
3 ottobre 2021 • 13 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
Webinar
Green pass obbligatorio sul luogo di lavoro: obblighi privacy e labour
L'approssimarsi dell'entrata in vigore dell'obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro apre una serie di quesiti sia in materia di privacy e giuslavoristici. In linea con gli obiettivi del IPTT, cercheremo in questo webinar del 6 ottobre di discutere delle principali problematiche e rispondere ai quesiti dei partecipanti. E’ possibile registrarsi al webinar qui.
Podcast
Dal design thinking al legal design con Anna Paola Lenzi e Francesco Mondora di TeamSystem
Il design thinking sta cambiando il settore legale tramite il legal design e ne abbiamo discusso in questo podcast con Anna Paola Lenzi e Francesco Mondora di TeamSystem. Il podcast è disponibile qui e su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Audible.
Privacy
Nei controlli difensivi si possono raccogliere solo i dati successivi all’insorgere del sospetto di attività illecita
Con Sentenza 25732/21, la Corte di Cassazione ha emesso una importante sentenza in tema di controlli difensivi e dei limiti imposti dalla normativa privacy e giuslavoristica.
In questa decisione, la Cassazione ha disposto che è possibile non osservare i limiti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e gli obblighi di messa a disposizione dell’informativa privacy, solo su dati raccolti successivamente all’insorgere del sospetto di attività illecita.
Si tratta di un caso pre-GDPR dove si è discussa la legittimità del licenziamento per giusta causa di una dipendente che, a seguito di un attacco ransomware sul PC aziendale, ha subito dei controlli da parte dell’azienda per cui lavorava. In occasione di questo intervento venivano in rilievo numerosi accessi da parte della lavoratrice a siti che all’evidenza erano stati visitati per ragioni private. Alla dipendente non era stata fornita alcuna informativa privacy e non vi erano accordi sindacali sul punto. Inoltre, si trattava di dati relativi alla navigazione su Internet e file sul PC della dipendente che erano stati raccolti prima che il sospetto emergesse, anche se i controlli erano stati svolti successivamente. La ricorrente, per tal motivo, riteneva che il datore di lavoro non avrebbe potuto utilizzare quei dati a fini disciplinari in quanto vi era un ulteriore utilizzo per fini connessi al rapporto di lavoro che dovevano essere preclusi. Pertanto, secondo la ricorrente, non poteva essere provato ciò che si fonda su informazioni non utilizzabili.
La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte territoriale con il seguente principio di diritto sui controlli difensivi: “Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto”.
Ne consegue, che, secondo la Cassazione, i controlli devono essere disposti ex post, ossia dopo l’attuazione del comportamento sospetto, affinché si possano non osservare i limiti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Negli altri casi, gli obblighi privacy e giuslavoristici trovano comunque applicazione. È importante evidenziare che si tratta di una sentenza relativa ad eventi occorsi nel 2016 prima dell’entrata in vigore del GDPR che, come è noto, ha rafforzato gli obblighi di informazione e di definizione ex ante delle basi giuridiche del trattamento.
È da segnalare che si tratta di una sentenza relativa ad eventi avvenuti nel 2016 e quindi prima dell’inizio dell’applicabilità del GDPR. Il GDPR non prevede delle esenzioni rispetto all’obbligo di consegna dell’informativa privacy. Quindi la stessa conclusione potrebbe non essere raggiunta nell’attuale contesto normativo. In ogni caso, questa sentenza fornisce un segnale di allarme per le aziende che non hanno una policy sull’analisi delle email dei dipendenti, dei dati di navigazione e dei dispositivi elettronici. In mancanza di questa policy e di un accordo sindacale, sussiste il rischio che ci siano limitazioni rilevanti qualora si vogliano contestare delle condotte ai dipendenti.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il Garante privacy sanziona sul monitoraggio di dipendenti sul posto di lavoro”.
Gaming & Gambling
Istantanee dal Games Industry Law Summit: ecco cosa cambia nel mondo dei videogiochi
Si è tenuta anche quest’anno la conferenza annuale dell’industria dei videogiochi e di seguito sono riassunte le tematiche principali affrontate al Games Industry Law Summit:
La concessione di licenze per i diritti musicali nel settore dei videogiochi
Fin dagli anni ’80, gli sviluppatori hanno fatto uso di licenze musicali al fine di utilizzare tracce audio di tendenza per le colonne sonore dei loro videogiochi. La relazione che intercorre tra l’industria della musica e quella dei videogiochi è reciprocamente vantaggiosa: gli sviluppatori, utilizzando come colonne sonore tracce audio popolari, rendono il loro prodotto più appetibile al proprio pubblico e non solo. Gli autori di queste tracce, invece, beneficiano di un’esposizione istantanea a milioni di nuovi ascoltatori (il ché porta anche a nuove opportunità di guadagno).
