
5 settembre 2022 • 28 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
Podcast
I diritti dei consumatori potenziati con le modifiche al Codice del Consumo
Le modifiche del Codice del Consumo prevedono significative novità in merito alle garanzie a tutela dei consumatori dei servizi e dei beni, anche digitali. Vi spieghiamo che obblighi ci sono per le aziende e quali diritti per i consumatori. Ne discute Giulio Coraggio nel podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it disponibile qui.
Stretta sulle Big Tech con il Digital Markets Act
L’entrata in vigore del nuovo Digital Markets Act (DMA) è sempre più vicina e prevede dei nuovi obblighi onerosi a carico delle big tech. Che obblighi introduce e quali diritti attribuisce ai consumatori? Ne discute Giulio Coraggio nel podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it disponibile qui.
Privacy
Sanzione privacy di 20 mila euro per illecito trattamento di dati personali di un cliente da parte di una nota banca
Con un recente provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 20.000 euro nei confronti di una nota banca per illecito trattamento di dati personali per la violazione degli artt. 12(3) e 15 del Regolamento UE 679/2016.
Il Garante ha censurato il mancato riscontro, da parte della banca, alla richiesta di accesso ai dati personali avanzata da un interessato nel termine disposto dall’art. 12 del GDPR nonché la mancata indicazione delle ragioni dell’inadempienza e della facoltà, in capo all’interessato, di proporre reclamo al Garante.
La vicenda cha ha dato vita alla sanzione del Garante contro la banca
La vicenda trae origine dall’inoltro di un reclamo all’Autorità da parte dell’interessato - un cliente della banca - il quale lamentava:
- la segnalazione del suo nominativo a un’azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie, in assenza della comunicazione di preavviso di cui all’art. 4, comma 7, del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”; e
- il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti, formulata nei confronti della banca, con cui chiedeva altresì di prendere visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento.
A seguito delle ricezione del reclamo, il Garante ha invitato la banca a fornire osservazioni in ordine ai fatti oggetto di reclamo e ad aderire all’istanza di esercizio dei diritti, avanzata dal reclamante. Alla luce della documentazione e delle informazioni acquisite in sede di istruttoria, l’Autorità ha quindi accertato la violazione degli:
- art. 12(3) del Regolamento, a causa del mancato riscontro che la banca avrebbe dovuto dare all’istanza dell’interessato entro i termini prescritti dal GDPR, nonché delle ragioni dell’inadempienza. La motivazione assunta dalla banca, secondo cui l’istanza di esercizio dei diritti fosse stata avanzata nell’ambito di una più ampia e articolata richiesta da parte dell’istante che avrebbe impedito di fornire tempestivo riscontro, non è stata considerata dall’Autorità come un motivo valido di esclusione della responsabilità; e
- art. 15 del GDPR, in quanto il Garante ha rigettato la tesi della banca in ragione della quale l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR e i dati oggetto dell’istanza fossero già note all’interessato, in quanto, l’art. 15 del GDPR riconosce, preliminarmente, all’interessato “il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano” e di conseguenza, e in caso affermativo, il diritto “di ottenere l’accesso ai dati” stessi e alle ulteriori informazioni.
Alla luce delle circostanze dell’accaduto, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da parte della banca e ha comminato una sanzione di 20.000 euro, tenendo conto delle seguenti circostanze:
- con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, il fatto che (i) la violazione abbia riguardato le disposizioni relative all’esercizio dei diritti degli interessati e (ii) sia stato fornito riscontro all’interessato solo a seguito dell’intervento dell’Autorità;
- la violazione risulta accertata con riferimento a un solo interessato;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti commesse dalla banca;
- la predisposizione di misure tecniche e organizzative volte a favorire la gestione delle segnalazioni attinenti alla tutela dei dati personali;
- il grado di cooperazione fornito dalla banca nel corso del procedimento.
Alcune considerazioni per le aziende derivanti dal procedimento
Il provvedimento è particolarmente interessante poiché conferma la sempre maggiore attenzione e sensibilità degli individui nei confronti delle tematiche inerenti al trattamento dei propri dati personali nonché un maggiore attivismo degli stessi per la tutela dei diritti ad essi riconosciuti dalla normativa. Ciò è reso possibile anche grazie all’esistenza di appositi meccanismi che consentono a chiunque di rivolgersi al Garante, mediante reclamo o segnalazione.
