
30 novembre 2021 • 15 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
Video/Podcast
NFT e criticità legali, fiscali e di mercato nella moda, sport e gaming
Riviviamo il webinar sulle criticità legali, fiscali e di mercato degli NFT nella moda, sport e gaming con i colleghi dello studio legale DLA Piper. La registrazione del webinar e il relativo materiale sono disponibili qui
Privacy
Verso l’adozione di nuove Clausole Contrattuali Tipo dopo la bozza di linee guida dell’EDPB sui trasferimenti dei dati?
Lo European Data Protection Board (“EDPB”) ha pubblicato la bozza di Linee Guida sull’interazione fra l’articolo 3 del GDPR - che ne disciplina l’ambito di applicazione territoriale – ed il Capo V del Regolamento, che regola i trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”), prendendo posizioni interessanti e in parte criticabili.
Le Linee Guida hanno l’obiettivo di supportare titolari e responsabili del trattamento nell’identificazione dei “trasferimenti” rilevanti ai sensi del GDPR, per stabilire se sia necessaria l’applicazione delle stringenti misure previste nel Capo V del Regolamento, quali le Clausole Contrattuali Tipo per esempio. L’opportunità di fornire chiarimenti su tali profili deriva dalla nota sentenza “Schrems II”, emessa nel luglio 2020 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e dalla conseguente adozione di nuovi set di Clausole Contrattuali Tipo), avvenuta lo scorso 4 giungo con decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione europea.
Ai sensi dell’Art. 3(2) del GDPR, il GDPR si applica anche a titolari e responsabili del trattamento che, sebbene non stabiliti all’interno dell’UE, eseguano trattamenti riguardanti l’offerta di beni o servizi ad interessati nell’UE o il monitoraggio del comportamento degli interessati che ha luogo nell’UE. D’altra parte, la ratio delle disposizioni del Capo V del GDPR è quella di assicurare che il livello di protezione dei dati personali garantito dalla normativa privacy europea non sia compromesso quando tali dati vengono trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Queste considerazioni potrebbero indurre a ritenere che l’adozione delle Clausole Contrattuali Tipo o delle altre misure equivalenti previste dagli Artt. 46 e ss. del GDPR non sia necessaria nel caso in cui l’importatore dei dati personali sia direttamente soggetto al GDPR in virtù dell’Art. 3(2) del Regolamento; conclusione avvalorata dalla suddetta decisione di esecuzione, nella quale espressamente si dice che le Clausole Contrattuali Standard “possono essere utilizzate per tali trasferimenti soltanto nella misura in cui il trattamento da parte dell’importatore non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679”.
Per questa ragione, l’introduzione delle nuove Clausole Contrattuali Tipo aveva sollevato notevoli incertezze in merito alla disciplina applicabile ai trasferimenti verso agli importatori soggetti al GDPR, operanti in paesi terzi che non offrono un livello di tutela adeguata (primo fra tutti gli USA). Se le criticità evidenziate dalla sentenza “Schrems II” derivano essenzialmente dalla normativa applicabile nel paese verso cui i dati vengono trasferiti e dai conseguenti poteri di accesso ai dati personali da parte delle autorità locali, è evidente che tali criticità non vengono del tutto superate grazie all’applicabilità diretta del GDPR all’importatore, posto che quest’ultimo è pur sempre soggetto alla normativa del paese di stabilimento ed al potere coercitivo delle autorità locali. Quale regime si deve quindi applicare in queste circostanze? Quali misure sono necessarie per assicurare il rispetto del GDPR?
Le Linee Guida in questione rispondono a questi interrogativi in modo piuttosto sorprendente, di fatto contraddicendo le indicazioni contenute nella richiamata decisione esecutiva secondo cui le Clausole Contrattuali Tipo non devono essere utilizzate, se il trattamento eseguito dall’importatore rientra nell’ambito di applicazione del GDPR. Infatti, le Linee Guida individuano 3 criteri cumulativi per determinare se ci troviamo di fronte ad un “trasferimento” rilevante ai sensi del GDPR: (i) l’esportatore dei dati è soggetto al GDPR, (ii) tale esportatore divulga o rende altrimenti disponibili i dati personali ad un altro soggetto (“importatore”) e (iii) l’importatore è stabilito in un paese al di fuori del SEE o in un’organizzazione internazionale, indipendentemente dal fatto che al trattamento in questione si applichi il GDPR. In questi casi, pertanto, ci traviamo di fronte a un “trasferimento” rilevante ai sensi del GDPR, che richiede l’adozione delle misure di salvaguardia di cui al Capo V, anche se l’importatore dei dati è già soggetto al GDPR ai sensi dell’Articolo 3.
