
23 giugno 2023 • 7 minuti di lettura
La "nuova" musica creata dall'AI, chi è l'autore?
L’uso sempre più frequente dei sistemi di AI nell’industria della musica fa sorgere punti interrogativi sulla tutela del diritto d’autore. In questo articolo, saranno analizzate le opportunità e le problematiche legali in termini di diritto d’autore legate alla musica generata da o con l’ausilio di sistemi, strumenti e tecniche di AI – ossia l’abilità di una macchina di riprodurre parte delle capacità creative del cervello umano – sempre più spesso usati nella creazione di musica, video e testi.
Il rapido e inarrestabile sviluppo dell’AI fa sorgere numerosi punti interrogativi nell’ambito del diritto della proprietà intellettuale. I processi di realizzazione e sviluppo delle opere creative sono, infatti, disciplinati dalla legge sul diritto d’autore e sono strettamente legati alle trasformazioni tecnologiche e commerciali.
Non sorprende quindi che i progressi relativi alle tecnologie dell’AI e il loro impiego nel settore creativo facciano sorgere nuove opportunità di sviluppo e di business, ma anche nuove problematiche giuridiche, in particolar modo legate all’individuazione dell’autore dell’opera e all’attribuzione dei relativi diritti.
Una delle ragioni di tale successo è che i sistemi di AI offrono le più disparate possibilità di applicazione, semplificando e velocizzando processi lunghi e dispendiosi: dalla composizione della musica alla masterizzazione, dagli strumenti di identificazione dei brani alla creazione di playlist altamente personalizzate. Questa nuova tecnologia sta, quindi, cambiando il modo in cui la musica viene creata dagli artisti e ascoltata dal pubblico.
Vi sono già numerose applicazioni e piattaforme capaci di creare musica online. Alcune di queste sembrerebbero addirittura in grado di produrre musica di qualsiasi genere partendo da una semplice descrizione testuale. Altre, invece, consentono di creare brani e melodie ad “alta fedeltà” (HiFi), ovvero ad alta risoluzione (con suoni generati a 24KHz). Questi algoritmi inoltre sono capaci di generare musica dalla “composizione complessa”, essendo stati addestrati con i dati di oltre 280.000 ore di musica, e potendosi addirittura basare su suoni, melodie e brani esistenti, indipendentemente da come questi siano riprodotti, ovvero anche se fischiettati, cantati o suonati con uno strumento, risultando così potenzialmente in grado di sostituirsi a gran parte dei compositori di colonne sonore.
La tutela d’autore sulle opere musicali generate da AI
Il problema principale di questo e degli altri sistemi di AI capaci di creare musica sta nel fatto che i dati con cui tali sistemi sono stati addestrati potrebbero contenere materiale protetto dal diritto d’autore, con la conseguente violazione del diritto d’autore su tali opere musicali. Ad ogni modo, anche quando la musica realizzata dall’AI non violi altri materiali protetti dal diritto d’autore e sia, dunque, di per sé nuova, si discute del livello di tutela che possa essere concesso a queste opere.
Da un punto di vista giuridico, infatti, occorre comprendere se la normativa nazionale, europea ed internazionale in materia di diritto d’autore subordini la protezione giuridica di un’opera al requisito dell’apporto umano nella sua creazione.
Ad esempio, nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886 viene più volte fatto riferimento al concetto di “autore”, pur senza mai prevederne la natura umana. Pertanto, in astratto, sembrerebbe possibile tutelare un’opera creata da un autore artificiale. Altre normative internazionali ed europee, invece, adottano un’impostazione incentrata sull’oggetto della tutela del diritto d’autore, non includendo alcun riferimento al creatore dell’opera. Analogamente, l’art. 1 della L. n. 633/1941 (c.d. Legge sul diritto d’autore) prevede che “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Nuovamente, viene omesso qualsiasi riferimento all’eventuale requisito dell’apporto umano ai fini della tutela.
Ciò nonostante, è importante ricordare che a livello nazionale, ma anche comunitario e internazionale, al fine di godere della titolarità di un diritto è necessario essere in possesso della capacità giuridica; da qui deriva la complessità di riconoscere una qualche tutela in capo alle “macchine” che, benché in grado di realizzare brani musicali in autonomia, sarebbero per ovvi motivi incapaci di esercitare o rivendicare i propri diritti, qualora concessi. Inoltre, nel nostro ordinamento l’art. 6 della Legge sul diritto d’autore prevede che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito soltanto dalla creazione dell’opera “quale particolare espressione del lavoro intellettuale” e proprio l’esplicito richiamo al concetto di “lavoro intellettuale” viene da molti enfatizzato per sostenere che l’autore deve necessariamente essere una persona umana.
