temi quale l’alimentazione. Di fatto, per vivere bene è necessario fornire al nostro corpo tutte le sostanze di cui ha bisogno.
In circostanze normali, una dieta equilibrata assicura tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell’organismo. Tuttavia, non solo una situazione ideale di questo tipo è pressoché utopistica ma è anche improbabile che la stessa si estenda al punto di ricomprendere tutte le sostanze nutritive necessarie. Per tale ragione, il consumatore decide sempre più spesso di integrare l’apporto di determinati nutrienti mediante integratori alimentari.
Ma cos’è un integratore alimentare?
Secondo l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, si definiscono tali “i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari”. In altre parole, si tratta di fonti concentrate di nutrienti, cioè a dire minerali e vitamine o altre sostanze con effetto nutrizionale fisiologico, commercializzati sotto diverse forme, il cui scopo è quello di supplire a eventuali carenze nutrizionali, mantenere un apporto di nutrienti adeguato e coadiuvare funzioni fisiologiche specifiche.
Un integratore alimentare non è un medicinale e, contrariamente a quanto si potrebbe credere, vengono disciplinati come alimenti. Più nel dettaglio, si definisce medicinale “ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane. Ogni sostanza o composizione da somministrare all’uomo allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche dell’uomo […]” (Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).
Alla luce delle sole definizioni anticipate, si può comprendere come spesso l’uso della dicitura “integratori alimentari” avvenga in maniera distorta e non del tutto coerente con la reale natura dei prodotti. L’accuratezza della definizione legale non sempre, dunque, è riscontrabile nell’uso quotidiano della denominazione.
Dal punto di vista del mandatario marchi, tutto ciò conduce a un bivio. I professionisti del settore che normalmente si confrontano con la Classificazione di Nizza, in queste particolari circostanze, sono chiamati a indagare circa la natura effettiva del prodotto di cui il Cliente chiede protezione. In questi termini, si potrebbe affermare che ogni mandatario è chiamato a tradurre la natura di un prodotto in maniera profondamente oggettiva e lontana dall’influenza delle distorsioni anzidette che potrebbero derivare dalle degenerazioni derivanti dall’uso quotidiano di un termine. Con riferimento agli integratori, il mandatario giunge a un incrocio che vede da un lato la classe 5 e dall’altro le classi 29, 30 o 32. Sebbene possa sembrare incoerente alla luce delle definizioni date, gli integratori, generalmente, rientrano in classe 5, la classe che, tra gli altri, comprende i farmaci.
Nello specifico, secondo quanto stabilito nella Classificazione di Nizza, la classe 5 comprende essenzialmente i prodotti farmaceutici e gli altri prodotti per uso medico o veterinario. Tra gli altri, vi rientrano i complementi alimentari in quanto complementi di un regime alimentare normale o in quanto di apporto per la salute come anche i cibi sostitutivi dei pasti, gli alimenti e le bevande dietetiche per uso medico. Sono esclusi, dunque, i cibi sostitutivi dei pasti, gli alimenti e le bevande dietetiche non per uso medico (cl. 29, 30 o 32), tra gli altri. In base a quanto detto, si comprende come l’elemento fondamentale su cui porre attenzione sia il concetto di uso medico.
In fase di deposito di domanda di registrazione di marchio diventa cruciale comprendere la reale natura del prodotto che si definisce integratore alimentare al fine di non incorrere in un eventuale rifiuto della domanda da parte dell’Ufficio. Oggi, a differenza di quanto previsto dalla prassi previgente, solo gli integratori alimentari ad uso medico possono essere inseriti nella classe 5. Sebbene ciò sia certamente coerente con la declaratoria della classe 5, è utile ricordare che ciò è frutto di un cambiamento normativo e che in passato questa classe veniva rivendicata anche per proteggere complementi alimentari che non erano destinati a un reale uso medico. Attualmente, ciò non è più possibile e per questo il mandatario, in assenza di tale requisito, dovrà automaticamente far ricadere la propria scelta su una (o più) delle classi 29, 30 o 32.
In conclusione, richiamiamo l’attenzione su un caso pratico, utile a comprendere la complessità della scelta e, prima ancora, dell’esame che conduce alla stessa. Brevemente, si pensi ad esempio ai probiotici. Sebbene siano sempre coinvolti tali organismi, ogni mandatario riscontrerà una differenza abissale tra prodotti quali capsule probiotiche e bevande che contengono probiotici. Nel primo caso, infatti, i prodotti dovranno essere rivendicati in classe 5 mentre nel secondo caso si dovrà procedere, adattando la specifica, rivendicando il prodotto in classe 30, ben distante dalla nota classe dedicata ai farmaci.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Modifica del Codice della Proprietà Industriale: novità sui marchi”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Tamara D’Angeli, Enila Elezi, Giulia Gialletti, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Alessandra Tozzi.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
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