Aggiungi un segnalibro per cominciare

Building_P_0021
30 aprile 20248 minuti di lettura

Antitrust Bites – Newsletter

Aprile 2024
L’AGCM avvia un’istruttoria per abuso di posizione dominante nei mercati delle materie prime per la realizzazione di sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri

Con provvedimento pubblicato nel Bollettino dell’8 aprile 2024, l’AGCM ha avviato un’istruttoria per stabilire se la società Novamont abbia violato il divieto di abuso di posizione dominante nei mercati delle materie prime per la realizzazione di sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri che, secondo la normativa italiana, possono essere commercializzati solo se prodotti con materiale biodegradabile e compostabile.

La Novamont è una società attiva nella produzione di bioplastiche e, principalmente, della materia prima denominata “Mater-Bi”, ossia una tipologia di bioplastica biodegradabile e compostabile utilizzata normalmente per produrre sacchetti leggeri e ultraleggeri, imballaggi, sacchetti per i rifiuti, prodotti per l’agricoltura e per il cd. foodservice, come posate, bicchieri, cannucce e piatti.

Secondo l’ipotesi istruttoria formulata dall’AGCM Novamont avrebbe stipulato due “gruppi” di accordi, gli uni con gli utilizzatori delle buste leggere e ultraleggere prodotte da Novamont e gli altri con i trasformatori, ossia i soggetti che acquistano la materia prima da Novamont per produrre a propria volta sacchetti in bioplastica leggera e ultraleggera.

La prima tipologia di accordi, conclusi con le centrali di acquisto della grande distribuzione organizzata (GDO) e altri esercenti, imporrebbe agli utilizzatori di acquistare sacchetti di plastica composti esclusivamente con la Mater-Bi, dietro corresponsione da parte di Novamont di un importo fisso o variabile in base al volume di acquisti. Gli accordi con i trasformatori opererebbero invece una distinzione tra “premium partner” e “partner base”, a seconda che gli acquirenti impieghino il Mater-Bi in tutti o nella maggior parte dei loro prodotti.

Secondo l’AGCM, tali accordi – che agirebbero su due livelli della filiera, essendo rivolti sia ai trasformatori che agli utilizzatori – potrebbero costituire un abuso di posizione dominante nella misura in cui limiterebbero, da un lato, gli sbocchi di materie prime concorrenti di Mater-Bi adeguate alla produzione di sacchetti leggeri e ultraleggeri secondo la normativa italiana e, dall’altro, la produzione e commercializzazione di tali sacchetti prodotti con materie prime alternative a Mater-Bi.

I soggetti cui possa derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto di indagine o dai provvedimenti adottati all’esito dell’istruttoria, possono intervenire nel procedimento avviato nei confronti di Novamont entro l’8 maggio 2024.

 

Autorità antitrust UK: aggiornamento al report sui foundation models basati sull’IA

L’11 aprile scorso l’autorità antitrust del Regno Unito, Competition and Markets Authority (CMA), ha pubblicato un aggiornamento al report sui foundation models pubblicato a settembre 2023 contenente gli esiti dell’indagine – avviata a maggio 2023 – relativa all’impatto dei c.d. “foundation models”, ossia sistemi basati sull’intelligenza artificiale (IA), sulla concorrenza e sui consumatori.

Il report di aggiornamento, nel fornire una panoramica dello sviluppo del settore dei foundation models da settembre 2023 ad oggi, riporta un aggiornamento dei principi guida che la CMA ha già illustrato nella precedente versione del report aventi l’obiettivo di garantire l’effettività della tutela della concorrenza e dei consumatori nel contesto dell’evoluzione dei foundation models e individua, inoltre, tre principali rischi per la concorrenza collegati agli sviluppi dei foundation models di IA.

La CMA, in particolare, individua i tre seguenti rischi che potrebbero contrastare una concorrenza equa, aperta ed efficace:

  1. la possibilità che le imprese che controllano gli input critici per lo sviluppo dei foundation models (come, ad esempio, i dati, la capacità di calcolo e le capacità tecniche) ne limitino l’accesso a imprese interessate a poterne usufruire;
  2. la possibilità che i principali operatori esistenti nel settore sfruttino il loro potere di mercato per limitare la concorrenza nella diffusione dei foundation models;
  3. la possibilità che le partnership tra gli operatori chiave nel mercato ne rafforzino o amplino le posizioni di potere di mercato.

 

Abuso di posizione dominante: l’AGCM avvia un procedimento cautelare nei confronti di Ryanair

Con provvedimento dello scorso 3 aprile, reso nell’ambito dell’istruttoria avviata il 14 settembre 2023 per accertare un possibile abuso di posizione dominante da parte di Ryanair nel mercato del trasporto aereo, l’AGCM ha deliberato l’avvio di un procedimento cautelare nei confronti di Ryanair al fine di evitare che i comportamenti posti in essere finora dal vettore determinino danni gravi e irreparabili durante il periodo necessario alla conclusione dell’istruttoria.

