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31 dicembre 2025

Antitrust Bites - Newsletter

Dicembre 2025
L'AGCM avvia un'indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla GDO nell’ambito della filiera agroalimentare

Con provvedimento del 16 dicembre scorso, l'AGCM ha avviato un'indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata (GDO) nell'ambito della filiera agroalimentare.

Alla base dell'avvio del procedimento AGCM evidenzia di aver riscontrato, negli ultimi anni, una divaricazione tra l'inflazione generale e l'inflazione dei generi alimentari, che avrebbe dato luogo a un'impennata dei prezzi al consumo decisamente più marcata per i beni alimentari e a fronte della quale si sarebbe registrata una crescita inadeguata dei margini dei produttori agricoli. Tale situazione, secondo l'Autorità, potrebbe essere dovuta al forte squilibrio di potere contrattuale degli agricoltori rispetto alle grandi catene della GDO.

Ciò in quanto secondo AGCM mentre a monte della filiera agroalimentare vi sarebbe una base produttiva estremamente frammentata, a valle, invece, si osserverebbe un settore della distribuzione finale caratterizzato da un livello di concentrazione elevato e crescente nel tempo, che potrebbe consentire alle catene della GDO di imporre unilateralmente le condizioni economiche e operative della fornitura, spuntando margini di guadagno "ingiustificatamente" superiori a quelli riconosciuti ai propri fornitori.

L'indagine, quindi, è finalizzata a verificare in che misura, e con quali modalità, l’evoluzione del settore in corso si riverberi sulle modalità di esercizio del potere di acquisto della GDO nei confronti dei propri fornitori e sul confronto concorrenziale tra operatori.

L'AGCM, pertanto, ha invitato i soggetti interessati a presentare i propri contributi sul tema entro il 31 gennaio 2026, sollecitando, in particolare, contributi relativi a:

  • eventuali criticità relative alle modalità di esercizio del potere di acquisto da parte degli operatori della GDO;
  • eventuali criticità concorrenziali connesse al fatto che le catene della GDO eserciterebbero il proprio potere di acquisto anche attraverso diverse forme di aggregazione non societaria;
  • eventuali criticità presenti nella negoziazione e gestione del trade spending, ossia dei pagamenti versati dai fornitori agli operatori della GDO per la remunerazione dei servizi promozionali e di vendita dei loro prodotti;
  • opportunità e difficoltà per i produttori connesse alla fornitura di prodotti a marchio del distributore, che inciderebbero sempre di più sugli assortimenti delle catene della GDO;
  • eventuali anomalie di funzionamento o criticità riscontrate nel meccanismo di trasferimento a valle, da parte degli operatori della GDO, delle oscillazioni di prezzo degli input produttivi e degli eventuali risparmi di costo ottenuti in fase di approvvigionamento.

Il termine di chiusura dell’indagine è fissato al 31 dicembre 2026.

 

La Commissione europea avvia un procedimento nei confronti di Google per abuso di posizione dominante

Con comunicato stampa dello scorso 9 dicembre, la Commissione europea ha reso noto di aver avviato un'istruttoria nei confronti di Google al fine di verificare la sussistenza di un possibile abuso di posizione dominante. In base all'ipotesi della Commissione, Google avrebbe utilizzato contenuti di editori web e materiali presenti sulla piattaforma YouTube per finalità legate allo sviluppo e all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, senza corrispondere un'adeguata remunerazione e senza offrire ai titolari dei contenuti la possibilità di opporsi a tale utilizzo.

Da quanto si apprende dal comunicato stampa l'istruttoria avviata dalla Commissione intende verificare in particolare se Google abbia imposto condizioni non eque a editori e creatori di contenuti e abbia riservato a se stessa un accesso privilegiato a tali contenuti, con potenziali effetti escludenti nei confronti di sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale concorrenti.

Più nello specifico, le preoccupazioni sulle quali la Commissione intende indagare sono le seguenti.

  • Google potrebbe aver utilizzato i contenuti di editori web per sviluppare i propri servizi basati su AI generativa "AI Overviews" e "AI Mode" – i quali sono forniti da Google ai propri utenti nelle pagine che mostrano i risultati di ricerche svolte su Google Search – senza corrispondere agli editori un'adeguata remunerazione per l'utilizzo dei propri contenuti e senza offrire loro la possibilità di negarne l'utilizzo per tali finalità senza perdere la possibilità di avere accesso a Google Search (necessario per molti editori per assicurarsi il traffico degli utenti di Internet verso i propri contenuti).
  • Google potrebbe inoltre aver utilizzato video e altri contenuti presenti su YouTube al fine di addestrare i modelli di AI generativa, senza corrispondere ai creatori di tali contenuti un'adeguata remunerazione e senza offrire loro la possibilità di negare l'utilizzo dei loro contenuti. I creatori dei contenuti presenti su YouTube sarebbero infatti obbligati a concedere a Google l'utilizzo dei propri contenuti per diverse finalità, tra cui l'addestramento dei modelli di AI. Google non offrirebbe a tali creatori un'adeguata remunerazione e non consentirebbe loro di caricare i propri contenuti su YouTube senza permettere a Google di utilizzare tali contenuti. Parallelamente, le policy di YouTube limiterebbero l'accesso a tali contenuti da parte di soggetti terzi per finalità analoghe.