Allo stesso modo, sembra che ci sia una posizione del Garante estremamente rigida che non tiene a volte conto delle circostanze concrete e si lega a formalismi eccessivi. Nel caso particolare infatti la banca aveva fornito le informazioni tramite l’informativa privacy, ma il Garante ha ritenuto tale comunicazione non sufficiente, senza chiarire come in concreto questo potesse danneggiare gli interessi del reclamante.
Sull’attività sanzionatoria del Garante, potrebbero interessarvi “Il collaboratore esterno ha gli stessi diritti privacy del dipendente sull’uso delle sue email” e “Il Garante privacy sanziona sul monitoraggio di dipendenti sul posto di lavoro”.
FinTech
Cosa cambierà nella blockchain di Etherum quando si passerà da PoW a PoS?
Il 6 settembre 2022 la blockchain di Etherum realizzerà l’update per la transizione dalla Proof of Work (“PoW”) alla Proof of Stake (“PoS”), ossia un cambiamento importantissimo (il c.d. Merge) sul modo in cui i blocchi vengono convalidati all’interno della blockchain. Tuttavia, è solamente tra il 10 e il 20 settembre che ci si augura l’abbandono definitivo della PoW in favore della PoS.
Proof of work vs Proof of Stake per la blockchain
All’inizio del mese di settembre 2022 è ufficialmente previsto l’aggiornamento “Bellatrix” sulla Beacon Chain di Etherum che permetterà la sostituzione dell’algoritmo del consenso da PoW a PoS.
In particolare, la Beacon Chain di Etherum utilizza l’algoritmo del consenso PoS. Quest’ultimo meccanismo permette l’utilizzo di un consenso distribuito sulla convalida dei singoli blocchi da parte di validatori, e non più minatori, tramite un processo di staking anziché di mining. In altre parole, al posto di risolvere un complesso problema matematico per trovare la soluzione, quindi minare il blocco e ricevere la relativa ricompensa, il validadore dimostrerà la propria affidabilità tramite un deposito cauzionale (stake) consistente in un determinato ammontare di criptovalute (precisamente 32 ETH, ovvero circa 47 mila euro). In tal senso, la Proof of Stake di Etherum prevede che per diventare validatori si debbano prendere in considerazione una serie di informazioni, tra cui (i) il valore del deposito: (ii) la sua longevità (c.d. coin age) ; e (iii) un fattore casuale di scelta. A differenza del sistema precedente, dunque, tale meccanismo apporterà notevoli migliorie, inclusa la tanto discussa efficienza energetica della blockchain Etherum la quale, attualmente, necessita di una potenza computazionale (quindi energia elettrica) molto alta e soprattutto impegata per la risoluzione puzzle matematico tipico della PoW. Inoltre, nell’ambito del vecchio modello, taluni sostengono che la decentralizzazione della rete venga minacciata dal progressivo accentramento per il ruolo minatore dovuto ad alti standard computazionali ed economici richiesti per il mining, a cui la maggior parte dei componenti non ha accesso.
Un aspetto altrettanto rilevante risiede nel volume di transazioni che la blockchain è in grado di gestire. Attualmente, Etherum gode di una soglia massima di circa 30 transazioni al secondo (30 TPS). Tuttavia, taluni sostengono che successivamente al Merge, mediante la tecnica dello “Sharding” (ossia un tipo di partizionamento di database di grandi dimensioni), Etherum potrà gestire fino a 100,000 TPS. Un eccessivo numero di transazioni rispetto alla relativa capacità di gestione comporta un congestionamento della rete e, dunque, un rincaro dei costi delle fee per transazione.
Cosa frena i validatori dalla convalida di blocchi falsi o dal porre in essere comportamenti dannosi nei confronti della rete?
