
20 settembre 2024 • 3 minuti di lettura
UPC: contraffazione via internet e giurisdizione della Corte
Il 3 settembre scorso, la Corte d’Appello dell’UPC ha emesso un’utile decisione in materia di contraffazione online e giurisdizione.
La pronuncia trae origine da una vertenza instaurata innanzi alla divisione locale di Mannheim da due società statunitensi, che avevano convenuto in giudizio una pluralità di società cipriote, irlandesi e statunitensi lamentando la contraffazione indiretta di un proprio brevetto rivendicante una tecnologia concernente il c.d. adaptive bitrate streaming. In particolare, secondo la tesi attorea, le convenute avrebbero offerto, anche nei Paesi aderenti all’UPCA, file e lettori multimediali che, nel momento di interazione con i dispositivi degli utenti finali, avrebbero fatto uso del metodo rivendicato nel brevetto.
Le convenute avevano sollevato una preliminary objection, eccependo, tra l’altro, la carenza di giurisdizione dell’UPC.
Con provvedimento del 5 aprile 2024, la Divisione locale di Mannheim aveva rigettato le eccezioni sollevate dalle convenute, rilevando che le condotte asseritamente illecite risultavano poste in essere anche all’interno dei Paesi aderenti all’UPCA.
La decisione è stata impugnata innanzi alla Corte d’Appello, che ha però concluso in senso analogo al giudice di primo grado.
In particolare, secondo i giudici di Lussemburgo, è pacifico che la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” di cui all’Art. 7(2) Reg. UE Bruxelles I-bis ricomprenda tanto il luogo in cui il danno si verifica o può verificarsi, quanto quello in cui ha luogo l’evento a monte. Nel caso di offerta via internet di beni o servizi in tesi interferenti con un titolo di privativa, il luogo in cui l’evento dannoso può verificarsi ben può essere individuato in quello in cui il sito internet è accessibile al pubblico. Ciò, anche a prescindere dal fatto che il sito sia o meno effettivamente indirizzato agli utenti di uno dei Paesi aderenti all’UPCA, o ancora dal luogo ove i server sono ubicati, nel caso di specie all'infuori degli Stati aderenti all'UPCA.
Inoltre, confermando quanto già espresso dalla Corte di prima istanza, i giudici d’appello hanno sottolineato che, ai fini del vaglio di giurisdizione, non è necessario condurre un’indagine circa i requisiti affinché possa ravvisarsi la denunciata contraffazione indiretta del titolo azionato, essendo tale esame prodromico esclusivamente alla decisione nel merito della vertenza.
Nel caso di specie, essendo i servizi delle convenute accessibili anche da utenti situati in Paesi aderenti all’UPCA, tra cui la Germania, la Corte ha dunque confermato la giurisdizione dell’UPC.
Sarà interessante, posto che le condotte lamentate si estendono anche a Paesi ulteriori rispetto a quelli aderenti all’UPCA e membri dell’Unione europea, vedere se l’UPC, a definizione del procedimento di merito, si pronuncerà anche sul tema della c.d. long-arm jurisdiction.



