Privacy

Un nuovo Privacy Shield è la soluzione per i trasferimenti di dati ai sensi del GDPR?

Un accordo “di principio” su un nuovo Privacy Shield che regolerà il trasferimento dei dati personali tra il SEE e gli Stati Uniti potrebbe non cambiare molto per le imprese.

Il 25 marzo 2022, il Presidente della Commissione europea e il Presidente degli Stati Uniti hanno annunciato un accordo “di principio” su un nuovo Privacy Shield sui trasferimenti di dati tra il SEE e gli Stati Uniti. Abbiamo discusso dell’argomento nel podcast disponibile qui e nell’articolo di seguito.

Non c’è una bozza dell’accordo, ma secondo il comunicato stampa, i principi su cui è stato raggiunto un accordo sono i seguenti:

  1. I dati potranno essere trasferiti liberamente e in sicurezza tra l’UE e le aziende statunitensi partecipanti, proprio come è successo in passato con il Safe Harbor e il Privacy Shield;
  2. Ci sarà una nuova serie di regole e garanzie vincolanti per limitare l’accesso ai dati da parte delle autorità di intelligence statunitensi a ciò che è necessario e proporzionato per proteggere la sicurezza nazionale;
  3. Le agenzie di intelligence statunitensi adotteranno procedure per garantire un’efficace supervisione dei nuovi standard di privacy e libertà civili;
  4. Un nuovo sistema di ricorso a due livelli sarà in vigore per indagare e risolvere i reclami degli europei sull’accesso ai dati da parte delle autorità di intelligence statunitensi, che include un tribunale di revisione della protezione dei dati;
  5. Stringenti obblighi per le aziende che trattano i dati trasferiti dall’UE, che continueranno ad includere l’obbligo di autocertificare la loro adesione ai Principi attraverso il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti; e
  6. Meccanismi specifici di monitoraggio e revisione saranno in atto.

Come previsto, subito dopo l’annuncio del nuovo Privacy Shield, Max Schrems ha iniziato a sollevare rilievi circa la legalità di un nuovo accordo sul trasferimento dei dati. Le sezioni dell’accordo su cui si è concentrato maggiormente riguardano i limiti di accesso da parte delle autorità di sorveglianza statunitensi che devono essere “necessari e proporzionati”, che suonano piuttosto poco chiari e potrebbero essere considerati incerti dalla Corte di giustizia europea in una potenziale controversia.

In effetti, il riferimento a principi generali che, in teoria, potrebbero essere manipolati dalle autorità potrebbe lasciare spazio a potenziali contestazioni da parte delle autorità UE.

In ogni caso, si deve considerare che:

  1. L’accordo è solo “di principio”, e un accordo ufficiale potrebbe non avvenire così rapidamente;
  2. Ci sarà sempre il rischio di una contestazione e un’invalidazione dell’accordo, come già accaduto ben due volte con il Safe Harbor e il Privacy Shield. Come tale, l’esecuzione di una valutazione sul trasferimento dei dati potrebbe essere sempre raccomandabile per garantire i trasferimenti di dati; e
  3. Una valutazione sul trasferimento dei dati continuerà in ogni caso ad essere necessaria per i trasferimenti di dati verso altri paesi non appartenenti al SEE. In effetti, diverse società statunitensi trasferiscono dati verso (o rendono i dati accessibili da) altri Paesi situati fuori dello SEE dove i costi dei dipendenti sono solitamente bassi.

Un nuovo accordo sui trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti deve essere qindi accolto con favore, ma le aziende devono invece investire nell’esecuzione di valutazioni sul trasferimento dei dati, dal momento che i garanti europei stanno già emettendo le prime sanzioni ai sensi del GDPR per i trasferimenti di dati illegali.

Sull’argomento di cui sopra, potrebbe essere utile la metodologia e lo strumento di legal tech sviluppato da DLA Piper per l’esecuzione delle valutazioni d’impatto di trasferimento già utilizzato da più di 150 aziende in tutto il mondo, e ne parliamo nell’articolo qui.

Dati sintetici: una reale garanzia per la privacy?

E' necessario verificare che i dati sintetici, generati sulla base di un dataset contente dati personali, siano impiegati attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti per garantire una completa protezione dei dati personali, e al fine di tutelare gli interessati.