Nel meccanismo di PoS, e in particolare in quello di Etherum, a seconda della gravità del fatto, il validatore subirà delle sanzioni per comportamenti scorretti o fraudolenti. Ad esempio, egli potrà perdere anche una parte significativa dello stake bloccato e non ricevere più l’incarico per la stessa posizione nel caso in cui convalidi un blocco falso. Possono essere comminate sanzioni il cui valore varia a seconda della quantità di nodi attivi, nel caso in cui il validatore non svolga il proprio compito convalidando le transazioni e rimanendo inattivo. Insomma, anche volendo spendere quantità di denaro insostenibili (pari ad almeno il 51% delle criptovalute in circolazione), l’attacco alla rete è poco conveniente in termini economici dal momento che il prezzo delle fee su cui il validatore fraudolento guadagnerebbe non sarebbe sufficientemente alto, visto che il mercato valuterebbe il prezzo dell’offerta della criptovaluta molto meno rispetto al prezzo di acquisto.
Cosa aspettarsi per la blockchain dopo il Merge?
Soltanto tra il 10 e il 20 settembre potrà essere azionata la c.d. difficulty bomb. Quest’ultima si riferisce a un aggiornamento insito nel protocollo che rende esponenzialmente complessi i calcoli richiesti dalla PoW, con l’effetto di rendere poco redditizio il mining e indurre i nodi a migrare verso l’algoritmo del consenso alternativo. L’inizio della c.d. “Ice Age” di Etherum potrà aprirsi sia a causa difficulty bomb sia per mezzo di un sempre maggiore disinteresse nei confronti del vecchio meccanismo. Esistono, tuttavia, diverse resistenze rispetto al Merge alimentate da ragioni di carattere economico e “politico”. Proprio grazie a queste ultime, non manca l’occasione per farne un’opportunità speculativa anche in controtendenza. In particolare, l’offerta da di uno strumento chiamato Chain Split Token (CST) attraverso il quale sarà possibile scommettere sulla (i) corretta realizzazione del Merge; (ii) il suo fallimento; oppure (iii) la coesistenza dei due sistemi di PoW e PoS.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Vincenzo Rana di KNOBS su blockchain e smart contract”.
Intellectual Property
L’impatto della Direttiva Copyright sul settore audiovisivo: cosa cambia per autori e artisti
Il Capo III della Direttiva Copyright, recepita lo scorso novembre con il Decreto Legislativo n. 177/2021, introduce importanti novità in materia di trasparenza e remunerazione adeguata ed equa per gli autori e per gli artisti interpreti ed esecutori.
Nel 2018 la Mosta del Cinema di Venezia era stata l’occasione, per moltissimi autori e registi, di far sentire la propria voce chiedendo che il dibattito allora in corso sulla Direttiva Copyright tenesse in considerazione anche le esigenze del settore audiovisivo.
Nella petizione firmata, tra gli altri, da Jacques Audiard, Mike Leigh, e Paolo Sorrentino, si leggeva: "Noi, autori dell’audiovisivo, abbiamo assolutamente bisogno che la Direttiva venga adottata per tempo, in modo tale da poter garantire la libertà d´espressione e l´indipendenza dei creatori di contenuti e i diritti degli autori. Il principio di un compenso equo e proporzionato, misure efficaci sulla trasparenza delle utilizzazioni e un sistema di adeguamento dei contratti possono fare una grande differenza. Con questi provvedimenti, la Direttiva migliorerà la nostra condizione all´interno dell´industria, e aprirà la strada ad un necessario diritto europeo alla remunerazione per l'utilizzo on-demand delle opere audiovisive".
Ebbene, quattro anni dopo, in occasione della 79° Mostra del Cinema, organizzata dalla Biennale di Venezia, possiamo finalmente esaminare gli effetti del recepimento della Direttiva Copyright in Italia – in particolare del Capo III – avvenuto lo scorso novembre con il Decreto Legislativo n. 177/2021. Risultato di tale recepimento è un sistema remunerativo piuttosto complesso, le cui principali caratteristiche sono descritte di seguito.
Anzitutto, perno della nuova disciplina è il rinnovato art. 107 della legge sul diritto d’autore, il quale oggi prevede, al secondo comma, che gli autori, gli adattatori di dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti o esecutori, compresi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni, hanno diritto (direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti a cui hanno conferito un adeguato mandato) a una remunerazione che sia (i) adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti e (ii) proporzionata ai proventi che derivano dal loro sfruttamento. Ciò anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84 relativi alla remunerazione di autori e artisti nelle opere cinematografiche.
