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30 maggio 202216 minuti di lettura

Innovazione e diritto: le novità della settimana

Webinar

DOP, Marchi Collettivi e Marchi Storici: forme di tutela delle eccellenze

Il prossimo 1° giugno discuteremo di come tutelare i DOP, i marchi collettivi e i marchi storici, nel corso di un evento organizzato dal team di trademark portfolio management di DLA Piper. Trovate maggiori dettagli qui.

Un altro anno di GDPR: analizziamolo sulla base dei risultati del survey sulla compliance privacy

Per celebrare un altro anno di GDPR, abbiamo organizzato un webinar in cui analizzeremo i risultati della survey condotta dall’Italian Privacy Think Tank (IPTT) sulla compliance privacy delle aziende, al quale interverranno Serena Contu di Plenitude, Marco Montesano di Amazon, Marco Ancora di ING Bank, Giorgio Presepio del Gruppo San Donato e Luca Angelini dell’Admiral Group, moderati da Giulio Coraggio. Il panel sarà anticipato da un intervento di Deborah Paracchini e Maria Chiara Meneghetti di DLA Piper che illustreranno le criticità principali emerse dal survey.

Come già accaduto lo scorso anno, l'IPTT ha realizzato un survey per valutare il livello di compliance alla normativa privacy delle aziende che operano in Italia, analizzando le problematiche che sono al momento più calde sull'argomento. E’ possibile registrarsi al webinar qui.

Podcast

Cosa sono gli eSports

Giulio Coraggio discute nel podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it di cosa sono gli eSports e cosa deve cambiare per poterli valorizzare. Il podcast è disponibile qui.

Privacy

Data breach: il Garante sanziona una nota multinazionale per oltre 4 milioni di euro

Con due recenti provvedimenti, il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato due sanzioni pari a 2 milioni e 120 mila euro ciascuna nei confronti di due società – contitolari del trattamento – appartenenti a una nota multinazionale.

Il Garante si è attivato a seguito della notifica di data breach da parte della capogruppo statunitense e, a seguito di ispezioni, ha ravvisato diverse violazioni, ivi inclusa l’adozione di una informativa sul trattamento dei dati personali non idonea, una attività di profilazione senza consenso e la mancata notifica del trattamento per finalità di geolocalizzazione (così come previsto dalla normativa in vigore all’epoca dei fatti, previgente all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 679/2016, “GDPR”).

La vicenda trae origine dall’annuncio, da parte della capogruppo americana, di aver subito un cyberattacco che aveva impattato circa 57 milioni di utenti di tutto il mondo, fra cui alcuni localizzati in Italia. Il data breach era avvenuto prima dell’entrata in vigore del GDPR ed era stato già sanzionato dalle autorità privacy inglese ed olandese sulla base delle rispettive normative nazionali.

Nel corso delle ispezioni effettuate presso la sede italiana del gruppo, volte ad accertare la portata nazionale del data breach, erano emerse le seguenti violazioni della normativa al tempo applicabile in Italia, già individuate all’interno del provvedimento del Garante del 13 dicembre 2018:

  • adozione di informativa privacy non corretta e incompleta: tra le altre cose, l’informativa era priva dell’indicazione relativa alla contitolarità del trattamento della società olandese e della capogruppo americana. Inoltre, posto che la medesima informativa sul trattamento dei dati personali era predisposta nei confronti degli autisti e dei passeggeri, il testo forniva una rappresentazione indistinta dei trattamenti effettuati, delle relative finalità e modalità. In aggiunta, i riferimenti ai diritti dell’interessato apparivano generici e lacunosi, e non veniva specificato (i) se gli utenti fossero obbligati o meno a fornire i propri dati personali rispetto alle varie operazioni di trattamento e (ii) le conseguenze dell’eventuale rifiuto a fornirli;
  • attività di profilazione in assenza di idonea base giuridica: il Garante ha rilevato che il gruppo ha trattato senza un idoneo consenso i dati dei passeggeri per finalità di profilazione sulla base di un indicatore di rischio frode;
  • mancata notifica delle attività di trattamento per finalità di geolocalizzazione, così come previsto dalla disciplina applicabile al tempo dell’accertamento, i.e. ai sensi del’art. 37, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”). Benché la notifica non sia più richiesta ai sensi del GDPR, il Codice Privacy dava particolare rilevanza a tale adempimento, che imponeva al titolare di comunicare al Garante una serie di informazioni relative al trattamento che intendeva iniziare, al fine di fornire ogni garanzia a tutela degli individui interessati da tale trattamento ad alto rischio.

