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1 aprile 2026

Antitrust Bites - Newsletter

Marzo 2026
Nuove soglie di fatturato per la notifica delle operazioni di concentrazione all’AGCM

Con comunicazione del 16 marzo 2026, sono state aggiornate le soglie di fatturato al superamento delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione all'AGCM.

In base all'aggiornamento delle soglie, l'obbligo di notifica preventiva all'AGCM di un'operazione di concentrazione scatta quando sono soddisfatte cumulativamente le seguenti due condizioni:

  • il fatturato totale realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 595 milioni di euro (prima era di 582 milioni);
  • il fatturato realizzato individualmente in Italia da almeno due delle imprese interessate è superiore a 36 milioni di euro (prima era di 35 milioni).

 

Intese restrittive della concorrenza e contratti a valle tra terzi: l’AG Medina chiarisce i limiti della nullità di diritto ex art. 101, paragrafo 2, TFUE

Lo scorso 12 marzo 2026, l'AG Medina ha reso le proprie conclusioni nella causa pregiudiziale C-60/25 avente ad oggetto l'ambito di applicazione dell'art. 101, paragrafo 2, TFUE – che commina la nullità di diritto per gli accordi contrari al divieto di intese restrittive della concorrenza – e gli effetti delle decisioni di accertamento di un'intesa restrittiva della concorrenza della Commissione sui rapporti contrattuali conclusi tra soggetti terzi non coinvolti nello specifico accordo vietato.

In particolare, la questione pregiudiziale si fonda sulle decisioni con cui la Commissione ha accertato la partecipazione di alcune banche coinvolte nella determinazione dell'Euribor (i.e., il tasso di interesse di riferimento utilizzato sui mercati valutari internazionali) ad un'intesa restrittiva della concorrenza volta a falsare le componenti dei prezzi dei derivati sui tassi di interesse.

Nell'ambito di una controversia vertente sulla validità di una clausola di indicizzazione all'Euribor, la Corte d'appello di Cagliari ha chiesto se la constatazione che l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sia stato oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE accertata dalla Commissione possa determinare la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo tra un mutuatario e una banca rimasta estranea all'intesa che rinvia a detto parametro durante il periodo dell’infrazione accertata.

Preliminarmente, l’AG osserva che la previsione di nullità assoluta di cui all’articolo 101, paragrafo 2, TFUE trova applicazione esclusivamente con riferimento agli accordi che ricadono nell’ambito del divieto stabilito dall’articolo 101 TFUE.

Secondo l'AG, la ratio di tale impostazione si spiega alla luce:

  • dell'esigenza di prevenire un effetto a cascata sui rapporti contrattuali conclusi da soggetti terzi non direttamente coinvolti nell'intesa vietata;
  • del principio secondo cui la responsabilità per le violazioni del diritto della concorrenza è personale, per cui spetta solo all'impresa che viola tali regole rispondere della violazione.

Pertanto, secondo l'AG, l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE non può essere interpretato nel senso che la manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (accertata con decisione della Commissione) determini automaticamente la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che, pur rinviando a tale parametro, non sia parte dell’intesa restrittiva oggetto della decisione della Commissione e non sia stato accertato che la clausola violi, in quanto tale, l’art. 101, paragrafo 1, TFUE.

Ad ogni modo – precisa l'AG – il fatto che l'art. 101, paragrafo 2, TFUE non costituisca una base giuridica di per sé sufficiente per dichiarare la nullità di una clausola inserita in un contratto di mutuo concluso tra soggetti terzi non coinvolti nell'accordo vietato, non esclude che le parti possano avvalersi di altri rimedi giuridici per far valere la nullità di tale clausola. Gli effetti che un accordo vietato ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE può spiegare per i rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi devono essere determinati dal giudice nazionale a norma del diritto del suo Paese.

 

Golden Power: il Consiglio di Stato conferma il provvedimento di veto a un progetto di collaborazione nel settore aerospaziale

Con sentenza del 16 marzo 2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei poteri conferiti dalla normativa golden power, ha posto il proprio veto al progetto di collaborazione tra Manta Aircraft S.r.l., una start-up italiana del settore aerospaziale, e la società cinese Shenyang Aviation Industry Group Co. Ltd. Il progetto prevedeva la costituzione di una joint venture in Cina allo scopo di sviluppare un aeroplano civile per il trasporto a breve raggio, con caratteristiche innovative perché capace di decollo e atterraggio verticali e dotato di propulsione ibrida.

La decisione è giunta allo scrutinio del Consiglio di Stato a seguito del respingimento da parte del TAR Lazio (sentenza n. 11160/2025) del ricorso proposto in primo grado dalla start-up italiana e del conseguente appello promosso dalla stessa.

Nel respingere l'appello di Manta Aircraft, la sentenza del Consiglio di Stato fornisce alcune interessanti indicazioni sulla disciplina golden power nazionale.

