
30 giugno 2026 • 12 minuti di lettura
Antitrust Bites – Newsletter
Giugno 2026Avvio di un'indagine conoscitiva sulle criticità concorrenziali del settore RC Auto
Con provvedimento del 9 giugno 2026 l'AGCM ha avviato un'indagine conoscitiva volta ad approfondire le possibili criticità concorrenziali nel settore dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica ("RC Auto"). L'indagine conoscitiva sarà svolta dall'AGCM, congiuntamente con l'IVASS, riscontrato l'interesse comune delle Autorità ad approfondire i temi che ne formano oggetto.
Lo scopo dell'indagine conoscitiva è verificare se e quali interventi normativi e regolamentari potrebbero essere attuati nel settore RC Auto per favorire la concorrenza nel mercato, in considerazione delle criticità che l'Autorità ha riscontrato essere presenti nel settore, così come descritte nel documento di avvio dell'indagine conoscitiva.
In particolare, l'indagine conoscitiva si concentra su quattro tematiche principali:
- meccanismi di attribuzione del rischio. L'indagine conoscitiva mira in particolare a valutare se la progressiva "saturazione" del sistema bonus-malus e il crescente ricorso a classi di merito interne (alle compagnie assicurative) possano ostacolare la mobilità degli assicurati e incidere sulla corretta determinazione dei premi;
- sistema di risarcimento diretto. Il meccanismo in questione (che consente al danneggiato di rivolgersi alla propria compagnia per il risarcimento) si fonda su una procedura di compensazione degli oneri tra compagnie assicurative basato su parametri forfettari di costo medio. L'Autorità intende verificare se tale meccanismo possa determinare distorsioni nelle politiche di prezzo, negli incentivi al contenimento dei costi per i risarcimenti e, più in generale, nelle dinamiche competitive;
- ruolo dei dispositivi per il monitoraggio degli stili di guida e dell'attività del veicolo (le c.d. "scatole nere"). L'iniziativa è finalizzata a verificare se, nonostante i recenti interventi normativi volti a favorire la mobilità dei consumatori, permangano ostacoli alla portabilità dei dati e alla mobilità della clientela;
- efficacia degli strumenti di comparazione dei prezzi. L'Autorità osserva che l'utilizzo di strumenti di raffronto dei premi potrebbero risultare poco efficaci a causa della diffusa applicazione di sconti e della significativa complessità delle offerte commerciali, che potrebbero ridurre l'effettiva comparabilità delle offerte assicurative. L'AGCM intende quindi comprendere se l'utilizzo di tali strumenti possa comportare criticità dal punto di vista delle informazioni fornite ai consumatori per la scelta della polizza RC Auto.
Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, l'AGCM ha invitato i soggetti interessati a presentare i propri contributi entro il 31 luglio 2026.
Il Tribunale dell'UE si pronuncia sulla legittimità delle richieste di informazioni della Commissione estese ai dispositivi personali dei dipendenti
Con le sentenze del 3 giugno 2026 nei casi Vivendi (T-1097/23) e Lagardère (T-1119/23), il Tribunale dell'Unione europea ha respinto i ricorsi proposti avverso due decisioni della Commissione UE adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 139/2004 ("EUMR"), confermando la legittimità di richieste di informazioni aventi ad oggetto anche documenti conservati su account e dispositivi personali utilizzati per finalità professionali.
Le decisioni impugnate erano state adottate nell'ambito di un'indagine volta ad accertare una possibile violazione dell'obbligo di standstill in relazione all'acquisizione del controllo esclusivo di Lagardère da parte di Vivendi. In particolare, con le decisioni in parola, la Commissione aveva richiesto alle società di raccogliere e trasmettere documenti individuati mediante specifici criteri di ricerca, comprendenti anche e-mail, messaggi istantanei e altre comunicazioni conservate su strumenti personali, purché utilizzati almeno una volta per finalità professionali.
Con riferimento ai poteri istruttori della Commissione, il Tribunale ha chiarito che l'articolo 11, paragrafo 3, EUMR attribuisce alla Commissione un autonomo potere di richiedere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dal Regolamento, esercitabile anche successivamente alla decisione di autorizzazione della concentrazione qualora sia necessario verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento EUMR. È stato inoltre respinto il motivo con cui Vivendi sosteneva che la Commissione avesse utilizzato la richiesta di informazioni in luogo di un'ispezione al fine di eludere il più rigoroso regime di garanzie procedurali previsto per quest'ultima. Il Tribunale ha escluso che tale scelta integri uno sviamento di potere, rilevando che richiesta di informazioni e ispezione sono strumenti investigativi distinti e che la Commissione conserva un margine di discrezionalità nella scelta dello strumento istruttorio da utilizzare.
Il Tribunale ha riconosciuto che richieste di informazioni di tale ampiezza costituiscono una grave ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto possono riguardare anche comunicazioni conservate su dispositivi personali e comportare la trasmissione di interi thread di conversazione.
