
22 maggio 2026
Labour News - Le novità della settimana
22 maggio 2026In evidenza
Corte di Cassazione, 11 maggio 2026, n. 13731 - Sul licenziamento comunicato via e-mail
La Corte di Cassazione ha chiarito che, quando il contratto collettivo individua specifiche modalità di comunicazione del licenziamento, tale previsione non incide automaticamente sulla validità del recesso, ove il licenziamento sia comunque redatto in forma scritta e il CCNL non preveda espressamente una conseguenza invalidante.
Nel caso di specie, il lavoratore, tecnico manutentore distaccato all’estero, era stato licenziato dopo una contestazione disciplinare. Il recesso gli era stato comunicato mediante e-mail ordinaria, modalità che il lavoratore riteneva difforme dall’art. 79 CCNL, il quale prevede raccomandata a.r., raccomandata a mano o posta elettronica certificata. Il lavoratore aveva quindi impugnato il licenziamento, deducendone la nullità o illegittimità anche per difetto della forma convenzionale e per asserito carattere ritorsivo.
La Suprema Corte ha affermato, in particolare, che l’art. 79 del CCNL legno e arredamento non introduce una “forma convenzionale” ai sensi dell’art. 1352 c.c., riferita alla formazione o alla redazione dell’atto negoziale, ma disciplina soltanto la successiva fase della comunicazione al lavoratore. Il verbo “comunicare”, utilizzato dalla clausola collettiva, è infatti riferito al momento in cui l’atto viene portato a conoscenza del destinatario. Le ulteriori contestazioni relative all’utilizzo della posta elettronica certificata non sono state quindi ritenute decisive, poiché, secondo la Corte di Cassazione, le modalità di comunicazione del recesso, in assenza di una specifica previsione invalidante del CCNL, non incidono sulla validità del licenziamento redatto per iscritto.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione emessa dai giudici di appello. In particolare, secondo gli Ermellini, la validità del licenziamento resta regolata dall’art. 2 della L. n. 604/1966, che richiede la forma scritta, nella specie rispettata. In assenza di una previsione collettiva espressa, la diversa modalità di comunicazione non può quindi incidere sulla validità del licenziamento quale negozio unilaterale recettizio formato per iscritto.
INPS - Circolare 14 maggio 2026, n. 57 - Sul Bonus donne 2026
L’INPS ha fornito le prime indicazioni operative sul Bonus donne 2026, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 62/2026, relativo all’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
L’Istituto ha chiarito che il beneficio spetta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori e compresi quelli agricoli, con esclusione delle pubbliche amministrazioni. L’esonero riguarda le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, nonché quelle prive di impiego da almeno dodici mesi e appartenenti a specifiche categorie di svantaggio previste dal regolamento UE n. 651/2014. È inoltre previsto l’accesso, per dodici mesi, in favore delle lavoratrici svantaggiate rientranti nelle categorie indicate dal medesimo regolamento.
La misura è riconosciuta nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, elevato a 800 euro per le lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica, e per una durata massima di ventiquattro mesi per le lavoratrici molto svantaggiate, ovvero di dodici mesi per quelle svantaggiate.
Restano inoltre esclusi dall’esonero premi e contributi dovuti all’INAIL. Restano esclusi lavoro domestico, apprendistato, contratti a termine, trasformazioni a tempo indeterminato, lavoro intermittente e prestazioni occasionali; sono invece ammessi part-time, rapporti cooperativi e somministrazione a tempo indeterminato.
L’INPS ha precisato che la fruizione è subordinata, tra l’altro, al rispetto dei principi generali sugli incentivi, alla regolarità contributiva, all’assenza di licenziamenti ostativi, all’incremento occupazionale netto e all’applicazione del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva. La domanda dovrà essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni, con modalità operative oggetto di successivo messaggio.
CCNL Assicurazioni Ania: siglata l’ipotesi di rinnovo 2025–2028
Sottoscritta il 13 maggio 2026 l’ipotesi di rinnovo del CCNL Assicurazioni Ania, con validità dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2028. L’accordo prevede, sul piano economico, un incremento retributivo complessivo dell’11,48% (pari a 280 euro mensili a regime) e il riconoscimento di un contributo una tantum per gli arretrati maturati nel 2025.
