
13 dicembre 2021 • 19 minuti di lettura
Privacy
I dati personali usati come corrispettivo per contenuti e servizi digitali dopo le modifiche del Codice del Consumo
Il D. Lgs. 173/2021 ha apportato significative modiche al Codice del Consumo consentendo l’uso dei dati personali come corrispettivo per l’acquisto di contenuti e servizi digitali e introducendo maggiori garanzie a tutela del consumatore a partire dal 1° gennaio 2022.
Le modifiche al Codice del Consumo recepiscono la Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
In questo articolo abbiamo coperto le modifiche del Codice del Consumo relative all’utilizzo dei dati come corrispettivo per beni e servizi e in un altro articolo abbiamo coperto le modifiche relative alle maggiori garanzie per i consumatori.
L’art. 135-octies, comma 4, del Codice del Consumo riconosce la possibilità di utilizzare i dati personali come corrispettivo per l’acquisto di contenuti e servizi digitali, prevedendo che le disposizioni del capo I-bis relativo ai “contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali” sono applicabili anche nel caso in cui “il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.”
In virtù di tale previsione, si rende, quindi, possibile utilizzare dati personali come corrispettivo per averne in cambio servizi digitali quale parte di un sinallagma contrattuale, solo nel caso in cui si acconsenta ad un trattamento eccedente rispetto a quello minimo necessario per usufruire del servizio o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge.
Tuttavia, a tale principio si applicano una serie di esclusioni, in relazione alle specifiche fattispecie riportate all’art. 135-novies, comma 2. A titolo esemplificativo, sono esclusi i contratti concernenti:
- servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti;
- servizi di gioco d’azzardo;
- servizi finanziari (di natura bancaria, creditizia, assicurativa);
- servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; e
- software offerti dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta.
Si tratta di un cambiamento rilevante che fa sorgere una serie di quesiti circa la sua compatibilità con il principio di libertà del consenso previsto dal GDPR. Infatti, se il trattamento dei dati personali per una determinata finalità ulteriore rispetto all’esecuzione del contratto è il corrispettivo per i servizi, l’individuo dovrà essere obbligato a consentirne l’utilizzo. Il raggiungimento del giusto equilibrio tra l’esigenza di beneficiare del diritto concesso dal Codice del Consumo e di evitare potenziali contestazioni di violazioni della normativa sul trattamento dei dati personali sarà decisivo, specialmente in sede di prima applicazione delle nuove previsioni.
La tipologia di beni che possono essere “acquistati” tramite i dati personali sono
- un “contenuto digitale” definito come i dati prodotti e forniti in formato digitale, quale il preventivo per l’offerta di un servizio o anche un semplice servizio di aggiornamento o newsletter sui prodotti e servizi offerti da un’azienda; o
- un “servizio digitale” definito come (i) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale, quale un servizio di cloud storage; o (ii) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati e su questo il pensiero è subito ai servizi di instant messaging che sono tradizionalmente “gratuiti”.
Di particolare interesse è l’utilizzo dei dati come corrispettivo per l’acquisto di un contenuto digitale quale newsletter e altre comunicazioni sui beni e servizi della società. Infatti, la modifica del Codice del Consumo potrebbe aprire la porta per consentire una profilazione dei clienti, quale finalità ulteriore rispetto a quanto strettamente necessario per l’invio delle comunicazioni commerciali, senza dover fare affidamento più sul legittimo interesse o il consenso come base giuridica.
In tal caso la base giuridica potrebbe essere proprio l’esecuzione del contratto, intesa come controprestazione contrattuale a cui si impegna il consumatore ai sensi dell’art. 135-octies, comma 4, del Codice del Consumo. Si tratta di un aspetto delicato su cui sarebbe utile avere una pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali o dell’European Data Protection Board.
Su di un simile argomento, può essere utile l’articolo “Sanzione privacy di € 1,24 milioni nei confronti di una compagnia di assicurazioni in Germania per attività di marketing senza consenso”.
