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26 ottobre 202325 minuti di lettura

Innovazione e diritto: le novità della settimana

26 ottobre 2023
Podcast

Andera Pocci, GC di Reply, su come l'innovazione cambia gli uffici legali

Andrea Pocci è General Counsel di Reply, uno dei gruppi italiani più grandi nel settore della tecnologia. In questo episodio del podcast Diritto al Digitale discute con Giulio Coraggio, Location Head del dipartimento di Intellectual Property & Technology dello studio legale DLA Piper della sua carriera, della transizione dallo studio legale alla private practice, di come la professione legale sia cambiata e delle sfide legali del futuro per una azienda come Reply. L’episodio del podcast è disponibile qui.

 

Artificial intelligence

Gli ultimi sviluppi sull’EU AI Act introducono cambiamenti sostanziali

I recenti sviluppi delle negoziazioni sull’EU AI Act hanno creato grandi aspettative sul fatto che si raggiunga presto un accordo politico sui contenuti della prima legge comunitaria sull’intelligenza artificiale.

Il 17 ottobre 2023, la Presidenza spagnola dell'UE ha condiviso un documento significativo in preparazione dei prossimi negoziati politici con il Parlamento europeo e la Commissione, noti come triloghi, che si sono tenuti il 24 ottobre.

Le aree di interesse principali includono il modo in cui affrontare i foundation model, grandi modelli di apprendimento automatico addestrati su ampie serie di dati che generano risposte basate su stimoli specifici. Di seguito riportiamo alcuni dei temi attualmente discussi.

  • Foundation Model & General-Purpose AI

Un aspetto critico in discussione è la regolamentazione dei modelli di General Purpose AI. La Presidenza spagnola introduce una potenziale definizione di foundation model come modelli di IA in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distintivi.

  • Very Capable Foundation Model

Sta emergendo una nuova categoria, quella dei 'very capable foundation model'. Questi modelli, con capacità avanzate, possono richiedere obblighi aggiuntivi a causa della loro natura all'avanguardia.

  • Copyright & Detectability

La Presidenza sottolinea la necessità che i fornitori di foundation model dimostrino la conformità con la legge sul copyright dell'UE, consentendo anche ai titolari dei diritti di non partecipare. Per quanto riguarda i modelli di AI generativa, la Spagna vuole che i fornitori garantiscano che i loro risultati siano riconoscibili come generati artificialmente.

  • Governance

Inizialmente, gli Stati membri dell'UE hanno lasciato l'applicazione della AI Act in gran parte nelle mani delle autorità nazionali. Tuttavia, riconoscendo la complessità dei modelli e dei sistemi di AI, in particolare dei modelli di base, la Presidenza ha accettato l'idea di un Ufficio AI, incaricato di supervisionare le regole sui modelli di base e sui sistemi di General Purpose AI su larga scala, di definire le procedure di audit e di effettuare controlli di conformità e indagini.

  • Biometric Identification

Si pone un dibattito significativo sull'uso dei sistemi di identificazione biometrica in tempo reale da parte delle forze dell'ordine. Continuano i negoziati per restringere le eccezioni, ponendo l'accento sulle garanzie e sull'autorizzazione giudiziaria per l'utilizzo del sistema.

  • Banned Practices

Il mandato del Parlamento europeo include divieti sul riconoscimento delle emozioni, sulla categorizzazione biometrica dei dati protetti e sulla polizia predittiva in vari contesti.

Visti i recenti sviluppi, un accordo politico sull’AI Act sarà raggiunto entro la fine dell'anno, e questo è l'intento della Presidenza spagnola dell'UE. L'Unione Europea vuole assumere un ruolo guida in materia di intelligenza artificiale e l'adozione di una serie di regole chiare è una pietra miliare.

Sullo stesso tema, può leggere l'articolo "Quali obblighi di cybersecurity nell'ambito della legge UE sull'intelligenza artificiale".

Impatto dell’intelligenza artificiale sulla concorrenza e tutela dei consumatori

La UK Competition and Markets Authority (CMA), autorità antitrust del Regno Unito, ha pubblicato un report che reca i risultati dell’indagine - avviata a maggio scorso - sull'impatto dei c.d. “foundation models” sulla concorrenza e sulla tutela dei consumatori.