I dati sintetici sono dati creati “artificialmente” da sistemi di intelligenza artificiale, imitando il “mondo reale”. Alcune società di settore sostengono che questo sarà l’anno dei c.d. dati sintetici; a confermarlo è una recente stima secondo la quale, nel giro di poco tempo, una sostanziale parte dei dati impiegati soprattutto per lo sviluppo di software di intelligenza artificiale saranno generati in laboratorio e, dunque, per via sintetica. Più specificatamente, si intende la creazione ex novo di dati basata sulle inferenze statistiche riferite a un dataset esistente.

L’alternativa ai dati reali, sebbene artificiale, risulta persino migliore per lo sviluppo di reti neurali e l’allenamento dei rispettivi modelli che, grazie alla diversità dei dati impiegati, risulteranno più accurati. I pionieri del settore aggiungono che una simile privacy preserving technique presenta, inoltre, un non indifferente vantaggio sotto l’aspetto economico. In tal senso, è considerevolmente più conveniente generare dati sintetici piuttosto che acquistare quelli reali. Sebbene il limite sia sempre quello di dover preferire la qualità alla quantità, la medesima metodologia di cui si sta discutendo è impiegata per la generazione e, quindi, la selezione di un dataset che ottimizzi la prestazione di un modello. Sul punto, si rammenti che anche solo una piccola quantità di dati, che sia il più realistica possibile e qualificata nel modo corretto, può esponenzialmente incrementare le prestazioni di un’intelligenza artificiale rispetto all’addestramento basato su un maggior numero di dati scorretti.

Un ulteriore vantaggio risiede sotto l’aspetto della protezione dei dati dal momento che, in linea generale, la metodologia che qui si discute appartiene a una di quelle tecniche atte a preservare la privacy degli interessati. Da qui, è doveroso premettere che la normativa in vigore può rendere talvolta difficile trattare i dati per lo sviluppo di software IA; dunque, se le neo-informazioni sono considerate “sicure”, pertanto non riferibili a dati reali, resta da chiedersi se ci possa essere una effettiva correlazione tra il dato reale e quello sintetico. In altre parole, nessuno vorrebbe trovarsi nella situazione di poter inferire il dato personale partendo da quello artificiale poiché estremamente simile al primo; infatti, come già accennato, il dato sintetico deve rispecchiare il più possibile la realtà affinchè il programma possa raggiungere un grado di accuratezza in linea con gli standard di mercato.

Concludendo, se i dati sintetici vengono generati sulla base di un dataset contenente dati personali o particolari raccolti in forza di una valida base giuridica, conformemente alla normativa, allora il problema potrebbe non essere rilevante. Altrimenti, impiegare tale tecnica come strumento che rappresenta una completa protezione dei dati personali o particolari, comporterà l’esigenza di capire se, in concreto, la combinazione di questa e ulteriori privacy preserving techniques riuscirà a garantire una maggiore tutela degli interessati.

Su di un simile argomento, potrebbe interessarti: “Pubblicata la guida sull’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning nei servizi finanziari dell’IOSCO”.

Intellectual Property

Marchi d’abbigliamento: il peso delle differenze visive e delle somiglianze fonetiche nel giudizio di confondibilità

Con una recente decisione, la Seconda Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha confermato l’accoglimento parziale dell’opposizione presentata da una nota azienda di abbigliamento intimo avverso una domanda di marchio europeo denominativo per prodotti identici. Cruciale la somiglianza fonetica.

Nel febbraio 2013, una tra le principali aziende note nel settore dell’abbigliamento intimo depositava opposizione sulla base di un marchio europeo anteriore dinanzi all’EUIPO avverso una domanda di marchio denominativo, depositata in relazione alle classi di prodotti 18, 25 e 26. L’opposizione trovava il proprio fondamento nel rischio di confusione (articolo 8, pa 1, lett. b), RMUE), lamentando l’opponente la somiglianza tra i segni oltre che l’identità dei prodotti rivendicati. Tuttavia, nel 2016 l’opposizione veniva totalmente respinta.

Nello specifico, in sede di confronto tra i segni denominativi coinvolti, la Divisione d’Opposizione concludeva per la non confondibilità degli stessi, riconoscendo alle notevoli differenze visive esistenti uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione, al punto di rendere meno rilevanti le maggiori somiglianze fonetiche e l’identità delle classi. A tal proposito, in questa sede può essere utile ricordare uno dei principi applicati in riferimento alla classe 25, secondo il quale, generalmente, sebbene la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta di un capo di abbigliamento avviene su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto e rivestirà, perciò, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione.