Technology, Media and Telecommunications
Nuove norme sulla ritrasmissione transfrontaliera di programmi televisivi e radiofonici protetti dal diritto d’autore
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 181/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/789, adottata allo scopo di agevolare la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori alla diffusione radiotelevisiva e alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici originari di altri Stati Membri, facilitando l’acquisizione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Il testo del Decreto entrerà in vigore a partire dal 13 dicembre 2021.
Il Decreto apporta alcune modifiche alla Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941). In particolare, in linea con la Direttiva, introduce una definizione di “ritrasmissione” che ricomprende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, di programmi televisivi e radiofonici destinata al pubblico effettuata (i) da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la trasmissione iniziale e (ii) su un servizio di accesso a internet in un ambiente gestito (i.e., limitato ai soli utenti autorizzati e il cui livello di sicurezza è comparabile a quello utilizzato per trasmettere contenuto criptato).
È poi previsto che la ritrasmissione sia autorizzata dai titolari dei diritti attraverso un organismo di gestione collettiva. Qualora i diritti non siano stati trasferiti a tali organismi, il diritto di concedere o rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all’organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari o ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria. Nel caso di ritrasmissione sul territorio italiano di una trasmissione che ha origine da un altro Stato Membro, l’autorizzazione verrà rilasciata, nelle modalità descritte, dagli organismi di gestione collettiva nazionali.
In linea con la Direttiva, viene recepito il principio del paese d’origine (“country of origin”) per facilitare gli operatori di servizi di ritrasmissioni nell’acquisizione dei diritti relativamente a certi programmi offerti su servizi online accessori (“simulcasting”, “catch-up services” e altri servizi che sono accessori alla trasmissione iniziale).
Grazie a questo meccanismo, le trasmissioni transfrontaliere sono regolate dallo Stato Membro di stabilimento del soggetto che dà origine all’emissione del segnale. Ciò comporta che, una volta che un’emittente ha ottenuto la licenza per i diritti d’autore sulle opere oggetto di trasmissione nel proprio paese d’origine, potrà ritrasmettere in tutti gli altri Stati Membri dell’UE senza dover ottenere licenze e permessi per lo sfruttamento del contenuto nei vari paesi di ricezione.
L’applicazione del principio del paese d’origine è però limitato ai soli servizi online accessori all’emissione televisiva e, specificamente, in relazione a (i) programmi radiofonici, (ii) programmi televisivi di informazione e attualità e (iii) programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse dell’emittente.
Il corrispettivo dovuto per l’utilizzo viene determinato in base agli aspetti che caratterizzano l’utilizzo stesso, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il pubblico, le versioni linguistiche fornite e i ricavi dell’organismo di diffusione radiotelevisiva. Tali criteri sono validi anche quando il servizio online viene effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.
Vengono esplicitamente esclusi dall’applicazione del principio del paese d’origine le trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.
In ogni caso, viene espressamente specificato che il principio del paese d’origine non pregiudica la libertà contrattuale dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti stessi. Nelle disposizioni transitorie è stata prevista l’applicabilità di tale disciplina alle autorizzazioni di atti di comunicazione al pubblico in vigore al 7 giugno 2021 a decorrere dal 7 giugno 2023, qualora scadano dopo tale data.
Infine, il Decreto include nuove disposizioni per l’immissione diretta i.e., la trasmissione dei segnali che trasportano i programmi ad un organismo diverso da quelli di diffusione radiotelevisiva con modalità che non consentono al pubblico di accedere ai segnali durante la trasmissione.
In questo caso, sia l’emittente sia il distributore di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico, quando l’emittente trasmette, con immissione diretta, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale poi li trasmette al pubblico. Pertanto, i titolari dei diritti devono autorizzare tale atto di comunicazione al pubblico e sia l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia il distributore di segnali devono partecipare con il proprio contributo. Anche in questo caso le autorizzazioni necessarie vengono concesse dagli organismi di gestione collettiva.