I foundation models sono sistemi basati sull’intelligenza artificiale (AI), che comprendono i c.d. Large Language Models (modelli linguistici) e sistemi di intelligenza artificiale generativa, sviluppati mediante l’elaborazione di ampie quantità di dati e che possono avere diverse applicazioni come, ad esempio, i “chatbot” o la creazione di immagini a fini artistici o commerciali.

Nel condurre l’indagine, la CMA si è concentrata su tre principali profili: (i) lo sviluppo e l’utilizzo dei foundation models; (ii) l’impatto dei foundation models sulla concorrenza in altri mercati; (iii) l’impatto dei foundation models sui consumatori.

Nel report la CMA segnala anzitutto come la limitazione all’accesso agli input fondamentali per lo sviluppo dei foundation models (come, ad esempio, la capacità di calcolo, l’accesso ai dati e finanziamenti) sia suscettibile di aumentare il rischio che i piccoli sviluppatori di foundation models non siano in grado di competere efficacemente con le imprese più grandi, con conseguente pregiudizio per la concorrenza e l’innovazione del settore, così comportando un danno per i consumatori.

In questo contesto la CMA ha identificato una serie di fattori che ritiene essere di fondamentale importanza per lo sviluppo dei foundation models e in riferimento ai quali nutre incertezze sulla possibilità che tutti i player del settore possano avere pari accesso ad essi. Si tratta in particolare dell’accesso ai dati proprietari di terze parti necessari per lo sviluppo e il training dei foundation models, della possibilità di disporre di sistemi di calcolo altamente performanti e di prestazioni tecniche all’avanguardia, dell’accesso a finanziamenti, dati, competenze e risorse. Trattasi di elementi che, in linea di principio, sono più facilmente accessibili per le grandi imprese che sviluppano foundation models rispetto a quelle di più piccole dimensioni e che potrebbero costituire barriere all’ingresso nel mercato da parte di queste ultime.

Sebbene non sia ancora del tutto chiaro quali siano i mercati più facilmente suscettibili di essere impattati dai foundation models, nel report l’autorità evidenzia come questi siano in grado di trasformare un’ampia gamma di servizi e influenzare innovazione e concorrenza in altri mercati.

In proposito la CMA sottolinea come, sebbene lo sviluppo dei foundation models sia ancora in una fase embrionale e gli esiti del suo utilizzo siano ancora incerti, è comunque possibile individuare due principali modalità di utilizzo degli stessi. In particolare, i foundation models possono essere utilizzati:

  1. al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti. Le imprese possono incorporare i foundation models all’interno dei loro processi, prodotti e servizi, sia a livello di utilizzo e fruizione da parte degli utenti sia nella fase di produzione e distribuzione di prodotti e servizi. Ciò - ad avviso della CMA - potrebbe consentire a imprese nuove entranti che utilizzano i foundation models di operare in modo più efficiente in concorrenza con le imprese già presenti sul mercato. Dall’altra parte, però, l’utilizzo dei foundation models potrebbe anche rafforzare le quote di mercato delle imprese incumbents che li utilizzano;
  2. per dare vita a nuovi prodotti e servizi. La CMA si attende che i foundation models possano essere utilizzati al fine di sviluppare nuovi servizi destinati a offrire nuove soluzioni per imprese e consumatori. Ad avviso dell’autorità UK, questo potrebbe rafforzare o sviluppare posizioni di mercato in settori adiacenti o collegati ma anche indebolire le posizioni di mercato degli incumbents.

Infine, secondo la CMA, è necessario garantire che i consumatori siano tutelati dai pregiudizi derivanti dall’utilizzo dagli strumenti basati sui foundation models e che consumatori e imprese siano pienamente informati in merito ai rischi connessi al loro impiego.

A tal fine, secondo l’analisi svolta dalla CMA, gli sviluppatori di foundation models devono realizzare modelli che siano il più possibile affidabili e sicuri per consumatori e utenti. La CMA richiama le imprese che utilizzano i foundation models per lo sviluppo dei loro prodotti e servizi al rispetto delle norme in materia di tutela dei consumatori, sottolineando la loro responsabilità nel prevenire rischi per gli utenti.