Tuttavia, tale limitazione è stata ritenuta conforme all'articolo 52 della Carta. Sul punto, il Tribunale precisa che la richiesta trova fondamento in una base giuridica sufficientemente chiara, persegue l'obiettivo di interesse generale consistente nell'effettiva applicazione delle regole di concorrenza ed è delimitata sotto il profilo soggettivo, temporale e materiale. In particolare, la richiesta riguardava un numero circoscritto di soggetti, uno specifico periodo temporale e documenti individuati mediante criteri di ricerca predeterminati. Il Tribunale ha inoltre valorizzato le garanzie procedurali predisposte dalla Commissione per la tutela dei dati personali sensibili, del legal privilege e delle fonti giornalistiche.
Le sentenze affermano inoltre che i poteri investigativi della Commissione risulterebbero privi di effetto utile se le imprese potessero sottrarsi alle richieste di informazioni per il solo fatto che i documenti siano conservati su dispositivi personali o qualificati come "personali" o "privati". Nella sentenza Lagardère, il Tribunale ha altresì precisato che le difficoltà nel recupero delle comunicazioni professionali conservate su dispositivi personali non possono essere opposte alla Commissione qualora derivino dalla scelta dell'impresa di tollerare l'utilizzo di tali strumenti per finalità lavorative (policy BYOD – Bring Your Own Device) senza predisporre adeguati meccanismi di gestione delle comunicazioni professionali.
Pratiche commerciali scorrette: il Consiglio di Stato annulla un provvedimento dell'AGCM di accettazione degli impegni
Con sentenza del 17 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da IASA, società attiva nel settore delle conserve ittiche, annullando il provvedimento con cui l'AGCM aveva accettato gli impegni proposti da Bolton Food nell'ambito di un procedimento relativo a una presunta pratica commerciale scorretta consistente nell'impiego del claim "grigliato/grigliati" sulle confezioni di filetti di salmone e sgombro del marchio "Rio Mare".
Secondo l'appellante, tale claim presentava profili di potenziale ingannevolezza in quanto attribuiva al prodotto un metodo di cottura in realtà inesistente. Le conserve ittiche in questione, infatti, non sarebbero cotte alla griglia, ma ne avrebbero solo l’aspetto esteriore. Il claim, pertanto, avrebbe indotto i consumatori in errore rispetto ad una caratteristica rilevante del prodotto, quale è il metodo di fabbricazione. Per rimediare, Bolton Food si era impegnata a modificare la comunicazione commerciale al fine di rendere i consumatori edotti che la contestata grigliatura rappresentava solo una delle fasi di cottura dei prodotti. In particolare, Bolton Food si era impegnata ad apporre sulle confezioni dei prodotti e nelle comunicazioni commerciali la dicitura "la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura".
Ritenendo tali misure idonee a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della pratica, l’AGCM ne aveva disposto l’accoglimento, chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione. IASA ha impugnato tale decisione dinanzi al TAR Lazio e, dopo il rigetto del ricorso in primo grado, ha proposto appello al Consiglio di Stato, che si è pronunciato con la sentenza in commento.
Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse ad agire di IASA, ribadendo che anche chi non sia destinatario diretto di un provvedimento amministrativo può agire in giudizio per la tutela della propria situazione giuridica soggettiva, purché normativamente qualificata e differenziata, dimostrando il danno subito o che rischi di subire. Nel caso di specie, tale condizione è stata ritenuta sussistente, in quanto IASA, quale concorrente diretta, è stata ritenuta titolare di un interesse legittimo pretensivo al ripristino di corrette condizioni informative e concorrenziali nel mercato, alterate dall'impiego del claim decettivo.
Il Collegio, poi, ha rilevato che il provvedimento di accettazione degli impegni si fonda su un travisamento manifesto dei fatti e ha chiarito che tale vizio rende il provvedimento sindacabile da parte del giudice amministrativo anche nel merito.
In particolare, l'AGCM ha erroneamente presupposto l'esistenza di una fase di grigliatura, mentre dagli atti emerge che il processo produttivo non contempla alcun metodo di cottura riconducibile alla grigliatura. Lo scopo del procedimento, infatti, è ottenere una «marchiatura di aspetto grigliato», ossia un effetto visivo, non un metodo di cottura. L’unica fase di cottura effettiva risulta essere quella di sterilizzazione finale, comune a tutte le conserve ittiche e del tutto estranea al concetto di grigliatura.
Ne consegue che la specificazione introdotta con gli impegni descrive una fase produttiva inesistente, che non chiarisce il claim, ma introduce un'ulteriore informazione ingannevole.
Infine, il Consiglio di Stato ha rilevato un difetto di istruttoria e di motivazione, osservando che l'AGCM si sia sostanzialmente limitata a recepire la relazione fornita da Bolton Food, senza svolgere un autonomo accertamento e senza fornire un'adeguata motivazione sull'idoneità degli impegni.
Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza impugnata e l'AGCM sarà tenuta a pronunciarsi nuovamente sulla vicenda.
