
27 luglio 2023 • 40 minuti di lettura
Innovation Law Insights
Innovazione e diritto: le novità della settimanaTechnology, Media & Telecommunication
Perché il nuovo social media di Meta, Threads, non è disponibile in Europa?
Il fatto che Threads di Meta non sia disponibile in Europa è dovuto ad alcuni aspetti normativi che abbiamo cercato di affrontare in questo articolo che fa anche luce sul dibattito politico tra UE e USA.
Negli ultimi giorni, tutti gli operatori del settore dell'innovazione hanno parlato del lancio del nuovo social media Threads, la risposta di Meta a Twitter, che si prevede accenderà ancora di più il conflitto tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk. Probabilmente non avremo un combattimento di MMA tra i due miliardari al Colosseo, ma non c'è dubbio che il conflitto tra i due si stia intensificando.
Gli utenti europei, o meglio dell'UE, non possono assistere pienamente alle diverse fasi del conflitto perché "Threads" NON è attualmente disponibile nell'Unione europea. Meta non ha espresso una posizione ufficiale sulla questione, ma alcuni portavoce hanno fatto genericamente riferimento alla legislazione che dovrebbe entrare in vigore nel 2024 e che limita la cosiddetta fuga di dati.
Gli esperti di diritto dell'innovazione hanno subito collegato il riferimento all'imminente entrata in vigore degli obblighi previsti dal nuovo Digital Markets Act (DMA), che prevede nuovi obblighi onerosi per le big tech, al fine di aumentare la trasparenza e l'equità in un mercato che, secondo la Commissione Europea, è dominato dai cosiddetti gatekeeper. Queste aziende agiscono come intermediari e talvolta operano come punti di accesso a Internet con una condotta che potrebbe essere considerata anticoncorrenziale.
Non si tratta solo di social media, ma anche di motori di ricerca, servizi di intermediazione online e servizi di condivisione video, e l'elenco è piuttosto lungo, ma la caratteristica principale è che questi attori devono avere almeno 45 milioni di utenti finali europei attivi mensilmente e 10 mila utenti business attivi su base annuale.
Ma torniamo al motivo per cui Meta non ha ancora lanciato Threads nell'Unione Europea. Il Digital Markets Act include tra i suoi obblighi per i gatekeeper (che è una categoria in cui rientra Meta) il divieto di combinare i dati degli utenti finali con i dati raccolti nell'ambito della fornitura di altri servizi, propri o di terzi, senza il consenso al trattamento dei dati da parte degli utenti finali. Il consenso deve essere libero, informato, specifico e non ambiguo.
Qui sorge il problema. Meta richiede agli utenti di accedere al loro profilo Instagram per creare un profilo su Threads. Quindi, la creazione di un profilo su Instagram è necessaria per creare un profilo su Threads. Inoltre, è possibile importare i contatti di Instagram in Threads. Tuttavia, la cosa più notevole è la potenziale importazione da Instagram a Threads delle preferenze del profilo dell'utente. Infatti, secondo la dichiarazione del CEO di Instagram Adam Mosseri nel podcast del New York Times, The Hard Fork, al momento Instagram non può escludere completamente la fuga di dati tra i due prodotti senza il consenso dell'utente.
Le disposizioni del DMA entreranno in vigore all'inizio del 2024, con sanzioni che possono arrivare fino al 10% del fatturato totale annuo a livello mondiale. Inoltre, la sanzione può essere aumentata fino al 20% del fatturato annuale globale in caso di recidiva.
Alcuni potrebbero pensare che queste sanzioni saranno sempre sproporzionate rispetto ai guadagni di queste grandi aziende. Ma è anche vero che Meta è già stata sanzionata per 1,2 miliardi di euro per aver trasferito dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo in violazione del GDPR dall'Autorità irlandese per la privacy. Quindi le sanzioni stanno diventando costose anche per i parametri di una big tech.
L'ambiente politico europeo tra l'UE e le big tech si sta certamente animando perché, dopo questa sanzione, la Commissione Europea ha approvato - con una rapidità imprevista e contro la posizione del Parlamento Europeo e dei garanti della privacy dell'UE - la decisione di adeguatezza sul trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti che ora diventerà gratuito se si tratta di entità certificate.
Non c'è dubbio che siano in corso trattative tra le autorità politiche dell'UE e degli Stati Uniti. Google ha lanciato il suo sistema di intelligenza artificiale nell'UE solo la scorsa settimana, a due giorni dalla decisione di adeguatezza, e non c'è dubbio che questo lancio abbia fatto seguito a discussioni con le autorità dell'UE.
