
23 novembre 2023 • 22 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
23 novembre 2023Evento
VII Digital Legal Day | EU AI ACT: Regolare l’intelligenza artificiale?
Lo scorso giugno il Parlamento europeo ha approvato la legge sull'intelligenza artificiale: ma si può davvero regolare l’AI? Ne parleremo durante il VII Digital Legal Day organizzato per il prossimo 28 novembre a Milano da AHK, in collaborazione con il nostro studio. In apertura Giulio Coraggio di DLA Piper si confronterà con Guido Scorza, Componente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, su risvolti, limiti e opportunità dell'AI Act. Seguirà una tavola rotonda tutta al femminile moderata da Wolf Michael Kuhne nella quale alcune general counsel di importanti gruppi multinazionali approfondiranno come il provvedimento inciderà sulle scelte delle imprese. Programma e registrazioni qui.
Podcast
Irene Pozzi, Group DPO di Bending Spoons, sulle sfide privacy e la vita degli Spooners
Irene Pozzi di Bending Spoons sulla compliance privacy nell’innovazione tecnologica e sulla filosofia di vita degli Spooners. L’articolo è disponibile qui.
Data Protection & Cybersecurity
La CGEU si esprime in merito al diritto di accesso ai dati ai sensi del GDPR
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è recentemente espressa in tema di diritto di accesso ai sensi del GDPR, sancendo che questo debba essere a titolo gratuito e che all’interessato venga consegnata una riproduzione fedele ed intelligibile.
La lite ha avuto origine in Germania, tra una paziente e la sua dentista. In particolare, in seguito alle cure ricevute, la paziente, sospettando che fossero stati commessi errori durante il trattamento somministratole, decide di richiedere alla dentista una prima copia della sua cartella clinica a titolo gratuito. La dentista, tuttavia, accetta di consegnare tale documentazione, ma solo dietro il pagamento di un corrispettivo, come previsto dalla normativa tedesca. La paziente, sostenendo il suo diritto a ricevere la documentazione a titolo gratuito, propone ricorso contro la dentista.
La questione è giunta quindi di fronte alla CGUE, alla quale il giudice del rinvio ha posto tre questioni, di cui due particolarmente rilevanti, in particolare: (i) se l’obbligo di fornire all’interessato una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento a titolo gratuito grava sul titolare anche qualora il motivo della richiesta sia estraneo a quelli previsti dal considerando 63 del GDPR (vale a dire per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità) (ii) se, nell’ambito del rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento implichi la consegna all’interessato dei documenti contenuti nella cartella medica contenenti i suoi dati personali, oppure soltanto una copia di detti dati in quanto tali.
- Sulla motivazione per il diritto all’accesso a titolo gratuito
La CGUE si esprime sulla prima questione rilevando innanzitutto come l’articolo 12 paragrafo 5 del GDPR sia inteso a consentire agli interessati di esercitare il proprio diritto di accesso senza alcuna spesa. Per quanto riguarda il considerando 63 del GDPR, viene riaffermato il principio secondo il quale il preambolo di un atto di diritto dell’Unione non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere né per derogare alle disposizioni contenute nell’atto e nemmeno per interpretarle in un senso manifestamente in contrasto con la loro funzione. Pertanto, il diritto di accesso previsto dall’articolo 15 del GDPR non può assolutamente essere limitato, attraverso il diniego oppure l’imposizione di un pagamento, a uno dei motivi menzionati nella prima frase del considerando 63 del GDPR, lo stesso vale anche per il diritto di ricevere una prima copia gratuita come previsto dall’articolo 12 paragrafo 5 del GDPR. Il diritto di avere accesso ai propri dati personali, trattati dai titolari, a titolo gratuito deve obbligatoriamente essere concesso anche qualora la richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quello di cui al considerando 63 del GDPR.