Tuttavia, l’EDPB chiarisce anche come i casi in cui l’importatore sia direttamente soggetto al GDPR richiedano misure di salvaguardia meno severe, che si limitino a colmare le lacune esistenti (ad es., i possibili conflitti fra il GDPR e la normativa locale). L’EDPB incoraggia dunque l’adozione di nuove possibili misure di salvaguardia, quali ad esempio l’introduzione di Clausole Contrattuali Tipo specifiche per i casi in cui l’importatore extra SEE sia soggetto al GDPR in virtù dell’Art. 3(2). Nel frattempo esportatori ed importatori dovrebbero utilizzare le misure a disposizione - in particolare le Clausole Contrattuali Tipo di recente adozione - posto che uno strumento di salvaguardia specifico per tali casi al momento non esiste.
Il documento è sottoposto a pubblica consultazione sino al 31 gennaio 2022 e deve pertanto essere considerato una prima bozza. Occorrerà attendere la versione definitiva delle Linee Guida per verificare se tale orientamento verrà confermato. Ove così fosse, ci aspettiamo che nel prossimo futuro le autorità competenti lavorino all’adozione di un ulteriore set di Clausole Contrattuali Tipo, che possa rappresentare una misura di tutela adeguata dei dati trasferiti ad importatori al di fuori del SEE direttamente soggetti al GDPR.
Nel frattempo, rimane l’incertezza su come gestire i trasferimenti di dati personali da parte di soggetti non basati nello SEE, ma già soggette al GDPR. L’unica soluzione è di usare le Clausole Contrattuali Tipo, nonostante quanto sopra evidenziato.
Su un argomento simile, potrebbe interessarti: "Infografica – Come usare le nuove Clausole Contrattuali Standard per regolare i trasferimenti dei dati".
Technology, Media and Telecommunications
La Corte di Cassazione sulle condizioni e limiti della tutela del software alla luce della Legge sul diritto d’autore
Con sentenza n. 20250/2021, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in materia di tutela del software alla luce della Legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941).
La vicenda giudiziaria ha riguardato un software sviluppato al fine di consentire lo scrutinio elettronico. In particolare, la tecnologia in oggetto permetteva di (i) identificare l’elettore, (ii) attestarne il diritto di voto, (iii) effettuare lo spoglio delle schede elettorali, (iv) elaborare i dati e (v) trasmettere i risultati della votazione.
Ai sensi dell’art. 2, n. 8, della Legge sul diritto d’autore, le idee ed i principi alla base di un programma informatico non sono protetti. Per contro, ad essere suscettibile di protezione quale opera dell’ingegno è il codice sorgente. Da ciò deriva che non è di per sé illecito realizzare un nuovo software che soddisfi le medesime (o affini) esigenze funzionali di un software già in uso.
Guardando ai fatti di causa, la società sviluppatrice del software aveva stipulato con altra società un contratto di cessione di 1250 licenze d’uso del programma "Seggio Elettorale Elettronico e-voto", nell’ambito del quale si prevedeva, tra l’altro, il divieto di sfruttamento o imitazione del software.
In primo grado, la società sviluppatrice del software aveva chiesto di condannare la licenziataria al ristoro dei danni subiti per la condotta di quest’ultima che, già cessionaria delle suddette licenze, si era, a suo dire, illecitamente appropriata della procedura di utilizzo, cedendone alla committenza pubblica l’uso per un numero illimitato di licenze a tempo indeterminato. Invocava nondimeno la violazione dell’art. 64-quater della Legge sul diritto d’autore, imputando alla licenziataria di aver meramente rielaborato la struttura originaria e dunque imitato il software sviluppato.
La società sviluppatrice si è vista rigettare la domanda in primo grado e respingere il proposto gravame in secondo grado, sull’assunto secondo cui le differenze tra i prodotti sviluppati rispettivamente dall’una e dall’altra parte "appaiono evidenti dal punto di vista della loro espressione formale costituita dai programmi sorgenti" e, pertanto, il software della licenziataria non può essere ritenuto una contraffazione del software e-voto.
Giunta la questione in Cassazione, la Suprema Corte, nel confermare le pronunce di merito, ha precisato che, nel caso di specie, non è ravvisabile nel software realizzato dalla società licenziataria "il nucleo centrale dell’opera protetta che rende sanzionabile l’attività riproduttiva altrui, facendo invero difetto quell’identità espressiva tra i due programmi messi a confronto in ragione del quale si possa ritenere che quello successivo costituisca una riproduzione abilmente mascherata di quello antecedente e non piuttosto un modo di interpretare in maniera originale il medesimo tema informatico".