Secondo la nuova disciplina, dunque, il sistema sino ad oggi prevalente della remunerazione forfettaria, diventa residuale, potendo trovare applicazione solo quando il contributo dell’autore o dell’artista all’opera sia di natura meramente accessoria e i costi delle operazioni di calcolo siano sproporzionati rispetto allo scopo. In tutti gli altri casi, la remunerazione deve inderogabilmente tener conto del valore dei diritti concessi e dei proventi derivanti dal loro sfruttamento.
Inoltre, qualora la remunerazione concordata si riveli, a distanza di tempo, sproporzionatamente bassa rispetto ai ricavi che nel frattempo sono derivati dallo sfruttamento dell’opera, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, avranno altresì il diritto di vedersi riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, adeguata ed equa (art. 110-quinquies della legge sul diritto d’autore).
Sul punto, occorre però ricordare che, accanto alle nuove norme, il legislatore ha mantenuto – con qualche problema di coordinamento – tutte le remunerazioni già previste ex lege (ad esempio, i compensi degli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi ex articolo 84-bis della legge sul diritto d’autore, i compensi a favore di autori ed artisti per le opere cinematografiche ed assimilate ex articoli 46-bis e 84 della legge sul diritto d’autore, ecc.).
Quanto agli obblighi di trasparenza, il nuovo articolo 110-quater della legge sul diritto d’autore prevede che l'entità a cui sono trasferiti i diritti o il licenziatario fornisca regolarmente, e almeno una volta ogni 6 mesi, agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e sulla remunerazione dovuta. Le informazioni oggetto di comunicazione sono elencate in dettaglio dalla norma e prevedono, tra l’altro, anche l’identità di eventuali sub-licenziatari, nonché informazioni sui ricavi generati dal merchandising. Inoltre, con specifico riferimento ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari (ad esempio, Youtube), la legge impone altresì di fornire ad autori e artisti il numero di acquisti, di visualizzazioni e di abbonamenti.
Sull'adempimento di tali obblighi vigila l'Agcom che, in caso di violazione, dovrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima della notifica del reclamo, mentre non trovano applicazione le ipotesi di pagamento in misura ridotta previste dalla Legge 689/1981. In ogni caso, la mancata comunicazione delle informazioni rilevanti costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso a favore degli aventi diritto.
Infine, un ruolo di spicco è stato attribuito all’Agcom, anche se indicazioni più dettagliate sul punto verranno resi noti con un regolamento non ancora pubblicato. In particolare, l’Agcom potrà risolvere le eventuali controversie relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 110-quater e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-quinques, a discrezione delle parti e in alternativa all’autorità giudiziaria. Inoltre, all’Agcom è stato attributo il potere di determinare il compenso adeguato e proporzionato in mancanza di un accordo tra le parti e, con riferimento ai servizi di video-on-demand, di coadiuvare le parti in caso di difficoltà nel raggiungere un accordo di licenza per lo sfruttamento de diritti.
Il nuovo sistema introduce pertanto novità significative per gli autori ed artisti, che si vedono riconosciuto un maggiore potere contrattuale e il diritto a compensi equi non più forfettari (almeno di regola), ma rende altresì incerto il panorama in cui si troveranno ad operare i produttori, che potrebbero vedersi avanzare richieste di adeguamento economico anche a distanza di molti anni.
Su un simile argomento, può essere interessante il seguente articolo: “Linee guida UE sulla disciplina per i fornitori di servizi Internet ai sensi della Direttiva Copyright”.
Domini NFT: cosa sono e come si ottengono
I domini NFT o domini Web 3.0 sono nomi a dominio che utilizzano la tecnologia blockchain al posto del tradizionale sistema dei nomi a dominio (DNS). I domini NFT, infatti, non sono emessi dall'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ma da provider indipendenti di domini Web 3.0. Questa nuova tipologia di domini ha portato alla decentralizzazione del sistema di registrazione dei nomi a dominio.
