29 aprile 202111 minuti di lettura

Innovazione e diritto: le novità della settimana

Podcast

Spiros Margaris, influencer globale su intelligenza artificiale, Fintech e Blockchain

In questo podcast, Spiros Margaris condivide con Giulio Coraggio di DLA Piper le tappe principali della sua carriera e racconta la svolta che gli ha garantito tanta visibilità, consentendogli di diventare un influencer nel campo dell'intelligenza artificiale, Fintech e blockchain. Il podcast è disponibile qui.

Strategie sulle misure privacy da adottare tra titolari e responsabili del trattamento

Le strategie sulla gestione dei rapporti privacy tra titolari e responsabili del trattamento sono un importante problema da risolvere, anche alla luce delle recenti decisioni del Garante per la protezione dei dati personali. Riviviamo il webinar sull’argomento nel podcast disponibile qui.

Technology Media & Telecom

Uno studio conferma l’Impact Assessment della Commissione della Proposta di Regolamento europeo sull’intelligence artificiale

Un recente report, sviluppato dal gruppo DG CONNECT su incarico della Commissione Europea, si propone di analizzare nel dettaglio l’Impact Assessment sulla proposta di un framework europeo sulle intelligenze artificiali (il Regolamento AI) pubblicato dalla Commissione il 21 Aprile. Lo studio, comprensivo di approfondimenti sui pro e i contro della nuova proposta di Regolamento europeo AI, si divide in quattro aree di interesse principali.

La prima macro-area di interesse è dedicata a una panoramica completa su rischi e benefici attuali e futuri delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Se da un lato tali soluzioni sollevano importanti prospettive di sviluppo per gli Stati Membri, l’utilizzo di strumenti di social-credit e sorveglianza sollevano considerevoli rischi per i diritti fondamentali e per la sicurezza dei cittadini europei. Proprietà inerenti ai sistemi di intelligenza artificiale come la connettività, la algorithm transparency e l’interdipendenza tra componenti sono al centro dell’attenzione nel complesso bilanciamento tra sviluppo economico, sicurezza informatica e tutela dei diritti dei cittadini. In settori strategici come la sanità, la cybersecurity assume un ruolo ancora più rilevante data la natura critica dei sistemi da gestiti con il supporto delle AI. In molti settori, inoltre, la preparazione e l’addestramento di data set accurati sarà cruciale: qualsiasi errore o bias potrebbe porre a rischio i diritti fondamentali degli interessati ed ostacolare l’operatività di interi sistemi AI-enabled.

In tal senso, la seconda area di focus fornisce una panoramica comparativa delle esperienze nazionali e dei framework emergenti in questo settore, con un’enfasi specifica sulle strategie di governance del rischio europee ed extra-europee.

La terza sezione, invece, riporta un’analisi dettagliata dei risultati della consultazione pubblica sul White Book della Commissione Europea sull'intelligenza artificiale, pubblicato a febbraio 2020. Il report sintetizza le reazioni degli stakeholders con riferimento a 18 domande a testo libero e riporta le conclusioni dei 408 position papers presentati in ragione della consultazione. Dai position paper emerge come il punto di maggiore criticità del framework sia relativo alla definizione di tecnologie AI “ad alto rischio”. Molti intervistati ritengono che la definizione di alto rischio sia ambigua o migliorabile attraverso l’introduzione di un sistema di misurazione multi-livello. Inoltre, alcuni feedback redarguiscono la Commissione europea per aver adottato una formulazione eccessivamente restrittiva. Per quanto riguarda i costi di compliance attesi, circa l’84% dei position papers non ritiene costituiscano una criticità per le imprese.