L'avvio di questo procedimento si inserisce nel solco di una crescente attenzione della Commissione europea sui mercati digitali. Negli ultimi anni oltre la metà dei procedimenti avviati dalla Commissione in tema di abuso di posizione dominante ha infatti riguardato operatori attivi nel settore digitale.

 

Il Consiglio di Stato si pronuncia sul calcolo degli interessi dovuti dalle imprese a seguito di rideterminazione della sanzione

Con sentenza n. 9700/2025 il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine al dies a quo dal quale decorrono gli interessi moratori dovuti dalle imprese sanzionate in caso di rideterminazione della sanzione a fronte del parziale accoglimento del ricorso proposto da un'impresa.

La sentenza di primo grado sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato aveva aderito all’orientamento secondo cui, in considerazione della retroattività dell'effetto annullatorio derivante dall'accoglimento dei motivi di ricorso, in caso di rideterminazione della sanzione la sanzione originaria sarebbe da considerarsi inesigibile e l’obbligazione pecuniaria sorgerebbe solo all’esito della rideterminazione della sanzione. Di conseguenza, gli interessi moratori inizierebbero a decorrere non dalla data del provvedimento originario, ma da quella della rideterminazione della sanzione.

Riformando questo orientamento, il Consiglio di Stato ha stabilito che gli interessi di mora decorrono dalla data indicata nel provvedimento originario, anche quando la sanzione venga rideterminata in seguito al parziale accoglimento del ricorso.

Il Collegio, muovendo dalla natura degli interessi di mora e dalla funzione risarcitoria cui assolvono, ha evidenziato che il presupposto per la loro maturazione non è la liquidità del debito – come avviene per gli interessi corrispettivi e compensativi – bensì la sua esigibilità, che sussiste quando l’obbligazione è dovuta ed è scaduto il termine per il pagamento.

Sotto tale profilo, il Consiglio di Stato ha quindi osservato – in maniera opposta rispetto alla giurisprudenza seguita dal TAR in primo grado – che se la sanzione non è annullata, ma è solo rideterminata nel suo importo, il ritardo nel pagamento non è cancellato e decorre sempre dalla data dell’originario provvedimento (salva la diversa base di computo della maggiorazione se la sanzione viene ridotta nel quantum). 

Ciò in quanto la sentenza che riduce il quantum conferma che la sanzione è stata legittimamente irrogata e che, sebbene per un importo minore di quello precedentemente determinato, il suo pagamento era dovuto sin dalla data indicata nell’originario provvedimento.

Pertanto, in caso di riduzione dell’importo della sanzione si dovrà considerare come base di calcolo di interessi e maggiorazioni l’importo minore rideterminato e come dies a quo per il calcolo della maggiorazione quello fissato dall’originario provvedimento

 

La Corte di Giustizia si pronuncia sul perimetro applicativo del test Bronner in materia di diniego di accesso ad un'infrastruttura essenziale

Con sentenza del 18 dicembre 2025, la Corte di Giustizia dell'Unione europea  si è pronunciata sull'ambito di applicazione delle condizioni enunciate dalla sentenza Bronner per accertare se il rifiuto di concedere l'accesso a un'infrastruttura essenziale costituisca un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE.

La sentenza trae origine dal rinvio pregiudiziale formulato da un giudice bulgaro volto a chiarire se il test Bronner sia applicabile anche quando l'infrastruttura essenziale non sia stata sviluppata dall'impresa in posizione dominante, ma sia stata finanziata da fondi pubblici e successivamente acquisita dall’impresa dominante nell’ambito di una privatizzazione o a seguito di una concessione.

Innanzitutto, la Corte ricorda che secondo i criteri enunciati dalla sentenza Bronner il rifiuto di concedere l'accesso ad un'infrastruttura essenziale costituisce un abuso di posizione dominante a condizione che: (i) il rifiuto sia idoneo a eliminare del tutto la concorrenza sul mercato da parte del soggetto che ha richiesto l'accesso; (ii) il rifiuto non possa essere obiettivamente giustificato; e (iii) l'infrastruttura sia indispensabile per l'esercizio dell'attività di tale soggetto (che non può essere realmente o potenzialmente sostituita). Tali condizioni rispondono all'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra la tutela della concorrenza, da un lato, e la libertà di contrarre dell'impresa in posizione dominante, dall'altro.