Rispetto ai domini tradizionali o Web 2.0, controllati da server sin dalla creazione di internet e utilizzati solamente per la visualizzazione di siti web, i domini NFT hanno più funzionalità. Sono infatti dei veri e propri token non fungibili e cioè beni digitali unici che possono essere posseduti e scambiati, alla pari di opere d’arte digitali e di oggetti da collezione sottoforma di NFT. Pagando una sola volta, si possiede il dominio a vita senza ulteriori spese di rinnovo.
La registrazione dei domini Web 2.0, invece, comporta il solo acquisto dei diritti di utilizzo dello stesso sul web. È infatti più simile ad un affitto o ad un leasing del nome e non ad una vendita vera e propria. Per questo motivo, le società di registrazione dei domini applicano tariffe annuali per l'uso dei nomi a dominio e stabiliscono il periodo di tempo in cui è possibile utilizzarli. Se l’utente non paga o il contratto scade, il nome a dominio torna sul mercato e può essere utilizzato da chiunque lo registri per primo, vige infatti la regola del "first come, first served".
Con i domini NFT non esiste più la minaccia dei cybersquatter che provano ad acquistare il nome a dominio alla sua scadenza. Quando i domini NFT corrispondono ad un marchio registrato, infatti, il provider li considera domini NFT protetti e ne autorizzerà la registrazione solo dopo aver verificato che la persona che ne richiede la registrazione abbia diritti legittimi. Si noti, tuttavia, che tale verifica è piuttosto superficiale e può, in alcuni casi, limitarsi solo a verificare che il nome della società corrisponda ai domini NFT richiesti.
I domini NFT, quindi, sono sostanzialmente smart contract, memorizzati in un portafoglio come se fossero criptovalute, che garantiscono la proprietà degli stessi all'acquirente, restituendogli al contempo il controllo su ciò che viene condiviso e dove viene condiviso.
Una delle caratteristiche più importanti, che rende il dominio decentralizzato, è l'auto tutela. Grazie a tale controllo esclusivo da parte del proprietario, i domini NFT:
- non possono essere sequestrati da terzi;
- possono abilitare siti web decentralizzati;
- possono essere trasferiti in tutto il mondo, in pochi secondi, senza bisogno dell'autorizzazione di terzi.
I nomi a dominio Web 3.0 basati sulla blockchain hanno domini di primo livello (TLD) diversi dai classici TLD, che sono tutti sotto la gestione e la giurisdizione dell'ICANN. I più utilizzati sono: .nft, .crypto, .bitcoin, .x, .blockchain, .dao, .zil, .coin e .888.
Le caratteristiche principali dei domini NFT sono le seguenti:
- non necessitano di rinnovo come i domini classici;
- possono essere utilizzati per creare e ospitare facilmente siti web decentralizzati, dai siti personali a gallerie di NFT;
- sostituiscono i complicati indirizzi dei portafogli di criptovalute per semplificare le transazioni e limitare il margine di errore nella digitazione;
- posso essere utilizzati per ricevere diverse criptovalute su più reti blockchain; e
- danno la possibilità di accedere ad altre applicazioni decentralizzate, note anche come DApp.
L’unico problema attuale dei domini NFT è che la maggior parte dei browser non sono in grado di convertirli, a meno che non si applichino impostazioni speciali; ecco perché alcuni browser hanno sviluppato delle estensioni specifiche. Ad esempio, Google Chrome utilizza Bob Extension e LinkFrame, programmi in grado di convertire automaticamente i domini NFT e che ne consentono l’accesso senza il bisogno di configurare il proprio server DNS.
Ad oggi, purtroppo, il Web 3.0 è ancora in fase embrionale a differenza del Web 2.0.
Ciononostante, la continua conoscenza ed il continuo interesse da parte degli utenti sulla tecnologia blockchain si stanno espandendo e gli sviluppatori sono sempre al lavoro per rendere Internet uno spazio migliore e più sicuro.
Essendo in fase iniziale, è naturale che sorgano problemi man mano che gli sviluppatori continuano a lavorarci. Tuttavia, questa situazione è in continuo cambiamento e presto, con l’avanzamento delle tecnologie, la decentralizzazione, le criptovalute e gli NFT diverranno sempre più mainstream e sempre più facili da utilizzare e comprendere.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Gian Luca Comandini, Membro della Task Force del MISE sulla blockchain, sul ruolo degli NFT e dell’innovazione”.
