
26 febbraio 2026
Antitrust Bites – Newsletter
Febbraio 2026Divulgazione delle prove nelle azioni preliminari alle domande di risarcimento del danno antitrust: la pronuncia della Corte di Giustizia
Con sentenza del 29 gennaio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sull'ambito di applicazione dell'art. 5, para. 1, della Direttiva 2014/104/UE – norma che disciplina la divulgazione delle prove nei procedimenti relativi ad un'azione per il risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza.
La sentenza origina dal rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte suprema del Portogallo volto a chiarire se la previsione di cui all'art. 5, para. 1, della Direttiva sia applicabile ad un'azione diretta ad ottenere l'accesso ai mezzi di prova anche prima della proposizione di un’apposita azione per il risarcimento del danno.
Muovendo da un'interpretazione sistematica, la Corte evidenzia come talune disposizioni della Direttiva esprimono proprio la volontà del legislatore dell'Unione di ricomprendere simili azioni ("preliminari" rispetto ad un'azione di risarcimento danni) nel perimetro applicativo dell'art. 5, para 1. In particolare, i considerando 22 e 27 si riferiscono, rispettivamente, all'attore che "intende promuovere un'azione di risarcimento del danno" e alle prove necessarie "ad esperire" le azioni per il risarcimento del danno.
Pertanto, la Corte accoglie un'interpretazione estensiva dell'art. 5, para. 1, secondo la quale quest'ultimo si applica ad un'azione preliminare diretta ad ottenere l'accesso ad elementi di prova prima dell'avvio di un'azione per il risarcimento del danno, purché una siffatta azione sia ammessa dal diritto nazionale (come nel caso del diritto portoghese, che prevede esplicitamente la possibilità di formulare una richiesta di divulgazione di prove prima dell'esperimento dell'azione risarcitoria).
In risposta agli ulteriori quesiti pregiudiziali, la Corte si è poi pronunciata sui requisiti cui è subordinato l'ottenimento delle prove richieste nell'ambito dei procedimenti relativi ad un'azione per il risarcimento del danno.
La Corte ricorda che l'art. 5, para. 1, impone al presunto danneggiato che richiede la divulgazione delle prove di dimostrare la "plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno". A tal fine, la sola decisione con cui la Commissione accerta l'infrazione antitrust non è sufficiente: il ricorrente è tenuto a produrre elementi a supporto della plausibilità del danno e del nesso causale tra il danno e la violazione stessa.
Quanto alla plausibilità del danno, la Corte precisa che la presunzione relativa di danno prevista dalla Direttiva per i cartelli non si estende anche alle restrizioni verticali. Di conseguenza, una decisione che accerti un'intesa verticale, anche se qualificata come restrizione per oggetto, non è di per sé sufficiente a rendere plausibile l'esistenza del danno.
Infine, la Corte chiarisce che la nozione di "plausibilità" va intesa nel senso che "è più probabile che improbabile" che ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità per un violazione del diritto della concorrenza. Pertanto, non è richiesta una dimostrazione di un grado particolarmente elevato di probabilità che le condizioni per il sorgere della responsabilità siano soddisfatte, al fine di non far gravare sull'attore un onere della prova eccessivo.
Rating di legalità AGCM: principali modifiche e nuove disposizioni operative
Il 16 marzo 2026 entrerà in vigore il nuovo Regolamento attuativo sul Rating di legalità dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2026.
Il Rating di legalità, come noto, consiste in un "bollino" attribuito dall'AGCM alle imprese che soddisfano elevati standard di legalità, trasparenza ed etica aziendale e la sua attribuzione consente all'impresa che lo ottiene di godere di un'accresciuta credibilità e reputazione sul mercato, nonché di conseguire una serie di benefici pratici in sede di partecipazione a gare e nell'accesso al credito.
Il nuovo Regolamento tenendo conto delle evoluzioni della prassi applicativa e della giurisprudenza, nonché degli esiti della consultazione pubblica svolta dall'AGCM, introduce alcune importanti modifiche alla disciplina del Rating, tra cui:
- durata del Rating estesa da due a tre anni;
- punteggio aggiuntivo per le imprese che, al momento del rinnovo, abbiano mantenuto il Rating in via continuativa per almeno i tre periodi precedenti;
- rilascio dell’attestato anche in lingua inglese, per favorire l’utilizzo del Rating nei rapporti commerciali internazionali.
Inoltre, a fronte della maggiore durata del Rating e in ragione della sua natura premiale, l’AGCM ha rafforzato i presidi di legalità con riferimento ai profili penali, giudiziari e prefettizi, e aggravato le conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi informativi.