Pertanto, ad avviso della Corte, non si ritiene integrata un’ipotesi di contraffazione nel caso in cui due software, pur perseguendo la medesima finalità, siano contraddistinti da codici sorgenti differenti e, dunque, distinti nella loro forma espressiva.
Su un argomento simile, potrebbe interessarti: "La pronuncia dell’Alta Corte di giustizia inglese in materia di cheat software".
Consultazione pubblica relativa ai risultati e all’efficacia dell’Aiuto di Stato del Piano Aree Bianche
Con l’Avviso pubblicato lo scorso 16 novembre, Infratel Italia ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica “relativa ai risultati e all’efficacia della misura di aiuto di Stato SA.41647 (2016/N) – Piano Aree Bianche”, con l’obiettivo di “acquisire commenti, osservazioni, elementi di informazione ed eventuale documentazione da parte dei soggetti interessati alla misura in oggetto”.
La consultazione “rientra nell’ambito dell’attività di valutazione dell’impatto degli interventi posti in essere in attuazione della misura di aiuto di Stato adottata dal Governo italiano per promuovere l’accesso a banda ultralarga sul territorio nazionale”.
La misura di Aiuto di Stato in argomento – approvata dalla Commissione europea nel 2016 – ha infatti l’obiettivo di promuovere la realizzazione di un’infrastruttura di accesso passivo, in grado di supportare lo sviluppo delle reti a banda larga nelle c.d. Aree Bianche del territorio italiano, ossia quelle aree a fallimento di mercato, nelle quali non sono presenti reti a banda larga disponibili e non vi è l’interesse degli operatori privati al loro sviluppo nel prossimo futuro.
Come si legge nel questionario che Infratel ha posto all’attenzione dei soggetti interessati a partecipare alla consultazione pubblica – disponibile sul sito di Infratel – questa rientra nel processo di valutazione della misura di Aiuto di Stato che è stato avviato nel 2019 e che è previsto sia completato nel 2021. La valutazione preliminare condotta nel 2020 ha riguardato in particolare “gli impatti diretti e indiretti della misura, l’andamento delle realizzazioni e attivazioni, l’analisi degli elementi relativi ai tempi e alle modalità di attivazione dei servizi, nonché le criticità emerse”. La valutazione finale che sarà condotta nel 2021, all’esito della consultazione pubblica, integrerà “l’analisi sulla base delle ultime evidenze disponibili riguardo l’avanzamento e l’impatto, diretto e indiretto, della misura”.
I soggetti interessati a partecipare alla consultazione potranno inviare a Infratel i propri contributi in risposta alla consultazione pubblica entro il 20 dicembre 2021.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Approvata la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society”.
Intellectual Property
La WIPO pubblica il suo report annuale sugli IP right nel mondo
Il 2021 sta giungendo al termine ed, anche per la World Intellectual Property Organisation, è tempo di bilanci.L’organizzazione ha raccolto e provveduto ad analizzare i dati del settore IP al fine di fornire rilevanti informazioni ai responsabili politici, ai leader aziendali e agli operatori economici e giuridici del settore ed, in relazione a detti dati, è stato recentemente pubblicato il report “World Intellectual Property Indicators Report (WIPI)”.
Questo report ha ad oggetto l’analisi dei numeri relativi alla proprietà intellettuale nel mondo per l’anno 2020 ed i risultati riportati sono, per molti versi, davvero sorprendenti.
Nonostante la recessione economica globale connessa alla situazione pandemica, il rapporto sugli indicatori della proprietà intellettuale mondiale conferma come il settore degli IP rights abbia una invidiabile resilienza, sia in grado di mantenere la propria rilevanza economica ed addirittura di prosperare anche in condizioni profondamente avverse.
I numeri infatti sono decisamente positivi: in relazione all’attività di deposito marchi si è registrata una crescita straordinaria, del +13,7% rispetto al 2019, ed in crescita è stato anche il settore del deposito dei brevetti (+1,6 %) e del deposito design (+2%).
Con riferimento al deposito dei brevetti, è importante notare come l’epicentro brevettuale del pianeta si collochi stabilmente in Asia (due terzi delle domande presentate in tutto il mondo sono state indirizzate verso uffici situati in Asia) ed in particolare in Cina: nel 2020 l’IP Office cinese ha ricevuto ben 1,5 milioni di domande di brevetto, cifra 2,5 volte superiore rispetto al US Patent Office (secondo in questa speciale graduatoria).