Da ultimo, la quarta area di interesse è dedicata alla valutazione dei costi di compliance che potrebbero essere generati dall’adozione del quadro normativo sull’intelligenza artificiale. Sulla base di interviste di esperti ed indagini di mercato, il report si sofferma sugli gli oneri amministrativi e sulle spese “vive” che gli attori interessati sarebbero chiamati a sostenere per assicurare la conformità delle nuove tecnologie agli standard europei. Nello stimare i costi di compliance, il report prende in considerazione i margini temporali ed i costi di implementazione indotti dai requisiti fissati dal Regolamento. Secondo l’analisi, il costo di compliance per l’industria globale dell’IA è stimato da 1,6 miliardi di euro a 3,3 miliardi di euro nel 2025, assumendo che solo il 10% delle unità AI unità saranno soggette a stringenti requisiti normativi (i.e, le AI “ad alto rischio”). La seconda parte della valutazione dei costi si concentra, invece, sui processi di certificazione. Secondo quanto riportato, l’ottenimento di certificazioni per prodotti AI-enabled costerebbe tra i 16.800 ed i 23.000 euro, circa il 10-14% dei costi di sviluppo inerenti. Tuttavia, le stime riportate risentono della difficoltà di razionalizzare l’ecosistema AI e le relative catene di approvvigionamento: una delle sfide più importanti legate all’implementazione del nuovo quadro normativo.

Da ultimo, anche il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo sostegno per la proposta della Commissione europea, ribadendo la necessità di vietare quanto prima l’uso di sistemi di identificazione biometrica a distanza nelle aree pubbliche a livello europeo.

Su un argomento simile può essere interessante l’articolo “Commissione europea: pubblicata la Proposta di Regolamento sull’intelligenza artificiale”.

L’OFCOM pubblica il piano di lavoro 2021/2022: sicurezza delle reti e lotta al digital divide tra i temi strategici individuati dal Regolatore inglese

Lo scorso 26 marzo 2021, l’autorità di regolazione delle comunicazioni in Gran Bretagna – l’Office of Communications (“OFCOM”) – ha pubblicato il proprio piano di lavoro per il periodo 2021-2022, elaborato alla luce delle nuove esigenze di connettività accentuate dall’attuale situazione emergenziale.

L’OFCOM ha individuato i seguenti temi strategici, ritenuti prioritari: (i) investire in reti di telecomunicazione più sicure e stabili; (ii) garantire l’accesso ai servizi a banda larga nelle località più remote del Regno Unito; (iii) assicurare “equità” nel trattamento dei clienti dei servizi a banda larga, dei servizi mobili e dei servizi broadcasting; (iv) garantire lo sviluppo del servizio broadcasting nel Regno Unito, compreso il servizio pubblico radiotelevisivo; (v) predisporre una più ampia regolamentazione in tema di sicurezza online.

In particolare, tra gli obiettivi prioritari del Regolatore vi è quello di promuovere gli investimenti nella diffusione di servizi di connettività ultraveloci e di reti più stabili e sicure. L’OFCOM ha annunciato che coopererà con il governo inglese ai fini dell’attuazione della normativa sulla sicurezza delle reti di telecomunicazione.

L’OFCOM ha poi sottolineato l’importanza di contrastare il “digital-divide” nel Regno Unito. Il Regolatore si occuperà in particolare di rendere i servizi a banda larga raggiungibili anche dalle aree rurali del Paese, promuovendo investimenti in tecnologie in grado di fornire servizi migliori a costi ridotti. L’OFCOM ha inoltre annunciato che continuerà a monitorare la fornitura, da parte degli operatori autorizzati, del broadband Universal Service Obligation – misura entrata in vigore lo scorso anno nel Regno Unito, intesa come una “safety net” volta a garantire la fornitura di connettività stabile ed economica a tutti quegli utenti che attualmente ne sono sprovvisti.

Altro tema centrale è la sicurezza dei servizi accessibili online. L’OFCOM si occuperà in particolare della regolamentazione delle piattaforme di video-sharing che hanno sede nel Regno Unito attraverso il recepimento della direttiva europea sui servizi media audiovisivi. Il Regolatore ha inoltre informato di essere stato nominato dal governo quale responsabile della regolamentazione degli “online harms”, ossia dei contenuti diffusi online ritenuti pregiudizievoli per gli utenti. Per tale ragione, l’OFCOM ha annunciato che provvederà a trasmettere al governo e al parlamento del Regno Unito un parere tecnico-regolamentare per l’elaborazione di un quadro normativo efficace in tema di sicurezza online.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’AGCom avvia il progetto di separazione della rete di accesso”.

Intellectual Property

La Corte di giustizia europea si pronuncia sugli accordi pay-for-delay

Nella recente causa C-591/16 P sul caso Lundbeck, la Corte di giustizia europea ha confermato la pronuncia della Commissione europea riguardo la sanzione, in tema di brevetti, degli accordi pay-for-delay e ha inoltre stabilito un nuovo obbligo di conservazione dei documenti in caso di indagini di settore da parte della Commissione.