C'è da chiedersi se queste trattative tra le big tech e le autorità dell'UE andranno a vantaggio degli utenti e dell'economia dell'UE. Non c'è dubbio che sia auspicabile un maggior livello di trasparenza su questi confronti. Nel frattempo, è senza dubbio un segnale positivo che i giganti tecnologici come Meta e Google stiano prendendo in considerazione le limitazioni normative previste dal quadro normativo dell'UE e non cerchino di replicare il modello di business che adottano negli Stati Uniti a livello globale senza alcuna localizzazione.
Su un tema simile, potrebbe trovare interessante il seguente articolo "Il Digital Markets Act è in vigore e vuole cambiare Internet".
Adozione del nuovo regolamento AGCom sulla trasparenza contrattuale e KPI dei servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa
L’AGCom ha annunciato l’adozione della Delibera n. 156/23/CONS che reca il nuovo regolamento in materia di trasparenza precontrattuale, contrattuale e di indicatori di qualità (KPI) dei servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa. La Delibera n. 156/23/CONS prevede in particolare l’adozione di un “testo unico di revisione e semplificazione degli indicatori (KPI) di qualità dei servizi di comunicazione da postazione fissa” e introduce novità in materia di tutela contrattuale degli utenti e trasparenza informativa a favore degli stessi.
Il nuovo regolamento fa seguito ad analoghe misure già assunte dall’Autorità in materia di qualità e trasparenza dei servizi mobili (Delibera n. 23/23/CONS) e completa il riassetto complessivo della disciplina della qualità e trasparenza dei servizi di comunicazione elettronica, da postazione fissa e mobile.
L’adozione della Delibera n. 156/23/CONS segue la consultazione pubblica che l’AGCom ha avviato con la Delibera n. 405/22/CONS.
Come si legge nel comunicato stampa con cui l'Autorità ha dato notizia dell’adozione della Delibera n. 156/23/CONS – che risulta non ancora pubblicata – il nuovo regolamento introduce rilevanti novità in materia di tutela contrattuale, trasparenza e qualità dei servizi. In particolare:
- le tutele in tema di trasparenza contrattuale vengono estese anche agli utenti di servizi FWA (Fixed Wireless Access);
- sempre in tema di trasparenza, è richiesta agli operatori la pubblicazione nei propri siti web, in una pagina dedicata alla “trasparenza tecnica”, delle informazioni base di ciascuna offerta che includono il valore della velocità minima, massima e normalmente disponibile (in luogo della sola velocità minima, come è attualmente previsto);
- tali elementi in materia di velocità devono essere incluse anche nella documentazione contrattuale e assumono il valore di vincolo rispetto a cui l’utente, nel caso di mancato rispetto dei valori indicati dall’operatore, può reclamare e chiedere indennizzi (o, solo con riferimento alla velocità minima, il recesso). È previsto che il recesso o l’indennizzo possono essere richiesti dall’utente dopo che sia stata effettuata la certificazione della velocità della propria linea fissa mediante il software “Ne.Me.Sys” (sulla base di due misurazioni a distanza di almeno 30 giorni l’una dall’altra);
- gli operatori sono tenuti a pubblicare i risultati delle misure dei nuovi indicatori di qualità (KPI) ponendoli a confronto con gli obiettivi in precedenza fissati.
Infine, è prevista la continuazione del progetto cd. “MisuraInternet” che consente, mediante un sistema di sonde distribuite sul territorio italiano, il confronto delle principali offerte di connettività offerte dagli operatori.
Al fine di monitorare la qualità della connettività in Italia, oltre alle misure mediante l’utilizzo delle sonde, verrà tenuto conto delle misure effettuate dagli stessi utenti con lo Speed Test Agcom e di altri sistemi usati dagli operatori, in base a modalità che saranno individuate dall’AGCom con il contributo di operatori e associazioni dei consumatori.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche introduce notevoli modifiche al settore”.
Data Protection & Cybersecurity
Sanzione da 1 milione di euro del Garante contro una concessionaria della rete autostradale per errata qualificazione dei ruoli privacy di una App per rimborso pedaggi
Con un recente provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso una sanzione da 1 milione di euro nei confronti di una concessionaria della rete autostradale, per avere trattato in modo illecito i dati di circa 100 mila utenti registrati alla app per il rimborso del pedaggio.