Come premesso, nel 2020 l’attività di deposito marchi è stata particolarmente intensa: i rilevamenti WIPO hanno registrato una crescita del numero di domande di marchio per l’undicesimo anno consecutivo. Anche con riferimento al deposito marchi, gran parte dell’attività si è svolta dinanzi agli uffici asiatici (ben il 71,8% dell’attività a livello globale), mentre non altrettanto positivi sono, in una prospettiva storica, i dati dell’Europa.
La quota di attività dinanzi agli Uffici situati nel vecchio continente è progressivamente scesa, negli ultimi anni, dal 34,1 % del 2010 al 14,7 % del 2020.
Passando ai dati sui designs, le domande di design industriale hanno registrato un aumento del 2% su base annua, con l’IP Office cinese che, da solo, ha ricevuto il 55% del totale mondiale delle domande. Anche in questo settore, su base decennale, si registra un risultato deludente per gli uffici europei: se nel 2010 il 31,5% delle domande globali venivano presentate dinanzi agli Uffici degli stati europei, nel 2020 tale quota è scesa al 22,1%.
Se è vero quindi che diversi settori economici hanno sofferto pesanti perdite a causa della pandemia, non appare possibile estendere le stesse valutazioni per il settore della proprietà intellettuale, che a livello globale si dimostra sano e proiettato verso il futuro.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Madrid System: nuova adesione degli EAU”.
Life Sciences
Pubblicità dei dispositivi medici: il Ministero conferma l’autorizzazione preventiva nonostante il nuovo Regolamento
Con la circolare 0081386 del 12 novembre 2021, il Ministero della Salute ha chiarito che la pubblicità al pubblico dei dispositivi medici non soggetti a prescrizione e dei dispositivi che possono essere impiegati senza l’assistenza di un medico continuerà ad essere soggetta all’obbligo di preventiva autorizzazione di cui all’art. 21 del d.lgs. 46/97, in quanto compatibile con l’art. 7 del nuovo Regolamento dispositivi medici UE 2017/745. La circolare aggiunge che, per le disposizioni relative alle modalità autorizzative, rimangono valide le prescrizioni del decreto ministeriale del 23 febbraio 2006 “Pubblicità dei dispositivi medici” e dell’art. 118 del d.lgs. 219/2006 “Pubblicità dei farmaci presso il pubblico”.
Come noto, l’art. 7 del Regolamento sui dispositivi medici introduce per la prima volta nella UE alcuni specifici criteri per la corretta definizione del contenuto delle dichiarazioni che possono essere effettuate quando riferite un dispositivo medico, anche nel contesto pubblicitario. Le disposizioni del nuovo Regolamento si propongono l’obiettivo di armonizzare le norme per la corretta immissione in commercio e la messa in servizio dei dispositivi medici e della loro promozione, limitando pertanto la possibilità per gli stati membri di introdurre ulteriori discipline specifiche nazionali.
In questo contesto, dal 26 maggio 2021 (data di applicabilità del Regolamento sui dispositivi medici), ci si è interrogati circa la validità della residua disciplina nazionale e, in particolare, se il nuovo Regolamento abbia abrogato il requisito dell’autorizzazione ministeriale oppure se esso debba coesistere con le preesistenti disposizioni nazionali.
Con la citata circolare, pubblicata il 17 novembre 2021, il Ministero ha formalizzato la propria posizione, prevedendo che le disposizioni nazionali in materia di autorizzazione della pubblicità dei dispositivi medici non soggetti a prescrizione e dei dispositivi che possono essere impiegati senza l’assistenza di un medico sono compatibili con la nuova disciplina dell’MDR e rimangono pertanto vigenti.
Per quanto discutibile, la posizione adottata dal Ministero rappresenta l’orientamento che le autorità di controllo saranno esortate a seguire nel verificare la conformità delle imprese produttrici di dispositivi medici alle prescrizioni in materia di pubblicità, con la conseguente applicazione di sanzioni in caso di pubblicità non autorizzata. Ciononostante, è pur vero che l’interpretazione ministeriale si esprime all’interno di una circolare (in quanto tale non giuridicamente vincolante) e che la stessa potrebbe ancora porre la normativa italiana in contrasto con il diritto UE, fra cui il principio di libera circolazione delle merci. Tali incertezze potrebbero dare adito a possibili sviluppi giurisprudenziali presso le corti nazionali ed europee.
Su di un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Linee guida per la qualificazione e classificazione dei software in base ai regolamenti europei relativi ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Tamara D’Angeli, Enila Elezi, Giulia Gialletti, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Alessandra Tozzi.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
È possibile leggere l’analisi della bozza di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale curata dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dagli stessi professionisti in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.
Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Martina Di Leva.