Alla luce delle circostanze dell’accaduto e in forza del quadro normativo applicabile all’epoca degli accertamenti, il Garante ha irrogato due sanzioni pari a 2 milioni e 120 mila euro nei confronti di ciascuna delle due contitolari, tenendo conto delle seguenti circostanze:

  • il numero consistente di interessati (circa 1.514.000 tra autisti e passeggeri, e circa 1.379.000 passeggeri in relazione alla mancata acquisizione del consenso);
  • la modifica e aggiornamento dell’informativa privacy in considerazione dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR;
  • l’assenza di precedenti procedimenti sanzionatori nei confronti di entrambe le società del Gruppo.

La decisione ha generato notevoli perplessità tra gli esperti privacy. In particolare, non si comprende la ratio che ha portato il Garante ad irrogare due sanzioni separate per la medesima violazione a carico dei contitolari. E’ vero che la norma si basa sul regime in vigore prima del GDPR quando erano previste delle sanzioni specifiche per ciascuna violazione. Tuttavia, come di recente rimarcato dal EDPB nelle linee guida relative al calcolo delle sanzioni, l’unicità della condotta può dar vita ad un’unica sanzione.

Inoltre, è preoccupante che una sanzione relativa al regime in vigore prima dell’applicabilità del GDPR sia adottata a quasi 4 anni di distanza. Questo scenario infatti rischia di pregiudicare non solo la certezza del diritto, ma anche l’operatività delle aziende che devono creare una riserva di bilancio volta a coprire le eventuali sanzioni del Garante per un periodo così lungo.

Sul tema data breach, potrebbero interessarvi i seguenti contenuti “Il Garante sanziona una azienda per due data breach dovuti ad errore di un dipendente”, “Con Matteo Flora sulla comunicazione di un ransomware – 3 cose da NON FARE e 3 cose DA FARE”, “Obblighi privacy di un attacco ransomware spiegati con il legal design”.

Sports & Entertainment

Processo plusvalenze contro le squadre di calcio: prosciolti gli undici club coinvolti ma resta necessario un intervento normativo

Sono state pubblicate sul sito della FIGC le motivazioni della sentenza della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite sul processo per le plusvalenze che hanno interessato il calcio italiano.

La Corte ha confermato la decisione di proscioglimento degli 11 club e delle 61 persone tra dirigenti e amministratori coinvolti, ma ha evidenziato la necessità e l'urgenza di un intervento normativo sul tema della valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori. La Corte ha infatti ritenuto che alcuni valori di mercato oggetto del procedimento si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato.

Il passaggio più rilevante della decisione della Corte Federale d’Appello si rinviene nella cd. "erronea statuizione” del Tribunale federale secondo cui “l'inesistenza del metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l'iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché elementi di coerenza della transazione.” Ne consegue infatti che ciò renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe un'anarchia valutativa che nessun sistema - e quindi neanche quello federale - può tollerare. È evidente quindi che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato. Tuttavia, tanto nelle raccomandazioni contabili FIGC, quanto nei principi OIC, non esiste alcun riferimento o valore convenzionale che possa orientare il processo di accertamento del fair value dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. E tale mancanza è da ritenersi decisiva ai fini del proscioglimento dei soggetti coinvolti.

Inoltre, sulla base delle argomentazioni difensive, la Procura Federale non ha prodotto alcuna evidenza dimostrativa del fatto che le valutazioni sono state effettuate in maniera ‘”palesemente strumentale” ovvero influenzate da esigenze di bilancio.

La Corte è stata particolarmente critica nei confronti del legislatore italiano nel passaggio secondo cui: “appare infatti singolare che in ambito molto regolamentato, come quello calcistico, sia carente proprio questa disciplina che assume un ruolo di massima criticità nei bilanci. Questa regolamentazione assumerebbe valore anche in fase di controllo dei bilanci, portando a limitare alcune opinion per certi aspetti troppo benevole.”

Il tema delle valutazioni si riflette sui bilanci di più anni delle squadre di calcio ed è quindi opportuno disporre anche di criteri specifici per sottoporre a verifica il valore nella società cessionaria negli anni successivi alla prima iscrizione: “un calciatore senza prospettiva o con impiego ben al di sotto delle attese dovrebbe infatti essere oggetto di svalutazione.”