La vicenda trae origine dall’inoltro al Garante di una comunicazione da parte di una associazione no profit per la tutela dei consumatori, nella quale venivano sollevati alcuni profili di criticità in merito alle attività di trattamento dei dati personali degli utenti poste in essere dalla società e dal fornitore dell’App, volta a consentire il c.d. cashback, i.e., il rimborso, totale o parziale, del costo del biglietto autostradale per ritardi dovuti a cantieri per lavori.
Alla luce delle informazioni raccolte in sede di istruttoria è emerso come, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali posto in essere nell’ambito del servizio di cashback, il fornitore dell’App operasse in qualità di titolare mentre la società quale responsabile del trattamento nonostante:
- la ragion d’essere del meccanismo di cashback fosse da ricondursi ad un accordo transattivo conclusosi a definizione di un procedimento di presunto grave inadempimento a carico della società concessionaria da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- parimenti la stessa società avesse individuato le condizioni e i requisiti della richiesta di rimborso da parte dell’utente dell’App (es. la tipologia di ritardo e la correlazione dello stesso con la presenza di cantieri in corso); e
- la società avesse affidato al proprio fornitore, sulla base di criteri già puntualmente stabiliti, compiti inerenti esclusivamente alla fase di attuazione del cashback in relazione alle funzionalità dell’App.
Pertanto, l’Autorità è giunta a conclusione che:
- con riferimento al trattamento inerente al servizio cashback, le finalità e i relativi mezzi sono stati determinati dalla società concessionaria, e, pertanto, la stessa riveste il ruolo di titolare; mentre
- il fornitore dell’App, diversamente da quanto rappresentato dalla società nel corso dell’istruttoria, agisce, (i) a fronte dell’incarico espressamente conferitole dalla società concessionaria rispetto al servizio cashback, in qualità di responsabile del relativo trattamento e (ii) anche come titolare autonomo con riferimento ai trattamenti rispetto ai quali determina autonomamente le rispettive finalità e i relativi mezzi, quali quelli strettamente connessi alla registrazione e gestione dell’account utente.
Infatti, secondo il Garante, ai fini del corretto inquadramento dei ruoli di titolare e di responsabile del trattamento, non assume rilevanza il riconoscimento, da parte della società concessionaria, di alcuni margini di autonomia decisionale in capo al fornitore dell’App, nello specifico, alla ideazione e gestione dell’App. Questo perché la designazione quale responsabile del trattamento non esclude la possibilità per quest’ultimo di adottare autonomamente determinate decisioni in odine al trattamento a condizione però che le stesse attengano alle modalità di esecuzione di quest’ultimo (c.d. detti “mezzi non essenziali”). Nel caso di specie, tali decisioni afferivano in particolare allo sviluppo e alla gestione dell’App quale strumento di realizzazione concreta dello stesso.
Tuttavia, come riconosciuto dal Garante, resta fermo che, in particolari contesti, quali ad esempio quelli inerenti ai trattamenti posti in essere tramite applicazioni mobili, uno stesso soggetto può agire comunque contemporaneamente in qualità di titolare rispetto a determinati trattamenti, e in qualità di responsabile in ordine ad altri trattamenti.
La predetta riqualificazione dei rapporti tra la società concessionaria e il fornitore dell’App ha avuto immediate ripercussioni anche sulla conformità al GDPR in relazione a:
- il rilascio dell’informativa agli utenti ai sensi dell’art. 13 del GDPR: poiché il testo individuava il fornitore dell’App quale titolare di tutti i trattamenti, ivi incluso di erogazione del servizio cashback, l’informativa, nel caso di specie, non era stata adeguatamente formulata. Infatti, con riferimento al servizio cashback, avrebbe dovuto riportare l’indicazione corretta in ordine all’effettiva identità del titolare (ossia la società) e alle finalità del relativo trattamento, nonché le ulteriori informazioni per assicurare, nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 del GDPR, un trattamento corretto e trasparente nei confronti degli utenti; e
- la mancata nomina del fornitore dell’App quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR: il fornitore dell’App, con riferimento al servizio cashback, contrariamente a quanto emerso dalla documentazione in atti, avrebbe dovuto essere nominato dalla società concessionaria quale responsabile del trattamento e non viceversa.
