
18 luglio 2025 • 2 minuti di lettura
UPC: la pubblicità degli atti processuali di un giudizio definito
Lo scorso 30 giugno, la Divisione Centrale di Parigi ha emesso due decisioni gemelle (vedi qui e qui) ai sensi della Rule 262.1 (b) RoP. A mente di tale disposizione, è consentito l'accesso del pubblico ad atti e documenti del processo, previa richiesta motivata da sottoporre al vaglio della Corte e fatti salvi i limiti derivanti da ragioni di confidenzialità o dalla protezione dei dati personali.
Le due decisioni, pur riferendosi al medesimo giudizio, definito dalle parti mediante accordo transattivo, originano da istanze di accesso fondate su motivi distinti.
La prima istanza è stata formulata da rappresentanti abilitati al patrocinio innanzi all'UPC ed è stata motivata da finalità di studio e approfondimento. La seconda è stata avanzata da una società convenuta in un diverso giudizio di contraffazione, avente ad oggetto il medesimo brevetto oggetto di tale procedimento. In quest'ultimo caso, il richiedente ha addotto un interesse personale ad ottenere elementi utili a orientare la propria difesa nella vertenza pendente.
La Divisione parigina ha accolto entrambe le istanze, evidenziando, coerentemente con l'orientamento avallato anche dalla Corte d'Appello (v. Ocado v. Autostore), che la pubblicità degli atti del giudizio costituisce un principio generale, che può essere limitato solo a fronte di specifiche esigenze di ordine pubblico, protezione dei dati o di tutela della riservatezza. Secondo i giudici, il fatto che il procedimento sia ormai concluso esclude peraltro buona parte delle ragioni che potrebbero militare a favore della confidenzialità degli atti del giudizio, non potendo l'accesso dei terzi interferire con la c.d. integrità del procedimento.
Le due decisioni confermano la lettura estensiva del principio di pubblicità da parte della giurisprudenza UPC, destinato verosimilmente ad ulteriormente consolidarsi in futuro.