Con il provvedimento di avvio dell’istruttoria in data 14 settembre scorso (per maggiori dettagli, Antitrust Bites – settembre 2023), l’AGCM aveva contestato a Ryanair condotte volte ad ostacolare le prenotazioni degli utenti tramite le agenzie di viaggio – sia fisiche che online – mediante una serie di comportamenti volti a bloccare o rendere più difficoltosa la fruizione del servizio acquistato tramite agenzie di viaggio.

Ryanair avrebbe infatti:

  • impedito alle agenzie di utilizzare il proprio sito web per effettuare l’acquisto dei biglietti aerei per conto dei loro clienti;
  • veicolato ai clienti delle agenzie di viaggi informazioni denigratorie nei confronti delle stesse;
  • fornito esclusivamente ad un sottogruppo di agenzie di viaggio (che non includeva quelle online) la possibilità di accedere all’inventario (che risultava tuttavia ridotto) dei voli Ryanair tramite le piattaforme GDS (Global Distribution System).

Tali condotte, volte ad escludere le agenzie di viaggio dai mercati della prenotazione e vendita di servizi turistici al fine di accentrare entrambe le attività sui canali del vettore, sono state ritenute dall’AGCM sufficienti ad integrare un possibile abuso di posizione dominante da parte di Ryanair nel mercato del trasporto aereo.

A partire da novembre 2023, a seguito dell’avvio dell’istruttoria, Ryanair avrebbe ancor di più inasprito la propria condotta escludente, arrivando, a fine gennaio 2024, ad ammettere quale unica modalità di distribuzione un contratto che, tra le altre previsioni, imporrebbe il reindirizzamento del consumatore sul sito del vettore per l’acquisto di biglietti e l’eliminazione dell’autonomia tariffaria delle singole agenzie. Ad avviso dell’Autorità, tali accordi avrebbero contribuito a consolidare in maniera significativa gli effetti della condotta abusiva, imponendo di fatto un nuovo modello di business per le agenzie con l’obiettivo di ridurne la pressione concorrenziale.

In ragione delle condotte rilevate all’avvio del procedimento, e, a fortiori, a seguito dell’inasprimento delle stesse, considerato tanto il concreto pericolo di scomparsa, per il mercato italiano, dell’autonomia commerciale delle agenzie di viaggio, quanto il consolidamento della posizione dominante di Ryanair sul mercato, l’AGCM ha ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora e necessario l’avvio del procedimento cautelare finalizzato all’adozione urgente di una misura cautelare volta a sospendere le condotte attuate da Ryanair e permettere alle agenzie di viaggio, nelle more della conclusione del procedimento principale, di avere accesso all’offerta di voli del vettore alle medesime condizioni tecnico-economiche offerte da Ryanair e di acquistare biglietti aerei per i propri clienti.

 

Le nuove Q&A sul Regolamento foreign subsidies

La Commissione europea ha aggiornato le Q&A relative al Regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (altresì noto come Foreign Subsidies Regulation o FSR).

In particolare, la Commissione ha chiarito che:

  • ai fini del calcolo delle soglie che fanno sorgere l’obbligo di notificare un’operazione alla Commissione ai sensi del FSR, vanno computati anche i contributi finanziari concessi nei tre anni precedenti l’operazione a società che nel frattempo sono state cedute o liquidate;
  • i gestori di fondi di investimento sono esentati dall’obbligo di notificare contributi finanziari ricevuti negli ultimi tre anni da fondi diversi da quelli utilizzati nell’ambito dell’operazione non solo nel caso espressamente previsto dal FSR, ossia quando si applica loro la direttiva UE 61/2011, ma anche se dimostrano di essere soggetti a una legislazione equivalente a quella di tale direttiva in uno Stato extra UE;
  • la fornitura e l’acquisto di beni e servizi a condizioni di mercato nel corso della normale attività commerciale non rientrano nell’obbligo di notifica ai sensi del FSR, a meno che non si tratti di servizi finanziari. La ratio di tale eccezione è quella di evitare che servizi quali prestiti, garanzie o agevolazioni creditizie, forniti da paesi terzi, che potrebbero costituire sovvenzioni estere potenzialmente distorsive del mercato interno si sottraggano all’ambito di applicazione dell’obbligo di notifica;
  • la valutazione della Commissione se una sovvenzione estera provoca una distorsione del mercato interno è circoscritta alla sola concentrazione oggetto di notifica e non si estende ad altre concentrazioni che possano essere agevolate direttamente dall’eventuale sovvenzione.

 

L’AGCM pubblica i risultati dell’indagine conoscitiva sul mercato degli apparecchi acustici in Italia

Il 26 marzo 2024, l’AGCM ha pubblicato la relazione che conclude l’indagine conoscitiva avviata il 12 settembre 2023 al fine di approfondire le dinamiche e i meccanismi di funzionamento della distribuzione e vendita degli apparecchi acustici in Italia, inclusi gli aspetti relativi agli acquisti pubblici destinati al fabbisogno del Sistema Sanitario Nazionale e i collegati Sistemi Sanitari Regionali. Al termine dell’indagine, l’Autorità ha inviato una segnalazione al Parlamento e ad altre istituzioni competenti per segnalare le criticità rilevate.