In primo luogo, la sentenza si pronuncia in favore dell'applicabilità della normativa golden power anche agli investimenti "in uscita". Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il fatto che un'operazione abbia come conseguenza il trasferimento al di fuori dell'Unione europea di un asset il cui titolare è un'impresa italiana, non esclude l'applicazione della normativa golden power, che disciplina legittimamente anche gli investimenti in uscita. Tale previsione a giudizio del Consiglio di Stato è conforme al diritto comunitario: in assenza di una normativa europea vincolante in materia, infatti, gli Stati membri possono disciplinare liberamente gli investimenti in uscita, purché siano rispettati i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La pronuncia statuisce, in secondo luogo, che la normativa golden power consente al Governo di valutare la rilevanza strategica della tecnologia in ambito militare e della sicurezza in termini anche solo potenziali. In altre parole, il fatto che una tecnologia possa essere utilizzata anche solo potenzialmente in ambito militare è sufficiente ad attrarre la tecnologia nell'ambito di operatività della normativa golden power; né osta a tale qualificazione la circostanza che la tecnologia non sia ancora stata sviluppata, ma si trovi in una fase progettuale.

Su tale base il Consiglio di Stato ha confermato l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina golden power, non ritenendo decisive in senso opposto neppure le argomentazioni con cui Manta Aircraft aveva evidenziato come la società fosse inattiva e l'apporto alla costituenda joint venture da parte della società italiana fosse limitato al know-how e alle competenze professionali dei soci della stessa, direttamente impegnati nelle attività di ricerca e sviluppo.

Sotto il profilo procedurale, la sentenza ha chiarito che non può essere considerato perentorio il termine previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d), del DPCM n. 133/2022 per la trasmissione da parte del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta di decisione della motivazione della delibera di esercizio dei poteri speciali, non essendo il termine qualificato come tale dalla norma, che, oltretutto, è di rango regolamentare.

Infine, il Collegio ha giudicato "adeguata e condivisibile" la motivazione addotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a fondamento della scelta di vietare l'operazione discostandosi dalla proposta di autorizzazione con prescrizioni che aveva formulato il Ministero della Difesa in fase istruttoria, "anche in base alla logica considerazione dell’estrema difficoltà, se non l’impossibilità di fatto, di far rispettare qualsivoglia prescrizione a un’attività che si svolgerebbe nel territorio della Repubblica popolare cinese e sotto il controllo di essa". 

 

L’AGCM avvia un’indagine conoscitiva e una consultazione pubblica sul settore del Quantum Computing

Con provvedimento del 10 marzo 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine conoscitiva, con contestuale consultazione pubblica, nel settore del quantum computing (QC), per approfondire le possibili criticità concorrenziali esistenti, anche alla luce delle dinamiche già osservate con la diffusione dell’intelligenza artificiale.

Il QC è un sistema di calcolo innovativo basato sulle leggi della fisica quantistica. Si tratta di una tecnologia in grado di raggiungere una potenza di calcolo esponenzialmente superiore rispetto a quella dei computer tradizionali. Le sue applicazioni includono ambiti quali cybersecurity, biotecnologie, ottimizzazione di processi produttivi, progettazione di materiali e fin-tech. Il settore sarebbe in rapida espansione, anche in ragione degli ingenti investimenti e delle elevate aspettative di crescita.

In tale contesto, l’AGCM evidenzia come, sotto il profilo antitrust, la definizione dei mercati rilevanti risulti ancora incerta, anche a causa dell'intreccio tra componenti hardware e software e della competizione attualmente in corso per l’affermazione di standard tecnologi di riferimento.

Quanto agli operatori attivi nel settore, l'Autorità individua da una parte le imprese specializzate, talvolta ancora allo stadio di start-up, e, dall'altra i c.d. hyperscalers. Questi ultimi sono operatori tecnologici (generalmente riconducibili ai principali attori del settore hi-tech) che gestiscono infrastrutture cloud e data center con architetture altamente automatizzate e distribuite su scala globale.

Con riguardo alle caratteristiche del settore, l'AGCM evidenzia che la necessità di investimenti massicci in ricerca e sviluppo e infrastrutture fisiche altamente complesse deporrebbe a favore dell'esistenza di significative barriere all’ingresso. Ciò potrebbe favorire l’emergere di un numero ristretto di operatori dotati di un significativo potere di mercato, che, ad avviso dell'Autorità, potrebbero anche assumere un ruolo di gatekeeper.  

In tale contesto, gli hyperscalers tenderebbero ad affermarsi come intermediari privilegiati per l’accesso alla capacità di calcolo quantistica. Se, da un lato, tale evoluzione può agevolare la diffusione della tecnologia, riducendo i costi di accesso per gli utenti e superando la necessità di sviluppare infrastrutture proprietarie, dall’altro emergerebbero evidenti rischi di lock-in sia tecnologico sia contrattuale, per cui pochi fornitori attivi su scala globale, facendo leva sulla propria posizione nel cloud, potrebbero attrarre platee molto ampie di utenti, sia consumatori sia imprese, con possibili effetti sulla contendibilità del mercato.