- Formato dei dati oggetto di istanza d’accesso nell’ambito medico
Per quanto riguarda il formato in cui i dati dovranno essere consegnati all’interessato, la CGUE tiene in particolare considerazione la fattispecie concreta. In ambito medico, difatti, spesso i risultati di esami, pareri terapie o interventi praticati ad un paziente, possono comprendere numerosi dati tecnici. La scelta quindi di consegnare tali dati in una forma sintetica al paziente potrebbe comportare che alcuni dati siano omessi o riprodotti in modo inesatto o, in ogni caso, che la verifica da parte del paziente della loro esattezza e completezza risulti particolarmente difficoltosa. Per cui, sarà necessario, in ambito medico, consegnare al paziente una riproduzione fedele ed intellegibile dell’insieme dei suoi dati personali. Per fare ciò, il medico dovrà fornire all’interessato copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica che contengano tali dati, qualora ciò sia necessario per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza, nonché per garantirne l’intellegibilità.
In conclusione, con tale sentenza la CGUE ha rafforzato ancora di più i diritti degli interessati, nell’ottica quindi di facilitare loro l’esercizio del diritto di accesso. Per ulteriori approfondimenti su quest’ultimo diritto può essere interessante l’articolo “Il Garante privacy svedese sanziona una nota App di streaming per non aver rispettato il diritto di accesso degli interessati”.
AI e GDPR: i chiarimenti sulle basi legali per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale di un Garante privacy tedesco
Il Garante privacy (DPA) del Baden-Württemberg ha pubblicato un discussion paper che affronta la complessa intersezione tra il trattamento dei dati personali e l'intelligenza artificiale (AI) nel contesto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). L’Autorità invita a fornire feedback sul documento entro il 1° febbraio 2024.
Ecco di seguito i punti salienti:
- Dati Personali nei Sistemi di AI: Il documento esplora l'identificabilità all'interno dei modelli di AI e i rischi connessi di re-identificazione tramite gli attacchi ai modelli. Viene sottolineata l'importanza delle valutazioni periodiche del rischio per mitigare tali rischi. Inoltre, si enfatizza la variabilità nel tempo del processo di identificazione, dove gli interessati possono essere identificabili sin dall'inizio o solo successivamente con informazioni aggiuntive. È fondamentale analizzare i metodi di apprendimento automatico impiegati e valutare la probabilità che gli individui possano essere re-identificati attraverso influenze atipiche sui sistemi.
- Individuazione della responsabilità: La complessità delle basi legali in scenari con più attori e la continua evoluzione dei dati sono messe in risalto nel documento, che evidenzia la necessità di chiare basi legali per il trattamento dei dati di AI. Inoltre, si accenna alla necessità di una differenziazione fattuale nel determinare la responsabilità: bisogna stabilire se i dati personali vengono elaborati solo su istruzioni e per conto di un altro ente e se una parte ha un proprio interesse nell'elaborazione dei dati personali.
- Ruoli nel Trattamento dei Dati: Il documento analizza la distinzione tra 'responsabili del trattamento' e 'titolari del trattamento', e come i ruoli possano cambiare in base all'uso dei dataset per l'addestramento di AI facendo sorgere ipotesi di contitolarità.
- Interesse Legittimo come Base Legale: Si dettaglia come l'interesse legittimo possa fungere da base legale nell'AI, promuovendo un equilibrio tra l'elaborazione dei dati e i diritti degli individui. Proprio nel bilanciamento degli interessi il documento raccomanda di includere oltre al livello di dettaglio e all'ambito dei dati di addestramento, circostanze quali l'impatto sui soggetti dei dati o le garanzie per assicurare un adeguato addestramento.
- Altre Basi Legali: Vengono esplorate anche altre basi legali, come l'esecuzione di un contratto, il consenso, l'obbligo legale e la protezione di un interesse vitale, proponendo questioni chiave allineate alle guide dell'EDPB.
- Sfide della Conformità GDPR e Innovazione: Il documento sottolinea come le aziende debbano essere attente nel conformarsi al GDPR, promuovendo al contempo l'innovazione. Si evidenzia che il trattamento di grandi insiemi di dati personali in connessione con i sistemi di AI comporta il rischio che questi possano diventare categorie particolari di dati personali nel corso del ciclo di vita del trattamento. Pertanto, i titolari del trattamento dovrebbero includere i requisiti per l'elaborazione di categorie particolari di dati personali fin dall'inizio (by design).