In conclusione, la CMA propone alcuni principi guida con lo scopo di garantire l’effettività della tutela della concorrenza e dei consumatori nel contesto dell’evoluzione dei foundation models. In particolare, secondo la CMA, dovrebbe essere garantita:

  1. la responsabilità degli sviluppatori dei foundation models per i prodotti e i servizi forniti (Accountability);
  2. la possibilità che gli sviluppatori, in particolare i nuovi entranti nel mercato, abbiano accesso agli input fondamentali per la realizzazione dei foundation models (Access);
  3. la diversità nello sviluppo dei foundation models anche in chiave open-source (Diversity);
  4. una vasta gamma di opzioni di sviluppo dei foundation models, in funzione dell’utilizzo che se ne intende fare (Choice);
  5. la flessibilità di passare da una soluzione di foundation model a un’altra o di utilizzare più foundation models in base alle necessità (Flexibility);
  6. l’assenza di comportamenti anticoncorrenziali nello sviluppo e nella fornitura dei sistemi di foundation models (evitando ad esempio pratiche di tying o di bundling) (Fair Dealing);
  7. la fornitura a imprese e consumatori di informazioni riguardanti i rischi e le limitazioni relativi ai contenuti generati con i foundation models (Transparency).

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La “collusione algoritmica”: possibili rischi per la concorrenza legati all’uso dell’Intelligenza Artificiale”.

 

Data Protection & Cybersecurity

CyberItalia: il Decreto NIS - la prima normativa italiana sulla cybersicurezza in pillole

Continua la rubrica CyberItalia con questo terzo articolo in cui si approfondisce la prima normativa italiana totalmente dedicata alla sicurezza cibernetica, il Decreto NIS, che nasce dal recepimento dei requisiti europei in materia di cybersicurezza previsti dalla Direttiva NIS 1. Potete leggere l’articolo QUI.

Nuovi provvedimenti del Garante Privacy contro le pratiche aggressive degli operatori marketing

Il Garante Privacy ha emesso nuove sanzioni contro le pratiche aggressive nel marketing, delimitando i confini del soft-spam. In questa ultima serie di provvedimenti, il Garante ha ribadito la sua posizione: il marketing legittimo è solo quello a beneficio del consumatore.

Due società sono state sanzionate per condotte di marketing aggressive. La prima è stata multata per EUR40.000 e ha ricevuto l'ordine di cancellare i dati personali ottenuti in modo illecito. Il caso è emerso da un reclamo di un cittadino iscritto al Registro pubblico delle opposizioni (RPO) che continuava a ricevere chiamate promozionali nonostante avesse richiesto la cancellazione dei suoi dati alla società.

Una delle due società, nel tentativo di ottenere il consenso a ricevere comunicazioni marketing, ha agito in modo non conforme alle regole, richiedendo il consenso solo dopo il primo contatto telefonico. Anche l’altra società è stata sanzionata per aver fornito un'informativa carente e per aver effettuato attività di "soft-spam", ma attraverso SMS promozionali a oltre 160.000 clienti senza il loro consenso. Il Garante ha sottolineato che l'informativa inadeguata è sanzionabile, indipendentemente dal possibile pregiudizio causato all'interessato. In entrambi i casi, il Garante ha riaffermato la necessità di un marketing rispettoso delle regole, che deve necessariamente mettere al primo posto gli interessi dei consumatori.

  • Marketing Responsabile e Soft-Spam: Le regole da seguire

Il marketing aggressivo, come evidenziato da diversi provvedimenti del Garante, aumenta esponenzialmente la probabilità di essere sanzionati. È importante, piuttosto, adottare pratiche di marketing rispettose delle regole e dei diritti dei consumatori, acquisendo in maniera lecita il consenso per ciascuna delle attività di trattamento che si vogliono condurre, come ad esempio inviare comunicazioni marketing e profilare gli interessati per fornire pubblicità mirate sul servizio.

Tuttavia, esiste una tipologia di marketing nota come "soft-spam" che rappresenta una eccezione nel panorama legislativo ed è disciplinata a dall'articolo 130, comma 4, del Codice Privacy D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Questo articolo definisce le condizioni in cui è possibile effettuare attività di marketing senza richiedere lo specifico consenso dell'interessato. L’eccezione, infatti, prevede che “se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.”