Qualora i segnali portatori di programmi vengano trasmessi direttamente al pubblico e simultaneamente ad altri organismi tramite immissione diretta, tali trasmissioni dei distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico diverso da quello effettuato dall’emittente radiotelevisiva al quale si applicheranno le misure introdotte per la ritrasmissione. Nelle disposizioni transitorie è stato previsto che la disciplina relativa all’immissione diretta si applica alle autorizzazioni alla comunicazione al pubblico in vigore al 7 giugno 2021 solo a partire dal 7 giugno 2025, qualora scadano dopo tale data.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Recepite le direttive europee in tema di servizi media audiovisivi e diritto d’autore”.
Completato il progetto di fattibilità e avviata la gara per la realizzazione del Piano isole minori
Con due comunicati stampa del 18 novembre 2021, Infratel ha reso noto di aver (i) completato il progetto di fattibilità tecnico economica per il “Piano isole minori”, approvato dal MiSE il 22 giugno scorso, e (ii) avviato la gara per affidare la progettazione, fornitura e posa in opera di cavi sottomarini a fibre ottiche per la realizzazione di tale Piano, con l’obiettivo di dotare le isole minori di un backhaul ottico abilitante lo sviluppo della banda ultralarga, l’incremento della copertura delle reti radiomobili, assicurando anche l’evoluzione verso i servizi 5G.
Come evidenziato da Infratel e illustrato nel “Piano di interventi infrastrutturali per la banda ultralarga nelle isole minori”, il progetto di fattibilità tecnico economica per il Piano Isole Minori ha introdotto variazioni progettuali relative ad alcuni tracciati e alla posizione di alcuni approdi. Tuttavia – come si legge nel Piano – i tracciati definitivi per la posa del cavo sottomarino saranno disponibili solo in esito ai c.d. Desktop Study (DTS) e all’attività di progettazione esecutiva.
La procedura ad evidenza pubblica ha ad oggetto l’affidamento di appalti per la (i) progettazione definitiva ed esecutiva; (ii) fornitura e posa in opera di tutti i cavi sottomarini in fibra ottica e dei materiali necessari; (iii) esecuzione dei lavori di realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica, per la parte terrestre; (iv) assistenza al collaudo, redazione della documentazione di “as-built” e aggiornamento del Network Inventory di Infratel.
Tra gli elementi di valutazione delle offerte, è attribuita una particolare rilevanza alla previsione di “metodologie di progettazione idonee ad assicurare il minimo impatto ambientale” e di “misure di contenimento” dello stesso, sia nell’esecuzione della fornitura e posa in opera del cavo sottomarino che della realizzazione delle infrastrutture terrestri. Inoltre, assume particolare importanza nella valutazione delle offerte anche l’implementazione di sistemi di “monitoraggio dei lavori in fase di esecuzione” e di “monitoraggio ambientale”.
La procedura sarà gestita mediante sistema telematico; per potervi partecipare occorre accedere e registrarsi al portale di Invitalia e presentare la propria offerta entro i termini previsti dal Disciplinare di gara. I dettagli del Bando, trasmesso in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 novembre 2021, sono disponibili sul portale di Invitalia.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Avviato il “Piano Isole minori”: verso lo sviluppo della banda ultralarga nelle isole minori italiane”.
Intellectual Property
Escluso dalla registrazione in classe 16 il marchio di una nota squadra di calcio
Con una recente sentenza, il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato la non registrabilità del marchio di una nota squadra di calcio italiana, confermando il rischio di confusione con un simile marchio anteriore tedesco.
Nello specifico, nel 2017 all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (“EUIPO”) veniva notificata una richiesta di registrazione internazionale designante, tra gli altri Paesi, anche l’Unione europea, avanzata per tutelare un marchio figurativo riconducibile a una nota squadra di calcio italiana. Tra le altre, veniva rivendicata la classe 16 della Classificazione di Nizza. Poco dopo la pubblicazione della richiesta sul Bollettino marchi, alla richiedente veniva notificato il deposito di un atto di opposizione avverso la porzione europea della registrazione internazionale. A proporre opposizione era una società tedesca, titolare di un marchio anteriore rivendicato in classe 16 e costituito dal medesimo elemento verbale del marchio opposto. A fondamento dell’opposizione, la società tedesca poneva, tra gli altri, il rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato (art. 8 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 2017/1001), determinato sia dall'identità o dalla somiglianza dei marchi che dall'identità o somiglianza dei prodotti o servizi rivendicati. Tale rischio, da intendersi anche come rischio di associazione, veniva confermato sia dalla Divisione di Opposizione che dalla Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO. La ricorrente procedeva quindi innanzi al Tribunale dell’Unione europea.