Lo svolgimento di analisi di conformità come quella suggerita dal documento può richiedere competenze verticali su molteplici normative, proprio per questo abbiamo sviluppato uno strumento innovativo per aiutare le aziende a misurare la conformità dei propri sistemi AI rispetto alla bozza del nuovo Regolamento Europeo sull’AI, alla normativa privacy, IP e agli standard ISO. Per saperne di più potete vedere il video disponibile QUI e contattarci per eventuali chiarimenti.
Intellectual Property
Prima decisione sulla violazione di copyright da parte di sistemi di intelligenza artificiale generativa
Un giudice distrettuale della corte federale della California ha respinto alcune richieste di risarcimento in una causa promossa dalle artiste Sarah Andersen, Kelly McKernan e Karla Ortiz contro sistemi di intelligenza artificiale generativa, che avrebbero utilizzato illecitamente opere autoriali delle attrici. Il giudice ha tuttavia concesso a queste ultime la possibilità di modificare le rispettive domande.
La causa prende le mosse da un complaint depositato lo scorso gennaio da un trio di artiste che ha intentato una causa contro alcune società proprietarie di ormai noti e diffusi sistemi di AI generativa. Secondo le attrici, le modalità attraverso le quali tali sistemi sono stati addestrati violerebbero i diritti d’autore di milioni di artisti, in quanto opere già esistenti sarebbero state date in pasto ai sistemi di AI generativa per insegnare loro a generare nuove immagini. Il tutto, senza ottenere un preventivo consenso per la loro utilizzazione. Gli output realizzati dai sistemi di AI, sostanzialmente basati sulla assimilazione e rielaborazione di queste immagini, replicano, infatti, lo “stile” di tali artisti. Inoltre, secondo le attrici "[ogni] immagine in uscita dal sistema è derivata esclusivamente dalle immagini latenti, che sono copie di immagini protette da diritto d’autore. Per queste ragioni, ogni immagine ibrida è necessariamente un'opera derivata".
Successivamente, le tre società convenute hanno depositato separatamente un cd. motion to dismiss, vale a dire una richiesta di archiviazione del caso. Nel diritto americano, per evitare che una richiesta di archiviazione venga accolta, l’attore è tenuto ad “addurre fatti sufficienti per formulare una richiesta di risarcimento che sia plausibile”, ossia fatti che permettano al tribunale di trarre la ragionevole deduzione che il convenuto sia responsabile della condotta scorretta denunciata. Si tratta, in altre parole, di una soglia di plausibilità della violazione che può essere tradotta, nel nostro ordinamento, con il concetto di fumus boni iuris.
L’atto introduttivo della causa era stato molto criticato dagli esperti del settore, in quanto impreciso dal punto di vista tecnico. Ad esempio, nell’atto si afferma che i modelli artistici di intelligenza artificiale "memorizzano copie compresse di immagini di addestramento" e le "ricombinano", funzionando come “strumenti per collage del Ventunesimo secolo". A ben vedere, i sistemi di AI generativa non memorizzano le immagini, ma piuttosto rappresentazioni matematiche dei modelli raccolti da queste immagini.
Con la decisione del 30 ottobre 2023, la corte distrettuale ha respinto quasi tutte le richieste di risarcimento delle artiste (tranne una per violazione ‘diretta’ del copyright), ritenendo le domande delle attrici “carenti sotto diversi profili”. Il giudice ha tuttavia concesso a queste ultime la possibilità di ripresentare le proprie domande, chiedendo però di indicare in modo più specifico il coinvolgimento di ciascun convenuto nella presunta violazione. Le diverse società convenute, infatti, hanno business differenti e negli atti introduttive delle artiste gli addebiti, secondo il giudice, erano eccessivamente generici e a-tecnici.