Quindi, per rientrare nell'eccezione prevista dall'articolo 130, comma 4, del Codice Privacy, le seguenti condizioni devono essere rispettate:

  • Utilizzo delle coordinate di posta elettronica (e-mail): Il titolare può utilizzare esclusivamente le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato e solo se queste sono state fornite nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio. Il Garante ha infatti specificato nel provvedimento ontro Tiscali che un’interpretazione estensiva dell’eccezione, fatta per includere tra i medium delle comunicazioni di soft-spam anche gli SMS, non era possibile data la natura eccezionale della norma, non suscettibile ad analogie.
  • Servizi Analoghi: Le comunicazioni devono riguardare servizi analoghi a quelli oggetto della vendita iniziale. In altre parole, il soft-spam può essere effettuato solo per prodotti o servizi simili a quelli precedentemente acquistati o richiesti dall'interessato, tale specifica non permette dunque al titolare del trattamento di inviare comunicazioni relative a servizi o prodotti diversi.
  • Informazione adeguata: L'interessato deve essere informato in modo adeguato, sin dall’inizio del contratto che permette la raccolta dell’indirizzo e-mail, della possibilità che tale indirizzo venga utilizzato a fini di marketing sottoforma di soft-spam.

  • L’unsubscribe button

La parte finale dell’articolo richiede anche che l’interessato venga sempre messo in condizione di opporsi e interrompere il flusso di comunicazioni che riceve. In particolare si richiede che l’interessato sia “[...] informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.” Tale condizione viene spesso soddisfatta da avvisi in fondo alla comunicazione che informano di tale possibilità, spesso fornendo un semplice link da cliccare che automaticamente rimuove l’indirizzo dalla lista di destinatari predisposta dall’azienda per tali comunicazioni.

Potrebbe accadere però che una campagna marketing sia stata già lanciata e che, sebbene la richiesta di opposizione sia stata trasmessa, tale operazione avvenga in concomitanza con la durata della campagna pubblicitaria che indirizzerà le comunicazioni anche alle e-mail in fase di cancellazione.

  • Il marketing responsabile

In conclusione, il marketing responsabile è fondamentale per garantire il rispetto della privacy e dei diritti dei consumatori, oltre che per evitare sanzioni elevate. Inoltre, il "soft-spam" rappresenta una pratica legittima, ma che sottostà a condizioni ben precise individuate nell'articolo 130, comma 4, del Codice Privacy ed è insuscettibile di interpretazioni diverse da quella letterale.

Tale previsione permette un equilibrio tra le esigenze delle aziende e la tutela dei dati personali e dei diritti degli individui.

Su un simile argomento può essere interessante il seguente articolo: “L’influencer marketing nell’era del Metaverso tra sfide e criticità”.

 

Gambling

Scandalo scommesse illegali dei calciatori: Quali problemi legali?

Lo scandalo delle scommesse illegali di alcuni calciatori fa sorgere una serie di problematiche legali da analizzare. Nelle ultime settimane si è parlato molto sulla stampa dello scandalo delle scommesse illegali di alcuni calciatori. Le notizie si sono concentrate principalmente sulle conseguenze a livello di giustizia sportiva per i giocatori di calcio che potrebbero essere sospesi dall’attività sportiva per periodi più o meno lunghi.

Si è parlato di meno della possibile illiceità ai sensi della normativa sui giochi. Infatti, sembrerebbe che i giocatori abbiamo giocato su siti di gioco privi di una concessione sui gioco a distanza emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Questa condotta è sanzionata dalla Legge 401/1989 che prevede sanzioni sia per gli operatori di gioco che per i giocatori.

L’articolo 4.3 della Legge 401/1989 prevede che “Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1 [i.e., privi di una concessione sui giochi a distanza emessa da ADM], fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione”. Quindi, aldilà della portata limitata della sanzione, si tratta di un illecito penalmente rilevante che potrebbe integrare un reato ancora più grande qualora emergessero altre circostanze dalle indagini.