Successivamente, l’opponente presentava ricorso avverso la suddetta decisione, in seguito accolto dalla Commissione di Ricorso che ha rinviato il caso alla Divisione di Opposizione per il proseguimento della procedura. Nel dettaglio, la Commissione evidenziava che, contrariamente a quanto effettuato nella prima decisione impugnata, fosse opportuno focalizzare l’esame del rischio di confusione sul pubblico che è più portato a confondere i segni, non rilevando negli stessi distinzioni concettuali.

Chiamata nuovamente a decidere, la Divisione accoglieva parzialmente l’opposizione, in ragione del rischio di confusione ravvisato in riferimento a una parte dei prodotti compresi nella classe 25, rispetto ai quali quindi la domanda veniva rifiutata. Nello specifico, in tale sede veniva confermata la somiglianza visiva tra i segni, sebbene ridotta, e posta maggiore attenzione sulla somiglianza dal punto di vista fonetico, alla luce dell’inclusione dell’unico elemento distintivo del marchio impugnato nella pronuncia del marchio anteriore, determinata dalla pronuncia altamente simile delle lettere “I” e “Y” nelle lingue di riferimento. Diversamente, sotto il profilo concettuale, nessun elemento utile veniva individuato ai fini della comparazione, essendo gli elementi distintivi dei segni privi di significato e dunque destinati ad essere percepiti come termini di fantasia e, in quanto tali, ininfluenti ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Nel settembre 2018, la richiedente presentava a sua volta ricorso avverso tale seconda decisione, chiedendone l’annullamento parziale nella misura in cui la domanda di marchio era stata rifiutata. Tuttavia, il ricorso veniva respinto dalla Seconda Commissione di Ricorso, che confermava le conclusioni della decisione impugnata. Nello specifico, la Commissione concludeva similmente alla Divisione di Opposizione in merito alla prova dell’uso del marchio anteriore, giudicandola sufficiente. In sede di valutazione globale, riconosceva la sussistenza del rischio di confusione, tra gli altri elementi, sulla base della ridotta somiglianza visiva e della somiglianza fonetica di grado medio riscontrate tra i segni come anche in considerazione del fatto che tali somiglianze non sono controbilanciate da alcuna differenza concettuale per il pubblico di riferimento.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Somiglianza fonetica tra marchi e rischio di confusione per i consumatori“.

Il successo commerciale di una borsa non è sufficiente per godere della protezione del diritto d'autore

Il Tribunale di Milano ha chiarito rispetto ad un brand di moda francese famoso per uno dei suoi modelli di punta di borsa che il successo commerciale di un prodotto non è sufficiente per godere della protezione del diritto d'autore.

Con la recente sentenza n. 10280, il Tribunale di Milano si è occupato di un caso di contraffazione e imitazione servile di un celebre modello di borsa di una nota azienda francese di pelletteria di lusso, ribadendo quali debbano essere i criteri in base ai quali la protezione del diritto d’autore può essere applicata ad un accessorio di moda.

In particolare, la causa è stata promossa dalla stessa azienda per la tutela di una delle sue più celebri borse e ha fatto seguito a un procedimento cautelare conclusosi con l'impegno del convenuto a cessare e astenersi per il futuro dal commercializzare e promuovere i prodotti contraffatti in oggetto. Tuttavia, dopo due anni, altri prodotti contraffatti sono stati ancora ritrovati sul mercato, il che ha portato Longchamp a intentare un'azione di merito per violazione del marchio e del diritto d'autore, nonché per concorrenza sleale.

Per quanto riguarda la prima contestazione, l’azienda francese deteneva diverse registrazioni comunitarie di marchi in 3D che coprivano la forma trapezoidale e gli elementi distintivi della propria borsa, quali le cuciture, i manici tubolari e le due linguette in pelle alle estremità della cerniera. Data l'identità del prodotto contestato rispetto a tali segni distintivi e il carattere distintivo dimostrato dall'attrice grazie alle massicce promozioni e vendite della borsa, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di contraffazione del marchio.