La Corte ha così rilevato che sia necessario intervenire in termini regolamentari sulla questione della definizione:

  • del valore e del prezzo di scambio,
  • del trattamento delle plusvalenze e
  • della valutazione del costo di acquisto del diritto negli anni successivi a quello di prima contabilizzazione.

Su un argomento simile potrebbe interessarti “Tra fair-play finanziario e salary cap europeo: la riforma finanziaria della UEFA

Food & Beverages

Come gestire il riferimento a DOP e IGP quando c’è incorporazione in prodotti trasformati

L'incorporazione in un prodotto alimentare di un prodotto che beneficia di una DOP o di una IGP è uno sbocco importante per i prodotti di qualità, ma occorre assicurarsi che nell'etichettatura dell’alimento i riferimenti alla DOP o all’IGP siano effettuati in buona fede e non inducano in errore il consumatore.

Sull’argomento la relativa normativa è piuttosto frammentaria.

Da una parte, nel 2010 la Commissione europea ha stilato un documento contenente degli orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti DOP o IGP. In particolare, la Commissione ritiene che una DOP o IGP possa essere menzionata all'interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti DOP o IGP ed anche nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell’alimento, se sono soddisfatte alcune condizioni:

  1. il prodotto alimentare non può contenere nessun altro «ingrediente comparabile» a quello DOP o IGP;
  2. l'ingrediente è utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto composto;
  3. la percentuale d'incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un'IGP dovrebbe essere idealmente indicata all'interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quantomeno nell'elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all'ingrediente considerato.

Manca una definizione di ingrediente caratterizzante ma il Reg. (UE) n. 1169/2011 (c.d. Food Information Regulation) viene in soccorso con la definizione dell’ingrediente "primario", cioè un ingrediente che “rappresenta più del 50% dell'alimento o che è abitualmente associato alla denominazione dell'alimento dal consumatore e per cui nella maggior parte dei casi è richiesta una indicazione quantitativa”.

Numerose aziende hanno già colto l’importante valore aggiunto di utilizzare un prodotto DOP o IGP come ingrediente ed utilizzato tale strumento per attirare nuovi segmenti di consumatori attenti all’origine geografica dei prodotti e al tempo stesso di imporsi sul mercato con prezzi premium e di caratterizzare il proprio prodotto trasformato rispetto al territorio.

Questo importante occasione di accesso delle DOP e IGP a nuovi mercati e canali vede però come contraltare il dilagante fenomeno dell’utilizzo di marchi evocativi delle DOP o IGP per prodotti alimentari composti o trasformati, in violazione del Reg. (UE) 1151/2012.

Su un simile argomento può essere interessante il seguente articolo: “Le novità della normativa sulle pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare” e “Cambiano le regole sulla etichettatura dell’olio di girasole a causa della sospensione delle esportazioni dall’Ucraina

Intellectual Property

La Repubblica Popolare Cinese è ora parte del Sistema dell’Aia per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

È notizia recente che la Repubblica Popolare Cinese ha aderito al Sistema dell'Aia della WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

L’adesione definitiva della Cina è avvenuta il 5 maggio 2022 e ha segnato uno step importantissimo per lo sviluppo del sistema internazionale di protezione e registrazione di disegni e modelli. Ad oggi, considerata l’effettiva adesione della Cina, il Sistema dell'Aia comprende 94 Paesi e, tra questi, il 90 percento dei mercati più sviluppati del mondo.

La presenza della Cina tra i Paesi facenti parte del Sistema dell’Aia rappresenta al tempo stesso un segno del funzionamento del Sistema e la continuazione di un momento di grande crescita per l'ecosistema della Proprietà Intellettuale a livello globale.

Ricordiamo infatti come grazie al Sistema dell'Aia è possibile depositare una sola domanda internazionale presso il Registro Mondiale al fine di registrare disegni in tutti paesi aderenti, eliminando la necessità di depositare domande separate e multiple nei singoli territori, con notevoli esborsi economici e complessi adempimenti burocratici.

Oltre che avere una grande portata dal punto di vista politico ed economico, l'ingresso della Cina nel Sistema dell'Aia permetterà alle aziende di proteggere e diffondere più facilmente i risultati dei loro lavori di design all'estero, rendendo la tutela dei design e modelli industriali non solo più agevole ma anche decisamente più economica (in considerazione dell’esistenza di un meccanismo di tasse fisse) per tutti gli operatori nel mercato (designer cinesi verso i mercati non cinesi e designer non cinesi verso il mercato cinese).