Servizi digitali e dipendenze comportamentali: la lente della Commissione e dell'AGCM
La Commissione europea sta intensificando le proprie attività di enforcement ai sensi del Digital Services Act ("DSA") nei confronti di piattaforme digitali di dimensioni molto grandi che adottano elementi di design suscettibili di generare dipendenza. Il DSA, infatti, impone alle piattaforme online di grandi dimensioni una serie di obblighi c.d. "supplementari", tra cui l'obbligo di individuare e valutare i rischi derivanti dalla progettazione o dal funzionamento di servizi offerti, che possono includere quelli connessi alla "progettazione di interfacce online che possono stimolare le dipendenze comportamentali" degli utenti e di adottare misure idonee ad attenuare tali rischi.
In tale contesto si inserisce la decisione della Commissione – resa nota con comunicato stampa del 17 febbraio scorso - di avviare un'istruttoria ai sensi del DSA nei confronti di una piattaforma di shopping online per possibili violazioni del DSA consistenti, tra l'altro, nell'adozione di un design che potrebbe creare dipendenza grazie a meccanismi di attribuzione di punti o premi legati all'utilizzo del servizio, e nel non prevedere sistemi idonei a mitigare gli effetti dannosi per gli utenti.
Con comunicato stampa del 6 febbraio scorso, la Commissione europea ha inoltre reso noto di aver rilevato in via preliminare, a seguito di un'istruttoria avviata a febbraio 2024, che una nota piattaforma di social media avrebbe violato il DSA in ragione dell'adozione di un design idoneo a creare dipendenza tramite funzioni quali lo scorrimento infinito e la riproduzione automatica dei contenuti, le notifiche push e un sistema di raccomandazione altamente personalizzato. Sono state inoltre ritenute inefficaci le misure adottate dalla società per ridurre i rischi di dipendenza, quali gli strumenti di gestione dello screentime e gli strumenti di parental control.
Anche l'AGCM di recente ha avviato istruttorie aventi ad oggetto, tra l’altro, l'utilizzo di design idonei ad influenzare il comportamento dell'utente, al fine di accertare presunte pratiche commerciali ingannevoli e aggressive da parte di una società attiva nel settore dei videogiochi.
In particolare, i procedimenti riguardano, anzitutto, "il possibile utilizzo di design manipolativo delle interfacce, per indurre il consumatore a giocare con assiduità, a prolungare le sessioni di gioco e a farlo aderire alle offerte promosse"; le condotte oggetto di esame da parte dell’AGCM sono tuttavia più ampie, riguardando anche potenziali profili di aggressività delle funzioni di parental control preimpostate dalla società, la presentazione come apparentemente obbligata dei consensi al trattamento dei dati personali in fase di registrazione dell'account, la potenziale ingannevolezza delle informative rese dalla società in materia di diritti contrattuali del giocatore, e la previsione della facoltà per la società di bloccare unilateralmente l'account di gioco.
Questi interventi si inseriscono in un contesto di crescente sensibilità verso i rischi connessi all’uso dei prodotti digitali, soprattutto per i consumatori più vulnerabili, quali i minori. Inoltre, tali istruttorie potrebbero contribuire ad alimentare il dibattito sulla ripartizione delle competenze tra le Autorità, tra tutela del consumatore e applicazione del DSA.
Tutela del consumatore: il TAR Lazio si esprime sulla necessità dell’audizione nei procedimenti innanzi all’AGCM
Il 9 febbraio 2026 è stata pubblicata una sentenza con la quale il TAR Lazio, respingendo un ricorso proposto avverso un provvedimento dell’AGCM di accertamento della sussistenza di pratiche commerciali scorrette, ha affrontato – tra l’altro – il tema relativo alla necessità dell’audizione orale delle parti dinanzi al Collegio nel procedimento in tema di pratiche commerciali scorrette.
La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del procedimento per non aver potuto beneficiare dell’audizione orale davanti al Collegio, sostenendo che tale omissione avesse comportato una violazione del diritto al contraddittorio in un procedimento conclusosi con l’irrogazione di una sanzione.
Il TAR ha respinto la censura, ritenendo che la doglianza si risolvesse in una contestazione meramente formale, non idonea a incidere sulla legittimità sostanziale del procedimento e del provvedimento finale. In particolare, il Tribunale amministrativo ha osservato che, in concreto, non risultava alcun pregiudizio difensivo, atteso che alla parte era stata garantita un’esaustiva interlocuzione con l'Autorità e un pieno coinvolgimento nel corso dell’istruttoria.
Il Regolamento del 2024 sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore dell'AGCM di cui alla delibera 31356 del 5 novembre 2024applicabile ratione temporis al procedimento dinnanzi all'AGCM – così come il precedente regolamento di cui alla delibera 25411 del 1° aprile 2015 – assicurerebbe, ad opinione del Tribunale, il diritto di difesa dell’impresa sanzionata attraverso forme di contraddittorio scritto e orale con gli uffici.