Tuttavia, quando si è trattato di rivendicare la violazione del diritto d'autore, la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al modello di borsa in quanto "non sembra possibile individuare, nel caso in questione, l'effettiva esistenza del valore artistico richiesto perché tale articolo possa godere di tale specifica protezione". Infatti, la Corte ha ritenuto che nonostante l'innegabile successo commerciale della borsa dimostrato da 54 milioni di unità vendute in 1.500 punti vendita, l’azienda non ha fornito elementi che potessero confermare la presenza del requisito del "valore artistico" nell'aspetto esterno della borsa in questione, desumibile da una serie di parametri oggettivi quali:

  • il riconoscimento da parte degli ambienti culturali e istituzionali delle qualità estetiche e artistiche del prodotto;
  • l’esposizione in mostre o musei;
  • la pubblicazione su riviste specializzate;
  • premi assegnati;
  • l'acquisizione di un valore di mercato così alto da trascendere quello legato unicamente alla sua funzionalità o alla creazione di un artista noto.

Tali conclusioni si possono spiegare considerando che in primo luogo non sono state fornite dalla parte prove adeguate e specifiche in relazione al requisito del valore artistico e in secondo luogo era presente un precedente del 2017 della stessa Corte sulla stessa borsa che negava la protezione del diritto d'autore, citato espressamente e su cui si è fatto affidamento nella decisione.

Tuttavia, in considerazione del grande successo della borsa, della sua ampia diffusione e del fatto che essa si discostava certamente dal settore così come appariva al momento della sua commercializzazione, il Tribunale ha riconosciuto il riconoscimento ottenuto dalla borsa in seguito all'apprezzamento del pubblico dei consumatori. Per tali motivi, poiché i prodotti della convenuta riproducevano fedelmente sia la forma generale della borsa in oggetto sia tutti i suoi dettagli - compresi quelli arbitrari e non dettati dalla sua forma esterna - la Corte ha ritenuto la convenuta responsabile anche di concorrenza sleale per imitazione servile, mentre ha escluso altre forme di concorrenza sleale (appropriazione indebita di valori e condotta generale contraria al principio della correttezza professionale, dichiarate assorbite).

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Milano ha emesso un provvedimento inibitorio per la commercializzazione e la promozione dei prodotti contestati e ha ordinato al convenuto di ritirarli definitivamente dal mercato, con una sanzione di Euro 200 per ogni ulteriore violazione o per ogni giorno di ritardo ma, non avendo parte attorea dimostrato alcun danno effettivo, il convenuto è stato condannato a corrispondere solo Euro 2.000 come danno oltre al rimborso di Euro 4.000 per spese legali.

La decisione sembra discostarsi dalla più recente giurisprudenza italiana in materia di tutela del diritto d'autore anche alla luce delle precedenti decisioni. In ogni caso, il caso mostra l'importanza di costruire un portfolio esaustivo e la necessità di distinguere la prova necessaria ai fini del carattere distintivo da quella relativa al "valore artistico" perché il successo commerciale del prodotto è adatto per il primo ma non è sufficiente per il secondo.

Technology, Media and Telecommunications

I contratti di cessione e licenza IP nel Metaverso

Negli anni a venire il Metaverso avrà un’influenza sempre maggiore sul mondo giuridico ed, in particolare, sul settore del diritto della proprietà intellettuale.

La finalità del presente articolo è dunque di riflettere su alcune delle implicazioni che il Metaverso potrebbe avere rispetto ai contratti di cessione e licenza dei diritti di proprietà intellettuale e su come il contenuto di questi contratti dovrà essere ripensato alla luce delle caratteristiche del nuovo mondo digitale.

Secondo un recente studio condotto da Bloomberg, il Metaverso genererà entro il 2024 un giro di affari per un valore che si stima intorno agli 800 miliardi di dollari. Non sorprende dunque vedere sempre più aziende interessate ad investire nel mondo virtuale col tentativo di accaparrarsi una parte di questo multimiliardario mercato. Appare chiaro che la corsa al Metaverso non coinvolga più solamente aziende tecnologiche come Facebook – Meta dopo l’operazione di “rebranding” annunciata da Zuckerberg lo scorso ottobre – e Microsoft, ma aziende di tutti i settori: da Gucci, Nike e Balenciaga che vendono abiti e accessori digitali su Fortnite e Roblox, a Republic Realm che ha recentemente acquistato un appezzamento di terreno virtuale in The Sandbox per un valore di 4,2 milioni di dollari.