Inoltre, particolare rilevanza assume l’affermazione del giudice secondo cui, al fine di provare la violazione, le attrici dovranno essere in grado di provare che le immagini di output dei sistemi di AI sono "sostanzialmente simili" alle opere d'arte originali. In altri termini, non è sufficiente una generica somiglianza tra lo stile di un certo artista e l’output dell’AI per provare violazione del diritto d’autore, ma è necessario che le immagini generate da AI siano “così simili allo stile o alle opere dell’artista da poter essere interpretate come dei falsi”.
Questa prima, anche se non definitiva, decisione, assume una particolare rilevanza nell’indirizzare autori e artisti in merito alla soglia di prova richiesta per dimostrare che l’output generato da un sistema di AI violi la propria opera originale. Si tratta, inoltre, di una decisione che potrebbe avere un notevole impatto anche sulle altre vicende giudiziarie in materia di AI generativa attualmente pendenti.
Su un simile argomento può essere di interesse: “La tutela dei prompt nei sistemi di intelligenza artificiale generativa”.
Vini e marchio patronimico: novità in tema di valutazione del rischio di confusione tra marchi patronimici nel settore vitivinicolo
Con una recente sentenza, la Commissione dei Ricorsi ha introdotto alcune novità rispetto alla valutazione del rischio di confusione tra marchi patronimici nel settore vitivinicolo, concludendo che il patronimico, e non gli ulteriori elementi di differenziazione presenti nel marchio, costituisce l’elemento in base al quale stabilire la presenza di un rischio di confusione tra i marchi patronimici.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) aveva respinto integralmente l’opposizione avviata dai titolari di tre registrazioni di marchio anteriori costituite da un patronimico – due registrazioni italiane di marchio denominativo e una registrazione europea di marchio figurativo (costituito da un patronimico, riportato in grassetto, su uno sfondo scuro) –, nelle classi 29, 30 e 33 (per vini), proposta avverso la registrazione di una domanda italiana di marchio figurativo costituito dal medesimo patronimico, abbinato al prenome del titolare e alla raffigurazione di un giogo per animali da tiro, dominante e distintiva, nelle classi 31 e 33 (per vini) (Marchio Contestato).
L’UIBM, esaminando le privative da un punto di vista merceologico, aveva rilevato un’identità rispetto alla classe 33. Dal punto di vista grafico, invece, aveva rilevato una somiglianza visiva tra i segni di livello medio basso, ritenendo prevalenti le differenze grafiche rispetto alle somiglianze. Anche sulla base di tali conclusioni, l’Ufficio emetteva una decisione di respingimento integrale dell’opposizione, avverso la quale veniva poi presentato ricorso dai titolari delle privative anteriori, che asserivano che l’UIBM avesse erroneamente: i) condotto l’esame di comparazione tra i marchi; ii) valutato il rischio di confusione tra i marchi in conflitto; e c) rilevato una pacifica coesistenza tra i marchi.
Diversamente da quanto accaduto in sede di opposizione, la Commissione dei Ricorsi ha poi ritenuto fondate le ragioni della ricorrente. La sentenza di accoglimento integrale in esame è intervenuta nonostante il richiedente avesse: i) posto a fondamento delle proprie osservazioni i rilevanti elementi di differenziazione tra i marchi, ossia il prenome e l’elemento figurativo avente carattere dominante e distintivo; ii) richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il patronimico nel settore vitivinicolo ha una minore valenza distintiva; iii) provato la pacifica coesistenza delle due aziende nel medesimo settore fornendo prove documentali.
In occasione della sentenza in esame, la Commissione dei Ricorsi ha introdotto alcune rilevanti novità rispetto alla valutazione del rischio di confusione tra marchi patronimici nel settore vitivinicolo, essendosi sensibilmente allontanata dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario.
