Website_Hero_Abstract_Building_S_0236

10 maggio 20246 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Venerdì 10 maggio 2024
Normativa

Governo: pubblicato il c.d. decreto Coesione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (del 7 maggio 2024, n. 105), il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 con disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno. Viene così introdotto:

  • Un bonus giovani;
  • un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno;
  • un bonus “ZES”.

Legge 29/04/2024 n. 56, in G.U. 30/04/2024 n. 100 - Convertito in legge in Decreto PNRR-bis con nuove norme di contrasto all’appalto irregolare

Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19, noto come "Decreto PNRR-bis", è stato convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56. Sono state, dunque, confermate le nuove norme per contrastare gli appalti irregolari, tra cui sanzioni penali per appalti irregolari e distacchi illeciti. Viene anche ribadita la reintroduzione della somministrazione fraudolenta in caso di "dolo specifico". Infine, è confermato l'obbligo per l'appaltatore di applicare un "trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale maggiormente rappresentativo nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto".

 

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 2 maggio 2024, n. 11730 - Omissione contributiva: il lavoratore ha sempre il diritto di agire contro il datore

La vicenda in oggetto trae origine dal ricorso di un lavoratore che rivendicava il proprio diritto alla corresponsione di differenze retributive, nonché dei relativi contributi previdenziali, derivanti dal maggiore orario di lavoro svolto rispetto a quello formalizzato.

Nella fase di merito, con riferimento alla domanda di accertamento dell’omissione contributiva, il tribunale rigettava il ricorso, affermando che “non sussiste un interesse ad agire in capo al ricorrente per l'accertamento della maggiore contribuzione ad egli dovuta”.

Il lavoratore proponeva quindi ricorso in appello. Nel confermare la decisione di primo grado, la corte territoriale riteneva che “andava condivisa la soluzione negativa adottata dal giudice di primo grado” in considerazione della “mancanza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla condizione lamentata ed in relazione alla mancata deduzione del risultato utile che la pronuncia del solo accertamento invocato dal lavoratore avrebbe potuto determinare”.

Il lavoratore proponeva, dunque, ricorso davanti alla Corte di Cassazione, denunciando l’errore della corte territoriale consistente nell’aver escluso l’interesse ad agire del lavoratore per vedere accertata l’omissione contributiva del datore di lavoro e, di conseguenza, il proprio diritto alla regolarità contributiva.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, affermando che “la legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore”; con la precisazione che “il lavoratore non può agire invece per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale”.

Dunque, in relazione al caso di specie, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell'INPS”.

Corte Suprema di Cassazione, 3 maggio 2024 n. 11999 - Licenziamento e permessi “Legge 104”

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento irrogato a un lavoratore per aver indebitamente usufruito dei permessi concessi dalla c.d. Legge 104.

Nel caso di specie, la corte d’appello aveva accolto il ricorso proposto della società, rigettando la domanda del lavoratore e, dunque, l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli.

In riforma della sentenza di primo grado, i giudici di appello ritenevano che il licenziamento fosse legittimo in quanto il lavoratore, nei giorni in cui era in permesso ex articolo 33 della Legge n. 104 del 1992, aveva svolto attività per nulla attinenti con l’assistenza della madre disabile. A sostegno di ciò, in appello, veniva accertato che, nonostante il lavoratore avesse trasferito la madre presso il proprio domicilio, le ore dedicate ad attività diverse dall’assistenza erano tali da giustificare la sanzione applicata.

In aggiunta, la corte ha anche precisato che il tempo riservato all’assistenza della persona disabile non deve essere rapportato all’intera giornata bensì all’orario lavorativo, essendo per tale ragione del tutto irrilevanti le ore serali e notturne. Si è dunque trattato di un comportamento elusivo del lavoratore idoneo a ledere il vincolo fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha dunque proposto ricorso per cassazione. Ad avviso del ricorrente, sarebbe stato violato il principio di immodificabilità della contestazione di addebito, trascurando il fatto che la società aveva gli aveva contestato di non essersi mai recato presso l’abitazione della madre. La Corte di Cassazione ha ritenuto tuttavia il motivo infondato. Inoltre, la Corte ha precisato che grava sul lavoratore l’onere di provare che l’attività di assistenza è stata svolta in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta. Il permesso ex articolo 33, infatti, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza da prestare al disabile. Di conseguenza, il comportamento del lavoratore che si avvale di tale beneficio per svolgere attività differenti è idoneo a integrare l’abuso del diritto e viola il principio di correttezza e buona fede, sia nei confronti del proprio datore di lavoro sia nei confronti dell’ente assicurativo. Da ultimo, il ricorrente ha sostenuto che la sanzione applicata si sarebbe rivelata sproporzionata rispetto al fatto accertato. La Corte di Cassazione, sul punto, ha ritenuto la gravità della condotta tenuta dal ricorrente idonea a ledere il vincolo fiduciario che deve sorreggere il rapporto di lavoro, ritenendo dunque proporzionata la sanzione del licenziamento. La Corte ha dunque concluso per il rigetto del ricorso.

La Suprema Corte ha dunque sancito che “rischia di essere licenziato per violazione della legge “104” chi non assiste in orario di lavoro il genitore disabile anche se lo ha trasferito a casa sua. Sono concesse delle brevi commissioni attinenti con la patologia.”.

 

Prassi

INL - Nota n. 862 dell’8 maggio 2024: revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 862 dell’8 maggio 2024, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Giulia Brucato e Dott. Mattia Buglione.

Per visionare i numeri precedenti della newsletter, si prega di cliccare qui.