La sentenza in oggetto rileva in particolare per le conferme giunte in merito a principi già noti, ma che in tale sede sono stati raggiunti da maggior chiarezza. In particolare, il Tribunale ha ricordato che la ratio legis dell’’istituto della richiesta delle prove d’uso si fonda sulla necessità di garantire un uso effettivo del marchio, la cui funzione distintiva deve in ogni caso rimanere centrale. Ciò determina la necessità di provare un uso reale e concreto fondato su dati oggettivi, in riferimento ai prodotti e servizi rivendicati in sede di deposito. Al contrario, sono da considerarsi irrilevanti le forme di uso sporadico e meramente volte alla conservazione dei diritti. È stato altresì chiarito che, ai fini della valutazione di tale uso, si dovrà adottare un approccio globale e quindi attento a tutte le circostanze del caso, quali ad esempio l’ammontare delle vendite, un utilizzo del marchio senza interruzioni, il volume dell’attività commerciale nonché, ovviamente, le caratteristiche dei prodotti e servizi, senza adottare un approccio premiante nei confronti di un criterio in particolare. Inoltre, con riguardo ai soggetti raggiunti dall’utilizzo del marchio, il Tribunale ha stabilito che l’uso non necessariamente deve essere rivolto ai soli consumatori finali, comprendendo anche altre imprese, professionisti del settore e clienti. Il Giudice adito ha chiarito altresì che ai fini della valutazione della capacità distintiva di un marchio composto da un elemento denominativo e uno figurativo, sarà il primo a prevalere sull’altro e quindi ad essere giudicato dominante ai fini del carattere distintivo. Ciò, alla luce del fatto che il consumatore medio tenderà a riferirsi alla parte denominativa di un marchio simile piuttosto che all’elemento grafico. Da ultimo, il Tribunale ha sottolineato come ai fini della valutazione della notorietà – ulteriore fondamento dell’opposizione -, il marchio da prendere in considerazione ai fini della disamina di tale elemento fosse il marchio anteriore, non quello posteriore.
Alla luce di tali principi, il Tribunale concludeva per la non registrabilità del marchio. Nello specifico, il Tribunale: riteneva sufficienti le prove d’uso fornite dalla società tedesca, consistenti in materiale pubblicitario e informativo in lingua tedesca, fatture intestate a clienti tedeschi nonché documenti relativi alle vendite; non riconosceva la maggior capacità distintiva dell’elemento figurativo del marchio anteriore rispetto a quello denominativo - come sostenuto dalla ricorrente - e ciò escludendo altresì l’alterazione della capacità distintiva che secondo la ricorrente era stata determinata da un diverso utilizzo del marchio nella pratica commerciale; infine, riteneva sussistente un rischio di confusione tra i marchi a causa della affinità dei prodotti e servizi contrassegnati e della somiglianza rilevata a seguito della comparazione visiva, fonetica e concettuale degli stessi.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Nullità relativa di un marchio europeo: si pronuncia il Tribunale dell’UE ”.
Commercial
Maggiori garanzie a tutela dei consumatori di servizi e contenuti digitali
Il novellato Codice del Consumo prevede significative novità in merito alle garanzie a tutela del consumatore del servizio e del bene digitale, estendendo – con effetto dall’1 gennaio 2022 – i concetti propri della responsabilità per vizi dei beni materiali ai contenuti e servizi digitali.
Infatti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di fornitura, l’art. 135-decies del Codice del Consumo stabilisce che (i) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo debba essere reso disponibile o accessibile al consumatore e (ii) il servizio digitale debba essere reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto da quest’ultimo. In ogni caso, affinché il contenuto o il servizio digitale possa considerarsi conforme al contratto, il professionista deve assicurarsi che tale contenuto o servizio digitale possegga i seguenti requisiti soggettivi (ove applicabili):
- corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
- essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della conclusione
- del contratto e che il professionista ha accettato;
- essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; ed
- essere aggiornato come previsto dal contratto.
