
18 gennaio 2024 • 2 minuti di lettura
La Corte di Appello apre alla possibilità di pronunciarsi senza i giudici tecnici
L'articolo 9, par. 1, dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA) prevede che il collegio della Corte d'Appello si compone di cinque giudici, di cui tre con competenze giuridiche e due con competenze tecniche afferenti al settore tecnologico oggetto della vertenza.
Mediante tre decisioni gemelle, rese in seguito ad altrettante istanze di natura processuale presentate dall’appellante nel corso di un giudizio relativo alla lingua del procedimento di primo grado, la Corte d’Appello si è però discostata dal dettato normativo (procedimenti nn. UPC_CoA_472/2023, UPC_CoA_476/2023 e UPC_CoA_478/2023).
In particolare, ad avviso della Corte, qualora la stessa sia chiamata a pronunciarsi in merito a questioni che non sottendono valutazioni di ordine tecnico, il collegio può essere composto esclusivamente dai tre giudici togati, con esclusione dunque dei membri con competenze tecniche.
A fondamento della decisione, la Corte ha invocato la ratio sottesa alle regole che governano la composizione del Tribunale di prima istanza, che non necessariamente comprende giudici tecnici, oltre che i più generali principi di speditezza, efficienza, proporzionalità, flessibilità ed equità che permeano l’intera impalcatura normativa del sistema UPC.
Il principio espresso dalla Corte è indubbiamente degno di nota, benché molte sarebbero le argomentazioni che volgono in senso opposto. Prime fra tutte, il fatto che, laddove il legislatore ha inteso consentire alla Corte d’Appello di pronunciarsi in composizione ridotta, lo ha fatto espressamente (art. 9, par. 2, UPCA).
Sarà ad ogni modo interessante comprendere se e in che misura l’orientamento così inaugurato troverà seguito in futuro.