Pertanto, alla luce di quanto precede, la società concessionaria è stata ritenuta responsabile della violazione degli:
- art. 5, par. 1, lett. a) del GDPR per quanto concerne i principi di correttezza e di trasparenza, nonché dell’art. 13 del Regolamento con riferimento alle informazioni da fornire agli interessati; e
- art. 28 del GDPR per la mancata designazione del fornitore dell’App quale responsabile del trattamento inerente al servizio cashback.
Ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione in un milione di euro, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:
- in relazione alla gravità delle violazioni, è stata considerata rilevante l’inosservanza dei principi generali del trattamento, e in particolare il principio di correttezza e quello di trasparenza, la relativa durata quantificabile in circa un anno nonché l’elevato numero di interessati coinvolti in quanto corrispondente ad un terzo del numero complessivo dei soggetti registrati all’App;
- l’adozione di misure atte a mitigare o ad eliminare le conseguenze della violazione; e
- la circostanza che la società abbia attivamente cooperato con l’Autorità, il fatto che non risultino precedenti violazioni ma anche che il servizio cashback è fornito a titolo gratuito, senza che la società ottenesse alcun beneficio economico diretto.
Questo provvedimento è particolarmente interessante per le aziende a cui si applica il GDPR poiché sottolinea l’importanza della corretta qualificazione dei ruoli privacy. Pertanto, quando queste intendono coinvolgere soggetti terzi nella realizzazione dei propri progetti che contemplano il trattamento dei dati personali è consigliabile svolgere un assessment preliminare dei ruoli privacy al fine di individuare gli adempimenti di volta in volta applicabili a ciascuna parte.
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Intellectual Property
Approvata la riforma del Codice della Proprietà Industriale
Nella serata di martedì 18 luglio 2023, con il voto finale della Camera dei Deputati, è stato approvato definitivamente il disegno di legge che riforma il Codice della Proprietà Industriale.
Questa riforma, che rientra tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") e che entrerà in vigore dopo la pubblicazione del relativo disegno di legge in Gazzetta Ufficiale, è stata elaborata e curata dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi ("UIBM"), nel perseguimento di due scopi fondamentali:
- il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale;
- la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.
Come è possibile leggere dal comunicato pubblicato dal MIMIT, si tratta di uno strumento che mira ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale.
Il testo della riforma introduce una serie di novità:
- la più rilevante riguarda la riforma dell'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale, relativo alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ("IRCCS"). L'attuale formulazione dell'articolo 65 attribuisce al ricercatore, sia pure con alcuni correttivi, i diritti derivanti dall'invenzione (c.d. professor privilege). Al contrario, il nuovo testo della norma prevede che "i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore". Solamente in caso di inerzia o mancato interesse da parte della struttura di appartenenza, l’inventore potrà procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto;
- introduzione dell'articolo 34-bis del Codice della Proprietà Industriale, che prevede la possibilità di ottenere una protezione ad hoc per i disegni e i modelli presentati nell’ambito di fiere, nazionali ed internazionali;
- l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 129 del Codice della Proprietà Industriale, che ora consente la possibilità di sequestrare prodotti contraffatti esposti nelle fiere;
- la possibilità di pagare i diritti di deposito non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese. Tale pratica è attualmente prevista da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti ("EPO") e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ("WIPO"), mantenendo in ogni caso ferma la data di presentazione;
- il rafforzamento del sistema dei presidi a tutela delle indicazioni geografiche, patrimonio di fondamentale importanza per l’Italia, con l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione contro marchi imitativi delle DOP, intervenendo – rispettivamente – sugli articoli 14 e 177 del Codice della Proprietà Industriale.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: Modifica del Codice della Proprietà Industriale: novità sui brevetti.
Marchio registrato e uso del segno nel commercio: il limite dell’alterazione del carattere distintivo
Con una recente sentenza, il Tribunale dell’Unione europea si è espresso in merito all’uso di un marchio in forma diversa da quella effettivamente registrata, ribadendo il principio secondo cui il segno utilizzato nel commercio può differire dalla forma in cui è stato registrato solo in misura trascurabile, ossia in modo che i due segni possano essere considerati complessivamente equivalenti.