Inoltre, i nomi a dominio dei siti di gioco a distanza privi di una concessione emessa da ADM sono di solito elencati tra i siti inibiti sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In tal caso, a meno che un giocatore nasconda il proprio indirizzo IP tramite una VPN, non è possibile del territorio italiano accedere ai nomi a dominio inibiti in quanto l’accesso è bloccato dagli Internet Service Provider. Ne consegue che chiunque tenti di accedere a questi siti vedrà una pagina informativa di ADM che notifica i motivi della disabilitazione dell’accesso. La cosa interessante però è che i siti di gambling coinvolti nello scandalo delle scommesse illegali sembrano non essere tra i siti inibiti.

Un’altra particolarità della situazione è che i calciatori hanno dichiarato di aver maturato debiti milionari su questi siti di gioco. Tuttavia, sulla maggior parte dei siti di gioco è possibile alimentare il proprio conto di gioco solo con sistemi di pagamento quali carte di credito o voucher ed è espressamente vietato giocare a debito.

Quanto sopra rappresentato mostra come:

  • le attività illegali di gioco in cui erano coinvolti i calciatori andavano ben oltre il semplice piazzamento di alcune scommesse su siti privi di concessione emessa da ADM; e
  • il fallimento del sistema del gioco legale italiano perché questi siti sono diventati popolari senza che indagini di polizia fossero svolte e che ADM li includesse nella lista dei siti inibiti.

Negli ultimi anni sembrava che il mercato dei siti di gioco illegale si fosse notevolmente ridotto, mentre ora si parla di un mercato da ben EUR25 miliardi. La rinascita dei siti di gioco illegale è a mio giudizio dovuta all’introduzione del divieto di pubblicità del gioco che ha di fatto posto sullo stesso piano, in termini di comunicazioni al pubblico, siti legali ed illegali. In entrambi i casi infatti la pubblicità è vietata e i siti devono essere trovare soluzioni, a volte non del tutto trasparenti, per raggiungere i clienti.

Lo scenario dovrebbe peggiorare ulteriormente con le nuove concessioni a distanza che dovrebbero avere un prezzo d’asta iniziale di 6 milioni di euro che potrebbe convincere molti siti di gioco a prediligere (o essere costretti) ad operare nell’illegalità per sopravvivere.

Sull’argomento potete leggere l’articolo “Il futuro del gioco a distanza in Italia: Opportunità o minacce per gli operatori?”.

 

Intellectual Property

Ricerca e innovazione: il riformato art. 65 c.p.i. attribuisce la titolarità dei diritti relativi alle invenzioni alle università

Il 23 agosto 2023 sono entrate in vigore le novità introdotte dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102, che hanno riformato alcune delle disposizioni del codice della proprietà industriale (c.p.i.).

La riforma ha abrogato il c.d. “professor’s privilege”: ai sensi della precedente formulazione dell’art. 65 c.p.i. la titolarità dei diritti relativi alle invenzioni brevettabili ottenute da ricercatori impiegati presso un’università o una pubblica amministrazione con scopo istituzionale di ricerca era riconosciuta agli inventori stessi. Tale previsione era in espressa deroga a quanto previsto all’art. 64 c.p.i., che, a determinate condizioni, riconosce l’attribuzione dei diritti relativi alle invenzioni realizzate da dipendenti nell’ambito di un rapporto di lavoro al datore di lavoro. Secondo quanto previsto dalla disciplina pre-riforma, l’università o la pubblica amministrazione poteva ottenere un diritto gratuito non esclusivo di sfruttamento delle invenzioni realizzate dai propri ricercatori solamente dopo cinque anni dalla data del rilascio del brevetto, qualora l’inventore non avesse iniziato lo sfruttamento industriale.

Il riformato art. 65 c.p.i. prevede che la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni spetta alle università e alle strutture di appartenenza dei ricercatori, nel caso in cui le invenzioni siano state ideate e realizzate da questi nell’ambito di un contratto o rapporto di lavoro o di impiego, anche a tempo determinato. In ogni caso, è sempre fatto salvo il diritto morale dell’inventore a essere riconosciuto come tale. Nel caso in cui le invenzioni siano il risultato di lavoro di più persone, i diritti derivanti dalla stessa appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall’art. 6 c.p.i. Tra le strutture incluse nell’ambito di applicazione dell’art. 65 c.p.i. sono ricomprese anche università, anche non statali legalmente riconosciute, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e organismi che svolgono attività di ricerca e promozione di attività tecnico-scientifiche senza scopo di lucro o in convenzione tra i medesimi soggetti. Il nuovo sistema di riconoscimento della titolarità dei diritti si applica a tutte le invenzioni che sono state conseguite successivamente al 23 agosto 2023.