Secondo detto orientamento maggioritario, è precluso l’uso di un patronimico come marchio, anche se accompagnato da elementi di differenziazione, quando il marchio successivo viene utilizzato nella stessa classe merceologica del marchio patronimico preesistente. Allo stesso modo, è preclusa la registrazione di un marchio successivo, per difetto di novità, quando detto marchio riproduca il cuore del marchio anteriore costituito dal patronimico. Ciò, nonostante l’aggiunta di elementi ulteriori, potendo sorgere in questo caso un rischio di confusione per il pubblico di riferimento rispetto all’origine commerciale dei prodotti o servizi; rischio che certamente si incrementa nel caso di prodotti o servizi identici o affini. D’altro canto, sempre secondo lo stesso orientamento, se l’aggiunta di elementi ulteriori al patronimico non determina automaticamente la sussistenza del requisito della novità, è anche vero che tale aggiunta non ne esclude automaticamente la presenza, da valutarsi necessariamente caso per caso. A completamento di quanto detto, è bene ricordare, altresì, la minore valenza distintiva comunemente riconosciuta al patronimico nel settore vitivinicolo. La ragione di quanto appena detto trova origine nelle stesse consuetudini del settore. In questo specifico settore produttivo, infatti, si rileva la tendenza ad utilizzare i nomi di famiglia – spesso comuni ad una pluralità di famiglie - come segni distintivi dei propri prodotti. Pertanto, al patronimico viene solitamente attribuita una scarsa capacità distintiva proprio in virtù dell’ampio utilizzo che ne viene fatto dalle imprese produttrici, spesso di piccole dimensioni, a conduzione familiare e presenti nella medesima area geografica. Da detta scarsa capacità distintiva, deriva però l’idoneità dell’aggiunta del prenome al cognome ad escludere un rischio di confusione tra marchi, che si riduce ulteriormente in presenza di ulteriori elementi di differenziazione.
Diversi sono stati i casi in cui in presenza di ulteriori elementi di differenziazione, il rischio di confusione tra marchi patronimici è stato escluso. Tenendo in considerazione gli elementi e le circostanze utili ad ottenere tale esito, deducibili dall’orientamento sopra esposto, stupisce il contenuto della sentenza della Commissione, potendosi rintracciare anche nel marchio successivo della controversia in esame gli elementi - ossia il prenome del richiedente e un elemento grafico dominante e distintivo in aggiunta al patronimico - che spesso sono stati giudicati idonei ad escludere il rischio di confusione tra marchi patronimici.
Come anticipato, la sentenza della Commissione ha infatti accolto il ricorso, rinnovando il valore degli elementi rilevanti in sede di valutazione del rischio di confusione tra marchi patronimici nel settore vitivinicolo. Nello specifico, per quanto qui rileva, la Commissione, virando parzialmente verso un orientamento più europeo, ha concluso che: i) il patronimico è l’elemento centrale nel giudizio di confondibilità tra marchi, in quanto idoneo a prevalere sugli altri elementi e a suscitare una chiara e immediata associazione con l’origine dei prodotti e servizi in esame; ii) l’apporto differenziale derivante dall’utilizzo del prenome unitamente a un elemento figurativo non rileva nei casi in cui al patronimico si riconosce forza distintiva accresciuta, in virtù dell’uso intensivo del segno o della notorietà acquisita rispetto al prodotto. Alla luce di questa sentenza, sarà certamente interessante monitorare gli ulteriori sviluppi in materia.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Rischio di confusione tra marchi nel settore vinicolo – ALEGRO vs. ALEGRA DE BERONAI”.
Procedimenti davanti al TUB: gli ultimi aggiornamenti
Sono ormai passati cinque mesi da quando il Tribunale unificato dei brevetti (TUB) è divenuto operativo il 1° giugno 2023. Ad oggi, consultando la piattaforma Case Management System (CMS) – sistema online di gestione delle pratiche – risultano pendenti all’incirca un’ottantina di procedimenti.