La Cassazione si pronuncia sulla tutelabilità di una collezione di collane ai sensi del diritto d’autore
La Cassazione ha deciso in materia di proteggibilità ai sensi del diritto d’autore di una collezione di collane, valutando i presupposti di carattere creativo e valore artistico.
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione si è trovata a decidere sulla possibilità di qualificare una serie di collane facenti parte di una collezione registrata come opera creativa nel Registro delle opere tutelate dalla normativa sul diritto d’autore, tenuto presso il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, quali “opere di disegno industriale”, soggetta alla tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore esclusivamente nel caso in cui sussistano i requisiti di carattere creativo e valore artistico postulati dall’articolo 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore.
La collezione di collane in questione fu commercializzata dapprima con le vendite a dettaglio, e successivamente all’ingrosso e nel corso di specifiche fiere dedicate ai negozianti, prima di essere registrata, come detto, presso il Registro tenuto dal Mibact.
La società detentrice dei diritti di esclusiva sulla menzionata collezione ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, una società concorrente, ritenendola responsabile di aver indebitamente commercializzato delle collane identiche a quelle appartenenti alla propria collezione. Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano aveva condannato la convenuta alla pena detentiva prevista per la fattispecie di reato di cui all’articolo 171-ter, comma 2, lettera a della legge sul diritto d’autore.
In secondo grado, invece, la Corte di Appello aveva riformato la sentenza del Tribunale, assolvendo l’imputata per l’insussistenza del fatto.
La Corte d’Appello non aveva condiviso la ricostruzione del giudice di primo grado - che aveva qualificato la collezione come opera d’arte figurativa similare, conseguentemente meritevole della tutela prevista dall’articolo 2 n. 4 della L.d.A., ritenendola contraddistinta dall’applicazione di idee originali riguardo la forma, i materiali e sopratutto considerandone la versatilità – sostenendo invece che la collezione non fosse rientrante nei beni tutelati dalla disciplina autoriale per carenza del requisito di creatività.
Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano escluso la possibilità che le collane potessero essere tutelate alla luce dell’articolo 2 n. 10 L.d.A., ai sensi del quale meritevoli di tutela sono “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
In questo caso, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente escluso anche la possibilità che le collane rientrassero nei beni tutelabili ai sensi dell’articolo 2, n. 4 della L.d.A., in quanto le stesse non erano opere di arte figurativa realizzate in esemplari unici o di limitatissimo numero, ed ha escluso più in generale la tutelabilità delle collane alla luce della mancata dimostrazione del carattere artistico delle stesse, nonostante i numerosi fatti allegati al ricorso al fine di dimostrare tale elemento, rigettando infine il ricorso proposto.
Su di un simile argomento, può essere di interesse l’articolo “Il successo commerciale di una borsa non è sufficiente per godere della protezione del diritto d’autore”.
Gaming e Gambling
Nuove regole sulle scommesse finalmente in dirittura di arrivo?
Le nuove regole sulle scommesse sportive riguardanti gli errori evidenti e altre questioni dovrebbero essere approvate definitivamente dopo notevoli ritardi.
Le nuove norme sulle scommesse sportive che riguardano gli errori evidenti e la funzionalità di cash-out dovrebbero essere approvate definitivamente dopo oltre quattro anni di ritardo.
Non c'è operatore nel mercato delle scommesse che non abbia subito almeno una volta un errore palpabile. Questo tipo di errore può essere dovuto a errori manuali o tecnici. In entrambi gli scenari, i giocatori sono pronti con i loro "spider" a identificare e sfruttare l'errore.
La situazione sugli errori evidenti nel mercato delle scommesse
Esiste una "famosa" circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM che prevede che gli errori evidenti rientrino nel "rischio d'impresa" degli operatori. Pertanto le scommesse devono essere pagate. Questa circolare è diventata così famosa che i giocatori sono più che pronti ad allegarla alle loro comunicazioni quando si verifica un errore palpabile.