Tuttavia, quando gli sviluppatori intendono utilizzare un prodotto musicale di una data band o artista all’interno dei loro videogiochi, sarà necessario stipulare un accordo per poter ottenere una licenza musicale. Questi accordi sono spesso molto complessi per varie ragioni che vanno dalla lunghezza eccessiva dei contratti di licenza, al coordinamento con uscite di nuovi videogiochi che influenzeranno il contratto originale.
Recente normativa UE che impatterà l’industria dei videogiochi e Direttiva “New Deal for consumers”
Nel 2019 è stata adottata la Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (anche detta “CDSM” da Copyright in the Digital Single Market) che obbliga gli Stati Membri dell’Unione ad implementare a livello nazionale tale direttiva entro il 7 giugno 2021.
A partire dal 1° luglio 2021, l'Italia, come gli altri Stati membri, adotterà le disposizioni necessarie per conformarsi a: a) la direttiva (UE) 770/2019 su alcuni aspetti relativi ai contratti di fornitura di contenuti digitali e servizi digitali; b) la direttiva (UE) 771/2019 su alcuni aspetti relativi ai contratti di vendita di beni. Vengono introdotti nuovi requisiti di conformità del contenuto/servizio digitale, sia soggettivi (ad esempio riguardanti la fornitura di tutti gli accessori, le istruzioni – anche sull’installazione -, e l’assistenza al cliente come richiesto dal contratto) che oggettivi (ad esempio l'idoneità agli scopi per i quali i contenuti/servizi digitali dello stesso tipo sarebbero normalmente utilizzati). L'onere della prova per quanto riguarda il fatto che il contenuto digitale/servizio sia stato fornito nel rispetto dei requisiti di conformità sopra descritti è a carico dell’operatore economico.
Inoltre, gli Stati membri dell'UE devono attuare, entro la fine del 2021, la direttiva (UE) 2019/2161 (informalmente denominata “Direttiva Omnibus”), volta a potenziare le leggi a tutela dei consumatori e a modernizzare le normative sul commercio elettronico e sui contenuti digitali a seguito dell'iniziativa "New Deal for Consumers", adottata dalla Commissione UE l'11 aprile 2018.
Reddittività delle operazioni di M&A nel settore dei videogiochi
Le fusioni e le acquisizioni nel mercato dei videogiochi valgono spesso miliardi e creano molto fermento. Il business dei giochi ha avuto un boom in quasi tutti i settori durante la pandemia, dagli smartphone ai PC, anche se alcune organizzazioni di eSports sono state colpite finanziariamente dalla perdita iniziale di eventi live che erano una parte cruciale dei loro modelli di business.
In alcuni paesi il settore eSports affronta restrizioni normative dovute principalmente a questioni legate al gioco d’azzardo locale e/o altri regolamenti sportivi. Pertanto, mentre alcune giurisdizioni accolgono con favore l’espansione della normativa sportiva, altre sono preoccupate che l’introduzione di una normativa troppo restrittiva potrebbe incidere negativamente sulla crescita del settore.
Ci sono poi paesi come l’Italia dove sono emerse significative opportunità per tornei internazionali di eSports online che non avrebbero potuto avere luogo nel passato. Invero, per quanto attiene al quadro normativo dei tornei “offline”, questo deve essere ancora definito.
La protezione dei giocatori rappresenta una priorità in tutte le principali giurisdizioni
La trasparenza dei termini di utilizzo e delle informazioni fornite ai giocatori, delle tariffe applicabili e delle loro condizioni, e l'adozione di strumenti volti a proteggere i giocatori dalla dipendenza da videogiochi, rappresentano una priorità in diverse giurisdizioni.
Ci sono difatti paesi come la Corea dove le normative sui videogiochi sono incredibilmente avanzate, ma dove le autorità locali hanno avviato indagini sulle “loot box” e sulle informazioni fornite ai giocatori in molti paesi europei e negli Stati Uniti, contestando anche specifiche clausole dei termini e delle condizioni sia per la protezione dei consumatori che per le normative sulla privacy.
Su un simile argomento può essere interessante la seconda edizione dell'Esports Laws of the World Report.
Technology, Media and Telecommunications
Verso la revisione delle Linee guida del BEREC in materia di Open Internet
Con un Comunicato Stampa del 7 settembre 2021, il BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) ha annunciato l’intenzione di revisionare le Linee guida in materia di Open Internet (“Linee Guida”), alla luce delle recenti sentenze con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’incompatibilità delle opzioni c.d. a “tariffa zero” – offerte da alcuni fornitori di servizi di accesso ad Internet ai propri utenti – con il Regolamento (UE) 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta.
Come si legge nel comunicato, in occasione del prossimo incontro ordinario del Board previsto per il 30 settembre il BEREC discuterà le potenziali implicazioni di queste sentenze e la possibile revisione delle Linee Guida al fine di recepirne i principi.