Da una prima lettura dei dati emerge come la divisione locale di Monaco di Baviera sia ancora in testa con il maggior numero di vertenze ad oggi pendenti. Al secondo posto per numero di casi registrati troviamo le divisioni locali di Düsseldorf e Mannheim. Ancora poi seguono le divisioni locali di Amburgo, Parigi, Milano, che ad oggi conta cinque casi, Helsinki e la divisione regionale Nordico-baltica. In ultima posizione al momento si collocano le divisioni locali di Bruxelles e L'Aia, che sono coinvolte ciascuna in un solo procedimento. Le divisioni locali sembrano al momento adite per lo più per azioni di contraffazione; solo un numero inferiore di casi ha ad oggetto la concessione di misure cautelari.
Quanto poi alle divisioni centrali attualmente operative, Parigi primeggia con quindici procedimenti pendenti, seguita dalla divisione centrale di Monaco, che conta al momento quattro casi.
Infine, i segmenti di mercato maggiormente coinvolti dinnanzi al TUB restano per il momento quello farmaceutico e quello industriale, con un lieve incremento dei procedimenti nel settore tecnologico.
Su un simile argomento può essere di interesse: “Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) nomina i giudici”.
Technology, Media and Telecommunications
Accordo finale del Parlamento e Consiglio dell’UE sul Digital Identity Wallet
Con comunicato stampa dell’8 novembre 2023 è stato reso noto che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo finale in merito al regolamento che introduce il cd. Digital Identity Wallet e che tale accordo ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione europea.
L’accordo dell’8 novembre 2023 fa seguito all’accordo provvisorio che era stato raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE il 29 giugno 2023 circa gli elementi principali della proposta di regolamento relativo a un “quadro giuridico per un’identità digitale europea”. Trattasi della proposta di regolamento modificativo del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS). La principale novità prevista dalla proposta di regolamento consisteva appunto nella previsione di un’applicazione mobile – il Digital Identity Wallet – in grado di consentire a tutti i cittadini, residenti e imprese dell’UE di accedere in modo affidabile, sicuro e nel rispetto della protezione dei dati personali ai servizi online pubblici e privati in tutta Europa.
La previsione di uno strumento quale il Digital Identity Wallet, evidenzia la Commissione, contribuisce in modo importante alla realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione dei servizi pubblici previsti nell’ambito del “decennio digitale europeo”, ossia il programma strategico della Commissione europea che fissa traguardi e obiettivi per la trasformazione digitale dell’UE per il 2030.
Come si apprende dal comunicato stampa, anche le piattaforme online di grandi dimensioni designate dal regolamento sui servizi digitali e i servizi privati tenuti per legge all’autenticazione degli utenti dovranno accettare il Digital Identity Wallet come metodo di accesso ai loro servizi online.
Il Digital Identity Wallet potrà essere utilizzato anche per l’apertura di conti bancari e per effettuare pagamenti. Inoltre, tale app consentirà di accedere ai propri documenti digitali, come ad esempio patenti di guida, prescrizioni mediche, certificati professionali o titoli di trasporto, e potrà essere utilizzata anche ai fini dell’identificazione online.
Il testo del regolamento da ultimo concordato da Parlamento e Consiglio dell’UE – come reso noto nel comunicato stampa – stabilisce tra l’altro che (i) il Digital Identity Wallet comprenderà un pannello di controllo con tutte le operazioni accessibili al titolare dell’applicazione mobile; (ii) sarà possibile segnalare presunte violazioni della protezione dei dati, e (iii) sarà consentita l’interazione tra i Digital Identity Wallet.
Ora non resta che attendere l’approvazione formale dell’accordo finale da parte del Parlamento e del Consiglio, a seguito della quale è previsto che gli Stati membri dell’UE adottino i rispettivi atti di esecuzione volti a disciplinare le specifiche tecniche del Digital Identity Wallet. I “portafogli di identità digitale” dovranno poi essere forniti nei 24 mesi successivi l’adozione degli atti di esecuzione.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “European Digital Identity Wallet: un’identità digitale unica per tutti i cittadini europei?”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Silvia Cerrato, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Chiara Fiore, Claudia Galatioto, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Marco Guarna, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Dalila Mentuccia, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.
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