Il risultato di quanto sopra è che, mentre sui siti .COM non si va alla caccia degli errori evidenti, poiché in questo caso le scommesse vengono sempre annullate, questo è diventato un business piuttosto redditizio nel mercato italiano.
In effetti, poi gli operatori si trovano in una situazione in cui l'autorità del gioco d'azzardo spinge per il pagamento immediato delle scommesse, con i giocatori che contattano quotidianamente l'autorità di regolamentazione per fare pressione su di loro.
Gli errori evidenti nelle scommesse devono essere pagati?
Più di quattro anni fa avevo parlato di una nuova normativa italiana sulle scommesse sportive che affidava all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la decisione sulle controversie relative agli errori evidenti. Questa soluzione sarebbe stata un significativo passo avanti, poiché i costi e le lungaggini di un procedimento giudiziario di solito dissuadono gli operatori dal contestare il pagamento degli errori evidenti e li spingono a trovare almeno un accordo transattivo.
Questa strada non è destinata a essere facile da percorrere e, anzi, è probabile che sia complicata, con ADM che insiste sull'applicazione rigida delle regole di gioco, nonostante la chiara posizione dei tribunali. Ma questa è la migliore opzione disponibile.
Nel frattempo, i tribunali italiani hanno sostenuto la posizione degli operatori, stabilendo che le norme di diritto civile sugli errori contrattuali prevalgono sulle norme di gioco che regolano gli errori evidenti. La conseguenza di quanto sopra è che se un errore ha avuto luogo e
- era riconoscibile dal giocatore e
- il giocatore ne ha approfittato,
la scommessa sarà annullata e l'importo scommesso sarà restituito ai giocatori interessati.
L'applicabilità della funzionalità cash-out è stata estesa dalle nuove norme italiane sulle scommesse sportive
La funzionalità di cash-out consente ai giocatori di dividere il profitto realizzato su una scommessa in un determinato momento e di uscire dal mercato. Tale funzionalità è stata possibile solo nell'ambito delle regole sul betting exchange. Tuttavia, la modifica normativa dovrebbe estendere la sua applicabilità alle scommesse sportive a quota fissa.
Questa novità dovrebbe aumentare l'interesse per le scommesse sportive a quota fissa, che non hanno subito alcun cambiamento rilevante da quando l'offerta è stata aperta a qualsiasi evento/scommessa con il cosiddetto "palinesto complementare".
Su un tema simile, potreste trovare interessante l'articolo "Come gestire gli errori evidenti nelle quote delle scommesse sportive in Italia?".
Technology, Media and Telecommunications
Parere dell’AGCom concernente la proroga dei diritti d’uso per servizi Wireless Local Loop (WLL)
Con delibera n. 285/22/CONS, pubblicata l’8 agosto 2022, l’AGCom ha reso il proprio parere concernente la valutazione delle istanze di proroga dei diritti d’uso per servizi Wireless Local Loop (WLL) nella banda 24.5 – 26.5 GHz. L’intervallo di frequenze 24.5 – 26.5 GHz è ricompreso nella banda 26 GHz che copre la più ampia porzione 24.25 – 27.5 GHz.
Tale delibera fa seguito alla consultazione pubblica avviata dall’AGCom con la delibera 103/22/CONS, pubblicata il 14 aprile scorso, vertente sia sull’autorizzazione della proroga dei diritti d’uso WLL nella banda 26 GHz bassa in scadenza al 31 dicembre 2022, sia, tra l’altro, sul recepimento delle norme tecniche armonizzate previste a livello UE.
Si ricorda infatti che nel 2019 l’intera banda 26 GHz è stata armonizzata con la decisione (UE) 2019/784, poi aggiornata dalla decisione (UE) 2020/590, la quale prevede il rispetto di una specifica normativa tecnica finalizzata all’introduzione della tecnologia 5G. Da segnalare come la Banda 26 GHz sia considerata una delle bande più importanti per lo sviluppo dei servizi di comunicazione elettronica basati sulla tecnologia 5G.
In Italia ancora non è stato completato il recepimento delle predette decisioni ed il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) attualmente in vigore prevede, per quanto riguarda l’intervallo 24.25 – 26.5 GHz, una normativa tecnica peculiare all’Italia che consente l’implementazione di sistemi WLL utilizzati nell’ambito del servizio fisso.