Ulteriori rischi concorrenziali, ad avviso dell'AGCM, sarebbero desumibili da una significativa crescita delle registrazioni di brevetti nel settore QC, potenzialmente indicativa di fenomeni di tech pre-emption su scala globale, suscettibili di incidere negativamente sulla contendibilità dei mercati. A ciò si aggiungerebbero le criticità concorrenziali associate ad eventuali operazioni c.d. killer acquisitions, in particolare nei confronti di start-up attive nel settore, che – anche alla luce della loro crescente diffusione – rappresentano un ambito di analisi concorrenziale particolarmente rilevante.

Chiunque sia interessato può partecipare alla consultazione pubblica presentando le proprie osservazioni entro il 30 aprile 2026. In particolare, l'Autorità incoraggia i contributi su uno o più dei seguenti temi:

  • strutture dei mercati esistenti e attese (ad es. distinzione/interrelazione tra hardware e software quantistici, servizi cloud e Quantum-as-a-Service, applicazioni verticali);
  • dinamiche concorrenziali esistenti e attese (ad es. leadership tecnologica e first-mover advantage, nonché rischi di integrazione del QC come modulo complementare in ecosistemi cloud già dominanti);
  • rilievo esistente e atteso dei diritti di proprietà intellettuale;
  • strategie già osservabili di acquisizione e consolidamento, con particolare riferimento all’assorbimento di start-up, nonché ruolo attuale e atteso del venture capital nello sviluppo del settore;
  • profili di dipendenza strategica (ad es. accesso a hardware e servizi quantistici critici, lock-in tecnologico-commerciali e standard proprietari, effetti su sicurezza, resilienza e sovranità tecnologica).

L’indagine conoscitiva si concluderà entro il 31 dicembre 2026.

 

La Commissione adotta un nuovo pacchetto in materia di aiuti di Stato nel settore dei trasporti

Con un comunicato del 16 marzo 2026, la Commissione europea ha annunciato l'adozione di un nuovo pacchetto di norme in materia di aiuti di Stato nel settore dei trasporti, che entreranno in vigore il 30 marzo 2026. Si tratta di norme volte a promuovere l’utilizzo di modalità di trasporto più sostenibili sia per i passeggeri che per le merci. Il pacchetto si compone:

  1. del Regolamento di esenzione per categoria nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale; e
  2. dei nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato al trasporto terrestre e multimodale che sostituiscono le Linee Guida sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie del 2008.

In via generale, il Regolamento definisce le condizioni al ricorrere delle quali gli aiuti concessi dagli Stati membri sono considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione. Questa semplificazione consentirà agli Stati membri di concedere più rapidamente gli aiuti, riducendo gli oneri amministrativi e accelerando l’attuazione delle misure di sostegno alla sostenibilità.

Gli Orientamenti, invece, definiscono le condizioni – meno stringenti rispetto a quelle previste dal Regolamento – al ricorrere delle quali la Commissione considera gli aiuti compatibili con il mercato interno, ferma restando l’applicazione dell’obbligo di notifica e la conseguente valutazione da parte della Commissione stessa. In sostituzione delle Linee Guida del 2008, gli Orientamenti introducono un quadro organico applicabile a tutte le modalità di trasporto terrestre più sostenibili rispetto al trasporto su strada, includendo, oltre al trasporto ferroviario, anche le vie navigabili interne e il trasporto multimodale sostenibile.

Nello specifico, le tipologie di aiuti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento e degli Orientamenti sono le seguenti: (i) aiuti volti a ridurre i costi esterni del trasporto, ossia esternalità negative legate, ad esempio, all'inquinamento; (ii) aiuti per l’avvio di nuovi collegamenti commerciali; (iii) forme di compensazione per l’adempimento di obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci ferroviario (solo gli Orientamenti); (iv) aiuti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di infrastrutture ferroviarie e vie navigabili interne, sia unimodali che multimodali; (v) aiuti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di raccordi ferroviari privati; (vi) aiuti per l’acquisizione di veicoli destinati al trasporto ferroviario o per vie navigabili interne; (vii) aiuti per l’acquisizione di unità di carico intermodali o di gru a bordo delle navi (solo il Regolamento); (viii) aiuti per l’interoperabilità; (ix) aiuti per l’adattamento tecnico e la modernizzazione.

Quanto alla valutazione degli aiuti che rimarranno soggetti a notifica, gli Orientamenti (i cui principi sostanzialmente rispecchiano quelli del Regolamento):

  • chiariscono le possibilità di ricorso a diverse misure di aiuto al funzionamento e agli investimenti;
  • introducono norme più flessibili per le misure che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, incluse quelle volte a ridurre i costi esterni del trasporto e a promuovere l’interoperabilità tramite un funzionamento più sicuro ed efficiente tra i sistemi ferroviari nazionali;
  • prevedono garanzie a sostegno dell’ingresso e della crescita di nuovi operatori nei mercati del trasporto sostenibile, facilitando l’accesso ai finanziamenti per PMI, mid-cap e nuovi entranti, anche per l’acquisto di materiale rotabile e di mezzi per vie navigabili interne, nel rispetto di condizioni di concorrenza effettiva.

Il Regolamento resterà in vigore fino al 31 dicembre 2034, mentre per gli Orientamenti non è prevista una data di scadenza.