Dunque, qualora i brani musicali siano generati da software di AI, occorre distinguere tra (i) brani musicali ottenuti dall’AI con l’assistenza dell’uomo e (ii) brani generati in autonomia dall’AI.
Nel primo caso, l’opera implica uno sforzo creativo umano, pertanto alla persona fisica – ovvero l’autore – che ha dato origine a tali composizioni spetterà la tutela giuridica concessa dal diritto d’autore; emergono, invece, maggiori criticità nel secondo scenario in quanto le norme in materia autorale stabiliscono che l’intervento dell’uomo sia necessario al fine di dare vita a un’opera creativa tutelabile.
Quanto al contenuto realizzato dall’AI, per valutare se esso sia qualificabile come “opera” dal punto di vista del diritto dell’Unione Europea e, pertanto, tutelabile con il diritto d’autore, diversi studi e pubblicazioni sul tema hanno individuato – anche ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – un test suddiviso in quattro fasi e criteri. In ambito musicale, un brano realizzato tramite l’AI dovrebbe essere: (i) una “produzione nel campo letterario, scientifico o artistico”; (ii) il prodotto di uno sforzo intellettuale umano; (iii) il risultato di scelte creative e (iv) un output che esprime le scelte di cui al punto (iii).
I diritti connessi
Un altro tema interessante quando si parla di brani musicali generati con l’ausilio di software di AI è quello dei diritti connessi. Esistono, infatti, una serie di diritti che, accanto alla categoria dei diritti d’autore, riconoscono tutela giuridica a coloro che intervengono sull’opera stessa attraverso la propria attività imprenditoriale o creatività.
Nel campo della musica, i diritti connessi sono riconosciuti, per esempio, agli interpreti ed esecutori dei brani, a prescindere dal fatto che siano anche autori dell’opera musicale.
Alla luce dell’analisi sopra elaborata, allora, l’improvvisazione originale degli artisti utilizzando strumenti e tecniche dell’AI, come con strumenti tradizionali, potrebbe essere tutelata come opera protetta dal diritto d’autore qualora soddisfi i requisiti di originalità e rispetti le condizioni di fissazione richieste dalla legge nazionale. Allo stesso modo, i produttori di fonogrammi potrebbero beneficiare di protezione legale, indipendentemente dal fatto che il suono sottostante sia stato creato da un essere umano o generato dall’AI, non essendoci alcuna soglia per la protezione, tranne quella per cui l’oggetto debba qualificarsi come fonogramma, cioè debba essere una fissazione del suono. Diversamente, in casi come quello dell’esibizione, il mero atto di attivazione della generazione di suoni o di parole abilitata dall’AI (ad esempio, premendo il pulsante “genera”) senza ulteriori azioni non potrebbe costituire una performance nel senso inteso dalle convenzioni internazionali, in quanto l’esibizione artistica richiede un certo coinvolgimento attivo da parte dell’artista per concedere la protezione dei diritti connessi.
Valutazione caso per caso: assistenza dell’autore (umano) nel processo creativo
È dunque necessario ricorrere ad una valutazione caso per caso per determinare chi sia l’autore dell’opera e dimostrare la presenza di quel livello di originalità e di sforzo intellettuale umano richiesto per ottenere la tutela ai sensi del diritto d’autore. Questo può essere fatto anche tramite operazioni di reverse engineering che riescano a qualificare gli interventi o i contributi umani nell’uso del sistema di AI che hanno portato ad ottenere quel particolare contenuto.
Le norme in materia di tutela autorale, infatti, potranno essere applicate alle opere create dall’AI nei casi in cui tale tecnologia è impiegata come strumento per assistere un autore nel processo creativo. Quando l’apporto umano è totalmente assente, o comunque molto limitato, e il frutto di uno sforzo intellettuale deriva esclusivamente dall’AI, sembra ancora doversi escludere l’applicazione della disciplina del diritto d’autore in virtù dei consolidati principi normativi che identificano come “autore” una persona fisica avente capacità giuridica.
Benché l’idea di una qualche tutela giuridica riconosciuta anche alle opere create autonomamente dall’AI sia ancora lontana, è di buon auspicio la proposta di Regolamento sull’AI. Con l’AI Act ci si pone l’obiettivo di colmare le lacune normative attualmente presenti, create dall’irrefrenabile sviluppo tecnologico, promuovendo gli investimenti e l’innovazione nell’AI, migliorando la governance e l’applicazione effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e sicurezza e facilitando lo sviluppo di un mercato unico per le applicazioni di AI.