I commi 2 e 3 dell’art. 65 c.p.i. hanno introdotto un meccanismo specifico per procedere al deposito della domanda di brevetto delle invenzioni che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 65 c.p.i.. L’inventore deve comunicare tempestivamente all’ente l’oggetto dell’invenzione, con conseguente onere per le parti salvaguardarne novità. Entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione, la struttura deve depositare la domanda di brevetto oppure comunicare all’inventore che non intente procedere in tal senso. Il periodo di sei mesi può eventualmente essere prorogato di tre mesi, previa comunicazione al ricercatore, purché tale proroga sia necessaria per ultimare eventuali valutazioni tecniche necessarie per procedere al deposito. Nel caso in cui il termine decorre senza che l’ente abbia provveduto al deposito della domanda o la struttura si dichiara non interessata a procedere, l’inventore può depositare personalmente la domanda. Pertanto, con l’introduzione della riforma dell’art. 65 c.p.i., la possibilità per il ricercatore di depositare a proprio nome il brevetto è divenuta un’ipotesi residuale, che ha come condizione necessaria l’avvio del meccanismo di attribuzione dei diritti all’ente di ricerca, tramite la comunicazione dell’oggetto dell’invenzione.

Per quanto riguarda la remunerazione che deve essere riconosciuta all’inventore, è stata eliminata la previsione che assegnava allo stesso il diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento delle invenzioni. L’art. 65, co. 4, c.p.i. demanda alle università, agli enti pubblici di ricerca e agli IRCCS il compito di disciplinare i rapporti con gli inventori e le premialità concesse per l’attività inventiva, oltre che i rapporti con finanziatori di ricerca da cui derivino invenzioni brevettuali. Sempre nell’ambito della propria autonomia, gli enti di ricerca possono determinare le modalità di applicazione delle disposizioni dell’art. 65 c.p.i. ai soggetti che possono partecipare alle attività di ricerca, tra cui gli studenti dei corsi di laurea, con riferimento a quei risultati inventivi che sono conseguiti nell’ambito delle attività di laboratorio oppure nei percorsi di laurea degli stessi. Tramite l’adozione di regolamenti interni, le università e gli enti di ricerca dovranno anche disciplinare ogni altro aspetto riferibile alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni, oltre che i rapporti con gli eventuali finanziatori della ricerca.

Infatti, la formulazione attuale dell’art. 65, co. 5, c.p.i. prevede che i diritti derivanti dalle invenzioni nell’esecuzione di attività di ricerca che sia finanziata in tutto o in parte da soggetti terzi sono disciplinati con appositi accordi contrattuali, che devono essere redatti tenendo conto di apposite linee guida per l’individuazione di principi e criteri specifici per tali relazioni contrattuali predisposte dal Ministero delle imprese e del made in Italy con il Ministero dell’università e della ricerca (le Linee Guida). Le Linee Guida sono state adottate con Decreto Interministeriale del 26 settembre 2023 e contengono una serie di indicazioni per meglio definire il perimetro del contratto stipulato tra l’ente e il soggetto finanziatore, soprattutto in relazione agli aspetti coinvolti nella generazione, nello sfruttamento e nella diffusione dei risultati della ricerca. In particolare, viene chiarito che, oltre all’oggetto e alle finalità della collaborazione, deve essere determinato il regime che regola la gestione delle conoscenze pregresse (background) e l’attribuzione dei risultati ottenuti in seguito allo svolgimento della ricerca (foreground). Inoltre, deve essere ben definito il regime di riservatezza e confidenzialità a cui sono soggetti i risultati dell’attività di ricerca, oltre che le modalità di comunicazione e pubblicazione degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell’art. 65, co. 5, c.p.i. sono fatti salvi gli accordi stipulati prima dell’emanazione delle Linee Guida.