In relazione ai requisiti oggettivi, affinché il bene possa essere considerato conforme al contratto di vendita, lo stesso deve essere (ove pertinente):
- adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo;
- della quantità e presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi;
- fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
- conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.
Inoltre, in relazione agli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, l’art. 135-undecies stabilisce che questi debbano essere portati tempestivamente a conoscenza del consumatore, nonché essere installati da quest’ultimo entro un congruo termine, pena la decadenza delle garanzie previste.
Per quanto concerne, invece, la responsabilità del professionista, l’art. 135-quaterdecies stabilisce che lo stesso è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura e che l’azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi da tale momento, ove risultino evidenti entro tale termine.L’art. 135-quindecies riconosce, infine, il diritto di regresso in capo al professionista nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per la mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale o per l’esistenza di un difetto di conformità dovuta ad un’azione o ad un’omissione ad essi imputabili, nell’ambito dei passaggi precedenti della catena contrattuale distributiva.
Quale conseguenza di queste modifiche ci aspettiamo che le condizioni generali di numerosi servizi online dovranno essere modificate e il tempo a disposizione è poco perché le nuove previsioni entreranno in vigore dall’1 gennaio 2022.
Sul tema del diritto dei consumatori, potrebbe interessarvi l’articolo “Le clausole vessatorie sul recesso e le condizioni d’acquisto vanno sotto il mirino dell’AGCM”.
Food and Beverages
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sulle pratiche sleali nel settore agroalimentare
Dopo l’approvazione dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta il 4 novembre 2021, il 30 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, attuativo della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
Per la descrizione generica delle novità introdotte dal Decreto rimandiamo all’articolo che avevamo pubblicato a seguito della approvazione dello schema di decreto, che illustra il contenuto degli articoli più rilevanti.
In relazione invece agli aspetti pratici più rilevanti per le imprese operanti nel settore agro-alimentare, segnaliamo che il decreto legislativo prevede la nullità delle clausole o pattuizioni contrarie agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo (in tema di elementi essenziali dei contratti di cessione, pratiche commerciali sleali vietate e vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed alimentari).
La nullità delle clausole contrarie alle previsioni di legge su indicate, però, così come espressamente previsto dal legislatore, non comporterà la nullità dell’intero contratto.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto, quindi, le imprese del settore potrebbero essere chiamate ad affrontare, al fine di evitare le sanzioni di cui in seguito, un eventuale restyling delle loro previsioni contrattuali tipo, al fine di sostituire le previsioni contrastanti con la nuova normativa con clausole conformi alla stessa, magari inserendo nelle pattuizioni le “buone pratiche commerciali” di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 198/2021.
Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto di contratti in cui siano state attuate tali “buone pratiche commerciali”, sarà consentito alle imprese utilizzare la dicitura: “Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”.
Passando alle sanzioni previste, queste sono di carattere pecuniario, sono parametrate al fatturato delle imprese, salva la previsione di un minimo edittale, ed possono arrivare ad ammontare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento nel caso delle violazioni particolarmente gravi degli articoli 3 e 4.
Nei casi di violazioni reiterate, tali sanzioni potranno essere duplicate e triplicate, senza poter mai eccedere però il 10 % del fatturato considerato come sopra.
Il decreto si conclude con la previsione riguardante le indicazioni temporali riguardanti l’applicabilità delle proprie disposizioni.
Anche in questo caso, ci sono informazioni di grande rilevanza per le imprese: se è vero che le disposizioni si applicheranno a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (15 dicembre 2021), è altrettanto importante segnalare che le imprese avranno un termine di soli 6 mesi, decorrente da tale data, per conformare alla nuova normativa anche i contratti di cessione già conclusi ed in corso di esecuzione.
Per quanto concerne l’attività di accertamento delle violazioni del