L’impatto di questo avvenimento è anche quantitativamente rilevantissimo: circa il 55% del totale mondiale dei depositi di design (circa 795 mila) provengono infatti da residenti cinesi.

L'adesione della Cina al Sistema serve anche a ricordarci che lo strumento del design (che tutela l'aspetto di un prodotto - le caratteristiche delle linee, i contorni, i colori, le forme) costituisce un mezzo sempre più efficace per tutelare il risultato della propria attività creativa e supportare l'ingegno dei designer in ogni settore ed epoca, anche quella attuale.

A dimostrazione di quanto sopra consideriamo che, negli ultimi anni avversati dal COVID-19, sono aumentate proprio le registrazioni di design per gli articoli medici e per la sicurezza personale, evidenziando l’importanza dell'innovazione del design come parte dei tentativi globali di sconfiggere il virus.

In conclusione, è importante considerare anche che se un’azienda ha depositato la propria domanda internazionale per la prima volta nei sei mesi antecedenti all’ingresso della Cina nel sistema, il Sistema Aia consente di depositare un'altra (nuova) domanda internazionale per gli stessi disegni e modelli, designando la Cina e rivendicando la priorità della prima domanda internazionale.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Le conseguenze della Brexit sulla registrazione dei design”.

Technology, Media and Telecommunications

Pubblicato il nuovo Bando relativo al Piano Italia 5G

Il 20 maggio 2022, Infratel ha pubblicato il nuovo Bando relativo al Piano Italia 5G avente ad oggetto la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete per la fornitura di servizi radiomobili.

L’obiettivo del Piano Italia 5G è di incentivare la diffusione di reti mobili in tecnologia 5G che siano in grado di garantire una velocità di connessione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink nelle cosiddette aree a fallimento di mercato, ossia quelle aree del territorio italiano nelle quali non è presente, né lo sarà nei prossimi cinque anni, alcuna rete idonea a fornire connettività a 30 Mbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico.

Si ricorda che il 21 marzo 2022 Infratel aveva pubblicato i due Bandi relativi al Piano Italia 5G, previsto nell’ambito della “Strategia italiana per la Banda Ultra Larga – Verso la Gigabit Society”.

I due bandi avevano ad oggetto, rispettivamente, l’erogazione di finanziamenti per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con le caratteristiche sopra descritte e la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili in backhaul.

Da quanto si apprende dalle fonti di stampa, per la gara relativa al primo bando non sono state presentate offerte. Da qui la pubblicazione del nuovo Bando in commento, il quale presenta alcune differenze rispetto a quello precedente.

In estrema sintesi, i principali cambiamenti che caratterizzano il nuovo Bando attengono all’importo dei finanziamenti che potrà complessivamente essere erogato e agli obblighi di copertura gravanti in capo agli operatori.

In particolare, il valore massimo del contributo che potrà essere erogato in relazione ai sei lotti che formano oggetto del Bando è complessivamente pari a €567.043.033; con il precedente Bando invece erano stati allocati fondi pubblici per un valore complessivo di circa 949 milioni di euro.

Secondo quanto previsto dal nuovo Bando, gli operatori dovranno garantire la copertura di circa il 40% delle aree contemplate dal Bando, mentre con il precedente Bando veniva richiesta una copertura di circa l’80% del totale.

Invariata è la previsione che i contributi pubblici che potranno essere concessi con l’aggiudicazione del Bando siano limitati alla misura massima del 90% delle spese per la realizzazione dei progetti finanziati.

Resta inoltre inalterata la previsione secondo cui i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura necessaria per l’attivazione dei servizi dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026.

Il termine per la presentazione delle offerte è invece previsto al 10 giugno 2022.

Su questo argomento può essere interessante l’articolo: “Pubblicati i Bandi relativi al Piano Italia 5G”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Tamara D’Angeli, Enila EleziFilippo Grondona, Lara MastrangeloAlessandra Tozzi, Carlotta Busani, Carolina Battistella, Deborah Paracchini, Vincenzo Giuffré, Cristina Criscuoli, Giulia Zappaterra, Maria Chiara Meneghetti, Giacomo Lusardi, Tommaso Ricci e Maria Rita Cormaci.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.

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