Quanto all’audizione orale dinanzi al Collegio, il TAR ha affermato che essa non costituisce un momento imprescindibile, potendo il contraddittorio ritenersi adeguatamente soddisfatto mediante le ulteriori forme dialettiche previste dal Regolamento istruttorio e concretamente esperite nel caso di specie. Il Tribunale ha inoltre richiamato la giurisprudenza europea secondo cui il modello procedimentale adottato dall’Autorità è compatibile con il principio sul giusto processo previsto dall’art. 6, par. 1, CEDU.
Il TAR ha infine evidenziato che non esiste una previsione normativa che imponga necessariamente l’audizione orale del professionista prima dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria per pratiche commerciali scorrette, anche in considerazione della natura eminentemente cartolare del procedimento AGCM. Con il Regolamento del 2024 l'AGCM ha previsto una forma di contraddittorio diretto e in forma scritta con il Collegio, successivo alla contestazione degli addebiti: ai sensi dell'art. 17 del Regolamento le parti oggetto del procedimento hanno infatti a disposizione un termine non inferiore a venti giorni entro cui possono presentare al Collegio controdeduzioni scritte in replica alla contestazione degli addebiti.
Il Tribunale UE conferma la legittimità dei procedimenti "ibridi" in materia di cartelli
Con sentenza del 21 gennaio scorso resa nel caso T-93/24 il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto il ricorso proposto da due imprese avverso la decisione con cui la Commissione europea aveva accertato la sussistenza di un cartello nei mercati del bioetanolo e dell’etanolo in violazione dell'art. 101 TFUE.
In particolare, la Commissione europea aveva accertato che le imprese coinvolte nel cartello avessero posto in essere accordi o pratiche concordate tali da influenzare il meccanismo di formazione dei prezzi all'ingrosso nel settore del bioetanolo e dell'etanolo, manipolando gli indici di riferimento elaborati e pubblicati dalla principale agenzia di monitoraggio dei prezzi del settore.
Come si legge nella sentenza in commento, l'istruttoria avviata dalla Commissione aveva assunto la forma di un "procedimento «ibrido» scaglionato nel tempo", conclusosi, da un lato, con una transazione che ha interessato una sola delle imprese partecipanti all'intesa e, dall’altro, con l'adozione di una decisione di infrazione nei confronti di altre imprese che non avevano aderito alla transazione. Nei confronti di una delle imprese coinvolte nell'istruttoria il procedimento si era chiuso senza accertamento dell'infrazione per insufficienza di prove.
Impugnando la decisione della Commissione le imprese ricorrenti hanno contestato:
- la violazione del principio di presunzione d’innocenza, ritenendo che un procedimento con le caratteristiche sopra dette sia incompatibile con tale principio e che la decisione di transazione, seppur riferita alla sola impresa aderente alla stessa, avrebbe pregiudicato la loro posizione poiché, nel descrivere le condotte oggetto di violazione, avrebbe contenuto, secondo le ricorrenti, riferimenti tali da farle apparire coinvolte nella stessa violazione;
- la violazione da parte della Commissione del requisito di imparzialità, in quanto l'adozione preventiva di una decisione di transazione avrebbe reso impossibile per la Commissione valutare in modo imparziale la responsabilità delle imprese che non hanno aderito alla procedura di transazione.
Il Tribunale ha respinto integralmente i due motivi di impugnazione.
In primo luogo, il Tribunale ha chiarito che la Commissione può legittimamente ricorrere ad un approccio "ibrido" e avviare un procedimento di transazione nei confronti di talune imprese coinvolte nell'istruttoria, proseguendo parallelamente un procedimento ordinario nei confronti delle altre. Il Tribunale precisa che il principio di presunzione d’innocenza può risultare violato qualora una decisione giudiziaria contenga, in assenza di una condanna definitiva, un’affermazione chiara secondo cui l'impresa interessata abbia commesso la violazione contestata. Nel caso in esame la Commissione – secondo il giudizio del Tribunale – aveva adottato nella decisione di transazione precauzioni redazionali tali da non attribuire alle imprese non partecipanti alla transazione alcuna responsabilità.
Il Tribunale ha anche escluso la sussistenza di una violazione al principio di imparzialità. L’adozione di una decisione di transazione nei confronti di un'unica impresa – ha ricordato il Tribunale – non incide in alcun modo sull’esito del procedimento ordinario. A conferma di ciò, il Tribunale richiama il fatto che un'altra impresa coinvolta nell'istruttoria, pur non avendo aderito alla procedura di transazione, era stata ritenuta non responsabile della violazione contestata.