Infine, la riforma ha introdotto l’art. 65-bis c.p.i. che prevede la facoltà per le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS possono dotarsi nell’ambito della loro autonomia di un ufficio di trasferimento tecnologico finalizzato alla promozione della valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Tale scopo può essere raggiunto anche tramite collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all’ufficio deve essere in possesso di una qualificazione professionale adeguata allo svolgimento dell’attività di promozione. L’obiettivo di questa previsione è favorire una collaborazione più capillare tra il settore pubblico e quello privato per valorizzare al meglio lo sviluppo e lo sfruttamento di nuove tecnologie. Inoltre, grazie all’impiego di personale universitario specializzato e adeguatamente formato, il processo di valorizzazione dei risultati della ricerca e delle invenzioni brevettabili dovrebbe essere ulteriormente ottimizzato.

Secondo alcuni commentatori, la riforma dell’art. 65 c.p.i. dovrebbe eliminare le difficoltà di sfruttamento delle invenzioni che erano state riscontrate nel precedente impianto normativo. In molti casi, il ricercatore, titolare dei diritti, era difficilmente in grado di tutelare e utilizzare al meglio le invenzioni, tenendo anche in considerazione i costi coinvolti nel deposito di un brevetto. Lo scopo del riconoscimento alle università e agli enti di ricerca della titolarità dei diritti relativi alle invenzioni dei ricercatori sarebbe, quindi, quello di agevolare l’innovazione e il trasferimento dei risultati inventivi delle ricerche al sistema produttivo delle imprese. Le strutture di ricerca dovrebbero così ricavare un significativo ritorno economico, oltre che un maggiore investimento e finanziamento nell’attività di ricerca, e, di conseguenza, dovrebbe registrarsi un miglioramento nello sfruttamento delle invenzioni.

Su un simile argomento potrebbe interessarti: “Approvata la riforma del Codice della Proprietà Industriale”.

La divisione locale di Monaco ha adottato misure cautelari nei confronti di una nota società biotecnologica

Lo scorso 15 settembre la divisione locale di Monaco ha emesso una delle prime decisioni cautelari non limitata alla trattazione di questioni procedurali, pronunciandosi su un caso che ha visto come controparti due gruppi di società attive nel settore delle biotecnologie.

Con ricorso presentato in data 1 giugno 2023, vale a dire il giorno in cui il Tribunale ha iniziato le sue operazioni, le ricorrenti avevano adito la divisione locale di Monaco, dolendosi della contraffazione diretta e indiretta di un brevetto europeo con effetto unitario, nelle giurisdizioni di competenza dell’UPC, ad opera di certi strumenti utilizzati per il rilevamento dell’RNA prodotti e commercializzati dalle resistenti, nonché dei relativi reagenti.

Il Tribunale, verificata la propria competenza, ha affrontato diverse questioni processuali, per poi procedere all’accertamento della validità del brevetto oggetto di causa e dell’interferenza con quest’ultimo dei prodotti della resistente.

Circa la prima questione, la divisione locale di Monaco ha ritenuto il brevetto azionato valido con un elevato grado di probabilità (überwiegende Wahrscheinlichkeit), affermando che lo stesso non si poteva ritenere privo di attività inventiva e che sussisteva il requisito della sufficienza di descrizione. Da quanto si evince dalla pronuncia, articolata in oltre un centinaio di pagine, la Corte ha svolto un primo esame formale circa la validità del brevetto, soffermandosi brevemente sullo standard di certezza necessario per poter ritenere lo stesso valido; la divisione locale di Monaco ha ritenuto opportuno applicare un grado di probabilità inferiore rispetto a quello richiesto nel giudizio di merito, in virtù della provvisorietà delle misure.

In punto contraffazione, la Corte ha accertato la violazione della privativa, sia diretta che indiretta, da parte dei dispositivi contestati, disponendo misure cautelari nei confronti delle resistenti, nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia. A fondamento dei provvedimenti cautelari adottati, la Corte ha esplicitamente annoverato il danno che le ricorrenti avrebbero rischiato di subire in virtù della continuazione della condotta illecita.

Le resistenti hanno affermato, mediante un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web, che appelleranno la sentenza.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “UPC: divisione centrale Monaco su accesso Registro da parte terzi”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Silvia Cerrato, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Chiara Fiore, Claudia Galatioto, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Marco Guarna, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Dalila Mentuccia, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

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È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.

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