Tali accordi – frequenti in ambito farmaceutico – vengo principalmente stretti tra produttori di “farmaci innovativi”, titolari di brevetti, e produttori di “farmaci generici”, allo scopo di ritardare il lancio sul mercato di alcuni medicinali equivalenti a fronte di un pagamento dei primi a favore dei secondi. Ne deriva un rischio di comportamenti opportunistici e anti-concorrenziali che possono minacciare gli equilibri del mercato.

Nella misura in cui gli accordi di composizione dei brevetti mirano a includere trasferimenti di valore da parte del detentore del brevetto alle società di prodotti generici, la decisione Lundbeck fornisce criteri per esaminare (i) se esiste una concorrenza potenziale tra i soggetti contraenti e (ii) se si può addirittura supporre un’oggettiva restrizione della concorrenza. A tal fine, le circostanze del singolo caso, in particolare l'ammontare del valore netto trasferito dal titolare del brevetto al produttore o ai produttori di generici, vengono prese in considerazione.

La decisione mette anche in risalto la centralità di un’efficiente politica di conservazione dei documenti per le aziende, in quanto può spesso essere un elemento fondamentale per la difesa nelle cause antitrust. In particolare, la CGUE fa rifermento a uno “specifico dovere di diligenza” che impone di assicurare che le informazioni che consentono di recuperare i dettagli delle attività siano conservate correttamente nei registri, in quanto i procedimenti amministrativi o giudiziari potrebbero iniziare anche a distanza di molti anni. È importante notare che in questo caso la CGUE non deriva tale “specifico dovere di diligenza” esclusivamente dai principi del diritto comunitario, potendosi così ben immaginare che tribunali e autorità della concorrenza degli Stati membri facciano riferimento alla sentenza Lundbeck in qualità di precedente.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Aumento delle domande di brevetto in Italia nel 2020”.

Quando un marchio trae indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore?

Nella causa T 201/20 il Tribunale dell’Unione Europea ha affrontato nuovamente il tema riguardante il rischio di confusione tra un marchio individuale successivo ed un marchio collettivo. In particolare, il Tribunale UE si è occupato di chiarire quando un marchio possa trarre indebito vantaggio da un marchio anteriore notorio.

Nel caso in esame, un noto consorzio italiano di vini, titolare di un marchio collettivo per la tutela di un noto vino toscano, aveva presentato opposizione contro la registrazione di un marchio figurativo depositato da una società vinicola romana per bevande alcoliche, ad eccezione della birra. Il consorzio aveva eccepito il rischio di confusione con il proprio marchio anteriore sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento UE 2017/1001 (RMUE).

Tale articolo prevede che non possa essere registrato un marchio – a prescindere dal fatto che sia simile, identico o differente ad altro marchio anteriore – nel caso in cui (i) tale marchio anteriore goda di notorietà nell’Unione Europea o nello Stato Membro considerato e (ii) l’uso senza giustificato motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

In primo luogo, il Tribunale ha sottolineato che non esiste alcun onere in capo al titolare del marchio anteriore di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio effettivo e attuale ai suoi marchi. Infatti, esso dovrà solamente addurre gli elementi che permettano di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o pregiudizio. Inoltre, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione.

Nel caso di specie, il marchio anteriore è un marchio collettivo di elevata notorietà dotato di carattere distintivo intrinseco. Per questo, il Tribunale ha ritenuto che l’utilizzo da parte di un altro soggetto di un segno particolarmente somigliante a tale marchio anteriore per contraddistinguere prodotti identici a quelli designati da quest’ultimo presenti un rischio non ipotetico che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra i due marchi. In questo modo, il marchio successivo trarrebbe un indebito vantaggio dalla notorietà, dal prestigio e dall’eccellenza collegata al marchio anteriore, sfruttando gli sforzi commerciali compiuti nel tempo dal consorzio per lo sviluppo del marchio.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il Tribunale UE chiarisce il rischio di confusione con marchio collettivo”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Giordana Babini, Benedetta Cordova, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Andrea Michelangeli, Giuseppe Modugno, Alessandra Tozzi e Giacomo Vacca.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

È possibile leggere le legal predictions per il 2021 dei professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports di 45 giurisdizioni qui.

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