Nell’ottobre 2018 veniva avviato un procedimento di opposizione dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”). Le contestazioni venivano mosse avverso la designazione europea di una registrazione internazionale di un marchio denominativo costituito da quattro lettere ("Marchio Contestato") e in particolare, per i servizi rivendicati nella classe 41, relativi alla formazione, pubblicazioni e organizzazione di seminari. A fondamento dell’opposizione vi era, invece, un’anteriore registrazione francese di marchio figurativo contenente un elemento verbale, anch’esso formato da una parola di quattro lettere, tre delle quali coincidenti e nella medesima posizione delle lettere usate nel Marchio Contestato, in diverse grafie particolari (“Marchio Anteriore”). L'opponente agiva dunque in virtù dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE), lamentando la presenza di un rischio di confusione derivante dalla somiglianza tra i marchi e l’affinità dei servizi. Il procedimento terminava con un accoglimento parziale, intervenuto anche a valle dell’esame del materiale probatorio relativo all’uso effettivo e continuativo presentato dall’Opponente.
Nel maggio 2021 la Richiedente proponeva dunque ricorso dinanzi all’EUIPO, poi accolto dalla Quarta Commissione di Ricorso. Nello specifico, in tale sede, oltre a giudicare non idoneo il materiale probatorio fornito rispetto all’uso effettivo e continuativo del Marchio Anteriore, la Commissione rilevava come il corredo probatorio riguardasse una forma del Marchio Anteriore che differiva per taluni elementi che alteravano il carattere distintivo del Marchio Anteriore nella forma in cui esso è stato registrato.
La controversia è approdata infine dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, che ha anche ribadito quali elementi debbano considerarsi ai fini dell’uso effettivo del marchio nei casi in cui in concreto il marchio sia usato in forma diversa.
Nell’annullare la decisione impugnata, infatti, il Tribunale ha confermato il mancato uso del Marchio Anteriore come registrato a causa dell’alterazione del carattere distintivo determinata dall’uso del Marchio Anteriore in forma diversa. Invero, nel materiale probatorio fornito, in luogo di un marchio figurativo con un elemento denominativo espresso in diversi caratteri tipografici su sfondo bicolore, si rintracciava, in particolare, un marchio figurativo costituito da un elemento verbale espresso in caratteri maiuscoli standard su sfondo monocolore, in abbinamento a un elemento figurativo di dimensioni ridotte.
In primo luogo, per quanto qui rileva, con riferimento alla dominanza dell’elemento denominativo, il Tribunale ha confermato che il carattere dominante dell’elemento denominativo nel Marchio Anteriore come registrato, determinato dai diversi caratteri tipografici e dalla combinazione di colori impiegati, non è rintracciabile nel marchio come effettivamente utilizzato - ossia una parola in caratteri maiuscoli standard su sfondo monocolore -. Inoltre, in maniera similare, ha anche confermato che l’uso della sola parola senza l’intervento dei diversi caratteri tipografici e della combinazione di colori determina un’alterazione del carattere distintivo del segno in uso rispetto al Marchio Anteriore.
In secondo luogo, con riferimento ai colori e agli elementi figurativi, il Tribunale ha rilevato la sostanziale differenza tra i colori impiegati nel Marchio Anteriore e il colore del marchio come utilizzato. Il marchio registrato, infatti, è composto dai colori bianco, blu e nero, con questi ultimi impiegati per creare uno sfondo bicolore, mentre la variante del marchio utilizzata prevede l’impiego del colore turchese, come sfondo monocolore, e delle nuances marrone, bianco e blu chiaro.
Inoltre, il marchio come utilizzato è costituito dall'elemento denominativo scritto in lettere maiuscole e in un solo colore, marrone o bianco, in un carattere tipografico standard e senza sfondo o su uno sfondo rettangolare di colore turchese, in abbinamento a un elemento figurativo che rappresenta due elementi incurvati, posti sopra l'elemento denominativo nell'angolo superiore destro dello stesso. Tali elementi incurvati hanno le stesse dimensioni o una dimensione superiore a quella dell'elemento denominativo e sono di colori diversi, vale a dire, rispettivamente, il marrone, il blu chiaro e il bianco. Pertanto, la stilizzazione specifica dell'elemento denominativo e il contrasto della combinazione di colori da cui deriva, in particolare, il carattere distintivo del Marchio Anteriore come registrato non sono riscontrabili nel marchio come utilizzato.
Concludendo, il Tribunale ha dunque respinto il ricorso e condannato la titolare del Marchio Anteriore alle spese, rilevando che la Commissione non era incorsa in errore nel considerare rilevanti le differenze tra il marchio come utilizzato e il Marchio Anteriore come registrato; differenze che hanno poi determinato un'alterazione del carattere distintivo di quest’ultimo.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il Tribunale UE si pronuncia sulla nozione di uso effettivo del marchio”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Chiara Fiore, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.
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