Il comunicato del BEREC ha anticipato di pochi giorni la decisione del 15 settembre con cui la Corte di giustizia si è pronunciata nuovamente sulle opzioni a “tariffa zero”. Il caso deciso dalla Corte riguarda un particolare pacchetto tariffario che prevede: (i) la possibilità per l’utente che lo ha sottoscritto di utilizzare senza restrizioni, nei limiti del volume dei dati compresi nel piano tariffario acquistato, tutte le applicazioni e tutti i servizi disponibili, senza che sia tuttavia detratto da tale volume l’utilizzo di taluni applicazioni e di taluni servizi specifici, soggetti a “tariffa zero”; (ii) una volta esaurito il volume di dati acquistato, la possibilità per l’utente che ha sottoscritto il piano di continuare ad utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e tali servizi specifici; (iii) l’esaurimento del volume di traffico dati disponibile comporta l’applicazione di misure di blocco o di rallentamento del traffico connesso all’utilizzo di qualsiasi applicazione o di qualsiasi servizio diverso da quelli soggetti alla “tariffa zero”.
La Corte osserva che un siffatto piano tariffario “è idoneo a comportare una limitazione all’esercizio dei diritti” previsti dal regolamento 2015/2120 in tema di accesso ad un’Internet aperta. Quanto all’ “impatto cumulativo” di tali opzioni, la Corte osserva che queste siano tali “da incrementare l’utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici” – quelli rispetto ai quali si applica la “tariffa zero” – e da “rarefare l’utilizzo delle altre applicazioni e degli altri servizi disponibili” – quelli ai quali la “tariffa zero” non si applica.
Inoltre – osserva la Corte – le misure di blocco o di rallentamento del traffico, che “rendono tecnicamente più difficoltoso, se non impossibile, l’utilizzo” delle applicazioni e dei servizi che non sono soggetti alla “tariffa zero”, sono “basate non su requisiti di qualità tecnica del servizio” ma su “considerazioni di ordine commerciale”.
Alla luce di tali premesse – dal momento che i pacchetti tariffari in argomento “limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali” e le relative “misure di blocco o di rallentamento sono basate su considerazioni di ordine commerciale” – la Corte di giustizia ne ha affermato l’incompatibilità con il Regolamento (UE) 2015/2120.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “La Corte di Giustizia sulle opzioni c.d. “a tariffa zero”.
Intellectual Property
Il Tribunale di Roma sui marchi di fatto
Il Tribunale di Roma, con una sentenza del 6 settembre 2021, ha recentemente dichiarato nullo il marchio "MB45", registrato nel 2014, nonché illegittimo l'uso del nome a dominio web, in quanto tale sigla è notoriamente conosciuta come il soprannome di un celebre calciatore.
In particolare, nel 2015 il calciatore in questione aveva appreso che un imprenditore umbro aveva ottenuto nel 2014 la registrazione del marchio "MB45" per la classe 25 (abbigliamento, scarpe, copricapo). Ritenendo tale registrazione lesiva dei propri diritti sullo pseudonimo - che, sebbene non fosse registrato, veniva utilizzato da anni - il calciatore, ad esito di un procedimento cautelare iniziato ma perso dall’imprenditore, chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare nullo il marchio "MB45" ai sensi dell'art. 25 del Codice della Proprietà Intellettuale, in quanto identico al precedente segno notorio, e illegittimo l'uso del nome a dominio web registrato dal convenuto. Al contrario, il convenuto contestava il preuso e sosteneva di aver scelto e registrato tale sigla ispirandosi al rimorchiatore della Marina russa Morsokoy Buksir, chiamato appunto "MB45".
Il Tribunale di Roma, tuttavia, ha concluso che la registrazione del marchio da parte dell’imprenditore fosse da considerarsi in contrasto con gli articoli 8, 12 e 25 del Codice della Proprietà Intellettuale. In particolare, il Tribunale ha evidenziato il preuso della sigla da parte del calciatore e la sua notorietà quantomeno per il pubblico di riferimento. Questo perché il segno "MB45" era chiaramente riconoscibile dal pubblico calcistico, verosimilmente composto da utenti finali che seguono i canali social del calciatore e sono interessati alle notizie a lui relative. In aggiunta, il Tribunale ha dichiarato la nullità del segno ai sensi dell'art. 19, comma 2 Codice della Proprietà Intellettuale, ritenendo che l’imprenditore fosse in malafede al momento della domanda di registrazione del marchio, avvenuta a pochi giorni dalla diffusione di notizie riguardanti il calciatore e l’uso dello pseudonimo.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Notorietà di un personaggio pubblico e rischio di confusione tra marchi".
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Benedetta Cordova, Tamara D’Angeli, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Giuseppe Modugno, Alessandra Tozzi e Giacomo Vacca.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
È possibile leggere l’analisi della bozza di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale curata dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dagli stessi professionisti in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.
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