Il TAR Lazio si pronuncia sulla responsabilità dell'AGCM per lesione di interessi legittimi
Con sentenza del 16 luglio 2026, il TAR Lazio si è pronunciato sul tema della qualificazione della responsabilità dell'AGCM per i danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi.
La pronuncia origina da un’azione per il risarcimento dei danni promossa da una società nei confronti dell’AGCM, all'esito dell’annullamento, da parte dei giudici amministrativi, del provvedimento con cui la società era stata sanzionata per un presunto abuso di posizione dominante.
In via preliminare, il TAR ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che qualifica la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell'interesse legittimo in termini di responsabilità da inadempimento, valorizzando l'affidamento del privato nella correttezza dell'agere amministrativo. Tuttavia, tale impostazione, fondata sulla configurabilità di un "contatto qualificato" tra amministrazione e privato inciso dall'attività amministrativa, non è stata condivisa dal Collegio.
La sentenza, infatti, aderisce al diverso orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione degli interessi legittimi (sia essa derivante da un mero comportamento che da un provvedimento illegittimo) deve essere ricondotta allo schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e non a quella da inadempimento. In base a questo orientamento si esclude la configurabilità di un vincolo obbligatorio analogo a quello di natura contrattuale in un contesto caratterizzato dall'asimmetria che caratterizza il rapporto tra il singolo privato e l'amministrazione, che opera nell'esercizio di poteri autoritativi volti al perseguimento di un interesse pubblico.
Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della responsabilità risarcitoria dell’Autorità, è necessario che il ricorrente fornisca la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile, tanto sotto il profilo oggettivo (danno ingiusto e nesso di causalità) quanto sotto quello soggettivo (dolo o colpa dell’amministrazione danneggiante).
Nel caso di specie, il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna dell’AGCM, ravvisando il difetto dell’elemento soggettivo. Il Collegio ha chiarito che tale elemento non può ritenersi automaticamente integrato in ragione dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio, al fine di scongiurare una ricostruzione meccanicistica della responsabilità amministrativa.
Sotto questo profilo, la sentenza ha valorizzato la complessità del procedimento sanzionatorio, sia sul piano procedurale sia su quello valutativo, evidenziando come un automatismo risarcitorio fondato sulla sola illegittimità del provvedimento rischierebbe di tradursi in un disincentivo all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha rigettato il ricorso, ribadendo la necessità di un accertamento rigoroso e circostanziato dell’elemento soggettivo della responsabilità, anche a presidio di una (istituzionalmente necessaria) "serenità" operativa dell’Autorità.
La Commissione aggiorna le Q&A relative alla Direttiva (UE) 2024/825
Il 18 maggio 2026 la Commissione europea ha aggiornato il documento di Q&A che fornisce risposte alle domande più frequenti degli operatori sull'interpretazione della Direttiva (UE) 2024/825 ("Direttiva"), recepita in Italia con il D.lgs. n. 20/2026, che modifica le direttive 2005/29/CE, in materia di pratiche commerciali sleali, e 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori contro il fenomeno del greenwashing, i marchi di sostenibilità non trasparenti, l'obsolescenza precoce dei beni e informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese.
La nuova edizione del documento di Q&A ribadisce, tra l'altro, che: (i) la Direttiva si applica esclusivamente ai rapporti business-to-consumer; (ii) le asserzioni ambientali, consistenti in messaggi o rappresentazioni che affermano che un dato prodotto ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, possono essere anche implicite e consistere, a seconda delle circostanze, in immagini (ad es., alberi, acqua, animali) e colori (ad es., sfondi e testi di colore blu o verde) associati alla sostenibilità ambientale; (iii) un'asserzione ambientale non è generica quando la relativa specificazione è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, ad esempio nel medesimo annuncio pubblicitario o sulla stessa confezione del prodotto; (iv) sono ingannevoli i claim che presentano come vantaggi per i consumatori caratteristiche irrilevanti e non direttamente connesse al prodotto o all'impresa in questione.
La nuova versione delle Q&A introduce inoltre una rilevante precisazione nella risposta alla domanda relativa all'impatto della Direttiva su nomi di marche o prodotti protetti da diritti di proprietà intellettuale. In particolare, mentre la prima edizione delle Q&A si limitava a prevedere la necessità di una valutazione caso per caso al fine di valutare se il nome di una marca o di un prodotto ricada nell'ambito di applicazione della Direttiva in quanto asserzione ambientale, le Q&A del 2026 precisano che il fatto che il nome di marche, società o prodotti contenga termini ambientali generici o colori associati alla sostenibilità non comporta automaticamente la qualificazione come asserzione ambientale. Inoltre, viene espressamente ricompreso anche il termine "blu" tra gli esempi di termini che, utilizzati nel nome di una marca o di un prodotto, potrebbero qualificarlo come asserzione ambientale.
Le Q&A forniscono una guida interpretativa della Direttiva in attesa dell'aggiornamento degli orientamenti della Commissione relativi alle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE.