
19 ottobre 2023 • 2 minuti di lettura
La divisione locale di Monaco ha adottato misure cautelari nei confronti di una nota società biotecnologica
Lo scorso 15 settembre la divisione locale di Monaco ha emesso una delle prime decisioni cautelari non limitata alla trattazione di questioni procedurali, pronunciandosi su un caso che ha visto come controparti due gruppi di società attive nel settore delle biotecnologie.
Con ricorso presentato in data 1 giugno 2023, vale a dire il giorno in cui il Tribunale ha iniziato le sue operazioni, le ricorrenti avevano adito la divisione locale di Monaco, dolendosi della contraffazione diretta e indiretta di un brevetto europeo con effetto unitario, nelle giurisdizioni di competenza dell’UPC, ad opera di certi strumenti utilizzati per il rilevamento dell’RNA prodotti e commercializzati dalle resistenti, nonché dei relativi reagenti.
Il Tribunale, verificata la propria competenza, ha affrontato diverse questioni processuali, per poi procedere all’accertamento della validità del brevetto oggetto di causa e dell’interferenza con quest’ultimo dei prodotti della resistente.
Circa la prima questione, la divisione locale di Monaco ha ritenuto il brevetto azionato valido con un elevato grado di probabilità (überwiegende Wahrscheinlichkeit), affermando che lo stesso non si poteva ritenere privo di attività inventiva e che sussisteva il requisito della sufficienza di descrizione. Da quanto si evince dalla pronuncia, articolata in oltre un centinaio di pagine, la Corte ha svolto un primo esame formale circa la validità del brevetto, soffermandosi brevemente sullo standard di certezza necessario per poter ritenere lo stesso valido; la divisione locale di Monaco ha ritenuto opportuno applicare un grado di probabilità inferiore rispetto a quello richiesto nel giudizio di merito, in virtù della provvisorietà delle misure.
In punto contraffazione, la Corte ha accertato la violazione della privativa, sia diretta che indiretta, da parte dei dispositivi contestati, disponendo misure cautelari nei confronti delle resistenti, nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia. A fondamento dei provvedimenti cautelari adottati, la Corte ha esplicitamente annoverato il danno che le ricorrenti avrebbero rischiato di subire in virtù della continuazione della condotta illecita.
Le resistenti hanno affermato, mediante un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web, che appelleranno la sentenza.