Lo sviluppo del Metaverso andrà di pari passo con la proliferazione di nuove tecnologie immersive (AR e VR), ideate appositamente per consentire agli utenti di vivere esperienze sempre più coinvolgenti all’interno dei mondi virtuali, e con la crescente popolarità di beni e servizi digitali. Appare chiaro pertanto che brevetti, marchi e diritti d’autore ricopriranno un ruolo fondamentale nell’economia del “nuovo mondo”. Il Metaverso permetterà alle aziende e agli utenti di creare e fruire dei contenuti in una maniera finora sconosciuta, spianando la strada a nuove forme di monetizzazione dei diritti di proprietà intellettuale. È perciò di fondamentale importanza che le aziende adottino una strategia ben precisa in merito all’utilizzo, gestione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale, strategia che passa anche attraverso rapporti contrattuali che tengano in considerazione le peculiarità del Metaverso.

Seppur certe dinamiche relative alla cessione e licenza di brevetti, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale rimarranno sostanzialmente invariate, l’avvento del Metaverso porterà inevitabilmente le aziende a ripensare gli attuali modelli contrattuali. Infatti, nonostante il contenuto di ciascun contratto sia diverso a seconda del suo oggetto, dei diritti ceduti e/o concessi in licenza, del modello di pagamento dei corrispettivi e di ogni altra circostanza del caso concreto, vi sono alcuni elementi ricorrenti che dovranno essere tenuti in debita considerazione quando si parlerà di accordi per la cessione o la licenza di diritti di proprietà intellettuale nel Metaverso sia in caso di cessione di opera di nuova creazione sia per quanto riguarda l'attività di clearance dei diritti con riguardo ai contratti già esistenti.

Con particolare riferimento poi ai contratti di cessione e licenza di diritti d’autore, talune problematiche interpretative potrebbero sorgere in merito all’applicabilità nel contesto del Metaverso delle clausole sulle nuove tecnologie che estendono il diritto di sfruttamento su tutte le tecnologie conosciute al momento e da sviluppare in futuro. La normativa di riferimento prevede che nella cessione o licenza “non possano essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata” (art. 119, comma 3, l.d.a.). Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria sembra escludere l’applicabilità analogica del divieto di cessione dei c.d. diritti futuri ai contratti di cessione di diritto d’autore diversi da quelli di edizione di libri, in quanto i primi sono di natura atipica e non soggetti alle disposizioni previste per il contratto di edizione tradizionale. Ne consegue che le aziende sarebbero libere di sfruttare le clausole di cessione o licenza sulle nuove tecnologie anche per ricomprendere l’utilizzo delle opere nel Metaverso.

Inoltre, nonostante si possa affermare che in base alla nostra legge sul diritto d’autore il datore di lavoro è titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere realizzate dai propri dipendenti poi trasformate in beni digitali per il Metaverso, lo stesso potrebbe non applicarsi necessariamente per le opere create dai lavoratori autonomi. A tal proposito, la legge 22 maggio 2017, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2017, entrata in vigore il successivo 14.6.2017), c.d. Jobs Act all'art. 4 prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l’attività inventiva non sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tal scopo compensata. In ogni caso, potrebbe risultare non sempre semplice comprendere se la creazione di diritto d’autore da parte del lavoratore autonomo rientri nello scopo della commissione, rendendo opportuno a tal fine prevedere un’apposita clausola di cessione dei diritti di proprietà intellettuale.

Ad aggiungere un ulteriore livello di complessità è sicuramente l’esistenza di una pluralità di Metaversi che rafforzerà ulteriormente l’esigenza di stabilire in maniera chiara ed inequivocabile l’oggetto dei contratti di cessione e licenza dei diritti di proprietà intellettuale. Esigenza che dovrà in ogni caso essere bilanciata con la necessità di avere contratti che siano in grado di adattarsi ai mutamenti di un ambiente interattivo ed evolutivo, evitando continue rinegoziazioni.

Il successo del Metaverso dipenderà anche in larga parte dai contenuti generati dagli utenti. Ciò significa che nell’economia del Metaverso assumeranno un ruolo fondamentale non solo i contratti di cessione e licenza dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche le condizioni d’uso predisposte dai fornitori dei vari ambienti virtuali. Infatti, nonostante l’immaginario comune porti a pensare al Metaverso come ad un insieme di mondi interoperabili e decentralizzati nei quali gli utenti possono muoversi liberamente, allo stato attuale le diverse piattaforme appaiono più simili a dei “walled gardens” controllati da singole aziende. Pertanto, le condizioni d’uso avranno un ruolo chiave nel modellare i rapporti tra creatori, utenti, fornitori di beni e servizi e proprietari dei vari Metaversi, soprattutto per quanto attiene alla titolarità dei contenuti creati in questi ambienti.

