
13 febbraio 2026
Labour News - Le novità della settimana
13 febbraio 2026Trasparenza retributiva e parità salariale: le previsioni dello schema del decreto legislativo
Con lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/970, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2026, è stato introdotto un sistema organico di trasparenza retributiva applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, pubblici e privati, a tempo determinato e indeterminato.
Il decreto chiarisce le nozioni di “stesso lavoro” e di “lavoro di pari valore”, individuando i criteri di comparazione tra lavoratori e lavoratrici e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva quale riferimento per la classificazione delle mansioni e dei trattamenti economici secondo criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere.
Sono rafforzate le misure di trasparenza nella fase di accesso al lavoro, prevedendo l’obbligo di indicare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva e il divieto di richiedere o utilizzare informazioni relative alle precedenti retribuzioni. Le procedure di selezione e assunzione devono svolgersi in modo non discriminatorio e gli avvisi e i bandi sono redatti secondo criteri neutrali sotto il profilo del genere.
Nel corso del rapporto di lavoro è riconosciuto ai lavoratori un diritto di informazione individuale sui livelli retributivi propri e medi, distinti per sesso, delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. È vietato impedire ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione e sono nulle le clausole che limitano tale facoltà.
Il decreto stabilisce che i sistemi di determinazione delle retribuzioni debbano essere fondati su criteri oggettivi e neutrali e prevede, in presenza di scostamenti retributivi pari o superiori al 5% non giustificati, un obbligo di motivazione e l’adozione di misure correttive.
È infine introdotto un obbligo di raccolta e comunicazione dei dati retributivi e, nei casi di divari non giustificati persistenti, lo svolgimento di una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti dei lavoratori.
Corte d’appello di Roma, 14 gennaio 2026, n. 108 - Il valore probatorio delle e-mail
Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Roma, confermando quanto affermato dal giudice di prime cure, ha dichiarato la legittimità di due sanzioni disciplinari impugnate dal lavoratore ricorrente per addebiti la cui prova era costituita principalmente da messaggi e-mail.
Centrale nella decisione è stata proprio la valutazione delle e‑mail interne richiamate a fondamento degli addebiti. Invero, la Corte ha ricordato che secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità “la e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. L'e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 2019; Sez. 3, Ordinanza n. 25131 del 2024)". Nel caso concreto, il disconoscimento del lavoratore è stato ritenuto del tutto generico, inidoneo a privare le e‑mail del loro valore probatorio.
Le altre novità
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 5 febbraio 2026, n. 2558 - Apprendistato e formazione esterna: rinnovato il giudizio sulla decadenza dalle agevolazioni contributive
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata in merito all'adempimento degli obblighi di formazione esterna degli apprendisti adempimento cui è collegato il godimento (o la revoca) dei benefici contributivi previsti dall’art. 16 della legge n. 196/1997.
Al riguardo la Corte ha chiarito che la decadenza può configurarsi solo quando l’inadempimento formativo sia effettivamente rilevante, traducendosi in una totale o sostanziale mancanza di formazione rispetto agli obiettivi del progetto formativo. Non è quindi sufficiente una valutazione meramente formale della mancata frequenza di un corso, essendo necessario verificare se tale omissione abbia inciso sull’intero percorso formativo.
Secondo la Suprema Corte, il giudice di rinvio avrebbe dovuto svolgere una valutazione complessiva, considerando anche la formazione interna ed altre attività eventualmente svolte, comprese quelle in materia di sicurezza, che la legge ricomprende tra gli obblighi formativi. Il mancato esame di questi elementi ha reso incompleta la motivazione della Corte d’Appello, che si era limitata ad evidenziare l’assenza ai corsi provinciali senza verificare l’eventuale compromissione dell’obiettivo formativo in un rapporto di durata pluriennale.
La Corte di Cassazione ha dunque disposto il rinvio affinché si accerti se l’inadempimento del 2007 abbia realmente impedito il raggiungimento dell’obiettivo formativo e possa giustificare la perdita delle agevolazioni contributive.
Corte di Cassazione, 20 gennaio 2026, n. 1226 - Contratto di agenzia: il patto di non concorrenza è valido anche in assenza di corrispettivo
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che nel rapporto di agenzia il patto di non concorrenza è valido anche ove non venga pattuito un apposito corrispettivo.
Infatti, ad avviso degli ermellini, l’articolo 1751-bis del Codice civile - recante la disciplina del patto di non concorrenza nell’ambito del rapporto di agenzia - non prevede espressamente la sanzione della nullità in caso di mancata previsione di una controprestazione all’obbligo assunto dall’agente.