Sul versante normativo, l’intesa introduce 6 ore aggiuntive di permesso, interventi limitati sugli inquadramenti e misure di tutela per specifiche categorie, tra cui produttori e addetti ai contact center. Previste inoltre iniziative contro il dumping contrattuale e l’avvio delle assemblee per l’approvazione dell’accordo.
Le altre novità
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 11 maggio 2026, n. 13722 - Giusta causa di licenziamento e limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione delle prove e proporzionalità della sanzione disciplinare.
Nel caso esaminato, il lavoratore, inquadrato come analista tecnico, era stato licenziato per una condotta caratterizzata da reiterata negligenza nell’esecuzione della prestazione, consistita, tra l’altro, nel mancato rispetto delle scadenze, nella violazione delle direttive tecniche e nella produzione di elaborati professionalmente inadeguati, con conseguenze anche nei rapporti con il cliente e nella perdita dell’appalto.
La Suprema Corte ha evidenziato che il giudizio circa la gravità dell’inadempimento e la lesione del vincolo fiduciario spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e coerente. Le doglianze del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvevano in realtà in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in cassazione.
La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che, nell’ambito delle clausole generali - quale quella di giusta causa ex art. 2119 c.c. - la distinzione tra interpretazione della norma (sindacabile) e valutazione in concreto dei fatti (riservata al merito) assume carattere decisivo: solo la prima può essere oggetto di censura per violazione di legge, mentre la seconda resta sottratta al controllo di legittimità.
Confermata anche la ritualità della contestazione disciplinare, validamente trasmessa tramite PEC, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, ritenendo adeguatamente dimostrata la condotta del lavoratore e la conseguente compromissione del rapporto fiduciario.
Corte di Cassazione, 27 aprile 2026, n. 11276 - Sulla certificazione dei contratti e i poteri ispettivi
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto tra certificazione dei contratti di lavoro e poteri di accertamento dell’Ispettorato del lavoro, chiarendo che l’efficacia della certificazione prevista dal D.Lgs. n. 276/2003 presuppone l’esistenza di un organismo certificatore legittimamente costituito.
La vicenda trae origine da un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti nei confronti di una società e del relativo legale rappresentante, ritenuti responsabili di illeciti in materia di registrazioni nel libro unico del lavoro e di interposizione illecita di manodopera nell’ambito di un contratto di appalto.
In sede di opposizione, le parti avevano sostenuto che il contratto di appalto era stato preventivamente certificato da un ente bilaterale, ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, e che eventuali contestazioni avrebbero dovuto essere previamente devolute al giudice amministrativo, previa attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione. La Corte d’Appello di L’Aquila aveva accolto tale impostazione, annullando l’ordinanza-ingiunzione sul presupposto che l’Ispettorato non potesse disconoscere direttamente la certificazione senza prima impugnare l’atto certificatorio.
La Suprema Corte ha tuttavia censurato integralmente tale ricostruzione, ritenendo erronea l’interpretazione adottata dal giudice di merito. Gli Ermellini hanno evidenziato che, nel caso concreto, gli accertamenti ispettivi avevano dimostrato come l’ente certificatore non fosse composto da associazioni comparativamente più rappresentative, requisito richiesto dall’art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 per la qualificazione di “ente bilaterale”. Inoltre, la sede dell’organismo risultava priva di effettiva operatività e persino sprovvista di energia elettrica.
Secondo la Corte, tali circostanze non integrano semplici violazioni del procedimento di certificazione, ma incidono a monte sulla stessa esistenza e legittimazione dell’organo certificatore. Per questa ragione, non era necessario promuovere alcuna preventiva impugnazione davanti al giudice amministrativo né esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 276/2003.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che la disciplina delle certificazioni dei contratti di lavoro è finalizzata principalmente a ridurre il contenzioso lavoristico tra le parti del rapporto e non può trasformarsi in uno strumento idoneo a paralizzare i poteri di vigilanza e accertamento delle autorità pubbliche. Ne consegue che gli organi ispettivi possono autonomamente verificare la legittima costituzione dell’ente certificatore e, ove accertino l’assenza dei requisiti richiesti dalla legge, esercitare i propri poteri sanzionatori senza essere vincolati dagli effetti della certificazione.