La Corte precisa che l'applicabilità di questi criteri richiede che siano soddisfatte due condizioni cumulative, ossia che l'impresa dominante (i) abbia sviluppato l'infrastruttura per le esigenze delle proprie attività e (ii) detenga tale infrastruttura.

Con la sentenza in commento, la Corte afferma che la circostanza che un'infrastruttura sia stata costituita o sviluppata da autorità pubbliche o mediante finanziamenti pubblici non è sufficiente, di per sé, ad escludere l'applicazione del test Bronner. In particolare, la Corte chiarisce che se l'infrastruttura, pur avendo origine pubblica, sia stata acquistata dall'impresa dominante a un prezzo e a condizioni risultanti da una procedura concorrenziale è assimilabile ad un'infrastruttura costituita o sviluppata da tale impresa. Per contro, se il processo di privatizzazione non era idoneo a garantire la natura concorrenziale del prezzo e delle condizioni di acquisizione il test Bronner non può trovare applicazione.

Con riferimento al criterio secondo cui l'impresa dominante deve detenere l'infrastruttura, la Corte precisa che le condizioni enunciate nella sentenza Bronner si applicano solo se l’impresa dominante dispone di piena autonomia decisionale sull’accesso all’infrastruttura. Al contrario, quando tale autonomia è esclusa da obblighi normativi, come l'obbligo di garantire l'accesso alla propria infrastruttura, non è possibile considerare che l'impresa sia detentrice dell’infrastruttura.

Dunque, con la sentenza in esame la Corte ammette l'applicazione del test Bronner a un’infrastruttura che è stata sviluppata dall’autorità pubblica e solo successivamente acquisita da un’impresa dominante, a seguito di una privatizzazione o di un’assegnazione in concessione da parte dello Stato, a condizione che tale operazione di privatizzazione o di trasferimento di diritti esclusivi si sia svolta a valle di un procedimento concorrenziale e che l'impresa disponga di un’autonomia decisionale totale per quanto riguarda l’accesso all'infrastruttura.

 

Intese verticali nel mirino dell'AGCM

Lo scorso 25 novembre, l'AGCM ha reso noto di aver avviato due distinte istruttorie per presunte intese verticali nel mercato della vendita di orologi di fascia media. In particolare, i procedimenti riguardano alcune condotte commerciali tra due produttori di orologi e i loro distributori autorizzati.

Nel primo procedimento, le condotte potenzialmente illegittime sono state individuate nella previsione, negli accordi di rivendita per uno specifico marchio di orologi, di una clausola che impone ai distributori di esporre unicamente i prezzi di vendita consigliati nelle comunicazioni rivolte al pubblico, sia nei negozi fisici, che nei canali di vendita online. Il rispetto di tale clausola sarebbe stato garantito attraverso un'intensa attività di monitoraggio dei rivenditori da parte del fornitore, il quale, nel caso di disallineamento rispetto ai prezzi "consigliati", avrebbe minacciato e attuato ritorsioni quali la sospensione delle forniture e l'applicazione di condizioni di pagamento peggiorative (pagamento anticipato in luogo delle dilazioni concesse fino a quel momento).

Tali condotte, sebbene formalmente finalizzate a limitare i soli prezzi pubblicizzati, secondo l'AGCM potrebbero incidere, in concreto, sui prezzi effettivi praticati dai distributori, riducendo la loro libertà di determinazione e restringendo la concorrenza a valle tra questi.

Anche il secondo procedimento riguarda condotte di imposizione dei prezzi di rivendita attuate tramite i rappresentanti commerciali del fornitore, i quali, secondo una prima ricostruzione dei fatti, intimerebbero ai distributori autorizzati di non applicare sconti rispetto ai prezzi decisi dal produttore o di rimuovere gli sconti eventualmente applicati, dietro minacce di ritorsioni commerciali.

Questa seconda istruttoria è stata avviata dall'Autorità nonostante gli accordi tra il produttore e i distributori prevedessero formalmente la libertà dei distributori nella determinazione dei prezzi.

In entrambi i casi l'AGCM ha rilevato un altissimo grado di allineamento dei prezzi praticati dai rivenditori rispetto a quelli suggeriti dai produttori e ha ritenuto possibile che le condotte descritte integrino un'intesa restrittiva della concorrenza sotto forma di Resale Price Maintenance (RPM), una restrizione fondamentale della concorrenza ai sensi del Regolamento UE n. 2022/720.

L'avvio delle istruttorie sembra dimostrare un crescente interesse dell'AGCM nel contrasto delle restrizioni verticali e, in particolare, delle condotte di RPM, come testimoniato anche dal recente avvio di un'istruttoria nel mercato dei droni civili, di cui abbiamo parlato nella nostra newsletter di novembre 2025.