Come rende noto l’Autorità nel proprio parere, alcuni titolari dei diritti d’uso delle frequenze per uso WLL nella parte bassa della banda 26 GHz hanno formulato delle istanze di proroga dei suddetti diritti, in scadenza al 31 dicembre 2022.
In tale contesto, rileva la previsione del decreto-legge 228/2021, c.d. “Milleproroghe”, che rende possibile una proroga al 31 dicembre 2024 dei diritti d’uso WLL esistenti nella banda 24,5-26,5 GHz, a fronte di una specifica domanda che gli operatori interessati sono stati chiamati a presentare entro il 30 aprile 2022. Il d.l. 228/2021 prevede inoltre la costituzione di un tavolo tecnico da parte del MiSE, che dovrà analizzare le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24.5 – 26.5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590.
È nel contesto appena delineato che ad aprile 2021 l’AGCom ha avviato la predetta consultazione pubblica di cui alla delibera 103/22/CONS.
Nel parere in commento, l’Autorità si è dapprima pronunciata rispetto alla possibilità di mantenere in esercizio le reti WLL oltre il 2024, evidenziando l’opportunità di cessare i precedenti diritti d’uso e di definire un nuovo piano di assegnazione della banda con diverse modalità e tecnologie (c.d. “refarming”). Tale approccio, come indicato nel parere, sarebbe finalizzato all’utilizzo della banda 24.5 – 26.5 GHz con modalità che rispettano la normativa tecnica di cui alla decisione (UE) 2019/784.
Nella parte del parere relativa alla valutazione delle istanze di proroga dei diritti d’uso WLL nella banda 26 GHz, l’Autorità ha reso dapprima noto di aver ricevuto dal MiSE 17 istanze di proroga da parte di operatori titolari di diritti d’uso nella predetta banda.
Nell’ambito della sua valutazione, l’AGCom ha in primo luogo evidenziato come le istanze presentate dagli operatori possano suddividersi in due categorie; le une in linea con la prospettiva - delineata dal decreto Milleproroghe - di un possibile spegnimento delle frequenze delle quali viene richiesta la proroga, mentre le altre risultano indirizzate ad una prosecuzione degli attuali utilizzi.
A parere dell’Autorità, comunque, tutte le 17 istanze inoltrate dal MiSE “possono essere ritenute congrue” (restando ferme alcune precisazioni svolte nel parere), non sussistendo “elementi ostativi alla concessione della proroga di due anni dei diritti d’uso WLL della banda 26 GHz” ai sensi del d.l. 228/2021.
Da segnalare il richiamo svolto dall’Autorità al rispetto dei “parametri tecnici delle norme CEPT applicabili, le norme di conformità e di immissione sul mercato degli apparati, ai sensi della direttiva n. 2014/53/UE, e gli utilizzi nell’ambito del servizio fisso, come previsto dal PNRF”.
È inoltre specificato che gli operatori autorizzati alla proroga sono tenuti a rispettare gli obblighi attualmente associati ai propri diritti d’uso esistenti, a corrispondere i contributi nella misura fissata dall’Autorità, a presentare dei piani annuali ed una relazione consuntiva che documentino l’implementazione del piano presentato od ogni variazione derivante da eventuali autorizzazioni del MiSE, nonché le attività effettuate e le misure intraprese relative allo spegnimento delle frequenze in oggetto o all’eventuale migrazione degli attuali impianti WLL ed “ogni altro elemento di interesse”.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Avviata dall’AGCom una consultazione pubblica sulle regole per l’utilizzo delle frequenze armonizzate nella banda 24.25 – 26.5 GHz e sulla proroga dei relativi diritti d’uso”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Camila Crisci, Tamara D’Angeli, Enila Elezi, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Alessandra Tozzi, Carlotta Busani, Carolina Battistella, Deborah Paracchini, Vincenzo Giuffré, Cristina Criscuoli, Giulia Zappaterra, Maria Chiara Meneghetti, Giacomo Lusardi, Tommaso Ricci e Maria Rita Cormaci.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.
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