Richiamando precedenti della giurisprudenza tributaria, gli Ermellini hanno ribadito che la certificazione non attribuisce al contratto un’efficacia incontestabile erga omnes, soprattutto nei confronti delle autorità pubbliche titolari di poteri di controllo, imposizione o repressione degli illeciti.
In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, cassando la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila e rinviando la causa al giudice territoriale in diversa composizione per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi affermati.
Corte d’Appello di Bologna, 27 aprile 2026, n. 1173 - Sull’utilizzabilità delle prove atipiche nel giudizio successorio
La Corte d’Appello di Bologna si è pronunciata su una controversia ereditaria tra coeredi testamentari, affrontando questioni relative alla restituzione di somme cadute in successione, alla costituzione di una servitù di passaggio e all’utilizzabilità delle prove atipiche nel processo civile.
La vicenda trae origine dall’impugnazione proposta da uno dei coeredi avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla restituzione di somme appartenenti all’asse ereditario, riconoscendo altresì una servitù di passaggio attraverso l’atrio dell’immobile alberghiero oggetto della successione.
Particolare rilievo assume il passaggio dedicato alle prove atipiche. Il Collegio ha infatti attribuito valore indiziario alla dichiarazione scritta del soggetto incaricato della contabilità, utilizzata per dimostrare il pagamento dell’IMU da parte dell’appellante. Richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che nel processo civile le dichiarazioni scritte provenienti da terzi possono costituire argomenti di prova liberamente valutabili dal giudice, purché introdotte nel rispetto del contraddittorio.
Tema della settimana
Uso dell'intelligenza artificiale nella redazione degli atti: la Corte d'Appello di Bologna sanziona l'avvocato per mancata supervisione
La sentenza n. 1352/2026 della Corte d'Appello di Bologna, pubblicata il 12 maggio 2026, offre un importante spunto di riflessione sull'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale generativa nell'esercizio della professione forense e, più in generale, nelle attività professionali.
Il caso origina da un appello in materia di validità di una donazione con riserva di usufrutto. Nell'esaminare i motivi di gravame, la Corte ha rilevato che le sentenze citate dalla difesa degli appellanti a sostegno delle proprie doglianze erano del tutto inesistenti nei termini indicati, risultando inesatti quanto a sezione, data, materia e contenuto motivazionale riportato tra virgolette.
In udienza, il difensore ha ammesso di aver redatto l'atto di appello avvalendosi di un sistema di intelligenza artificiale, senza effettuare un puntuale controllo successivo, giustificando la mancata verifica con motivazioni ritenute dalla Corte "del tutto irrilevanti" quali il cambio delle lenti degli occhiali e uno stato di bronchite.
La Corte ha qualificato la condotta come lite temeraria per colpa grave ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., condannando la parte al pagamento di una somma pari alla metà delle spese di lite dell'appello, oltre alla condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. a favore della Cassa delle Ammende per un importo di € 2.000. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per le valutazioni disciplinari del caso.
Il principio affermato è chiaro: il ricorso agli strumenti di IA è legittimo, ma non esonera il professionista dall'obbligo di verifica e supervisione dell'output generato. I modelli di intelligenza artificiale generativa, osserva la Corte, "non costituiscono banche dati giurisprudenziali cui estrarre senza controllo precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica". La responsabilità degli atti depositati resta dunque interamente in capo al difensore.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidatosi con le decisioni del Tribunale di Torino (n. 2120/2025), del Tribunale di Latina (n. 1037/2025) e del Tribunale di Siracusa (n. 338/2026), che hanno parimenti sanzionato il deposito di atti contenenti precedenti inesistenti generati dall'IA. La decisione costituisce un severo monito per tutti i professionisti che utilizzano tali strumenti: l'innovazione tecnologica è benvenuta, ma deve sempre accompagnarsi a un rigoroso presidio umano.