Pertanto, secondo la Corte, l’obbligo di non concorrenza posto a carico dell’agente non deve necessariamente essere accompagnato da uno specifico corrispettivo, potendo il relativo sacrificio essere giustificato dall’equilibrio economico complessivo del rapporto di agenzia.
Circolari e prassi
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota del 22 gennaio 2026, n. 609 - Patente a crediti: nuove indicazioni sulle decurtazioni per lavoro irregolare
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le modifiche alla patente a crediti introdotte dalla Legge n. 198/2025. Le novità riguardano soprattutto il contrasto al lavoro “nero”: per ciascun lavoratore irregolare sarà applicata una decurtazione di 5 crediti, cui può aggiungersi 1 credito ulteriore nei casi aggravati (impiego di stranieri irregolari, minori non lavoratori o percettori di misure di sostegno). Inoltre, dal 1° gennaio 2026 le decurtazioni scattano alla semplice notifica del verbale di accertamento, senza attendere l’ordinanza ingiunzione, poiché tali verbali assumono valore di accertamento definitivo.
Restano, invece, applicabili le regole previgenti per gli illeciti commessi prima del 2026. Le istruzioni riguardano anche la corretta formulazione dei verbali (di accertamento, prescrizione e ordinanza ingiunzione) e il ruolo dei “referenti PAC”, incaricati di registrare le decurtazioni nel portale informatico. Le modifiche puntano a rendere più immediato e incisivo il sistema sanzionatorio, rafforzando la tutela contro il lavoro sommerso.
INPS, circolare del 5 febbraio 2026, n. 12 - Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria
L’art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo che l'obbligo di versamento al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” si applichi anche in caso di raggiungimento della soglia dimensionale successivamente al primo anno di attività.
A tal proposito, la circolare in commento ha chiarito che le soglie dimensionali che fanno sorgere l'obbligo in esame ammontano a 60 addetti per il 2026-2027, 50 per il 2028-2031, 40 dal 2032.
Inoltre, come chiarito dall’Istituto, sono esclusi dall’ambito di applicazione della novella i datori di lavoro domestici e le pubbliche amministrazioni.
Infine, si segnala che, in caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto, se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione; diversamente, se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.
Tema della settimana
Milano Cortina 2026: quando la sfida olimpica passa (anche) dal lavoro regolare e sicuro
A una settimana dall’apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026, mentre l’attenzione pubblica è concentrata su gare, medaglie e affluenza turistica, vale la pena portare lo sguardo anche su un ulteriore aspetto: il lavoro.
Il 25 febbraio 2025, al Ministero dell'Interno, è stato sottoscritto l’Accordo sulla sicurezza, regolarità e qualità del lavoro per le opere e i servizi connessi ai Giochi: un’intesa che, a distanza di un anno, trova ora il suo banco di prova più concreto.
L’accordo, sottoscritto dalle associazioni datoriali dell'edilizia, dai sindacati, dalla CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) e dal Direttore della Struttura per la prevenzione antimafia, nasce per presidiare l’intera filiera degli appalti, rafforzando le misure di prevenzione contro lavoro irregolare, interposizioni illecite e fenomeni di dumping contrattuale. Centrale è l’impegno alla piena tracciabilità degli appalti e dei subappalti, al coordinamento tra istituzioni e organi ispettivi e allo scambio di informazioni per prevenire infiltrazioni e opacità. Sul piano contrattuale, viene ribadito l’obbligo di applicare i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, con specifico riferimento al settore – in primis l’edilizia – e al territorio di esecuzione delle prestazioni, così da evitare scelte elusive orientate al solo contenimento del costo del lavoro.
Particolare rilievo assume il capitolo dedicato alla salute e sicurezza: oltre al rigoroso rispetto della normativa vigente, l’intesa valorizza la partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, promuove la formazione e richiama una più incisiva responsabilizzazione dei committenti, chiamati a vigilare non solo sul proprio perimetro contrattuale diretto ma sull’intera catena degli appalti e subappalti.
Ora che i Giochi sono iniziati, l’interrogativo non è più programmatico ma attuale: le clausole sono state effettivamente recepite nei bandi e nei contratti? I controlli lungo la filiera sono stati sostanziali e tempestivi? Le Olimpiadi rappresentano un evento sportivo globale, ma anche un test di sistema per il diritto del lavoro italiano. La qualità dell’organizzazione si misura anche nella qualità e regolarità del lavoro che l’ha resa possibile.