
30 gennaio 2026
La persona esperta del ramo e la common general knowledge secondo l'UPC
Con decisione del 16 gennaio 2026, emessa all'esito di un procedimento avente ad oggetto la validità e la contraffazione di un brevetto relativo a un dispositivo di chiusura per porte di veicoli, la Divisione locale di Parigi ha fornito alcuni chiarimenti - tra l'altro - in merito alla nozione di "person skilled in the art" e di "common general knowledge".
Secondo quanto statuito, la persona esperta del ramo è una figura che opera nel settore tecnico in cui sorge il problema tecnico che l’invenzione si propone di risolvere, dispone di conoscenze tecniche di base e competenze di medio livello, e che è in grado di svolgere attività di routine in linea con le sue conoscenze generali, quelle del settore di riferimento e quelle ricomprese nello stato dell'arte.
Ne consegue che la persona esperta del ramo, come già chiarito dalla Corte d'Appello in una precedente e rilevante pronuncia, non possiede capacità inventiva propria, ma necessita di un'indicazione o di una motivazione che, muovendo da un punto di partenza realistico, la orienti verso l'invenzione oggetto del brevetto.
Quanto alla nozione di "common general knowledge", secondo la Corte essa comprende quelle conoscenze che si suppone che la persona esperta del ramo possieda o possa reperire ricorrendo a fonti affidabili e generalmente utilizzate nel settore, quali manuali, testi scientifici, enciclopedie o banche dati specialistiche di uso corrente. Non comprende, invece, eventuali documenti riservati, come disegni industriali non accessibili al pubblico, né prodotti il cui funzionamento non può essere facilmente compreso senza ulteriori operazioni, quali lo smontaggio.
La pronuncia ha inoltre ribadito quanto in precedenza affermato dalla Divisione Centrale di Parigi, ovvero che la "common general knowledge" non coincide necessariamente con tutto quanto è pubblicamente accessibile (c.d. "public knowledge"), nozione questa che può includere anche conoscenze che vanno oltre quelle che formano il bagaglio di conoscenze generale della persona esperta del ramo.
Quanto infine all'onere della prova, la Corte ha riaffermato il principio secondo cui spetta alla parte che invoca determinate conoscenze dimostrarne l’effettiva appartenenza al bagaglio tecnico comune alla data di deposito della domanda di brevetto o della priorità da questa rivendicata.
Applicando i principi sopra riassunti al caso in esame, così come gli ulteriori criteri in precedenza elaborati dalla Corte d'Appello per la valutazione dell'attività inventiva, i giudici hanno concluso per la validità del brevetto, e per la sua violazione.