Le strade percorribili in tal senso sono diverse. Ad oggi, per esempio, sono molto diffusi nei mondi virtuali MMO termini d’uso che sanciscono che tutto ciò che risiede o venga creato in questi ambienti sia, o comunque diventi, di proprietà esclusiva del fornitore che lo concede in licenza ai propri utenti. Sulla base di questo modello, gli utenti possono acquistare beni digitali che rimangono tuttavia di proprietà del fornitore, limitandone sostanzialmente la loro commerciabilità e trasferibilità anche verso altri mondi virtuali. Un approccio radicalmente opposto è quello seguito da Second Life, i cui termini d’uso prevedono che i beni virtuali acquistati e creati all’interno del gioco siano di proprietà degli stessi utenti e creatori. Infine, si sta facendo largo anche l’idea che il Metaverso debba essere un ambiente virtuale Web 3.0, aperto e decentralizzato in cui i contenuti, beni e servizi non risiedono sui server di singole aziende, ma vengono disseminati in rete, rimanendo di proprietà dei legittimi autori che hanno il controllo totale dei contenuti e dell’infrastruttura alla base del Metaverso. Questo modello permetterebbe di superare l’impostazione dei “walled garden” per il quale ogni utente è tenuto a rispettare i termini d’uso dei singoli ambienti virtuali che frequenta, trattandosi di isole separate ciascuna soggetta alle proprie regole.

Su un simile argomento possono essere interessanti gli articoli “Le problematiche legali dei brevetti relativi al metaverso – Il futuro è oggi” e “Il metaverso è la nuova rivoluzione del mondo della moda per i diritti di proprietà intellettuale?”.

Le modifiche in materia di Golden Power nel settore delle comunicazioni elettroniche ad opera del Decreto Energia

21/2022 – entrato in vigore il 22 marzo scorso (c.d. “Decreto Energia”) – con il quale il Governo ha adottato una serie di misure in risposta alla crisi in Ucraina, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina sui golden powers, ossia i poteri speciali che il Governo può attivare con riferimento agli investimenti esteri nel nostro Paese.

Talune di queste modifiche riguardano in particolare la disciplina sui poteri speciali inerenti al settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare, il Decreto Energia ha sostituito la norma riguardante i poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5G (art. 1-bis del D.L. n. 21/2012).

Il Decreto Energia, da una parte, conferma l’applicabilità della disciplina sui poteri speciali con riferimento a tali servizi, i quali sono considerati attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Dall’altra, prevede che anche ulteriori servizi, beni rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica (ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud) – i quali saranno meglio individuati da successivi decreti – possano rientrare nel campo di applicazione della disciplina.

La nuova norma introdotta dal Decreto Energia prevede che le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo:

  • beni o servizi relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G o servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, oppure
  • componenti ad alta intensità tecnologica funzionali a tale realizzazione o gestione notifichino, prima di procedere alla predetta acquisizione, un piano annuale, il cui contenuto è dettagliato dalla stessa disposizione.

La norma non fa più riferimento a contratti o accordi “posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea”, comportando dunque che tale notifica debba essere eseguita anche nel caso in cui i predetti contratti o accordi siano posti in essere con fornitori residenti nell’Unione.

Successivamente alla notifica del piano annuale, all’esito del controllo svolto, il Governo potrà: (i) autorizzare il piano; (ii) approvare il piano previa imposizione di prescrizioni o condizioni; (iii) approvare in tutto o in parte il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l’eventuale sostituzione di determinati beni o servizi; oppure (iv) non approvare il piano.

Il termine per l’esercizio dei poteri speciali da parte del Governo è previsto in 30 giorni, il quale può essere esteso di ulteriori 40 giorni in caso sia necessario procedere ad una più approfondita disamina tecnica del piano. Le richieste di informazioni rivolte all’impresa notificante o a soggetti terzi sospendono la decorrenza di tale termine. In caso di incompletezza della notifica, il termine di 30 giorni decorre dal ricevimento delle informazioni che la completano.

In pendenza dello scrutinio da parte del Governo, prima del decorso del predetto termine, il piano non può essere eseguito e, conseguentemente, l’acquisizione oggetto del piano non può essere implementata.

La nuova disciplina prevede sanzioni in caso di violazione: (i) dell’obbligo di notifica; (ii) delle condizioni e delle prescrizioni imposte dal Governo; (iii) del veto opposto dal Governo. In particolare, il Governo può applicare una sanzione amministra

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